Inammissibile
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00117/2026REG.PROV.COLL.
N. 04459/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4459 del 2025, proposto dal Comune di SI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Filippucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il sig. SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Mariuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Sezione Prima) n. SI, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. SI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il consigliere GI DO;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento dell’ordinanza n. 245 del 16 ottobre 2023 con la quale il Comune di SI ha ritenuto il sig. SI responsabile del deposito “incontrollato” di rifiuti “che si origina dal contratto di affitto di azienda stipulato in data 18.07.2000, con la quale la SI snc ha concesso alla SI srl, a far data dall’1.8.2000, il ramo di azienda relativo al trattamento dei rifiuti, comprendente gli impianti di SI, via SI e SI, via SI”, “per come accertato anche in sede penale”, ex art. 192 del d.lgs n. 152/2006 nonché ex artt. 50 e 54 del d.lgs n. 267/2000, e con la quale è stato ordinato al ricorrente (insieme ad altri) di provvedere agli adempimenti ivi previsti, tra cui la classificazione e la rimozione di tutti i rifiuti presenti presso il capannone di via SI in SI.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda.
Con delibera di Giunta regionale n. 1885 del 27 luglio 1998, la Regione Marche autorizzava la società SI snc SI all’esercizio dell’attività di deposito preliminare D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi nello stabilimento sito in SI, Via SI, di proprietà della società SI S.r.l.
Con contratto stipulato il 18 luglio 2000, la SI snc concedeva in affitto il ramo di azienda alla società SI s.r.l..
Con determinazione dirigenziale della Provincia di Macerata n. 43/VI del 9 marzo 2001, seguita dalla delibera della giunta regionale delle Marche del 26 giugno 2001, la SI s.n.c. veniva dichiarata decaduta dall’autorizzazione rilasciata nel 1998, derivante dall’iscrizione n. 39, in quanto la stessa società, senza preventiva autorizzazione dell’Ente, a far tempo dal 1 agosto 2000, aveva dato in affitto il ramo di azienda ad altra società, vale a dire alla SI srl.; conseguiva a tanto che, l’attività svolta sino a quel momento dalla SI risultava priva di autorizzazione.
La Procura della Repubblica apriva, pertanto, un procedimento penale (n. 1296/01 GN) che vedeva quali imputati il sig. SI (in qualità di amministratore delegato della ditta SI s.r.l.), il sig. SI (in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della SI s.r.l. dal 1° agosto 2000 al 22 marzo 2001) e il sig. SI (nella duplice veste di legale rappresentante della SI snc e responsabile tecnico della ditta SI s.r.l.) per il reato di cui all’art. 51, co.1, lett. a) e b), del d.lgs. 22/1997, in concorso ex art. 110 c.p., poiché avrebbero svolto, in località SI e via SI, attività di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in assenza della prescritta autorizzazione dell’autorità competente nell’arco temporale 1 agosto 2000 - 19 marzo 2001.
Con provvedimento n. 1296/01 del 15 marzo 2001 veniva disposto il sequestro penale preventivo del sito in questione.
In data 22 marzo 2001, il sig. SI si dimetteva dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società SI s.r.l.
Nell’ambito del suddetto procedimento penale:
- con sentenza n. 1026/03 del 1 dicembre 2003, il Tribunale di Macerata dichiarava gli imputati responsabili del reato loro ascritto;
- con sentenza n. 1766/12 del 12 maggio 2012, la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado;
- con sentenza n. 42135/13 del 26 giugno 2013, la Corte di Cassazione annullava la sentenza di appello per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, escludendo tuttavia che, ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p., potesse essere emessa una sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere.
Il Sindaco di SI, con ordinanza n. 44 del 4 marzo 2002, ordinava alla signora SI, amministratrice unica pro tempore della SI srl, e al sig. SI, curatore della SI snc (società medio tempore dichiarata fallita dal Tribunale di Macerata con sentenza del 6 febbraio 2002, unitamente ai soci SI e SI), “ di effettuare tutte le operazioni necessarie, al fine di smaltire i rifiuti depositati nei locali siti in Via SI, entro 60 giorni dalla data di notifica, a mezzo di ditte specializzate del settore ”.
