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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 04/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1562/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1562/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGNOTTA Parte_1 C.F._1
ORTENSIA, elettivamente domiciliato in BALUARDO MASSINO D'AZEGLIO 3/A NOVARA, presso il difensore avv. PAGNOTTA ORTENSIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUA Controparte_1 P.IVA_1
MARCO, elettivamente domiciliato in Piazza Martiri della Libertà n. 4 - 28100 NOVARA, presso il difensore avv. PASQUA MARCO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FACELLO CO P.IVA_2
CARLO, elettivamente domiciliato in VIA SANT'ANTONIO DA PADOVA, 12 10121 TORINO, presso il difensore avv. FACELLO CARLO
TERZO CHIAMATO
Causa avente ad
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale (in ambito condominiale) – azione introdotta con rito ordinario - contestazione sul quantum.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice, le conclusioni sono state precisate in apposito foglio in data 1° febbraio 2024, richiamato in note scritte valide anche per la comparizione all'udienza figurata del 6 febbraio
2024 e, per l'effetto, ivi precisate, ribadite ed espressamente richiamate, nonché qui di seguito integralmente trascritte:
pagina 1 di 10 Dichiarare tenuto il , nella persona dell'amministratore pro- Controparte_1 tempore Geom. con studio in Via Cividale n. 5 Novara, a risarcire il sig. Controparte_3 Parte_1 del danno cons trazioni di acqua piovane avvenuto in data 18.06.2020 appartamento sito in Via Piave n. 36 a Novara, così come descritto in narrativa dell'atto introduttivo nella somma accertata ex art. 696 bis cpc in € 4.220,00, e per l'effetto, dato atto del parziale pagamento di € 2.327,52 in data 10.03.2023 da parte convenuta in compensazione per spese condominiali insolute dell'attore Condannare il , nella persona CO dell'amministratore pro-tempore Geom. con studio in Via Cividale n. 5 Novara, al Controparte_3 pagamento a favore del sig. residua, non ancora corrisposta dal Parte_1 medesimo di € 1.892,48 quale danno per il ripristino dello status quo ante dell'immobile CP_1 de quo;
Condannare altresì il , nella persona dell'amministratore Controparte_1 pro-tempore, al risarcimento del danno nei confronti dell'attore per il mancato guadagno derivante dal mancato reddito da locazione dell'immobile in oggetto, per inidoneità/impossibilità, tenuto conto anche del periodo di richiesta di ATP ovvero dal 18.06.2020 (data di verificazione del danno) al 01.12.2021 (data di deposito della CTU) quantificabile in € 600,00 mensili per un totale di mesi 18 mesi e così per € 10.800,00 o in quella diversa somma che il Tribunale vorrà determinare anche in via equitativa;
Condannare parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di giudizio resesi necessarie per l'instaurata procedura ex art. 696 bis c.p.c. pari ad € 1.665,30 (€ 640,50 comprensivo di iva per la parcella esposta in tal sede dal CTU Geom. e corrisposta il Persona_1 01.07.2021 ed € 1.024,80 in data 20.03.2023) nonché alla somma di € 591,82 quale parcella corrisposta dall'attore al proprio CTP Geom. ; oltre spese di giudizio per contributo Persona_2 unificato in sede di ATP pari ad € 145,50 no l presente giudizio per € 264,00 (totale € 409,50) oltre alle spese legali di entrambi i giudizi, nonché alla trattativa stragiudiziale rimasta infruttuosa. Con gli interessi di legge dalla domanda al saldo…”.
- Per parte convenuta in Novara, le conclusioni sono state Controparte_1
precisate direttamente in note in data 2 febbraio 2024 e valide anche per la comparizione all'udienza figurata del 6 febbraio 2024 e, per l'effetto, ivi precisate, ribadite ed espressamente richiamate, nonché qui di seguito integralmente trascritte.
Nel merito: dato atto che sin dal luglio 2021 il ha messo in bilancio in CP_1 favore del sig. la somma di Euro 2.327,52 a risarcimento dei danni Pt_1 patiti dallo stesso a seguito del sinistro del 18.06.2020, decisione approvata all'unanimità dall'assemblea in data 19 luglio 2021, e che in data 10 marzo 2023 (doc. 10) il predetto importo è stato utilizzato a copertura delle quote non versate dall'attore in riferimento alla gestione 2022/2023, respingere le domande proposte dall'attore perché infondate in fatto ed in diritto e, nella denegata ipotesi di loro accoglimento, anche parziale, previo respingimento di tutte le difese ed eccezioni infondate in fatto ed in diritto formulate dalla terza chiamata, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
[...]
Bologna via Stalingrado 45, C.F. e P.IVA a P.IVA_2 P.IVA_3 manlevare il di quanto questo dovesse CO essere condannato a pagare al sig. oltre al rimborso in Parte_1
dell'esponente della somma di Euro 1.124,80 quale esborso CP_5 sostenuto per il proprio CTP geom. in occasione dell'ATP. CP_6
La presente difesa non accetta il contraddittorio su eventuali nuove domande ed eccezioni e alla modifica delle conclusioni.
In ogni caso con favore di spese e competenze di causa del presente giudizio e dell'ATP. …”
pagina 2 di 10 Per parte terza chiamata , le conclusioni sono state precisate direttamente in note CP_2 depositate in data 6 febbraio 2024, valide anche per la comparizione all'udienza figurata del 6 febbraio 2024 e, per l'effetto, ivi precisate, ribadite;
note nelle quali si legge:
“… Precisa le proprie definitive conclusioni, richiamando quelle formulate in sede di comparsa di costituzione e risposta con le integrazioni svolte in sede di memoria n.1, 2 e 3 ex art. 183 VI comma c.p.c. ed in sede di verbali di udienza.
- Dichiara espressamente di non accettare il contradditorio su eventuali nuove domande e di opporsi a nuove ed eventuali tardive produzioni.
