Decreto cautelare 10 luglio 2023
Ordinanza cautelare 21 luglio 2023
Ordinanza cautelare 7 settembre 2023
Ordinanza collegiale 15 febbraio 2024
Sentenza 31 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25/02/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01606/2025REG.PROV.COLL.
N. 06058/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6058 del 2024, proposto da
Azienda Agricola ZZ LA NN, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 96343694CF, rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Paolo Agostini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Massaciuccoli, n. 27;
contro
Provincia di Cosenza, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo Cosenza Prefettura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Azienda Agricola e Agrituristica di Gagliardi Angelo, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 916 del 2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Cosenza Prefettura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il Consigliere NNmaria Fasano e udito per le parti l’avvocato Achille Morcavallo, in delega dell'avvocato Pier Paolo Agostini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Azienda Agricola ZZ LA NN proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria chiedendo l’annullamento della nota prot. n. 0006399 del 19.1.2024 della Prefettura di Cosenza, con cui era stata disposta l’esclusione della società dalla gara di appalto per l’affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza, con capacità recettiva massima di n. 50 posti, ubicati in provincia di Cosenza, nonché avverso gli atti della procedura meglio specificati nel ricorso introduttivo.
La ricorrente, riferiva di essere, a seguito di procedura concorsuale indetta dalla Prefettura di Cosenza, affidataria del servizio di centri di accoglienza per migranti, dislocati nella medesima provincia.
Con determina a contrarre n. 12787 del 10.11.2022, la Prefettura di Cosenza deliberava di provvedere, mediante procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro con più operatore economici, al nuovo affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza, con capacità recettiva sempre di n. 50 posti, ubicati nel territorio della Provincia.
La Provincia di Cosenza, individuata stazione unica appaltante per conto della Prefettura, emanava il bando, il disciplinare di gara, il capitolato ed i relativi allegati e nominava la Commissione di gara, con determina n. 1730 del 21.09.2023.
Alla procedura partecipava anche l’Azienda Agricola ZZ LA NN per la gestione di centri collettivi di accoglienza, con capacità recettiva massima di n. 50 posti.
Con provvedimento di sintesi, in data 7.7.2023, la Commissione disponeva l’ammissione di tutti i partecipanti alla fase successiva di gara, compresa la ricorrente.
Con verbale di seduta riservata di gara del 25.09.2023, la Commissione procedeva all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica ed alla verifica di conformità rispetto a quanto indicato alle lettere a), b) e c) dell’art. 21 del disciplinare di gara.
Con verbale di seduta riservata del 22.11.2023, la Commissione proponeva al RUP la non ammissione alle fasi successive di gara di alcuni operatori economici, tra cui la ricorrente, ai sensi dell’art. 21 del disciplinare, in quanto veniva ritenuto che le offerte tecniche non rispettassero i requisiti minimi previsti dalla lex specialis , ed inviava al RUP il suddetto verbale per le valutazioni e il seguito di competenza.
La Prefettura di Cosenza, in data 19.1.2024, con provvedimento prot. n. 0006399, comunicava l’esclusione della società ricorrente, sulla base della seguente motivazione: “ pur avendo indicato che nella relazione viene assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria rispetto alle prestazioni garantite dal SSN di fatto non risulta indicata la figura del medico e relativo nominativo (per come previsto nell’Allegato A), né allegato C.V. e che pertanto l’offerta tecnica presentata non rispetta le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato”.
2. L’Azienda Agricola ZZ LA NN, con il ricorso introduttivo, lamentava l’illegittimità dell’esclusione, in quanto l’allegato modello, utilizzato per rendere le dichiarazioni sostitutive, nel stabilire la necessità di indicare i nominativi del personale dipendente con il relativo profilo professionale, era stato interpretato nel senso di riferire detto onere solo ai dipendenti fissi e non anche al personale medico che comunque veniva individuato dal SSN. L’omissione del nome e del curriculum , ad avviso della ricorrente, poteva costituire al più una violazione formale, emendabile con il soccorso istruttorio non essendo in discussione il possesso sostanziale del requisito. Inoltre, la lex specialis di gara non stabiliva che la mancata indicazione del nome del medico potesse rappresentare una causa di esclusione, riservata solo all’impossibilità di valutazione dell’offerta tecnica complessivamente considerata, nel caso di specie non sussistente; pertanto tale interpretazione delle cause di esclusione violava il principio del favor partecipationis . Ai sensi dell’art. 6 del capitolato, infatti, spettava all’Ente gestore il compito di nominare il direttore del centro e a quest’ultimo individuare il medico a chiamata, responsabile del servizio. Inoltre, la ricorrente si duoleva del fatto che l’Amministrazione avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio, nella specie ammissibile essendo escluso dall’art. 19 del disciplinare solo per il caso di carenze dell’offerta economica. In subordine, l’Azienda Agricola ZZ LA NN contestava la legittimità del disciplinare in parte qua per violazione dell’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 e del principio di tassatività delle clausole di esclusione, introducendo una clausola di esclusione occulta e non percepibile come tale.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, con sentenza n. 916 del 2024, respingeva il ricorso sulla base del rilievo che anche per l’assistenza complementare sanitaria la relazione tecnico organizzativa di cui si componeva l’offerta doveva specificamente dichiarare il personale impiegato per fornire le singole prestazioni previste dal Capitolato, il quale doveva possedere una specifica qualificazione nei settori relativi ai servizi indicati nella gara di appalto, e il possesso di quanto richiesto doveva essere autocertificato e comprovato con la produzione del curriculum vitae delle risorse umane indicante i titoli di studio e professionali.
