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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/09/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 115/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona della Giudice Onorario Dott.ssa Maria Elena Giovannella, cpc pronuncia, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 24.09.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 115/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili promossa da
, C.F.: , nato a [...]-89039-RC il 22.04.1966 e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti (1.procura alle liti ) apposta su foglio separato da intendersi in calce al presente atto - anche ai sensi dell' art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013
e dell' art. 83 C.p.C. - dall' Avv. Antonio Sotira, , PEC: C.F._2
- attore - Email_1 nei confronti di
con sede alla via Municipio n.18 (C.F./P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano de Controparte_2
Feudis ( ) pec: che lo C.F._3 Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
-convenuto-
AVENTE AD OGGETTO: risarcimento danni da cosa in custodia – artt. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE (come da processo verbale di udienza del 24.09.2025) tratte dall'atto di citazione:
CONCLUSIONI
- Accertare e dichiarare la responsabilità del in persona del Sindaco p.t. per le Controparte_1 lesioni subite dal sig. nelle modalità di cui ai fatti sopra descritti e ciò ai sensi di cui Parte_1 all'art. 2051 c.c. e 2043 c.c.; - Conseguentemente condannare il in persona del Sindaco pro tempore al Controparte_1 pagamento della somma complessiva di € € 25.570,90 di cui € 302,00 per spese mediche sostenute e certificate o nella minore o maggiore somma che riterrà di giustizia;
- Con vittoria di spese, onorari e competenze in favore del difensore distrattario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
PARTE CONVENUTA (come da processo verbale di udienza del 24.09.2025) tratte dalla comparsa di costituzione:
1. Rigettare, per i motivi esposti, la domanda attrice.
Spese di giudizio come per legge.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- l'attore ha convenuto in giudizio il chiedendone la Parte_1 Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni patiti, in conseguenza del sinistro verificatosi in data 08.11.2022, alle ore 15:30 circa, allorchè effettuava una passeggiata in compagnia all'interno della Villa comunale sita nel Comune di attribuendo al convenuto la responsabilità ex art. CP_1 CP_1
2051 c.c. quale custode del sito “villa Comunale” aperto al pubblico uso e godimento.
Deduce in fatto che “Mentre percorreva con andatura regolare il viottolo all'interno della Villa, nella parte dedicata alla passeggiata pedonale, inavvertitamente finiva con il piede destro in un canale di raccolta acque reflue e, conseguentemente cadeva rovinosamente a terra con tutta la parte anteriore del corpo” e che a seguito della caduta riportava lesioni personali e che, per tale ragione, chiedeva l'intervento degli agenti della Polizia Municipale, che giunti sul luogo redigevano il verbale ed eseguivano i rilievi fotografici, allegati agi atti di causa, e del 118, che tuttavia non giungeva sul posto, sicchè si recava , senza l'intervento del 118, al pronto soccorso di Locri ove veniva diagnosticato “contusione gamba e caviglia dx-spalla e gomito dx con prognosi di giorni sette”.
Lamenta di avere subito a causa del sinistro un danni patrimoniali e non patrimoniali, e precisamente danno biologico per invalidità temporanea per complessivi 105 giorni di malattia di cui ITT giorni
10, ITP al 50% giorni 60, ITP al 25% giorni 35 e per postumi permanenti in misura del 5%, danni quantificati complessivamente in € 25.570,90, di cui € 302,00 per spese mediche sostenute e certificate.
Al fine di dimostrare quanto dedotto in fatto parte attrice offriva in giudizio la seguente documentazione:
2) Verbale di intervento Polizia Municipale di CP_1 3) Referto Pronto Soccorso di Locri del giorno 08.11.2022;
4) Certificati medici;
5) Consulenza tecnica di parte Dott. Per_1
6) Prospetto-calcolo danno biologico;
7) Richiesta di risarcimento danni;
8) Invito alla negoziazione assistita del 13.06.2023
9) Invito alla negoziazione assistita del 05.04.2024;
10) Rilievi fotografici
Chiedeva altresì prova per testi e C.T.U. per la valutazione del danno biologico sofferto a causa del sinistro.
