Sentenza 22 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/04/2022, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/04/2022
N. 00640/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01655/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1655 del 2021, proposto da
AN Fina, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’ottemperanza
del giudicato della sentenza del Tribunale di Lecce – I Sezione Civile n. 2751/2019, reso nel giudizio R.G. n. 8709/2016 contro il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. C. Strafella, in dichiarata sostituzione dell’avv. G. Fina, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l’Avv. AN Fina agisce in proprio per l’ottemperanza della sentenza n. 2751/2019 dell’11.9.2019, pronunciata dal Tribunale Civile di Lecce, nella parte in cui è disposta la condanna del Ministero intimato al pagamento delle spese di lite, distratte in suo favore, quale difensore anticipatario.
1.1. In particolare, il ricorrente chiede che sia ordinato all’Amministrazione intimata di conformarsi al giudicato di cui alla predetta sentenza, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante renitenza e fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ex art. 114, comma 4, lett. e ) c.p.a., oltre spese legali del giudizio di ottemperanza.
1.2. Con atto depositato in data 10 dicembre 2021 si è costituito il Ministero della Salute, astenendosi – nel prosieguo – dal produrre scritti difensivi e/o documenti.
1.3. Alla camera di consiglio del 5 aprile 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Per quel che qui interessa, la sentenza dell’A.G.O., di cui il ricorrente chiede l’esecuzione, contiene la statuizione di condanna del Ministero della Salute al pagamento delle spese di lite “liquidate in euro 565,00 per spese ed euro 13.430,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell ’ avv. AN Fina, che ha reso la dichiarazione di rito” .
2.2. Non essendo stata proposta impugnazione nei termini di legge, la predetta sentenza è passata in cosa giudicata formale, come da attestazione rilasciata dal competente funzionario giudiziario, prodotta in atti.
2.3. La pronuncia, munita della formula esecutiva il 5.8.2020, è stata notificata al Ministero della Salute, presso il domicilio reale dell’Amministrazione, in detta forma, in data 1.10.2020.
2.4. A far data dal perfezionamento della predetta notifica, è iniziato a decorrere il termine previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997 (art. 14 cit.: “1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l ’ ente Agenzia delle Entrate - Riscossione completano le procedure per l ’ esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l ’ obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto” ), applicabile anche al giudizio di ottemperanza promosso dinanzi al Giudice Amministrativo, in virtù del quale l’esecuzione forzata del credito nei confronti della P.A. non può essere iniziata prima che siano trascorsi 120 giorni dalla notifica del titolo all’amministrazione; con dies a quo da individuarsi nella data di notifica del provvedimento presso la sede effettiva della p.a. debitrice (TAR Abruzzo, L’Aquila, I, 20 marzo 2017 n. 132; TAR Lazio, Roma, I, 31 maggio 2016 n. 6373; TAR Sicilia, Palermo, II, 1 aprile 2016 n. 837; TAR Puglia, Lecce, I, 6 maggio 2014 n. 1144).
2.5. Scaduto il suddetto termine dilatorio il creditore, non avendo conseguito il pagamento delle somme ad esso spettanti in virtù del titolo sopra indicato, ha proposto il ricorso introduttivo della presente causa.
3. Ritiene il Collegio, per tutto quanto precede, ricorrendone i presupposti di legge:
- che debba essere sancito l’obbligo del Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lecce n. 2751/2019, oggetto della presente causa, provvedendo all’integrale pagamento, in favore del ricorrente, delle prestazioni ivi liquidate in suo favore, quale procuratore distrattario, se e nella misura in cui siano ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D. L. n. 669/96 ( “ 2. Nell ’ ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all ’ istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso […] ” );
- di assegnare alla P.A. resistente, ai fini dell’ottemperanza, il termine di novanta giorni, decorrenti dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza;
- di nominare, quale commissario ad acta , qualora il Ministero della Salute non provveda nel termine indicato, il Direttore Generale della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della Sicurezza delle cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di novanta giorni, senza maturare alcun diritto al compenso;
- che la richiesta applicazione della misura prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e ), c.p.a. (in virtù della quale il giudice “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell ’ esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo” , cd. astreintes ) non debba invece essere accolta, non risultando comportamenti dilatori del debitore pubblico (la cui “ specialità ” non può certamente essere ignorata, “con specifico riferimento alle difficoltà nell ’ adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici” , cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 giugno 2014, n. 15); peraltro, la condanna ad adempiere entro un termine stabilito e la previsione della successiva nomina di un commissario ad acta tutelano sufficientemente l’interesse dei ricorrenti, senza necessità di utilizzare lo strumento sanzionatorio invocato;
- di doversi condannare il Ministero della Salute alla refusione delle spese processuali afferenti al presente giudizio, come liquidate in dispositivo, in virtù del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a ) lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute di provvedere al pagamento in favore del ricorrente delle somme di cui alla statuizione giudiziale indicata nella parte motiva, se e in quanto ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza;
b ) in difetto di adempimento nomina, quale Commissario ad acta , il Direttore Generale della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della Sicurezza delle cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, affinché provveda in luogo dell’Amministrazione, nei successivi novanta giorni, a dare esecuzione al giudicato;
c ) respinge la domanda di penalità di mora;
d ) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso delle somme anticipate a titolo di contributo unificato
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO