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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 20/01/2026, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 760/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
SABATINI LIVIO, RE
TORNESI DANIELA RITA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16333/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCERTAMENTO DIRITTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13147/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo tempestivamente notificato e depositato nel giudizio RGR 16333/24 la parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento TK501F401457/2024 emesso per il periodo di imposta 2017 per recupero II.DD. ed IVA per l'importo complessivo di € 38.373,36 deducendo l'inesistenza della pretesa e decadenza dal ruolo, nullità della notifica, prescrizione, difetto di motivazione e della delega di firma.
La Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma evidenziava l'infondatezza delle doglianze atteso l'accertamento effettuato con rilevamento di parziale dichiarazione fiscale e conseguente recupero dell'imposizione fiscale con atti regolarmente notificati, nel termine di prescrizione e muniti di delega da parte della funzionaria firmataria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea generale, l'avviso di accertamento è un provvedimento autoritativo dell'amministrazione finanziaria, ha carattere di provocatio ad opponendum e deve essere motivato, ai sensi dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, al fine di rendere edotto il contribuente circa gli elementi essenziali (se e quanto sia dovuto) della pretesa tributaria.
L'oggetto del giudizio concerne l'impugnazione dell'avviso di accertamento l'avviso di accertamento
TK501F401457/2024 emesso per il periodo di imposta 2017 per recupero II.DD. ed IVA per l'importo complessivo di € 38.373,36 di cui € 15.541,00 per imposte, € 18.780,40 per sanzioni ed il residuo per interessi e spese di notifica.
L'avviso di accertamento è stato ampiamente motivato, essendo stata data contezza dell'invito inoltrato al contribuente per un preventivo contradditorio rispetto alle incongruenze rilevate nella disamina dei tre conti correnti a lui riconducibili (due cointestati con il coniuge ed uno in titolarità esclusiva).
La valutazione ivi effettuata è estremamente semplice e lineare, avendo l'ufficio rilevato la discrasia tra quanto dichiarato e le movimentazioni finanziarie dei tre conti correnti in entrata ed avendo pertanto rideterminato il valore della completa dichiarazione fiscale che per il periodo di imposta 2017 il contribuente avrebbe dovuto effettuare (l'ufficio ha comunque ridotto del 50% il suddetto ricalcolo per i due conti correnti cointestati).
Per quanto riguarda l'irrogazione delle sanzioni, impregiudicata la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto, è stato applicato il cumulo materiale anziché quello giuridico perché, in concreto, più favorevole al contribuente.
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, è bene precisare che l'atto impositivo o senz'altro l'atto fiscale potenzialmente pregiudizievole per il contribuente deve essere impugnato entro il termine di decadenza stabilito in sessanta giorni dalla data della notificazione (art. 21 d.lgs. 546/1992).
Superato tale termine l'atto diviene irrevocabile ma il credito tributario in esso sancito è pur sempre soggetto al termine di prescrizione previsto originariamente per il singolo tributo: la Suprema Corte ha precisato, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, che tale termine non può convertirsi in quello decennale non potendo effettuarsi alcuna applicazione estensiva dell'art. 2953 c.c. per l'evidente diversità tra la mancata opposizione avverso un atto fiscale ed il passaggio in giudicato di un titolo giudiziale (Cass. 19 dicembre
2019, n. 33797; Cass. SS.UU. 17 novembre 2016, n. 23397).
Nel caso di specie, il termine di prescrizione decennale (in materia di imposte dirette ed sul valore aggiunto)
è stato rispettato con la valida notifica dell'avviso di accertamento.
È infondata l'eccezione sollevata circa la nullità della sottoscrizione da parte del funzionario.
È bene chiarire che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, l'avviso di accertamento è nullo, ex art. 42 comma 3 d.P.R. 600/73, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato: in tale ultimo caso, la delega deve prodursi in giudizio non potendo discendere il potere di firma dal solo possesso della qualifica di funzionario della carriera direttiva (Cass. 19 settembre 2018, n. 27871).
Il suddetto rigore interpretativo è imposto per l'avviso di accertamento in ragione della natura particolarmente pregnante del suddetto atto fiscale e delle conseguenti esigenze di tutela del contribuente;
per gli atti fiscali a più basso tasso di discrezionalità, l'esigenza appena indicata si attenua ed opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato (cartella esattoriale, diniego di condono, avviso di mora, attribuzione di rendita). Infine, per i tributi locali, è valida anche la firma stampata ex art. 3 comma 87 legge 549/1995.
Sotto il profilo contenutistico la delega è completa se contiene il nominativo del delegato e l'oggetto della delega (Cass. 24 gennaio 2018, n. 5200).
