Art. 1. Istituzione e compiti 1. E' istituita, ai sensi dell' articolo 82 della Costituzione , una Commissione parlamentare d'inchiesta, con il compito di accertare la veridicita' delle informazioni contenute nel cosiddetto dossier Mitrokhin sull'attivita' spionistica svolta dal KGB nel territorio nazionale e le eventuali implicazioni e responsabilita' di natura politica o amministrativa.
2. Compito principale della Commissione e' di accertare:
a) ogni aspetto relativo all'acquisizione e alla disponibilita' del dossier Mitrokhin; b) se le informazioni sulle persone citate nel dossier Mitrokhin erano gia' note e se le persone erano conosciute da chi prese la decisione di non procedere; c) lo stato attuale delle persone citate nel dossier e, con riferimento ai dipendenti e ai collaboratori a qualunque titolo delle pubbliche amministrazioni, qualora la loro attivita' fosse nota, quali funzioni ad essi erano attribuite e quali iniziative da essi furono poste in essere, fatto salvo il divieto di indagare o sindacare circa opinioni politiche, azioni derivanti da opinioni politiche non costituenti reato o aspetti della vita privata di detti soggetti; d) le attivita' svolte dagli organi di intelligence italiani, ovvero i modi e le procedure di ricevimento, trasmissione interna, e quindi esterna, dei documenti del dossier. Se tali procedure furono quelle ordinarie ovvero, in caso di procedure diverse, se furono seguite le modalita' adottate per alteri casi precedenti; e) quando e con quali modalita' il Governo fu informato del dossier e dei suoi contenuti e si decise di rendere pubblico il documento; f) se furono prese dagli organi di intelligente decisioni senza consultare il Governo; g) che le informazioni trasmesse non abbiano subito modificazioni; h) le attivita' di finanziamento dirette ed indirete del KGB a partiti politici italiani, a correnti di partito e ad organi di informazione in Italia; i) le operazioni commerciali e finanziarie svolte fra l'Italia e i Paesi dell'Est europeo finalizzate al finanziamento illecito del Partito comunista italiano al di fuori di ogni controllo; l) le attivita' svolte dal KGB e in particolare dagli uffici di Roma; m) se vi furono complicita', protezione, coperture, di natura politica o da parte della pubblica amministrazione, sulle attivita' del KGB in Italia; n) i risultati raggiunti nella ricerca di materiale bellico e di depositi clandestini di armi e apparati di ricetrasmissione connessi alle attivita' del KGB relative all'Italia; o) se gli organi di intelligente stiano ancora svolgendo indagini in merito ai contenuti del dossier; p) se il dossier reso pubblico in Italia contenga le medesime informazioni trasmesse dalle istituzioni britanniche; q) se esistono documenti all'estero che si renda necessario acquisire.
3. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione presentando al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 11 agosto 2003, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine previsto dal comma 3 del presente articolo, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il "dossier Mitrokhin" e l'attivita' d'intelligence italiana deve concludere i propri lavori, e' prorogato fino alla fine della XIV legislatura.
2. Compito principale della Commissione e' di accertare:
a) ogni aspetto relativo all'acquisizione e alla disponibilita' del dossier Mitrokhin; b) se le informazioni sulle persone citate nel dossier Mitrokhin erano gia' note e se le persone erano conosciute da chi prese la decisione di non procedere; c) lo stato attuale delle persone citate nel dossier e, con riferimento ai dipendenti e ai collaboratori a qualunque titolo delle pubbliche amministrazioni, qualora la loro attivita' fosse nota, quali funzioni ad essi erano attribuite e quali iniziative da essi furono poste in essere, fatto salvo il divieto di indagare o sindacare circa opinioni politiche, azioni derivanti da opinioni politiche non costituenti reato o aspetti della vita privata di detti soggetti; d) le attivita' svolte dagli organi di intelligence italiani, ovvero i modi e le procedure di ricevimento, trasmissione interna, e quindi esterna, dei documenti del dossier. Se tali procedure furono quelle ordinarie ovvero, in caso di procedure diverse, se furono seguite le modalita' adottate per alteri casi precedenti; e) quando e con quali modalita' il Governo fu informato del dossier e dei suoi contenuti e si decise di rendere pubblico il documento; f) se furono prese dagli organi di intelligente decisioni senza consultare il Governo; g) che le informazioni trasmesse non abbiano subito modificazioni; h) le attivita' di finanziamento dirette ed indirete del KGB a partiti politici italiani, a correnti di partito e ad organi di informazione in Italia; i) le operazioni commerciali e finanziarie svolte fra l'Italia e i Paesi dell'Est europeo finalizzate al finanziamento illecito del Partito comunista italiano al di fuori di ogni controllo; l) le attivita' svolte dal KGB e in particolare dagli uffici di Roma; m) se vi furono complicita', protezione, coperture, di natura politica o da parte della pubblica amministrazione, sulle attivita' del KGB in Italia; n) i risultati raggiunti nella ricerca di materiale bellico e di depositi clandestini di armi e apparati di ricetrasmissione connessi alle attivita' del KGB relative all'Italia; o) se gli organi di intelligente stiano ancora svolgendo indagini in merito ai contenuti del dossier; p) se il dossier reso pubblico in Italia contenga le medesime informazioni trasmesse dalle istituzioni britanniche; q) se esistono documenti all'estero che si renda necessario acquisire.
3. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione presentando al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 11 agosto 2003, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine previsto dal comma 3 del presente articolo, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il "dossier Mitrokhin" e l'attivita' d'intelligence italiana deve concludere i propri lavori, e' prorogato fino alla fine della XIV legislatura.