- Con richiesta sin d'ora di espunzione dagli atti di causa delle eventuali parti delle note ex adverso depositate che non dovessero essere deputate allo specifico incombente odierno previsto dall'Ill.mo Giudicante…”
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Prima di intentare il presente giudizio e con ricorso del 22.03.2021 (sempre nanti all'intestato
Tribunale) il sig. (con il patrocinio dell'avv. Luigi RODINI) promuoveva Parte_1
Accertamento Tecnico Preventivo ai sensi dell'arto 696 bis cpc nei confronti del Controparte_1
in Novara (d'ora in poi – breviter – anche solo il ”), al fine di accertare
[...] CP_1
il danno subito nel proprio appartamento a seguito di infiltrazioni provenienti da parti comuni del suddetto stabile avvenute in data 18.06.2020.
Come denotato dalla stessa parte attrice, l'azione di cui al precedente capoverso si era resa necessaria, non tanto per l'accertamento dell'an, ma per il quantum, allegando a tal fine precedente offerta – pur non satisfattiva - operata dal CP_1
Con atto di citazione datato 28 giugno 2022 (notificato il successivo 4 luglio 2022) il sig. evocava in giudizio il predetto DO per sentire accogliere nei confronti di Pt_1 quest'ultimo le sopra riportate conclusioni.
Il DO (con il patrocinio dell'avv. Marco PASQUA) si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta datata 27 ottobre 2022, nella, quale tra il resto, instava per
Chiamata di terzo (in forza di polizza 1-32016-48-148563207). Controparte_7
Previa assegnazione della causa allo scrivente, con decreto del 03.11.2022, lo stesso scrivente autorizzava detta chiamata con differimento della prima udienza al 1° marzo 2023.
L'atto di citazione del terzo veniva notificato a cura del convenuto chiamante in data
24.11.2022.
Il terzo (d'ora in poi, breviter, anche solo si Controparte_7 CP_7 costituiva in giudizio (con il patrocinio dell'avv. Carlo FACELLO) con comparsa di costituzione datata
8 febbraio 2023 e depositata il 10 febbraio 2023, con la quale in via preliminare contestava pagina 3 di 10 l'improcedibilità della chiamata in manleva per mancata mediazione e nel merito contestava la quantificazione e le richieste dell'attore.
Alla prima udienza effettiva, celebratasi effettivamente in data 01.03.2023, comparivano i procuratori delle parti e, tra il resto, offriva all'attore assegno bancario per CP_7 Pt_1
l'importo di Euro 4.320,49= a saldo di tutte le pretese;
tale assegno non veniva accettato dall'attore e, pertanto, le parti chiedevano i termini per il deposito delle memorie istruttorie. All'esito della predetta prima udienza, respinta allo stato l'eccezione preliminare sollevata dalla terza chiamata, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, 6° co., cpc e rinviava la causa all'udienza del 20 giugno 2023, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta.
All'udienza del 20 giugno 2023 lo scrivente, preso atto delle memorie istruttorie depositate dalle parti, acquisiva il fascicolo dell'ATP R.G. n. 801/2021 Tribunale di Novara, come richiesto da tutte le parti costituite e rinviava all'udienza dell'08.11.2023.
A tale udienza le parti chiedevano di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni ed il G.I., pertanto, rinviava per tale incombente al 6 febbraio 2024, anche in questo caso, disponendone svolgimento / sostituzione mediante trattazione scritta. La causa veniva quindi trattenuta in decisione concedendo termine massimo per il deposito delle conclusionali e repliche.
A seguito di istanza del procuratore del terzo chiamato, lo scrivente, in data 22 ottobre 2024, rimetteva in termini lo stesso ai fini del deposito di conclusionale e replica, mentre rimetteva in termini anche le altre parti per il deposito delle sole repliche (alla conclusionale di nel caso in cui CP_7
la stessa si fosse avvalsa della facoltà di deposito conclusionale).
Va inoltre evidenziato che, nelle more, a seguito del decesso del compianto avv. Luigi RODINI, in data 2 aprile 2024, si costituiva spontaneamente per l'attore l'avv. Ortensia PAGNOTTA.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nessun dubbio (sia perché documentalmente risultante, ma anche perché incontestato) sul fatto che l'attore sia proprietario dell'immobile facente parte del DO sito in Novara Via Piave 34-
36-38.
Parimenti assodato (anche perché documentalmente provato, ma soprattutto perché non contestato ed anzi riconosciuto) è l'evento dannoso;
… e, quindi, pure il conseguente danno in sé.
Peraltro, dimostrata è l'esistenza della polizza in essere tra convenuto e terzo chiamato, nonché
l'operatività della stessa.
pagina 4 di 10 Il vero “oggetto” di causa, alla luce delle difese svolte, pare essere proprio il quantum risarcitorio;
sia sotto il profilo del danno emergente, sia sotto il profilo del lucro cessante, con opportune considerazioni, poi, sulle spese legali, non solo di questo procedimento, ma anche di quelle relative al procedimento di ATP e di negoziazione assistita.
Si parta, a tal fine, dalle risultanze della CTU esperita nell'ambito del procedimento di ATP
(Trib. Novara 801 / 2021). Le stesse assumono, almeno sotto il profilo della quantificazione del danno emergente, un valore decisivo. Infatti, le risultanze della CTU utili ai fini del decidere non possono che assurgere ad elemento istruttorio “particolarmente qualificato”; dopo tutto, quando un giudice ritiene di avvalersi di un suo Consulente (in questo caso, ma “poco cambia”, il giudice che ha disposto la consulenza è quello dell'ATP) è proprio perché ritiene di non avere tutte le competenze tecniche (in presenza delle quali avrebbe potuto non disporre l'espletamento della CTU stessa, facendo tra il resto risparmiare ulteriori costi alle parti). Ciò posto, lo stesso giudice potrebbe poi discostarsi solo ove avesse validi elementi e fosse in grado di fondare su di essi una valida e convincente motivazione per assumere “una posizione nettamente divergente” dalle risultanze di CTU (in tal senso ed ex multis,
Corte di Cassazione Civile, sentenza n° 1294/ 2017).
