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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/01/2024, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
PROCEDURA N. 1503 /2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E X I V F A L L I M E N T A R E
r i u n i t o i n C a m e r a d i C o n s i g l i o e c o s ì c o m p o s t o :
d o t t . S t e f a n o C a r d i n a l i P r e s i d e n t e r e l .
d o t t . V i t t o r i o C a r l o m a g n o G i u d i c e d o t t . C l a u d i o T e d e s c h i G i u d i c e h a p r o n u n c i a t o l a s e g u e n t e
S E N T E N Z A
dichiarativa della liquidazione giudiziale della Controparte_1
con sede in Roma, via A.P. LUCHINI 56 FIUMICINO
[...] (C.F. . P.IVA_1
Letto il ricorso, depositato da volto a l l a Parte_1 dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale nei confronti della predetta società;
vista la informativa della Camera di Commercio e ritenuto che la società convenuta deve ritenersi assoggettabile a tale procedura, tenuto conto della natura di imprenditore commerciale in cui si sussume l'attività da essa esercitata, come anche statutariamente individuata e dettagliata;
rilevato che, a norma dell'articolo 121 CCII, grava, sul resistente, l'onere di provare il possesso dei requisiti qualificanti l'impresa minore ex art. 2 comma 1 lett. d) per non essere assoggettata alla postulata declaratoria e che la società convenuta, sebbene ritualmente citata – con notifica degli atti introduttivi a mezzo PEC - non costituendosi, nulla ha dedotto e dimostrato sul punto;
1 rilevato, in punto di riscontro della relativa legittimazione alla proposizione dello scrutinando ricorso, che parte ricorrente ha dedotto e documentato di essere creditrice della convenuta – detratto l'importo ricevuto in esecuzione di un accordo transattivo restato per il resto inadempiuto - dell'importo di € 40.774,67, in forza di sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo;
ritenuto che deve, inoltre, riscontrarsi la ricorrenza della condizione di insolvenza della debitrice, nell'accezione postulata dall'art. 2 comma 1 lett. b) C.C.I.I., desumibile:
- dal protratto inadempimento dell'obbligazione verso il creditore istante;
- dalla circostanza che la debitrice non deposita bilanci dal 2019;
- dall'esito negativo della procedura esecutiva instaurata dalla parte creditrice;
- dalla mancata allegazione da parte della resistente di qualsiasi elemento da cui potersi desumere l'esistenza di liquidità sufficiente a far fronte all'indebitamento risultante dall'istruttoria espletata;
- dalla circostanza che dalla visura camerale prodotta in atti risulta che la società convenuta, con delibera assembleare iscritta al registro delle imprese in data 1/7/22 ha deciso la propria liquidazione e scioglimento;
trattasi, pertanto, di compagine societaria la cui persistenza operativa si giustifica solamente in ragione della necessità di procedere al realizzo delle proprie attività con i cui proventi estinguere le debitorie e distribuire ai soci l'eventuale residuo e, pertanto, la verifica della ricorrenza di condizione di insolvenza deve rapportarsi alla idoneità degli elementi attivi del patrimonio al soddisfo della par condicio creditorum (ex plurimis Cass.
5.11.2020 n. 24660); tale verifica deve ritenersi definita in senso negativo atteso che, sebbene formalmente invitata, la debitrice non ha adempiuto il debito partecipatole da ultimo con il ricorso propulsivo del presente procedimento, né ha dato indicazione e prova -stante anche la sua assenza partecipativa al presente giudizio- della disponibilità di risorse di cui poter fare utilizzo solutorio;
rilevato che l'indebitamento complessivamente risultante dagli atti acquisiti anche ai sensi dell'art. 42 CCII risulta superiore alla soglia di € 30.000,00 indicata nell'ultimo comma dell'art. 49 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA
2 l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
con sede in Roma, via A.P. LUCHINI 56 FIUMICINO
[...] (C.F. ); P.IVA_1
NOMINA
giudice delegato per la procedura il dott. ST NA;
NOMINA
Curatore il dott. ; Persona_1
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
STABILISCE
il giorno 19/4/24, alle ore 12, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le
3 relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/1/24.
