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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/12/2025, n. 3732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3732 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025, depositate dal procuratore di parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12/11/2025, pronuncia la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c nella causa iscritta al n. r.g. 14664/2023 promossa da:
Parte_1
[...]
in proprio ed in qualità di genitore esercente Parte_2 la responsabilità genitoriale sui minori e Persona_1 Persona_2
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti COSTANTINI ALFIERO e
[...] Parte_3 RR OS NA LA con domicilio eletto presso il loro studio in VIA MIRANDOLA 5 VELLETRI
RICORRENTI
contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PARTE NECESSARIA
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate il 12/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 09/11/2023 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano Parte_4 nato a [...] il [...] (doc. 1) ed emigrato in Brasile dove ha vissuto,
[...] senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc. 2).
pagina 1 di 5 I ricorrenti, in particolare, hanno dedotto quanto segue: “… II) il Sig. emigrava Parte_4 quindi in Brasile, stabilendovisi definitivamente senza tuttavia acquisire la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (all. 2);
III) in data 08.06.1907il Sig. matrimonio con la Sig.ra (all. Parte_5 Parte_6 3);
IV) in costanza del predetto matrimonio, nasceva in data 29.10.1909il Sig. (all. 4); Parte_7
V) in data 30.07.1931il Sig. matrimonio con la Sig.ra da Persona_3 Pt_8 Apparecida Moraes(all. 5);
VI) in costanza del predetto matrimonio nasceva in data 23.11.1937il Sig. (all. 6); Persona_4
VII) in data 11.02.1956il Sig. matrimonio con la Sig.ra Persona_5 Persona_6 [...] (all. 7); Pt_9
VIII) in costanza del predetto matrimonio nascevano:
il 09.04.1957 (all. 8); Persona_7
31.07.1967(all. 9); Parte_10
IX) in data 02.06.1973 la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Persona_7 [...] (all. 10); Per_8
X) in costanza del predetto matrimonio nasceva in data 04.06.1980 la Sig.ra (all. Parte_11 11);
XI) in data 11.05.2002 la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Parte_11 Persona_9
(all. 12);
[...]
XII) in costanza del predetto matrimonio nasceva in data 31.01.2004 (all. 13); Persona_10
XIII) in data 06.02.1984 la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Parte_1 Parte_12 (all. 14);
[...]
XIV) in costanza del predetto matrimonio nascevano:
06.01.1985(all. 15); Persona_11
31.01.1988(all. 16); Controparte_2
XV) in data 18.01.2014 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Parte_1 (all. 17); Persona_12
XVI) in data 13.10.2012 la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Parte_2 (all. 18); Persona_13
XVII) in costanza del predetto matrimonio nascevano i minori:
03.10.2018(all. 19); Persona_14
15.10.2021(all. 20)”. Persona_15
I ricorrenti hanno dedotto altresì di avere adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato italiano di San Paolo, senza tuttavia riuscire a completare il relativo iter procedimentale (docc. 21-24).
Con ordinanza del 04/07/2024 è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 14/11/2024 con collegamento da remoto. All'udienza indicata è stata dichiarata la contumacia del CP_1
pagina 2 di 5 convenuto e fissata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 26/02/2025 in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da ultimo differita al 17/12/2025.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 12/11/2025.
****
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che tutti i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Brasile, dall'altro il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, è quello di Portomaggiore (FE).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
Le procure alle liti sono regolari.
In via preliminare, va osservato altresì che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o pagina 3 di 5 comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che, in generale, è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova esatto riscontro nella documentazione in atti, munita di traduzioni e di apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1961.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
E' dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, pagina 4 di 5 avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). Va, pertanto, accolta la domanda delle parti ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: , nata in [...] il Parte_1 31.07.1967; , nato in [...] il [...]; Parte_1 [...] nata in [...] il [...]; nato in Parte_2 Controparte_3 Brasile il 31.01.2004; nato in [...] il [...]; Persona_1 Persona_2
nato in [...] il [...] sono cittadini italiani iure sanguinis;
[...]