Infatti, la consulenza tecnica può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, quando si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (vedi in tal senso Corte di Cassazione n°
3710 / 2003) e percepibili con l'ausilio di specifiche strumentazioni tecniche (vedi in tal senso Corte di
Cassazione n° 4743 / 2007).
Ed ancora: la CTU pur non rappresentando un mezzo di prova, è comunque un mezzo istruttorio, ed è resa necessaria (in quanto fonte oggetto di prova) laddove occorra accertare fatti rilevabili solo attraverso specifiche competenze e strumenti tecniche senza che ciò incida sulla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti (art. 2697 c.c.). Difatti, la CTU non ha solamente una funzione valutativa (o quantificativa) di quanto già acquisito al processo, ma anche di precipuo strumento asseverativo dei fatti allegati dalle parti. (Vedi in tal senso, Corte di Cassazione n.
17685/2016).
Orbene, le risultanze della CTU (esperita dal geom. ) agli atti e, quindi, in Per_1
possesso del giudicante e per quel che rileva ai fini del decidere, accertano quanto segue: le opere necessarie al ripristino dei danni accertati sono state dettagliate in apposito capitolo e concludono l'importo complessivo di 3.045,00 € + Iva. Il Ctu ritiene inoltre opportuno introdurre il deprezzamento di 1.175,00 €, a parziale ristoro della perdita di garanzia per il pavimento in legno recentemente sostituito.
pagina 5 di 10 Sulle modalità e tempistiche del risarcimento e, quindi, sulla necessità di proporre il presente giudizio (e – ancor prima – ricorso per ATP e negoziazione assistita) appaiono condivisibili e debitamente documentate (o, più che altro, risultanti da elementi inconfutabili) le considerazioni di parte attrice:
Solo con la prima memoria svolta dall'avv. Pasqua in data 27/04/2023, e quindi in un momento successivo, si dava atto della avvenuta compensazione da parte convenuta, della somma di € 2.327,52, così come l'avv. Facello nella memoria ex art 183 comma VI n. 3 del
19.05.2023, dando atto dell'avvenuto parziale pagamento da parte del DO, per la prima volta specificava che l'offerta effettuata dalla era da considerarsi aggiuntiva a quella Parte_2 del DO per la totale somma di € 6.639.01. Ma a questo punto il sig. aveva affrontato una ATP , una Parte_1 negoziazione assistita, un atto di citazione e ben tre memorie depositate in corso di causa. Tra l'altro, stante il già avvenuto pagamento parziale, la Compagnia
Assicurativa non ha più reiterato la propria offerta sia in modo formale che non formale, di pagamento né ha formulato qualsivoglia altra proposta di definizione.
Ciò non potrà non avere evidente riflesso in punto “spese legali” (valutabili anch'esse – per costante orientamento giurisprudenziale dianzi richiamato relativamente alle argomentazioni in punto negoziazione assistita ed applicabili a fortiori analogicamente in ordine alle spese generalmente sostenute ante causam - quale danno emergente). Oltre a quelle del presente procedimento (fatte poi le opportune valutazioni – per lo meno in sede di liquidazione - sul momento in cui convenuto e terzo hanno riconosciuto il diritto dell'attore), dovranno essere sicuramente riconosciute quelle in sede di
ATP, così come specificate e documentate dall'attore in punto esposti (euro 145,50=) e qui liquidate in euro 1.170,00= per compensi (di cui euro 284,00= per fase di studio, euro 355,00= per fase introduttiva ed 531,00= per fase istruttoria, con liquidazione al minimo, coerentemente a quanto verrà più avanti disposto per le spese legali di questo procedimento).
Sulle richieste spese di negoziazione assistita, occorrerà svolgere distinte considerazioni;
se è pur vero che, per noto orientamento, le spese stragiudiziali, quando si riferiscono ad attività ritenuta utile o indispensabile (come nel caso di negoziazione assistita o mediaconciliazione obbligatoria) devono essere liquidate sotto la voce danno emergente, a favore della parte che risulta vittoriosa nel processo (in particolare, il Giudice di Legittimità ha avuto modo di affermare: “deve altresì enunciare il seguente principio di diritto in tema di responsabilità civile da circolazione virgole costo supportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurare un esito favorevole ancorché detta attività posso essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente che se allegato e provato, deve essere
pagina 6 di 10 esercito ai sensi dell'articolo 1223 c.c.” - in tal senso, Cassazione civile sez. III – 07/09/2022, n.
26368 - conformi Cass. n. 24481/2020 – Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017), è pure da considerare, a “corollario” di quanto appena evidenziato, che, al fine di poter “risarcire” dette spese è necessaria la prova dell'idoneità “ex ante” (ossia con valutazione prognostica alla luce di elementi che l'istante deve mettere a disposizione del giudicante) ad una definizione stragiudiziale (vedi in tal senso,
Tribunale di Busto Arsizio – 553 / 2023 – del 17 aprile 2023). Nel caso de quo, non risulta offerta prova in tal senso o, comunque, non vi sono agli atti sufficienti elementi per poter basare un accertamento di idoneità prognostica della negoziazione, peraltro attivata – come in effetti pareva corretto – nei confronti del . CP_1
Ulteriore voce rassegnata dall'attore ai fini risarcitori è quella relativa al “mancato utilizzo” dell'immobile, con quantificazione proposta sì come segue:
“… danno da lucro cessante per mancata locazione da quantificarsi € 600,00 mensili come da contratto di locazione depositato agli atti. Per il conteggio delle mensilità si è tenuto conto , tenuto conto del periodo di richiesta di ATP ovvero dal 18.06.2020 ( data di verificazione del danno) al 01.12.2021 (data di deposito della CTU) per un totale di mesi 18 mesi e così per € 10.800,00 o in quella diversa somma che il Tribunale vorrà determinare anche in via equitativa…”
Sul punto, lo scrivente, innanzitutto ritenuto ragionevole il canone mensile di euro 600,00= per appartamento che lo stesso CTU ha accertato essere di 75 m2 e composto da ingresso, zona giorno con veranda (verso cortile interno), disimpegno, bagno e una camera con balcone, ritiene più opportuno ridurre il periodo di 18 mesi proposto dalla difesa del sig. a 9 mesi (cioè dalla proposizione Pt_1 dell'ATP – che poteva essere pur sempre introdotta prima di quando lo è stata – al deposito della perizia), vuoi perché lo stesso attore non esclude che lo scrivente possa rivedere in via equitativa la quantificazione sopra proposta, vuoi perché la somma così risultante (euro 5.400,00=) appare più “in linea” e proporzionata all'ammontare dei danni (come sopra evidenziato, euro 5.124,00=).