1.1.- Costituendosi in giudizio, il eccepiva l'infondatezza della domanda di Controparte_1 parte attrice , deducendo la totale esclusione di responsabilità del nel caso di specie, per la CP_1 cosa in custodia, alla luce del grave comportamento colposo del soggetto danneggiato, tale da configurare un'ipotesi di caso fortuito, evidenziando, in particolare, che “dai rilievi fotografici assunti nell'immediatezza dell'evento, la situazione di pericolo era chiaramente segnalata in quanto
l'accesso all'area era inibito al pubblico da nastri apposti al cancello di entrata. Pertanto, il sig. non poteva in alcun modo accedere in quell'area della villa comunale”, eccepiva Parte_1 comunque che i solchi sulla superficie dentro uno dei quali sarebbe caduto l'attore, erano talmente visibili da non potere costituire una situazione di pericolo, tanto da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento di danno, ed escludere qualsiasi responsabilità ex art. 2043 c.c. del , CP_1 essendo esclusa anche l'ipotesi dell'insidia occulta;
contestava, infine, la quantificazione del danno offerta dall'attore in palese contrasto con la documentazione medica offerta. Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea
2.- La domanda è infondata e va rigettata per la ragioni che seguono.
Anzitutto, si ritiene di dover correttamente inquadrare la fattispecie concreta nell'ambito della cornice normativa prevista dall'art. 2051 c.c., avendo parte attrice riferito il danno all'azione causale svolta direttamente dalla cosa in custodia (la Villa Comunale del . Controparte_1
Come è noto, la responsabilità prevista e disciplinata dall'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere di custodia e nell'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (Cass. Civ. 10860/2012). Per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è, quindi, necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulti così riconducibile ad un'anomalia
(originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo, onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi;
resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, ovvero dell'impossibilità oggettiva della custodia (C. 5808/2019) .
Sull'esatta interpretazione dell'articolo in esame sono intervenute le SS.UU. con ordinanza del
30.06.2022 n. 20943, nella quale hanno confermato il principio di diritto secondo cui, una volta prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., rientrando invece nell'oggetto dell'accertamento del giudice solo il profilo relativo al giudizio di causalità. In altre parole, la verifica deve essere compiuta sul piano puramente oggettivo, nel quale va verificato se il nesso causale sia stato eliso da fattori imprevedibili e/o inevitabili, mentre non sono di alcuna rilevanza i profili soggettivi, che tutt'al più possono essere valorizzati per far valere la responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c.
Il caso fortuito, invocato da parte convenuta, può anche essere integrato dal comportamento del danneggiato, atteso che “ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, dovendosi escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (C. 12895/2016; nello stesso senso C. 11526/2017).
Parte attrice dichiara nell'atto di citazione che i luoghi di causa sono quelli ritratti nella documentazione fotografica allegata al suo fascicolo e richiama espressamente i rilievi fotografici eseguiti dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto su richiesta dello stesso attore. (“Gli agenti redigevano verbale di intervento, e ad effettuavano i rilievi fotografici (2. Verbale di intervento
Polizia Municipale di . CP_1
Il verbale redatto dalla Polizia Municipale nelle immediatezze dei fatti di causa è corredato di fotografie che ritraggono i luoghi ove si è verificato il sinistro e ciò ha consentito a questo Tribunale di ritenere la causa sufficientemente istruita, senza la necessità di acquisire ulteriori elementi di prova. Infatti, dalle foto allegate al verbale di intervento redatto dagli agenti di Polizia Municipale, si evince che la villa comunale teatro dell'incidente descritto dall'attore è uno spazio intercluso, circondato da muri di cinta e in occasione del sinistro risultava interdetto l'ingresso al pubblico dalle fasce di colore rosso-bianco apposte a chiusura del varco di ingresso alla Villa.
La circostanza che l'attore, nonostante il segnale di chiusura della Villa posto sul varco di accesso abbia deciso, comunque e a prescindere dalla segnaletica apposta sull'ingresso, di varcare la soglia ed entrare nell'area, superando il debole ostacolo che vietava l'ingresso, si è posto consapevolmente in una situazione di pericolo, che l'amministrazione non poteva prevedere ma poteva solo prevenire, come ha fatto apponendo la segnaletica che vietava l'accesso all'area. Quale custode dell'area il ha dunque posto in sicurezza il pubblico vietando l'accesso all'area con l'apposita CP_1 segnaletica.
Pertanto, nel caso di specie, il comportamento incauto e contrario all'ordinaria diligenza dell'attore deve essere considerato quale unica causa del sinistro occorso, qualificabile alla stregua dell'ipotesi del caso fortuito che consente di escludere qualsiasi responsabilità in capo al convenuto. CP_1
3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e pertanto vanno poste a carico di parte attrice e sono liquidate in favore di parte convenuta, come in dispositivo, alla luce del DM 55/2014, tenuto conto del valore accertato della causa, dell'assenza di una istruttoria, e della complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria
Elena Giovannella, pronunciando sulla domanda proposta da , così decide: Parte_1
a) rigetta la domanda;
b) Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore Parte_1 di del che liquida in € 1.190,00, per compenso professionale, Controparte_1 oltre spese generali 15% , IVA e CPA come per legge.