La predetta ordinanza non aveva seguito.
In data 17 febbraio 2004, ARPAM accertava e dava atto che “ sul pavimento in diversi punti erano presenti sversamenti di vernice polimerizzata derivanti da perdite di alcuni fusti contenenti il rifiuto ”.
In data 1 aprile 2004, i Vigili del Fuoco di Macerata (con verbale prot. 4605/2004) rilevavano “ le seguenti difformità alla normativa in materia di prevenzione incendi: - l’impianto idrico antincendio, a causa della cessazione di fornitura di energia elettrica da parte dell’ENEL, risulta inattivo; - gli estintori presenti, benché risultanti ad un controllo esterno ancora in buone condizioni, non sono stati verificati da ditta specializzata nel settore da più di mesi sei ”.
Con nota del 27 maggio 2006, ARPAM comunicava gli esiti di una nuova ispezione dalla quale risultava che “ sulla base di quanto accertato, pur non sussistendo al momento pericolo immediato per la pubblica incolumità e per l’ambiente, il perdurare dello stoccaggio dei rifiuti in assenza di misure e procedure attive di controllo e sicurezza, è assolutamente sconsigliato, anche in considerazione dell’accertato parziale cedimento delle strutture di sostegno e contenimento dei rifiuti ”.
In data 10 gennaio 2008, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Macerata anche la società SI srl.
Nei giorni 1 aprile 2010 e 12 aprile 2010, la Polizia provinciale, Arpam e il Comune effettuavano un ennesimo, ulteriore sopralluogo all’esito del quale riscontravano: i) il cedimento per corrosione di diversi fusti, il cui materiale risultava sversato sul pavimento solidificandosi; ii) la presenza di aperture sulla serranda lato nord che avrebbero consentito sia l’accesso di animali di piccola taglia sia l’introduzione di inneschi incendiari o altro.
Con nota prot. 9944 del 14 maggio 2010, i Vigili del Fuoco di Macerata ribadivano le inadempienze antincendio già segnalate nel 2004 e accertavano la presenza di rischi per la pubblica e privata incolumità.
In data 19 ottobre 2010, la Polizia Provinciale di Macerata eseguiva, in contraddittorio, un nuovo sopralluogo presso lo stabilimento all’esito del quale accertava un aggravamento della situazione ambientale in quanto “ altre cataste di fusti oleosi hanno ceduto strutturalmente causando uno sversamento dei liquidi anzidetti sul pavimento” e che “altre cataste di fusti metallici contenenti rifiuti di varia natura, a vista morchie e peci, a causa del cedimento strutturale dei contenitori posti alla base delle suddette cataste, hanno assunto una posizione di instabilità, la quale potrebbe determinare altri sversamenti nonché un effetto domino che interesserebbe gli altri fusti metallici, anch’essi abbancati a catasta presenti all’interno dell’immobile oggetto di accertamento”.
Con ordinanza n. 319 del 2 dicembre 2010, il Sindaco di SI ordinava alla società SI, “di effettuare tutte le operazioni necessarie, al fine di smaltire i rifiuti depositati nei locali siti in Via SI, entro 60 giorni dalla data di notifica, a mezzo di ditte specializzate del settore ”.
L’ordinanza veniva successivamente revocata.