Dal che, pur tenuto conto delle pur apprezzabili difese del e di CP_1 CP_7
l'accoglimento nel merito delle domande risarcitorie (in applicazione – è appena il caso di precisarlo – dell'art. 2051 CC, stante assenza di vere e proprie difese e contestazioni sull'an), ma nei limiti desumibili dalle sopra svolte riflessioni della presente parte “motiva”.
____________
Ma prima di passare ad esaminare, stricto sensu, l'argomento “spese legali”, appare doveroso che lo svolga alcune brevi considerazioni in merito alla domanda di manleva proposta dal CP_1
evocato nei confronti di anche alla luce del fatto che la difesa degli attori – anche in sede CP_7
di precisazione delle conclusioni – non ha esteso la domanda di condanna nei confronti della predetta pagina 7 di 10 terza chiamata e che, «diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo» (Cass. civ. n.
516/2020).
Infatti, se è vero, come è vero, che la prestazione dell'assicuratore chiamato in manleva, come nel caso di specie, non consiste nel rimborsare l'assicurato di quanto corrisposto per il risarcimento del danno, ma nel sollevarlo dall'obbligazione di rispondere con il proprio patrimonio dall'obbligo di risarcimento, è altrettanto vero che “… in capo al danneggiato non sorge alcun diritto nei confronti dell'assicuratore e, dunque, non sussiste la possibilità di agire direttamente nei suoi confronti” (in tal senso Corte d'Appello di Torino, Sent. n. 842/2022). Al massimo, potrà eventualmente essere esercitata facoltà dell'assicuratore, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta e l'obbligo del medesimo assicuratore di provvedere al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede, senza che, per ciò, mutino i soggetti del rapporto assicurativo, che restano sempre e soltanto l'assicuratore e l'assicurato.
__________________________________________
Le spese di lite relative al presente procedimento devono essere allocate secondo il noto principio di soccombenza ( e non vi è motivo perché non lo siano…) e liquidate, ai sensi dei criteri parametrici oggi vigenti, non solo in considerazione del valore della presente causa sulla base del decisum (sensibilmente più basso rispetto al petitum), ma della comunque limitata attività processuale
(istruttoria limitata al deposito delle rispettive memorie delle parti ed acquisizione del fascicolo di
ATP) ed anche del contegno / difese di convenuto e terzo chiamato (che hanno tentato una qual certa
“definizione” conciliativa, pur se solamente una volta iniziato il giudizio e pur in modo non adeguato rispetto al decisum stesso); la concreta liquidazione verrà pertanto effettuata applicando i valori minimi dello scaglione parametrico di riferimento, ovverosia in € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), € 264,00= per esposti / anticipazioni operate da parte attrice (contributo unificato e marca da bollo 27,00= euro, così come peraltro specificate dal sig. anche nella Pt_1
pagina 8 di 10 precisazione delle conclusioni), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
Inoltre, è appena il caso di puntualizzare che i compensi per la fase di ATP sono da ritenersi corretti e anche le spese di CTU e CTP (documentato e peraltro ictu oculi congrue e non eccessive) dovranno essere poste definitivamente ad esclusivo carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
ACCERTATA e DICHIARATA la responsabilità del , nella Controparte_1 persona dell'amministratore pro-tempore, in relazione all'evento dannoso in atti e per cui è causa,
DICHIARA tenuto lo stesso NO a risarcire il sig. del danno conseguente alle Parte_1
infiltrazioni di acqua piovane avvenuto in data 18.06.2020 nel proprio appartamento sito in Via Piave
n. 36 a Novara;
danno qui quantificato in: a) somma accertata ex art. 696 bis cpc e sì come richiesta di
€ 4.220,00=, dalla quale dedursi il parziale pagamento di € 2.327,52 in data 10.03.2023 da parte convenuta in compensazione per spese condominiali insolute dell'attore, e – quindi – di euro
1.892,48= (ciò a titolo quale danno per il ripristino dello status quo ante dell'immobile de quo); b) somma equitativamente stabilita o comunque ridotta rispetto al petitum di euro 5.400,00= (a titolo di mancato utilizzo dell'immobile / mancato guadagno); c) somma di euro 2.257,12= (a titolo di risarcimento per spese sostenute in sede di ATP per la parcella esposta in tal sede dal CTU Geom.
[...]
e corrisposta il 01.07.2021 ed € 1.024,80 in data 20.03.2023, nonché quale parcella Per_1
corrisposta dall'attore al proprio CTP Geom. e somma di euro 1.315,50=, oltre iva Persona_2
e CF solo sull'imponibile (euro 1.170,00=) (sempre a titolo di risarcimento per spese sostenute in sede di ATP ma in relazione ai compensi del procuratore del ricorrente sopra liquidati + esposti); oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
per l'effetto AN lo steso convenuto a versare le predette somme all'attore.
AN parte convenuta alla refusione delle spese legali di questo procedimento in favore di parte attrice, liquidando le stesse come sopra, ossia in € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), € 264,00= per esposti / anticipazioni operate da parte attrice, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute;
pagina 9 di 10 DICHIARA che la terza chiamata tenuta a manlevare e tenere indenne il CO
convenuto da ogni pretesa attorea condannando la stessa a rifondere quanto il CO
è tenuto a versare ai sensi di quanto sopra disposto, oltre alle spese legali in favore della
[...] stessa parte chiamante (così come sopra liquidate in favore dell'attore, ma dedotti gli esposti), con conseguenti condanne in tal senso.