Palmi, lì 24.09.2024
La Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona della Giudice Onorario Dott.ssa Maria Elena Giovannella, cpc pronuncia, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 24.09.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 115/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili promossa da
, C.F.: , nato a [...]-89039-RC il 22.04.1966 e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti (1.procura alle liti ) apposta su foglio separato da intendersi in calce al presente atto - anche ai sensi dell' art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013
e dell' art. 83 C.p.C. - dall' Avv. Antonio Sotira, , PEC: C.F._2
- attore - Email_1 nei confronti di
con sede alla via Municipio n.18 (C.F./P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano de Controparte_2
Feudis ( ) pec: che lo C.F._3 Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
-convenuto-
AVENTE AD OGGETTO: risarcimento danni da cosa in custodia – artt. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE (come da processo verbale di udienza del 24.09.2025) tratte dall'atto di citazione:
CONCLUSIONI
- Accertare e dichiarare la responsabilità del in persona del Sindaco p.t. per le Controparte_1 lesioni subite dal sig. nelle modalità di cui ai fatti sopra descritti e ciò ai sensi di cui Parte_1 all'art. 2051 c.c. e 2043 c.c.; - Conseguentemente condannare il in persona del Sindaco pro tempore al Controparte_1 pagamento della somma complessiva di € € 25.570,90 di cui € 302,00 per spese mediche sostenute e certificate o nella minore o maggiore somma che riterrà di giustizia;
- Con vittoria di spese, onorari e competenze in favore del difensore distrattario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
PARTE CONVENUTA (come da processo verbale di udienza del 24.09.2025) tratte dalla comparsa di costituzione:
1. Rigettare, per i motivi esposti, la domanda attrice.
Spese di giudizio come per legge.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- l'attore ha convenuto in giudizio il chiedendone la Parte_1 Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni patiti, in conseguenza del sinistro verificatosi in data 08.11.2022, alle ore 15:30 circa, allorchè effettuava una passeggiata in compagnia all'interno della Villa comunale sita nel Comune di attribuendo al convenuto la responsabilità ex art. CP_1 CP_1
2051 c.c. quale custode del sito “villa Comunale” aperto al pubblico uso e godimento.
Deduce in fatto che “Mentre percorreva con andatura regolare il viottolo all'interno della Villa, nella parte dedicata alla passeggiata pedonale, inavvertitamente finiva con il piede destro in un canale di raccolta acque reflue e, conseguentemente cadeva rovinosamente a terra con tutta la parte anteriore del corpo” e che a seguito della caduta riportava lesioni personali e che, per tale ragione, chiedeva l'intervento degli agenti della Polizia Municipale, che giunti sul luogo redigevano il verbale ed eseguivano i rilievi fotografici, allegati agi atti di causa, e del 118, che tuttavia non giungeva sul posto, sicchè si recava , senza l'intervento del 118, al pronto soccorso di Locri ove veniva diagnosticato “contusione gamba e caviglia dx-spalla e gomito dx con prognosi di giorni sette”.
Lamenta di avere subito a causa del sinistro un danni patrimoniali e non patrimoniali, e precisamente danno biologico per invalidità temporanea per complessivi 105 giorni di malattia di cui ITT giorni
10, ITP al 50% giorni 60, ITP al 25% giorni 35 e per postumi permanenti in misura del 5%, danni quantificati complessivamente in € 25.570,90, di cui € 302,00 per spese mediche sostenute e certificate.
Al fine di dimostrare quanto dedotto in fatto parte attrice offriva in giudizio la seguente documentazione:
2) Verbale di intervento Polizia Municipale di CP_1 3) Referto Pronto Soccorso di Locri del giorno 08.11.2022;
4) Certificati medici;
5) Consulenza tecnica di parte Dott. Per_1
6) Prospetto-calcolo danno biologico;
7) Richiesta di risarcimento danni;
8) Invito alla negoziazione assistita del 13.06.2023
9) Invito alla negoziazione assistita del 05.04.2024;
10) Rilievi fotografici
Chiedeva altresì prova per testi e C.T.U. per la valutazione del danno biologico sofferto a causa del sinistro.
1.1.- Costituendosi in giudizio, il eccepiva l'infondatezza della domanda di Controparte_1 parte attrice , deducendo la totale esclusione di responsabilità del nel caso di specie, per la CP_1 cosa in custodia, alla luce del grave comportamento colposo del soggetto danneggiato, tale da configurare un'ipotesi di caso fortuito, evidenziando, in particolare, che “dai rilievi fotografici assunti nell'immediatezza dell'evento, la situazione di pericolo era chiaramente segnalata in quanto
l'accesso all'area era inibito al pubblico da nastri apposti al cancello di entrata. Pertanto, il sig. non poteva in alcun modo accedere in quell'area della villa comunale”, eccepiva Parte_1 comunque che i solchi sulla superficie dentro uno dei quali sarebbe caduto l'attore, erano talmente visibili da non potere costituire una situazione di pericolo, tanto da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento di danno, ed escludere qualsiasi responsabilità ex art. 2043 c.c. del , CP_1 essendo esclusa anche l'ipotesi dell'insidia occulta;
contestava, infine, la quantificazione del danno offerta dall'attore in palese contrasto con la documentazione medica offerta. Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea
2.- La domanda è infondata e va rigettata per la ragioni che seguono.