Insediatasi la nuova (attuale) amministrazione, con nota prot. 6671 del 4 marzo 2023, il Comune di SI comunicava al sig. SI (già socio e amministratore della SI snc nonché responsabile tecnico della SI srl), alla sig.ra SI (già socia e amministratrice della SI snc), alla sig.ra SI (già amministratore unico della SI srl dal 22.03.2001 al 10.01.2008), ai signori SI (rispettivamente coniuge e figli del Sig. SI, già amministratore unico della SI srl deceduto in data 26.12.2021), nonché al sig. SI, nella qualità di Curatore del Fallimento SI srl, l’avvio di un procedimento ai sensi dell’art. 192 del d.lgs n. 152/2006 finalizzato all’adozione di una ordinanza sindacale tesa alla rimozione dei rifiuti depositati in maniera incontrollata presso l’immobile sito in SI, via SI, nonché al ripristino dello stato dei luoghi.
Nel corso del sopralluogo-istruttorio, alla presenza di ARPAM, dell’AST, dei VV.F. di Macerata, del Comune di SI e del sig. Scattolini non risultava possibile compiere un’ispezione accurata, in quanto la squadra NBCR dei VV.F. rilevava elevate concentrazioni di vapori organici all’interno del fabbricato.
Il sopralluogo, ad ogni modo, evidenziava da parte delle autorità presenti:
-i rischi connessi con l’accesso all’immobile, rappresentando la necessità che fossero adottati provvedimenti a tutela della pubblica e della privata incolumità;
- la necessità di una serie di interventi ritenuti necessari per la messa in sicurezza del sito.
Con note del 12 aprile 2023 e del 27 aprile 2023, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata autorizzava il Comune di SI a prendere visione e ad estrarre copia degli atti relativi ai procedimenti penali inerenti all’impianto in questione.
L’amministrazione (insediatasi nel 2022) prendeva cognizione del procedimento penale n. 1296/01 GN (che aveva visto coinvolti i Signori SI e SI, nella rispettiva qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore delegato della società SI srl) e, pertanto, con nota prot. 20360 del 26 luglio 2023, avviava uno nuovo procedimento coinvolgendo anche i signori SI e SI.
All’esito dell’istruttoria, svolta in contraddittorio con i destinatari del provvedimento, il Comune di SI, con ordinanza sindacale n. 245 del 16 ottobre 2023 (oggetto di gravame) ordinava, in solido tra di loro, ai signori SI, SI, SI, SI, SI, SI, nonché al Dott. SI quale Curatore del Fallimento SI srl (quest’ultimo nei limiti dell’intero attivo fallimentare):
i) di provvedere, entro 30 giorni dalla notifica, mediante personale specializzato, alla classificazione dei rifiuti attualmente presenti all’interno del fabbricato sito in SI, Via SI, adottando tutte le necessarie cautele alla luce dei rischi segnalati dal Comando Provinciale dei VV.F. di Macerata con nota prot. 4664 del 24.03.2023;
ii) di procedere, entro i successivi 60 giorni, alla rimozione dei predetti rifiuti, mediante avvio a recupero/smaltimento presso impianti di trattamento autorizzati e con trasportatori iscritti ad idonea categoria dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
iii) di trasmettere al Comune di SI, entro 30 giorni dall’ultimazione delle operazioni di cui al precedente punto n. 2, la documentazione attestante l’avvenuto avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti nonché idonea relazione tecnica attestante l’insussistenza di pericoli di contaminazione delle matrici ambientali;
iv) di provvedere, entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, alla rimozione e all’avvio a smaltimento dei residui di copertura presenti all’ingresso del lato nord.
3. L’ordinanza n. 245 del 16 ottobre 2023 veniva impugnata dal sig. SI con ricorso n. 25 del 2024 proposto innanzi al T.a.r. per le Marche.