Novara lì 4 apr. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1562/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGNOTTA Parte_1 C.F._1
ORTENSIA, elettivamente domiciliato in BALUARDO MASSINO D'AZEGLIO 3/A NOVARA, presso il difensore avv. PAGNOTTA ORTENSIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUA Controparte_1 P.IVA_1
MARCO, elettivamente domiciliato in Piazza Martiri della Libertà n. 4 - 28100 NOVARA, presso il difensore avv. PASQUA MARCO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FACELLO CO P.IVA_2
CARLO, elettivamente domiciliato in VIA SANT'ANTONIO DA PADOVA, 12 10121 TORINO, presso il difensore avv. FACELLO CARLO
TERZO CHIAMATO
Causa avente ad
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale (in ambito condominiale) – azione introdotta con rito ordinario - contestazione sul quantum.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice, le conclusioni sono state precisate in apposito foglio in data 1° febbraio 2024, richiamato in note scritte valide anche per la comparizione all'udienza figurata del 6 febbraio
2024 e, per l'effetto, ivi precisate, ribadite ed espressamente richiamate, nonché qui di seguito integralmente trascritte:
pagina 1 di 10 Dichiarare tenuto il , nella persona dell'amministratore pro- Controparte_1 tempore Geom. con studio in Via Cividale n. 5 Novara, a risarcire il sig. Controparte_3 Parte_1 del danno cons trazioni di acqua piovane avvenuto in data 18.06.2020 appartamento sito in Via Piave n. 36 a Novara, così come descritto in narrativa dell'atto introduttivo nella somma accertata ex art. 696 bis cpc in € 4.220,00, e per l'effetto, dato atto del parziale pagamento di € 2.327,52 in data 10.03.2023 da parte convenuta in compensazione per spese condominiali insolute dell'attore Condannare il , nella persona CO dell'amministratore pro-tempore Geom. con studio in Via Cividale n. 5 Novara, al Controparte_3 pagamento a favore del sig. residua, non ancora corrisposta dal Parte_1 medesimo di € 1.892,48 quale danno per il ripristino dello status quo ante dell'immobile CP_1 de quo;
Condannare altresì il , nella persona dell'amministratore Controparte_1 pro-tempore, al risarcimento del danno nei confronti dell'attore per il mancato guadagno derivante dal mancato reddito da locazione dell'immobile in oggetto, per inidoneità/impossibilità, tenuto conto anche del periodo di richiesta di ATP ovvero dal 18.06.2020 (data di verificazione del danno) al 01.12.2021 (data di deposito della CTU) quantificabile in € 600,00 mensili per un totale di mesi 18 mesi e così per € 10.800,00 o in quella diversa somma che il Tribunale vorrà determinare anche in via equitativa;
Condannare parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di giudizio resesi necessarie per l'instaurata procedura ex art. 696 bis c.p.c. pari ad € 1.665,30 (€ 640,50 comprensivo di iva per la parcella esposta in tal sede dal CTU Geom. e corrisposta il Persona_1 01.07.2021 ed € 1.024,80 in data 20.03.2023) nonché alla somma di € 591,82 quale parcella corrisposta dall'attore al proprio CTP Geom. ; oltre spese di giudizio per contributo Persona_2 unificato in sede di ATP pari ad € 145,50 no l presente giudizio per € 264,00 (totale € 409,50) oltre alle spese legali di entrambi i giudizi, nonché alla trattativa stragiudiziale rimasta infruttuosa. Con gli interessi di legge dalla domanda al saldo…”.
- Per parte convenuta in Novara, le conclusioni sono state Controparte_1
precisate direttamente in note in data 2 febbraio 2024 e valide anche per la comparizione all'udienza figurata del 6 febbraio 2024 e, per l'effetto, ivi precisate, ribadite ed espressamente richiamate, nonché qui di seguito integralmente trascritte.
Nel merito: dato atto che sin dal luglio 2021 il ha messo in bilancio in CP_1 favore del sig. la somma di Euro 2.327,52 a risarcimento dei danni Pt_1 patiti dallo stesso a seguito del sinistro del 18.06.2020, decisione approvata all'unanimità dall'assemblea in data 19 luglio 2021, e che in data 10 marzo 2023 (doc. 10) il predetto importo è stato utilizzato a copertura delle quote non versate dall'attore in riferimento alla gestione 2022/2023, respingere le domande proposte dall'attore perché infondate in fatto ed in diritto e, nella denegata ipotesi di loro accoglimento, anche parziale, previo respingimento di tutte le difese ed eccezioni infondate in fatto ed in diritto formulate dalla terza chiamata, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
[...]
Bologna via Stalingrado 45, C.F. e P.IVA a P.IVA_2 P.IVA_3 manlevare il di quanto questo dovesse CO essere condannato a pagare al sig. oltre al rimborso in Parte_1
dell'esponente della somma di Euro 1.124,80 quale esborso CP_5 sostenuto per il proprio CTP geom. in occasione dell'ATP. CP_6
La presente difesa non accetta il contraddittorio su eventuali nuove domande ed eccezioni e alla modifica delle conclusioni.
In ogni caso con favore di spese e competenze di causa del presente giudizio e dell'ATP. …”
pagina 2 di 10 Per parte terza chiamata , le conclusioni sono state precisate direttamente in note CP_2 depositate in data 6 febbraio 2024, valide anche per la comparizione all'udienza figurata del 6 febbraio 2024 e, per l'effetto, ivi precisate, ribadite;
note nelle quali si legge:
“… Precisa le proprie definitive conclusioni, richiamando quelle formulate in sede di comparsa di costituzione e risposta con le integrazioni svolte in sede di memoria n.1, 2 e 3 ex art. 183 VI comma c.p.c. ed in sede di verbali di udienza.
- Dichiara espressamente di non accettare il contradditorio su eventuali nuove domande e di opporsi a nuove ed eventuali tardive produzioni.