Nel caso di specie, i principi suddetti sono stati rispettati essendo stato indicato il nominativo del funzionario con indicazione dell'atto e del valore.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI PER EURO MILLECINQUECENTO OLTRE ACCESSORI COME PER LEGGE
IL PRESIDENTE ETTORE CAPIZZI
ROMA 18 DICEMBRE 2025
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
SABATINI LIVIO, RE
TORNESI DANIELA RITA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16333/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCERTAMENTO DIRITTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13147/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo tempestivamente notificato e depositato nel giudizio RGR 16333/24 la parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento TK501F401457/2024 emesso per il periodo di imposta 2017 per recupero II.DD. ed IVA per l'importo complessivo di € 38.373,36 deducendo l'inesistenza della pretesa e decadenza dal ruolo, nullità della notifica, prescrizione, difetto di motivazione e della delega di firma.
La Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma evidenziava l'infondatezza delle doglianze atteso l'accertamento effettuato con rilevamento di parziale dichiarazione fiscale e conseguente recupero dell'imposizione fiscale con atti regolarmente notificati, nel termine di prescrizione e muniti di delega da parte della funzionaria firmataria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea generale, l'avviso di accertamento è un provvedimento autoritativo dell'amministrazione finanziaria, ha carattere di provocatio ad opponendum e deve essere motivato, ai sensi dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, al fine di rendere edotto il contribuente circa gli elementi essenziali (se e quanto sia dovuto) della pretesa tributaria.
L'oggetto del giudizio concerne l'impugnazione dell'avviso di accertamento l'avviso di accertamento
TK501F401457/2024 emesso per il periodo di imposta 2017 per recupero II.DD. ed IVA per l'importo complessivo di € 38.373,36 di cui € 15.541,00 per imposte, € 18.780,40 per sanzioni ed il residuo per interessi e spese di notifica.
L'avviso di accertamento è stato ampiamente motivato, essendo stata data contezza dell'invito inoltrato al contribuente per un preventivo contradditorio rispetto alle incongruenze rilevate nella disamina dei tre conti correnti a lui riconducibili (due cointestati con il coniuge ed uno in titolarità esclusiva).
La valutazione ivi effettuata è estremamente semplice e lineare, avendo l'ufficio rilevato la discrasia tra quanto dichiarato e le movimentazioni finanziarie dei tre conti correnti in entrata ed avendo pertanto rideterminato il valore della completa dichiarazione fiscale che per il periodo di imposta 2017 il contribuente avrebbe dovuto effettuare (l'ufficio ha comunque ridotto del 50% il suddetto ricalcolo per i due conti correnti cointestati).
Per quanto riguarda l'irrogazione delle sanzioni, impregiudicata la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto, è stato applicato il cumulo materiale anziché quello giuridico perché, in concreto, più favorevole al contribuente.
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, è bene precisare che l'atto impositivo o senz'altro l'atto fiscale potenzialmente pregiudizievole per il contribuente deve essere impugnato entro il termine di decadenza stabilito in sessanta giorni dalla data della notificazione (art. 21 d.lgs. 546/1992).
Superato tale termine l'atto diviene irrevocabile ma il credito tributario in esso sancito è pur sempre soggetto al termine di prescrizione previsto originariamente per il singolo tributo: la Suprema Corte ha precisato, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, che tale termine non può convertirsi in quello decennale non potendo effettuarsi alcuna applicazione estensiva dell'art. 2953 c.c. per l'evidente diversità tra la mancata opposizione avverso un atto fiscale ed il passaggio in giudicato di un titolo giudiziale (Cass. 19 dicembre
2019, n. 33797; Cass. SS.UU. 17 novembre 2016, n. 23397).
Nel caso di specie, il termine di prescrizione decennale (in materia di imposte dirette ed sul valore aggiunto)
è stato rispettato con la valida notifica dell'avviso di accertamento.
È infondata l'eccezione sollevata circa la nullità della sottoscrizione da parte del funzionario.
È bene chiarire che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, l'avviso di accertamento è nullo, ex art. 42 comma 3 d.P.R. 600/73, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato: in tale ultimo caso, la delega deve prodursi in giudizio non potendo discendere il potere di firma dal solo possesso della qualifica di funzionario della carriera direttiva (Cass. 19 settembre 2018, n. 27871).
Il suddetto rigore interpretativo è imposto per l'avviso di accertamento in ragione della natura particolarmente pregnante del suddetto atto fiscale e delle conseguenti esigenze di tutela del contribuente;
per gli atti fiscali a più basso tasso di discrezionalità, l'esigenza appena indicata si attenua ed opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato (cartella esattoriale, diniego di condono, avviso di mora, attribuzione di rendita). Infine, per i tributi locali, è valida anche la firma stampata ex art. 3 comma 87 legge 549/1995.
Sotto il profilo contenutistico la delega è completa se contiene il nominativo del delegato e l'oggetto della delega (Cass. 24 gennaio 2018, n. 5200).
Nel caso di specie, i principi suddetti sono stati rispettati essendo stato indicato il nominativo del funzionario con indicazione dell'atto e del valore.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI PER EURO MILLECINQUECENTO OLTRE ACCESSORI COME PER LEGGE
IL PRESIDENTE ETTORE CAPIZZI
ROMA 18 DICEMBRE 2025