3.1. Il gravame veniva affidato ai seguenti motivi, così riassunti.
I) Difetto di legittimazione passiva del ricorrente sig. SI rispetto all’ordinanza sindacale impugnata e violazione dell’art. 2495, comma 2, cod. civ. Violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241 per difetto di istruttoria e/o sua incompletezza e per motivazione carente, generica e insufficiente. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti di fatto e soggettivi ed errata valutazione degli stessi; nonché per contraddittorietà rispetto alle evidenze documentali oggetto di apposito approfondimento istruttorio nel 2023. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, irragionevolezza e ingiustizia manifeste. Violazione dell’art. 192 del d.lgs 3.4.2006 n. 152. Violazione dell’art. 256 del d.lgs n. 152/2006:
I1) il sig. SI non riveste più alcuna carica nella SI S.r.l. da oltre 22 anni;
- egli non ha partecipato alla stipulazione del contratto di affitto di azienda, avendo assunto l’incarico di amministratore delegato della società in data 1.8.2000 e non figurando tra i soci fondatori della SI s.r.l.;
- durante la vigenza del predetto contratto di affitto di ramo di azienda, la gestione del personale era stata mantenuta in capo alla SI snc, in attesa della volturazione delle autorizzazioni di quest’ultima, da parte degli Enti competenti;
- la delega attribuita al sig. SI aveva ad oggetto l’amministrazione ordinaria della società;
- alla cessazione in data 22.3.2001 delle funzioni di amministratore delegato da parte del sig. SI, la società SI S.r.l. passò a concentrare tutti i poteri di direzione, amministrazione e rappresentanza nella figura dell’Amministratore Unico Signora SI;
- la società SI s.r.l è stata cancellata dal registro delle imprese; l’iscrizione della cancellazione della società al registro delle imprese, ha efficacia costitutiva e comporta l’estinzione della società, restando irrilevante l’eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti;
- il Comune di SI non poteva legittimamente rivolgere ordini al sig. SI, nella sua veste dismessa di amministratore delegato della fallita ed estinta SI S.r.l.
I2) il Comune, oltre a non aver valutato che il contratto di affitto d’azienda 18.7.2000 non era in alcun modo riferibile al Sig. SI, è giunto a posteriori e in modo irragionevole a sancire che il trasferimento del ramo d’azienda avrebbe dovuto essere preceduto dalla volturazione delle autorizzazioni regionali e provinciali già in capo alla SI snc.: la mancata volturazione dei predetti titoli SI snc alla SI S.r.l. non è, infatti, alcun modo dipesa da condotte ascrivibili al sig. SI e non ha condotto, come erroneamente affermato dal Comune, alla “decadenza delle predette autorizzazioni e all’arresto dell’attività di trattamento”.
I3) Erroneamente, senza una adeguata istruttoria, il Comune ha ritenuto che la presenza dei rifiuti nel capannone di via Umbria costituisse un deposito incontrollato di rifiuti vietato dall’art. 192 TUA, essendo i rifiuti “ricevuti dalla SI snc e dalla SI srl” ivi “presenti dal 2001”;
-è mancato qualunque accertamento da parte del Sindaco e del Comune in ordine alla responsabilità del sig. SI per l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti nel capannone di SI.
I4) Il Comune ha preferito appoggiarsi a un principio presuntivo di responsabilità oggettiva.
II) Eccesso di potere per arbitrarietà e per sviamento di potere o, quanto meno, violazione dei principi di proporzionalità, nonché efficienza, efficacia ed economicità dell’attività amministrativa oltre a quelli di buon andamento e imparzialità della P.A. di cui all’art. 97 Cost.; violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e violazione dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 sotto altro profilo:
II1) non è stata provata alcuna concreta responsabilità del sig. SI, nel periodo dall’1.8.2000 al 22.3.2001, con riferimento al preteso deposito incontrollato di rifiuti;
-non sono stati mai rilevati superi di CSC nelle matrici ambientali né problemi di tenuta della vasca di raccolta degli sversamenti, interna al capannone di SI;
-il Comune era perfettamente cosciente di dovere intervenire in surroga sin dal 2002 e lo aveva anche dichiarato in sede istituzionale nel 2004, insieme al Comune di SI) che, infatti, ha provveduto medio tempore in via sostitutiva a rimuovere i rifiuti dall’altro impianto già di SI snc.