- Con richiesta sin d'ora di espunzione dagli atti di causa delle eventuali parti delle note ex adverso depositate che non dovessero essere deputate allo specifico incombente odierno previsto dall'Ill.mo Giudicante…”
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Prima di intentare il presente giudizio e con ricorso del 22.03.2021 (sempre nanti all'intestato
Tribunale) il sig. (con il patrocinio dell'avv. Luigi RODINI) promuoveva Parte_1
Accertamento Tecnico Preventivo ai sensi dell'arto 696 bis cpc nei confronti del Controparte_1
in Novara (d'ora in poi – breviter – anche solo il ”), al fine di accertare
[...] CP_1
il danno subito nel proprio appartamento a seguito di infiltrazioni provenienti da parti comuni del suddetto stabile avvenute in data 18.06.2020.
Come denotato dalla stessa parte attrice, l'azione di cui al precedente capoverso si era resa necessaria, non tanto per l'accertamento dell'an, ma per il quantum, allegando a tal fine precedente offerta – pur non satisfattiva - operata dal CP_1
Con atto di citazione datato 28 giugno 2022 (notificato il successivo 4 luglio 2022) il sig. evocava in giudizio il predetto DO per sentire accogliere nei confronti di Pt_1 quest'ultimo le sopra riportate conclusioni.
Il DO (con il patrocinio dell'avv. Marco PASQUA) si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta datata 27 ottobre 2022, nella, quale tra il resto, instava per
Chiamata di terzo (in forza di polizza 1-32016-48-148563207). Controparte_7
Previa assegnazione della causa allo scrivente, con decreto del 03.11.2022, lo stesso scrivente autorizzava detta chiamata con differimento della prima udienza al 1° marzo 2023.
L'atto di citazione del terzo veniva notificato a cura del convenuto chiamante in data
24.11.2022.
Il terzo (d'ora in poi, breviter, anche solo si Controparte_7 CP_7 costituiva in giudizio (con il patrocinio dell'avv. Carlo FACELLO) con comparsa di costituzione datata
8 febbraio 2023 e depositata il 10 febbraio 2023, con la quale in via preliminare contestava pagina 3 di 10 l'improcedibilità della chiamata in manleva per mancata mediazione e nel merito contestava la quantificazione e le richieste dell'attore.
Alla prima udienza effettiva, celebratasi effettivamente in data 01.03.2023, comparivano i procuratori delle parti e, tra il resto, offriva all'attore assegno bancario per CP_7 Pt_1
l'importo di Euro 4.320,49= a saldo di tutte le pretese;
tale assegno non veniva accettato dall'attore e, pertanto, le parti chiedevano i termini per il deposito delle memorie istruttorie. All'esito della predetta prima udienza, respinta allo stato l'eccezione preliminare sollevata dalla terza chiamata, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, 6° co., cpc e rinviava la causa all'udienza del 20 giugno 2023, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta.
All'udienza del 20 giugno 2023 lo scrivente, preso atto delle memorie istruttorie depositate dalle parti, acquisiva il fascicolo dell'ATP R.G. n. 801/2021 Tribunale di Novara, come richiesto da tutte le parti costituite e rinviava all'udienza dell'08.11.2023.
A tale udienza le parti chiedevano di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni ed il G.I., pertanto, rinviava per tale incombente al 6 febbraio 2024, anche in questo caso, disponendone svolgimento / sostituzione mediante trattazione scritta. La causa veniva quindi trattenuta in decisione concedendo termine massimo per il deposito delle conclusionali e repliche.
A seguito di istanza del procuratore del terzo chiamato, lo scrivente, in data 22 ottobre 2024, rimetteva in termini lo stesso ai fini del deposito di conclusionale e replica, mentre rimetteva in termini anche le altre parti per il deposito delle sole repliche (alla conclusionale di nel caso in cui CP_7
la stessa si fosse avvalsa della facoltà di deposito conclusionale).
Va inoltre evidenziato che, nelle more, a seguito del decesso del compianto avv. Luigi RODINI, in data 2 aprile 2024, si costituiva spontaneamente per l'attore l'avv. Ortensia PAGNOTTA.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nessun dubbio (sia perché documentalmente risultante, ma anche perché incontestato) sul fatto che l'attore sia proprietario dell'immobile facente parte del DO sito in Novara Via Piave 34-
36-38.
Parimenti assodato (anche perché documentalmente provato, ma soprattutto perché non contestato ed anzi riconosciuto) è l'evento dannoso;
… e, quindi, pure il conseguente danno in sé.
Peraltro, dimostrata è l'esistenza della polizza in essere tra convenuto e terzo chiamato, nonché
l'operatività della stessa.
pagina 4 di 10 Il vero “oggetto” di causa, alla luce delle difese svolte, pare essere proprio il quantum risarcitorio;
sia sotto il profilo del danno emergente, sia sotto il profilo del lucro cessante, con opportune considerazioni, poi, sulle spese legali, non solo di questo procedimento, ma anche di quelle relative al procedimento di ATP e di negoziazione assistita.
Si parta, a tal fine, dalle risultanze della CTU esperita nell'ambito del procedimento di ATP
(Trib. Novara 801 / 2021). Le stesse assumono, almeno sotto il profilo della quantificazione del danno emergente, un valore decisivo. Infatti, le risultanze della CTU utili ai fini del decidere non possono che assurgere ad elemento istruttorio “particolarmente qualificato”; dopo tutto, quando un giudice ritiene di avvalersi di un suo Consulente (in questo caso, ma “poco cambia”, il giudice che ha disposto la consulenza è quello dell'ATP) è proprio perché ritiene di non avere tutte le competenze tecniche (in presenza delle quali avrebbe potuto non disporre l'espletamento della CTU stessa, facendo tra il resto risparmiare ulteriori costi alle parti). Ciò posto, lo stesso giudice potrebbe poi discostarsi solo ove avesse validi elementi e fosse in grado di fondare su di essi una valida e convincente motivazione per assumere “una posizione nettamente divergente” dalle risultanze di CTU (in tal senso ed ex multis,
Corte di Cassazione Civile, sentenza n° 1294/ 2017).
