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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/10/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1530/2025 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 30 ottobre 2025 ad ore 12:00 innanzi al Giudice dott.ssa Giulia Civiero, sono comparsi: per l'avv. BOCCIA ROSANGELA, oggi sostituita dall'avv. Parte_1
LUANA STIVAL;
per 'avv. TORMENA ORNELLA. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le proprie conclusioni.
Il procuratore di parte attrice opponente precisa le proprie conclusioni come da foglio di pc depositato telematicamente in data odierna.
Il Giudice rileva che la nota depositata in data odierna contiene, oltre alla precisazione delle conclusioni, considerazioni di merito che non possono essere ritenute ammissibili in quanto concretizzanti una nota non autorizzata. Pertanto dichiara inammissibile la nota di parte attrice opponente nella parte esulante la precisazione di conclusioni.
Il procuratore di parte convenuta opposta precisa le proprie conclusioni come da memoria ex art. 171 ter,
n. 1, cod. proc. civ. del 5.9.2025, dichiarando sin d'ora di non accettare il contraddittorio su domande nuove eventualmente formulata nella nota di pc depositata da controparte in data odierna.
I procuratori delle parti concordemente chiedono al Giudice di essere esonerati dall'attesa della lettura della sentenza. Il Giudice autorizza quanto richiesto.
pagina 1 di 11 Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
L'avv. Stival contesta quanto dedotto dalla parte opposta, riportandosi ai propri atti. Precisa che le fatture di CO sono antecedenti all'inizio dei lavori che è avvenuto in seguito al rilascio del permesso a costruire in data 17.4.2023 solo perché la Ecodumus consegna il materiale per la struttura solo dopo avvenuto sopralluogo del cantiere da parte di un loro tecnico di fiducia, ordine da effettuare almeno 60 giorni prima della consegna e pagamento anticipato, motivo per il quale le fatture sono state fatte a saldo del pagamento avvenuto e la consegna a maggio 2023 come da doc di trasporto allegato e richiamato nella fattura.
Ad ogni modo la Società opponente aveva fin da subito lamentato il vizio presente già al momento dei primi getti perché era evidente che il problema si sarebbe manifestato, e si sono ben avveduti dal non fatturare nell'immediatezza dei fatti per evitare delle contestazioni, ma hanno ben pensato di farlo a distanza di molti mesi dalla consegna del bene come da documenti di trasporto che si depositano.
Ad ogni modo la relazione del tecnico di fiducia è chiara e dettagliata e tale da dimostrare quali concreti danni siano avvenuti nel cantiere soprattutto per l'utilizzo di ulteriore materiale e di manodopera per il lavoro in più che è stato svolto.
L'avv. Tormena rileva che tutte le circostanze oggi dedotte sono tardive ed inammissibili, come anche la documentazione (alla cui produzione si oppone), poiché si tratta di circostanze e documenti che l'attrice opponente avrebbe ben potuto e dovuto produrre con le memorie ex art. 171 ter cod. proc. civ., che non ha depositato. In ogni caso, l'avv. Tormena in via subordinata per l'ammissione delle prove articolate nelle memorie ex art. 171 ter cod. proc. civ.
Anche l'avv. Stival insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in atto di citazione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 12:40.
pagina 2 di 11 Il Giudice
dott.ssa Giulia Civiero
pagina 3 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato ex art. 281 sexies cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 1530/2025 promosso da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Rosangela Boccia giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Striano (NA), via Poggiomarino n.
4- I trav. Dx;
c.f.: P.IVA_1
- attrice opponente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Ornella Tormena giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Montebelluna (TV),
pagina 4 di 11 via Regina Cornaro n. 13;
p.i.: P.IVA_2
- convenuta opposta -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice opponente:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere
1. In via principale, dichiarare la nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo per inesistenza del debito e del rapporto contrattuale tra le parti.
2. In via principale, dichiarare la nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo perché la pretesa creditoria non è fondata su prova scritta.
4. In via subordinata, accogliere l'eccezione di compensazione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo.
5. In via subordinata accertare e dichiarare dovute le somme a titolo di domanda riconvenzionale.
In ogni caso, con condanna della in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze di Controparte_1
causa, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Per parte convenuta opposta
IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
• Rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria ai sensi dell'art. 5 bis D.L. n. 28/2010 in quanto infondata per i motivi di cui alle premesse e conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo opposto N. 255/2025, N.