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 50, comma 5 e 54, comma 4 del d.lgs 18.8.2000, n. 267. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241 sotto altro duplice profilo del difetto di istruttoria e del difetto di motivazione:
-l’ordinanza è carente dei presupposti normativi richiesti dagli artt. 50 e 54 del d.lgs n. 267 del 2000.
3.2. Si costituiva, per resistere, il comune di SI.
3.3. Il T.a.r. per le Marche, con la sentenza n. SI, accoglieva le censure di merito contenute nel primo, nel secondo e nel terzo motivo di diritto (assorbendo le restanti censure) sul rilievo che:
- non sarebbe affatto certo che la consistenza dei rifiuti in loco al termine dell’incarico del ricorrente (risalente al 2001), sia la stessa risultante al momento dell’emanazione dell’ordinanza e che altre condotte di deposito non si siano aggiunte alle originarie;
-non emerge quali e quanti rifiuti possano essere ricondotti alla eventuale risalente condotta dolosa o colposa del ricorrente, rispetto a quelli presenti in loco al momento dell’emissione dell’ordinanza;
-non è nella specie ravvisabile l’urgenza di provvedere con poteri extra ordinem a fronte di una situazione risalente e formatasi in oltre venti anni;
-non è dato comprendere la ragione per cui siano state emanate dal Comune di SI ben due ordinanze inerenti il sito in esame (la n. 44/2002 e la n. 319/2010), senza che nessuna delle due sia stata eseguita e senza che lo stesso Comune abbia dato seguito a quanto rispettivamente disposto con ciascuno dei due provvedimenti per il caso dell’inadempimento dei destinatari dell’ordine, ossia l’intervento sostitutivo dell’ente locale, avvalendosi eventualmente degli organi statali, regionali o provinciali o delle strutture della Protezione civile, con rivalsa in danno dei destinatari dell’ordine;
-per ordinare la rimozione dei rifiuti al proprietario del fondo, all'ente locale è generalmente preclusa la possibilità di esercitare il potere extra ordinem di cui agli artt. 50 e 54 del TUEL, potendo disporre dell'ordinario strumento di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152 del 2006, previa dimostrazione, attraverso una istruttoria completa, della sussistenza di profili di responsabilità a carico del proprietario, dandone conto in una esauriente motivazione (anche fondata su presunzioni o massime d'esperienza), senza che sia, all'opposto, sufficiente ascrivere in capo al titolare di diritti reali sul bene una generica " culpa in vigilando" , non accompagnata, da comportamenti omissivi caratterizzati da colpa, quali ad esempio l'inerzia dimostrata nel non essersi adoperato con misure efficaci per evitare il ripetersi di episodi analoghi, già in precedenza accertati e contestati”.
Il Tar compensava, infine, le spese
4. Ha appellato il Comune di SI, che censura la sentenza ritenendola erronea in punto di fatto e di diritto.
Segnatamente, parte appellante censura la sentenza in ordine ai seguenti capi di motivazione:
a) il primo, laddove la decisione afferma che “Relativamente ai primi due motivi e alle relative doglianze di carenza istruttoria, non è affatto certo che la consistenza dei rifiuti in loco al termine dell’incarico del ricorrente (risalente al 2001), sia la stessa risultante al momento dell’emanazione dell’ordinanza e che altre condotte di deposito non si siano aggiunte alle originarie”, opponendo la relazione redatta da ARPAM all’esito del sopralluogo del 23.03.2023;
b) il secondo, laddove la pronuncia afferma che «Relativamente al terzo motivo di ricorso deve osservarsi che non è nella specie ravvisabile l’urgenza di provvedere con poteri extra ordinem a fronte di una situazione risalente e formatasi in oltre venti anni”, opponendo che “ In ogni caso, le ragioni di tutela della salute pubblica e dell’incolumità risultano chiare dall’esame dai rapporti redatti dagli enti che hanno partecipato al sopralluogo del 23.03.2023 ”.
4.1. Si è costituito, per resistere, sig. SI.
4.2. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a. e di replica.