Infatti, la consulenza tecnica può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, quando si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (vedi in tal senso Corte di Cassazione n°
3710 / 2003) e percepibili con l'ausilio di specifiche strumentazioni tecniche (vedi in tal senso Corte di
Cassazione n° 4743 / 2007).
Ed ancora: la CTU pur non rappresentando un mezzo di prova, è comunque un mezzo istruttorio, ed è resa necessaria (in quanto fonte oggetto di prova) laddove occorra accertare fatti rilevabili solo attraverso specifiche competenze e strumenti tecniche senza che ciò incida sulla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti (art. 2697 c.c.). Difatti, la CTU non ha solamente una funzione valutativa (o quantificativa) di quanto già acquisito al processo, ma anche di precipuo strumento asseverativo dei fatti allegati dalle parti. (Vedi in tal senso, Corte di Cassazione n.
17685/2016).
Orbene, le risultanze della CTU (esperita dal geom. ) agli atti e, quindi, in Per_1
possesso del giudicante e per quel che rileva ai fini del decidere, accertano quanto segue: le opere necessarie al ripristino dei danni accertati sono state dettagliate in apposito capitolo e concludono l'importo complessivo di 3.045,00 € + Iva. Il Ctu ritiene inoltre opportuno introdurre il deprezzamento di 1.175,00 €, a parziale ristoro della perdita di garanzia per il pavimento in legno recentemente sostituito.
pagina 5 di 10 Sulle modalità e tempistiche del risarcimento e, quindi, sulla necessità di proporre il presente giudizio (e – ancor prima – ricorso per ATP e negoziazione assistita) appaiono condivisibili e debitamente documentate (o, più che altro, risultanti da elementi inconfutabili) le considerazioni di parte attrice:
Solo con la prima memoria svolta dall'avv. Pasqua in data 27/04/2023, e quindi in un momento successivo, si dava atto della avvenuta compensazione da parte convenuta, della somma di € 2.327,52, così come l'avv. Facello nella memoria ex art 183 comma VI n. 3 del
19.05.2023, dando atto dell'avvenuto parziale pagamento da parte del DO, per la prima volta specificava che l'offerta effettuata dalla era da considerarsi aggiuntiva a quella Parte_2 del DO per la totale somma di € 6.639.01. Ma a questo punto il sig. aveva affrontato una ATP , una Parte_1 negoziazione assistita, un atto di citazione e ben tre memorie depositate in corso di causa. Tra l'altro, stante il già avvenuto pagamento parziale, la Compagnia
Assicurativa non ha più reiterato la propria offerta sia in modo formale che non formale, di pagamento né ha formulato qualsivoglia altra proposta di definizione.
Ciò non potrà non avere evidente riflesso in punto “spese legali” (valutabili anch'esse – per costante orientamento giurisprudenziale dianzi richiamato relativamente alle argomentazioni in punto negoziazione assistita ed applicabili a fortiori analogicamente in ordine alle spese generalmente sostenute ante causam - quale danno emergente). Oltre a quelle del presente procedimento (fatte poi le opportune valutazioni – per lo meno in sede di liquidazione - sul momento in cui convenuto e terzo hanno riconosciuto il diritto dell'attore), dovranno essere sicuramente riconosciute quelle in sede di
ATP, così come specificate e documentate dall'attore in punto esposti (euro 145,50=) e qui liquidate in euro 1.170,00= per compensi (di cui euro 284,00= per fase di studio, euro 355,00= per fase introduttiva ed 531,00= per fase istruttoria, con liquidazione al minimo, coerentemente a quanto verrà più avanti disposto per le spese legali di questo procedimento).
Sulle richieste spese di negoziazione assistita, occorrerà svolgere distinte considerazioni;
se è pur vero che, per noto orientamento, le spese stragiudiziali, quando si riferiscono ad attività ritenuta utile o indispensabile (come nel caso di negoziazione assistita o mediaconciliazione obbligatoria) devono essere liquidate sotto la voce danno emergente, a favore della parte che risulta vittoriosa nel processo (in particolare, il Giudice di Legittimità ha avuto modo di affermare: “deve altresì enunciare il seguente principio di diritto in tema di responsabilità civile da circolazione virgole costo supportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurare un esito favorevole ancorché detta attività posso essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente che se allegato e provato, deve essere
pagina 6 di 10 esercito ai sensi dell'articolo 1223 c.c.” - in tal senso, Cassazione civile sez. III – 07/09/2022, n.
26368 - conformi Cass. n. 24481/2020 – Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017), è pure da considerare, a “corollario” di quanto appena evidenziato, che, al fine di poter “risarcire” dette spese è necessaria la prova dell'idoneità “ex ante” (ossia con valutazione prognostica alla luce di elementi che l'istante deve mettere a disposizione del giudicante) ad una definizione stragiudiziale (vedi in tal senso,
Tribunale di Busto Arsizio – 553 / 2023 – del 17 aprile 2023). Nel caso de quo, non risulta offerta prova in tal senso o, comunque, non vi sono agli atti sufficienti elementi per poter basare un accertamento di idoneità prognostica della negoziazione, peraltro attivata – come in effetti pareva corretto – nei confronti del . CP_1
Ulteriore voce rassegnata dall'attore ai fini risarcitori è quella relativa al “mancato utilizzo” dell'immobile, con quantificazione proposta sì come segue:
“… danno da lucro cessante per mancata locazione da quantificarsi € 600,00 mensili come da contratto di locazione depositato agli atti. Per il conteggio delle mensilità si è tenuto conto , tenuto conto del periodo di richiesta di ATP ovvero dal 18.06.2020 ( data di verificazione del danno) al 01.12.2021 (data di deposito della CTU) per un totale di mesi 18 mesi e così per € 10.800,00 o in quella diversa somma che il Tribunale vorrà determinare anche in via equitativa…”
Sul punto, lo scrivente, innanzitutto ritenuto ragionevole il canone mensile di euro 600,00= per appartamento che lo stesso CTU ha accertato essere di 75 m2 e composto da ingresso, zona giorno con veranda (verso cortile interno), disimpegno, bagno e una camera con balcone, ritiene più opportuno ridurre il periodo di 18 mesi proposto dalla difesa del sig. a 9 mesi (cioè dalla proposizione Pt_1 dell'ATP – che poteva essere pur sempre introdotta prima di quando lo è stata – al deposito della perizia), vuoi perché lo stesso attore non esclude che lo scrivente possa rivedere in via equitativa la quantificazione sopra proposta, vuoi perché la somma così risultante (euro 5.400,00=) appare più “in linea” e proporzionata all'ammontare dei danni (come sopra evidenziato, euro 5.124,00=).