96/2025 R.G., emesso dal Tribunale di Treviso in data 06/02/2025, depositato in data 07/02/2025 e notificato in pari data;
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO:
• concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. N. 255/2025, N. 96/2025 R.G., emesso dal
Tribunale di Treviso in data 06/02/2025, depositato in data 07/02/2025 e notificato in pari data, in quanto
pagina 5 di 11 l'opposizione non è fondata su prova scritta né di facile o pronta soluzione;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta:
• accertato il diritto della società ingiungente opposta ad ottenere il pagamento azionato con decreto Controparte_1
ingiuntivo, respingersi in toto tutte le domande formulate dall'opponente società in quanto Parte_1
infondate in fatto ed in diritto;
• confermarsi conseguentemente in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 255/2025, N. 96/2025 R.G., emesso dal
Tribunale di Treviso in data 06/02/2025, depositato in data 07/02/2025 e notificato in pari data;
• spese e compensi professionali di lite interamente rifusi compresi querelativi alla fase monitoria
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
• previo rigetto di ogni domanda proposta dalla società nei confronti della società Parte_1 CP_1
accertarsi il credito vantato dalla società nei confronti dell'opponente e per l'effetto condannarsi la
[...] Controparte_1
società in persona del legale rappresentante pro-tempore, al relativo pagamento, con interessi di Parte_1
legge dalla data del dovuto al saldo.
• spese e compenso professionale di lite interamente rifusi compresi quelli relativi alla fase monitoria.
NEL MERITO IN OGNI CASO:
• accertata la mala fede e la temerarietà dimostrata dall'attore opponente con la proposizione della domanda de qua, condannarsi lo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni a favore della convenuta opposta nella somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia;
• spese e compensi professionali di lite interamente rifusi compresi quelli relativi alla fase monitoria.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 6 di 11 ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, la società Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 255/2025 emesso dal Tribunale di Treviso, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 10.278,50 in favore della a Controparte_1
titolo di corrispettivo per la fornitura di calcestruzzo.
L'attrice opponente eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda monitoria per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, ritenendo il rapporto inquadrabile nel contratto di somministrazione o subfornitura.
Nel merito, contestava l'esistenza del debito, disconoscendo i documenti fiscali posti a fondamento del ricorso. In via subordinata, eccepiva l'estinzione del credito per compensazione con un proprio controcredito, asseritamente derivante dai danni subiti a causa della fornitura di calcestruzzo troppo fluido che avrebbe provocato la rottura delle casserature in un cantiere. Quantificava tali danni in € 15.000,00 e formulava, per l'eccedenza, domanda riconvenzionale per € 4.721,50.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta contestando integralmente l'opposizione. Controparte_1
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità, trattandosi di una mera vendita di cose mobili, materia non soggetta a mediazione obbligatoria.
Nel merito, forniva prova del proprio credito producendo non solo le fatture, ma anche la commissione d'ordine e i documenti di trasporto debitamente sottoscritti dal destinatario. Contestava inoltre la domanda riconvenzionale, evidenziandone la palese infondatezza e pretestuosità, in particolare rilevando un'incongruenza cronologica tra le date delle forniture e quelle delle fatture prodotte da controparte a riprova dei danni subiti. Chiedeva, infine, la condanna dell'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.
Con decreto ex art. 171 bis cod. proc. civ., il Giudice rigettava l'eccezione preliminare di improcedibilità,
pagina 7 di 11 confermando la natura del rapporto quale vendita di cose mobili.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 16.10.2025, in cui compariva la sola convenuta opposta, il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecutività ritenendo l'opposizione di pronta soluzione e non ammetteva le prove testimoniali formulate da entrambe le parti in quanto inammissibili e irrilevanti.
Ritenuta dunque la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
All'udienza del 30.10.2025, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni, discutevano oralmente la causa ed il Giudice pronunciava la presente sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ.
* * *
1) Sull'infondatezza dell'opposizione
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto assume la posizione sostanziale di attore ed è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa.
Tale onere è stato pienamente assolto da . Quest'ultima, infatti, ha integrato la documentazione CP_1
prodotta in fase monitoria depositando la commissione d'ordine (doc. 1) e, soprattutto, i documenti di trasporto relativi a tutte le forniture contestate (docc. 2-5).
Tali d.d.t. risultano regolarmente sottoscritti per accettazione dal destinatario e non recano alcuna annotazione, contestazione o riserva circa la qualità, la conformità o la consistenza del materiale fornito.
A fronte di tale puntuale produzione documentale, l'attrice opponente si è limitata a un generico disconoscimento dei documenti fiscali e a una generica contestazione del rapporto, senza tuttavia mai contestare specificamente, nella prima difesa utile, l'autenticità delle firme di ricezione apposte sui d.d.t., né la corrispondenza del timbro.
pagina 8 di 11 Trova pertanto applicazione il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ.