5. All’udienza dell’11 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. L’appello è inammissibile.
7. Parte appellante, nel censurare la sentenza impugnata, non ha avversato (anche) il capo di sentenza con il quale il T.a.r., nel dare risalto alla “ posizione del ricorrente analoga alla figura del proprietario del fondo ”, ha riscontrato l’ulteriore illegittimità dell’ordinanza impugnata sull’autonomo e separato rilievo che l’accertamento di responsabilità postula la “ previa dimostrazione, attraverso un'istruttoria completa, della sussistenza di profili di responsabilità a carico del proprietario, dandone conto in un'esauriente motivazione (anche fondata su presunzioni o massime d'esperienza), senza che sia, all'opposto, sufficiente ascrivere in capo al titolare di diritti reali sul bene una generica "culpa in vigilando", non accompagnata, da comportamenti omissivi caratterizzati da colpa, quali ad esempio l'inerzia dimostrata nel non essersi adoperato con misure efficaci per evitare il ripetersi di episodi analoghi, già in precedenza accertati e contestati”.
8. Il T.a.r. ha, dunque, individuato una autonoma ragione di illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado, consistente nella violazione del dettato normativo laddove, ai fini della legittimità dell’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati ex art. 192 del d.lgs n. 152 del 2006, la norma del TUA, come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa, richiede una adeguata, completa istruttoria volta ad accertare e comprovare la imputabilità soggettiva della condotta in capo al destinatario dell’ordinanza, ovvero la sussistenza di un comportamento negligente, imprudente o affetto da imperizia.
9. Nel caso di specie, il T.a.r. ha riscontrato la illegittimità del provvedimento per mancato accertamento della responsabilità soggettiva del sig. SI, ritenendo che tale responsabilità fosse stata imputata all’odierno appellato a titolo di responsabilità oggettiva.
10. Ebbene, tale capo di sentenza, completamente autonomo, cioè basato su presupposti di fatto e di diritto differenti dagli altri, è rimasto inoppugnato; meglio, parte appellante non ha dedotto, in parte qua , alcun motivo di gravame né ha sviluppato alcuna censura.
11. Consegue a tanto che, la mancata impugnazione di un capo autonomo di sentenza determina il passaggio in giudicato di quella specifica parte della decisione, che non può più essere contestata in appello.
12. Il rilevato profilo di inammissibilità non richiede, ad avviso del Collegio, il previo avviso alle parti ex art. 73 c.p.a., posto che parte appellata, nella sua memoria di replica depositata il 18 novembre 2025, ha osservato che “ Neppure una parola, tuttavia, la Difesa comunale ha speso sulla effettiva imputabilità di tale mancata volturazione, al sig. SI, oppure, come dimostrato in primo grado, al sig. SI ”.
12.1. Il Collegio ritiene che l’eccezione di inammissibilità dell’appello, sia pure non dedotta in modo espresso ed esplicito, sia comunque evincibile in modo sì indiretto, ma chiaro ed inequivoco laddove il sig. SI contesta la mancata deduzione di motivi di appello avverso la statuizione che ha deciso sulla imputabilità soggettiva.
In sostanza, parte appellata, nel porre in evidenza siffatta omissione processuale, ha integrato sul punto il contraddittorio, ovvero ha portato all’attenzione dell’appellante il detto profilo di inammissibilità, senza che quest’ultima vi abbia replicato.
13. Consegue a tanto che l’appello in esame s’appalesa inammissibile per carenza di interesse poiché, ove anche accolti i motivi di gravame proposti dalla parte appellante, giammai costei potrebbe ritrarne vantaggio ostandovi il giudicato formatosi su un capo autonomo della decisione non specificamente avversato.
14. Valutati complessivamente tutti i fatti di giudizio, può equitativamente disporsi la compensazione delle spese fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, ai sensi di cui in motivazione.
Compensa fra le parti le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA RT, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
GI DO, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
CA Monteferrante, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI DO | CA RT |
IL SEGRETARIO