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, 18 dicembre 2025
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025, depositate dal procuratore di parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12/11/2025, pronuncia la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c nella causa iscritta al n. r.g. 14664/2023 promossa da:
Parte_1
[...]
in proprio ed in qualità di genitore esercente Parte_2 la responsabilità genitoriale sui minori e Persona_1 Persona_2
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti COSTANTINI ALFIERO e
[...] Parte_3 RR OS NA LA con domicilio eletto presso il loro studio in VIA MIRANDOLA 5 VELLETRI
RICORRENTI
contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PARTE NECESSARIA
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate il 12/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 09/11/2023 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano Parte_4 nato a [...] il [...] (doc. 1) ed emigrato in Brasile dove ha vissuto,
[...] senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc. 2).
pagina 1 di 5 I ricorrenti, in particolare, hanno dedotto quanto segue: “… II) il Sig. emigrava Parte_4 quindi in Brasile, stabilendovisi definitivamente senza tuttavia acquisire la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (all. 2);
III) in data 08.06.1907il Sig. matrimonio con la Sig.ra (all. Parte_5 Parte_6 3);
IV) in costanza del predetto matrimonio, nasceva in data 29.10.1909il Sig. (all. 4); Parte_7
V) in data 30.07.1931il Sig. matrimonio con la Sig.ra da Persona_3 Pt_8 Apparecida Moraes(all. 5);
VI) in costanza del predetto matrimonio nasceva in data 23.11.1937il Sig. (all. 6); Persona_4
VII) in data 11.02.1956il Sig. matrimonio con la Sig.ra Persona_5 Persona_6 [...] (all. 7); Pt_9
VIII) in costanza del predetto matrimonio nascevano:
il 09.04.1957 (all. 8); Persona_7
31.07.1967(all. 9); Parte_10
IX) in data 02.06.1973 la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Persona_7 [...] (all. 10); Per_8
X) in costanza del predetto matrimonio nasceva in data 04.06.1980 la Sig.ra (all. Parte_11 11);
XI) in data 11.05.2002 la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Parte_11 Persona_9
(all. 12);
[...]
XII) in costanza del predetto matrimonio nasceva in data 31.01.2004 (all. 13); Persona_10
XIII) in data 06.02.1984 la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Parte_1 Parte_12 (all. 14);
[...]
XIV) in costanza del predetto matrimonio nascevano:
06.01.1985(all. 15); Persona_11
31.01.1988(all. 16); Controparte_2
XV) in data 18.01.2014 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Parte_1 (all. 17); Persona_12
XVI) in data 13.10.2012 la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Parte_2 (all. 18); Persona_13
XVII) in costanza del predetto matrimonio nascevano i minori:
03.10.2018(all. 19); Persona_14
15.10.2021(all. 20)”. Persona_15
I ricorrenti hanno dedotto altresì di avere adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato italiano di San Paolo, senza tuttavia riuscire a completare il relativo iter procedimentale (docc. 21-24).
Con ordinanza del 04/07/2024 è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 14/11/2024 con collegamento da remoto. All'udienza indicata è stata dichiarata la contumacia del CP_1
pagina 2 di 5 convenuto e fissata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 26/02/2025 in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da ultimo differita al 17/12/2025.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 12/11/2025.
****
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che tutti i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Brasile, dall'altro il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, è quello di Portomaggiore (FE).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
Le procure alle liti sono regolari.
In via preliminare, va osservato altresì che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o pagina 3 di 5 comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che, in generale, è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova esatto riscontro nella documentazione in atti, munita di traduzioni e di apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1961.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
E' dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, pagina 4 di 5 avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). Va, pertanto, accolta la domanda delle parti ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: , nata in [...] il Parte_1 31.07.1967; , nato in [...] il [...]; Parte_1 [...] nata in [...] il [...]; nato in Parte_2 Controparte_3 Brasile il 31.01.2004; nato in [...] il [...]; Persona_1 Persona_2
nato in [...] il [...] sono cittadini italiani iure sanguinis;
[...]
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, 18 dicembre 2025
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 5 di 5