Il Presidente est.
dott. ST NA
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E X I V F A L L I M E N T A R E
r i u n i t o i n C a m e r a d i C o n s i g l i o e c o s ì c o m p o s t o :
d o t t . S t e f a n o C a r d i n a l i P r e s i d e n t e r e l .
d o t t . V i t t o r i o C a r l o m a g n o G i u d i c e d o t t . C l a u d i o T e d e s c h i G i u d i c e h a p r o n u n c i a t o l a s e g u e n t e
S E N T E N Z A
dichiarativa della liquidazione giudiziale della Controparte_1
con sede in Roma, via A.P. LUCHINI 56 FIUMICINO
[...] (C.F. . P.IVA_1
Letto il ricorso, depositato da volto a l l a Parte_1 dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale nei confronti della predetta società;
vista la informativa della Camera di Commercio e ritenuto che la società convenuta deve ritenersi assoggettabile a tale procedura, tenuto conto della natura di imprenditore commerciale in cui si sussume l'attività da essa esercitata, come anche statutariamente individuata e dettagliata;
rilevato che, a norma dell'articolo 121 CCII, grava, sul resistente, l'onere di provare il possesso dei requisiti qualificanti l'impresa minore ex art. 2 comma 1 lett. d) per non essere assoggettata alla postulata declaratoria e che la società convenuta, sebbene ritualmente citata – con notifica degli atti introduttivi a mezzo PEC - non costituendosi, nulla ha dedotto e dimostrato sul punto;
1 rilevato, in punto di riscontro della relativa legittimazione alla proposizione dello scrutinando ricorso, che parte ricorrente ha dedotto e documentato di essere creditrice della convenuta – detratto l'importo ricevuto in esecuzione di un accordo transattivo restato per il resto inadempiuto - dell'importo di € 40.774,67, in forza di sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo;
ritenuto che deve, inoltre, riscontrarsi la ricorrenza della condizione di insolvenza della debitrice, nell'accezione postulata dall'art. 2 comma 1 lett. b) C.C.I.I., desumibile:
- dal protratto inadempimento dell'obbligazione verso il creditore istante;
- dalla circostanza che la debitrice non deposita bilanci dal 2019;
- dall'esito negativo della procedura esecutiva instaurata dalla parte creditrice;
- dalla mancata allegazione da parte della resistente di qualsiasi elemento da cui potersi desumere l'esistenza di liquidità sufficiente a far fronte all'indebitamento risultante dall'istruttoria espletata;
- dalla circostanza che dalla visura camerale prodotta in atti risulta che la società convenuta, con delibera assembleare iscritta al registro delle imprese in data 1/7/22 ha deciso la propria liquidazione e scioglimento;
trattasi, pertanto, di compagine societaria la cui persistenza operativa si giustifica solamente in ragione della necessità di procedere al realizzo delle proprie attività con i cui proventi estinguere le debitorie e distribuire ai soci l'eventuale residuo e, pertanto, la verifica della ricorrenza di condizione di insolvenza deve rapportarsi alla idoneità degli elementi attivi del patrimonio al soddisfo della par condicio creditorum (ex plurimis Cass.
5.11.2020 n. 24660); tale verifica deve ritenersi definita in senso negativo atteso che, sebbene formalmente invitata, la debitrice non ha adempiuto il debito partecipatole da ultimo con il ricorso propulsivo del presente procedimento, né ha dato indicazione e prova -stante anche la sua assenza partecipativa al presente giudizio- della disponibilità di risorse di cui poter fare utilizzo solutorio;
rilevato che l'indebitamento complessivamente risultante dagli atti acquisiti anche ai sensi dell'art. 42 CCII risulta superiore alla soglia di € 30.000,00 indicata nell'ultimo comma dell'art. 49 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA
2 l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
con sede in Roma, via A.P. LUCHINI 56 FIUMICINO
[...] (C.F. ); P.IVA_1
NOMINA
giudice delegato per la procedura il dott. ST NA;
NOMINA
Curatore il dott. ; Persona_1
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
STABILISCE
il giorno 19/4/24, alle ore 12, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le
3 relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/1/24.
Il Presidente est.
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