Dal che, pur tenuto conto delle pur apprezzabili difese del e di CP_1 CP_7
l'accoglimento nel merito delle domande risarcitorie (in applicazione – è appena il caso di precisarlo – dell'art. 2051 CC, stante assenza di vere e proprie difese e contestazioni sull'an), ma nei limiti desumibili dalle sopra svolte riflessioni della presente parte “motiva”.
____________
Ma prima di passare ad esaminare, stricto sensu, l'argomento “spese legali”, appare doveroso che lo svolga alcune brevi considerazioni in merito alla domanda di manleva proposta dal CP_1
evocato nei confronti di anche alla luce del fatto che la difesa degli attori – anche in sede CP_7
di precisazione delle conclusioni – non ha esteso la domanda di condanna nei confronti della predetta pagina 7 di 10 terza chiamata e che, «diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo» (Cass. civ. n.
516/2020).
Infatti, se è vero, come è vero, che la prestazione dell'assicuratore chiamato in manleva, come nel caso di specie, non consiste nel rimborsare l'assicurato di quanto corrisposto per il risarcimento del danno, ma nel sollevarlo dall'obbligazione di rispondere con il proprio patrimonio dall'obbligo di risarcimento, è altrettanto vero che “… in capo al danneggiato non sorge alcun diritto nei confronti dell'assicuratore e, dunque, non sussiste la possibilità di agire direttamente nei suoi confronti” (in tal senso Corte d'Appello di Torino, Sent. n. 842/2022). Al massimo, potrà eventualmente essere esercitata facoltà dell'assicuratore, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta e l'obbligo del medesimo assicuratore di provvedere al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede, senza che, per ciò, mutino i soggetti del rapporto assicurativo, che restano sempre e soltanto l'assicuratore e l'assicurato.
__________________________________________
Le spese di lite relative al presente procedimento devono essere allocate secondo il noto principio di soccombenza ( e non vi è motivo perché non lo siano…) e liquidate, ai sensi dei criteri parametrici oggi vigenti, non solo in considerazione del valore della presente causa sulla base del decisum (sensibilmente più basso rispetto al petitum), ma della comunque limitata attività processuale
(istruttoria limitata al deposito delle rispettive memorie delle parti ed acquisizione del fascicolo di
ATP) ed anche del contegno / difese di convenuto e terzo chiamato (che hanno tentato una qual certa
“definizione” conciliativa, pur se solamente una volta iniziato il giudizio e pur in modo non adeguato rispetto al decisum stesso); la concreta liquidazione verrà pertanto effettuata applicando i valori minimi dello scaglione parametrico di riferimento, ovverosia in € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), € 264,00= per esposti / anticipazioni operate da parte attrice (contributo unificato e marca da bollo 27,00= euro, così come peraltro specificate dal sig. anche nella Pt_1
pagina 8 di 10 precisazione delle conclusioni), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
Inoltre, è appena il caso di puntualizzare che i compensi per la fase di ATP sono da ritenersi corretti e anche le spese di CTU e CTP (documentato e peraltro ictu oculi congrue e non eccessive) dovranno essere poste definitivamente ad esclusivo carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
ACCERTATA e DICHIARATA la responsabilità del , nella Controparte_1 persona dell'amministratore pro-tempore, in relazione all'evento dannoso in atti e per cui è causa,
DICHIARA tenuto lo stesso NO a risarcire il sig. del danno conseguente alle Parte_1
infiltrazioni di acqua piovane avvenuto in data 18.06.2020 nel proprio appartamento sito in Via Piave
n. 36 a Novara;
danno qui quantificato in: a) somma accertata ex art. 696 bis cpc e sì come richiesta di
€ 4.220,00=, dalla quale dedursi il parziale pagamento di € 2.327,52 in data 10.03.2023 da parte convenuta in compensazione per spese condominiali insolute dell'attore, e – quindi – di euro
1.892,48= (ciò a titolo quale danno per il ripristino dello status quo ante dell'immobile de quo); b) somma equitativamente stabilita o comunque ridotta rispetto al petitum di euro 5.400,00= (a titolo di mancato utilizzo dell'immobile / mancato guadagno); c) somma di euro 2.257,12= (a titolo di risarcimento per spese sostenute in sede di ATP per la parcella esposta in tal sede dal CTU Geom.
[...]
e corrisposta il 01.07.2021 ed € 1.024,80 in data 20.03.2023, nonché quale parcella Per_1
corrisposta dall'attore al proprio CTP Geom. e somma di euro 1.315,50=, oltre iva Persona_2
e CF solo sull'imponibile (euro 1.170,00=) (sempre a titolo di risarcimento per spese sostenute in sede di ATP ma in relazione ai compensi del procuratore del ricorrente sopra liquidati + esposti); oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
per l'effetto AN lo steso convenuto a versare le predette somme all'attore.
AN parte convenuta alla refusione delle spese legali di questo procedimento in favore di parte attrice, liquidando le stesse come sopra, ossia in € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), € 264,00= per esposti / anticipazioni operate da parte attrice, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute;
pagina 9 di 10 DICHIARA che la terza chiamata tenuta a manlevare e tenere indenne il CO
convenuto da ogni pretesa attorea condannando la stessa a rifondere quanto il CO
è tenuto a versare ai sensi di quanto sopra disposto, oltre alle spese legali in favore della
[...] stessa parte chiamante (così come sopra liquidate in favore dell'attore, ma dedotti gli esposti), con conseguenti condanne in tal senso.
Novara lì 4 apr. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
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