La ha fornito prova adeguata, mediante la produzione dei d.d.t. sottoscritti, dell'avvenuta CP_1
consegna della merce. L'opponente, di contro, non ha mosso contestazioni specifiche su tali documenti, che costituiscono prova dell'esecuzione della prestazione e del diritto della venditrice a percepire il corrispettivo pattuito.
2) Sull'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale
Parimenti infondata è l'eccezione di compensazione e la connessa domanda riconvenzionale.
L'opponente fonda la propria richiesta di risarcimento (quantificata in € 15.000,00) sui presunti danni causati dalla fornitura viziata. A riprova dei costi che afferma di aver sostenuto per il ripristino dei luoghi,
ha prodotto le fatture n. 9 e n. 40 emesse dalla società CO Sistemi S.r.l. Parte_1
Come correttamente eccepito dalla difesa dell'opposta, tali fatture, che dovrebbero provare il danno- conseguenza, recano data 15.2.2023 e 4.5.2023. Le forniture di per cui è causa, invece, sono CP_1
pacificamente avvenute in epoca successiva, avendo avuto inizio (come risulta dai d.d.t. prodotti dalla stessa ) in data 26.5.2023, e basandosi su una commissione d'ordine del 22.7.2023. CP_1
Sussiste, pertanto, una palese incongruenza cronologica: i costi di ripristino, sostenuti dall'opponente tra febbraio e l'inizio di maggio 2023, non possono in alcun modo essere stati causati da una fornitura di calcestruzzo (quella oggetto di causa) che, alla data di emissione di quelle fatture, non era stata ancora eseguita.
L'attrice opponente, pur messa di fronte a tale contraddizione già nella comparsa di costituzione e risposta, non ha fornito alcuna replica, né allegazione, né prova contraria, nelle opportune sedi processuali.
Va osservato, sul punto, che a nulla rileva la documentazione prodotta con la nota del 30.10.2025 da parte dell'attrice opponente. Innanzitutto, trattasi di documenti inammissibili in quanto – pur a disposizione della ben prima del 30.10.2025 – sono stati prodotti dopo lo spirare di tutte le preclusioni Parte_1
pagina 9 di 11 assertive e probatorie di cui all'art. 171 ter cod. proc. civ.
In ogni caso, essi comprovano e avvalorano ancor più il rilievo difensivo di : La ha CP_1 Pt_1
ordinato il materiale a CO molti mesi prima di ricevere il calcestruzzo da e dunque è CP_1
evidente che non può sussistere alcun nesso causale tra l'asserito inadempimento della convenuta opposta e il presunto danno.
L'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale devono, pertanto, essere integralmente rigettate.
3) Sulla condanna per lite temeraria
Alla luce di quanto sopra, emerge non solo la totale infondatezza delle pretese dell'attrice opponente, bensì la temerarietà delle stesse, venendo a integrare i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
La responsabilità aggravata di cui alla norma in questione presuppone la mala fede o la colpa grave. Nel caso di specie, si può ritenere certamente sussistente la colpa grave dell'attrice opponente, la quale ha instaurato il presente giudizio di opposizione fondando la propria difesa principale (l'eccezione di compensazione) su prove documentali (le fatture CO) la cui inconciliabilità cronologica con i fatti di causa era immediatamente percepibile.
L'aver perseverato nell'azione, pur di fronte all'evidenza documentale contraria e alla produzione dei d.d.t. firmati per accettazione, configura un abuso del processo volto unicamente a ritardare ingiustificatamente il pagamento di una fornitura provata e mai specificamente contestata al momento della ricezione.
La liquidazione della condanna viene operata d'ufficio in dispositivo, commisurata all'esatta misura delle spese legali sostenute dalla convenuta opposta.
4) Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza dell'attrice opponente.
pagina 10 di 11 Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M.
147/2022, applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva, e i valori minimi per la fase di trattazione (non essendo stata svolta attività istruttoria) e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione proposta da e, Parte_1
per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 255/2025, emesso dal Tribunale di Treviso;
2) rigetta l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale formulate da Parte_1
[...]
3) condanna l'attrice opponente alla rifusione, in favore della convenuta Parte_1
opposta delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.387,00 per compensi, Controparte_1
oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
4) condanna l'attrice opponente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, Parte_1
terzo comma, cod. proc. civ. nei confronti della convenuta opposta che liquida Controparte_1
equitativamente in complessivi € 3.387,00, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza al saldo.
Treviso, 30 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
pagina 11 di 11