Anzitutto, si ritiene di dover correttamente inquadrare la fattispecie concreta nell'ambito della cornice normativa prevista dall'art. 2051 c.c., avendo parte attrice riferito il danno all'azione causale svolta direttamente dalla cosa in custodia (la Villa Comunale del . Controparte_1
Come è noto, la responsabilità prevista e disciplinata dall'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere di custodia e nell'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (Cass. Civ. 10860/2012). Per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è, quindi, necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulti così riconducibile ad un'anomalia
(originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo, onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi;
resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, ovvero dell'impossibilità oggettiva della custodia (C. 5808/2019) .
Sull'esatta interpretazione dell'articolo in esame sono intervenute le SS.UU. con ordinanza del
30.06.2022 n. 20943, nella quale hanno confermato il principio di diritto secondo cui, una volta prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., rientrando invece nell'oggetto dell'accertamento del giudice solo il profilo relativo al giudizio di causalità. In altre parole, la verifica deve essere compiuta sul piano puramente oggettivo, nel quale va verificato se il nesso causale sia stato eliso da fattori imprevedibili e/o inevitabili, mentre non sono di alcuna rilevanza i profili soggettivi, che tutt'al più possono essere valorizzati per far valere la responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c.
Il caso fortuito, invocato da parte convenuta, può anche essere integrato dal comportamento del danneggiato, atteso che “ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, dovendosi escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (C. 12895/2016; nello stesso senso C. 11526/2017).
Parte attrice dichiara nell'atto di citazione che i luoghi di causa sono quelli ritratti nella documentazione fotografica allegata al suo fascicolo e richiama espressamente i rilievi fotografici eseguiti dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto su richiesta dello stesso attore. (“Gli agenti redigevano verbale di intervento, e ad effettuavano i rilievi fotografici (2. Verbale di intervento
Polizia Municipale di . CP_1
Il verbale redatto dalla Polizia Municipale nelle immediatezze dei fatti di causa è corredato di fotografie che ritraggono i luoghi ove si è verificato il sinistro e ciò ha consentito a questo Tribunale di ritenere la causa sufficientemente istruita, senza la necessità di acquisire ulteriori elementi di prova. Infatti, dalle foto allegate al verbale di intervento redatto dagli agenti di Polizia Municipale, si evince che la villa comunale teatro dell'incidente descritto dall'attore è uno spazio intercluso, circondato da muri di cinta e in occasione del sinistro risultava interdetto l'ingresso al pubblico dalle fasce di colore rosso-bianco apposte a chiusura del varco di ingresso alla Villa.
La circostanza che l'attore, nonostante il segnale di chiusura della Villa posto sul varco di accesso abbia deciso, comunque e a prescindere dalla segnaletica apposta sull'ingresso, di varcare la soglia ed entrare nell'area, superando il debole ostacolo che vietava l'ingresso, si è posto consapevolmente in una situazione di pericolo, che l'amministrazione non poteva prevedere ma poteva solo prevenire, come ha fatto apponendo la segnaletica che vietava l'accesso all'area. Quale custode dell'area il ha dunque posto in sicurezza il pubblico vietando l'accesso all'area con l'apposita CP_1 segnaletica.
Pertanto, nel caso di specie, il comportamento incauto e contrario all'ordinaria diligenza dell'attore deve essere considerato quale unica causa del sinistro occorso, qualificabile alla stregua dell'ipotesi del caso fortuito che consente di escludere qualsiasi responsabilità in capo al convenuto. CP_1
3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e pertanto vanno poste a carico di parte attrice e sono liquidate in favore di parte convenuta, come in dispositivo, alla luce del DM 55/2014, tenuto conto del valore accertato della causa, dell'assenza di una istruttoria, e della complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria
Elena Giovannella, pronunciando sulla domanda proposta da , così decide: Parte_1
a) rigetta la domanda;
b) Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore Parte_1 di del che liquida in € 1.190,00, per compenso professionale, Controparte_1 oltre spese generali 15% , IVA e CPA come per legge.
Palmi, lì 24.09.2024
La Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Elena Giovannella