Il Collegio di prima istanza rilevava che la ricorrente, pur indicando espressamente il servizio medico, non aveva specificato né il nome né la qualifica professionale del sanitario, né aveva allegato il relativo curriculum vitae . Così operando, l’Azienda Agricola ZZ LA NN non aveva fornito, nell’offerta tecnica, gli elementi necessari per ritenere completa l’offerta e consentire alla Stazione appaltante di poter apprezzare la concreta disponibilità di un idoneo servizio complementare di assistenza sanitaria, per come previsto dalla legge di gara.
4. Con ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, l’Azienda Agricola ZZ LA NN ha impugnato la suddetta pronuncia, sollevando le seguenti censure: “ 1. Error in procedendo e/o in iudicando – motivazione perplessa e illogica – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 45, comma 4, codice appalti, degli artt. 19,21,23 del disciplinare e degli artt. 6-7 del capitolato; 2. Error in procedendo e/o in iudicando – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 codice appalti e art. 19 del disciplinare di gara – difetto di istruttoria; 3. Error in procedendo e/o iudicando – illegittimità dell’art. 21, punto c) del disciplinare di gara; 4. Omesso esame del motivo di ricorso: violazione e/o falsa applicazione principi del favor partecipationis e di tassatività delle cause di esclusione nonché del principio di proporzionalità”.
5. L’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza – Prefettura si è costituito in resistenza, a norma dell’art. 55, settimo comma, del d.lgs. n. 104 del 2010, chiedendo di essere sentito in camera di consiglio.
6. L’Azienda Agricola ZZ LA NN, con memoria, ha precisato le proprie difese, riferendo che nelle more del giudizio, la Prefettura, preso atto delle esclusioni disposte, ha approvato la graduatoria in base ai punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice agli operatori economici rimasti in gara in posizione utile. L’appellante comunica che il provvedimento è stato impugnato con ricorso dinanzi al T.A.R. per la Calabria, al momento ancora pendente.
7. Con ordinanza n. 1105 del 2024, questo Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente, ravvisando il periculum in mora , stante la dedotta impossibilità di mantenere le strutture predisposte e l’organizzazione dei servizi relativi ad un sistema di accoglienza avviato dal 2016.
8. All’udienza del 9 gennaio 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
9. Con il primo mezzo, l’appellante denuncia una lettura non corretta della legge di gara da parte del Collegio di prima istanza, il quale avrebbe omesso di valutare che l’art. 45 del Codice dei contratti non commina l’esclusione automatica per i motivi addotti dalla Commissione giudicatrice, ossia per la mancata indicazione del nominativo e del curriculum vitae del medico incaricato dell’assistenza sanitaria. La decisione gravata sarebbe errata in quanto il T.A.R. non avrebbe verificato il reale contenuto dell’offerta e omesso di considerare che la presenza del servizio sanitario complementare era stata già garantita nell’offerta con un medico del servizio sanitario. Ad avviso dell’esponente, il Collegio di primo grado avrebbe errato nel ritenere che l’indicazione del nominativo e del curriculum del sanitario incaricato dell’assistenza completerebbero l’offerta e consentirebbero la concreta disponibilità di un idoneo servizio complementare di assistenza sanitaria, laddove invece la legge di gara non considera detti elementi come adempimenti necessari. La ricorrente richiama il contenuto dell’art. 6 del Capitolato, ai sensi del quale l’Ente gestore deve nominare un direttore del centro con il compito di individuare il medico responsabile sanitario della struttura, comunicando i relativi recapiti alla Prefettura, sicchè l’individuazione del sanitario sarebbe un adempimento successivo all’aggiudicazione. La sentenza gravata sarebbe errata, in quanto la carenza del nome del medico e del relativo curriculum non sarebbe prevista né dal capitolato, né dall’art. 21 del disciplinare, quale motivo di esclusione in sé e per sé considerato. Inoltre, stante l’ambiguità delle disposizioni di gara, la Stazione appaltante avrebbe dovuto interpretare le clausole, consentendo la massima partecipazione dei concorrenti.
10. Con il secondo motivo, l’Azienda Agricola ZZ LA NN deduce l’erroneità della statuizione del T.A.R. con la quale si è esclusa l’applicabilità nella specie del soccorso istruttorio, laddove l’art. 19 del disciplinare di gara ammetterebbe l’istituto in caso di carenza di specifici elementi dell’offerta tecnica, che non ne rendano impossibile la valutazione complessiva.
Nello specifico il nome del medico e il suo curriculum vitae non sarebbero determinanti al punto di impedire alla Commissione giudicatrice la valutazione dell’offerta, posto che l’Azienda ha comunque dichiarato di garantire il servizio di assistenza medica complementare in conformità alla lex specialis di gara.
11. Con la terza censura, l’appellante denuncia la nullità dell’art. 21, lett. c) del disciplinare, in parte qua , per violazione dell’art. 83 comma 8, del Codice dei contratti e del principio di tassatività delle clausole di esclusione, in quanto la disposizione introdurrebbe una clausola di esclusione occulta.
12. Con il quarto mezzo, si deduce l’omesso esame del motivo di ricorso introduttivo da parte del Collegio di prima istanza, il quale avrebbe omesso di valutare che le clausole di esclusione dalla gara, in quanto limitative della concorrenza, devono essere ritenute di stretta interpretazione, senza possibilità di estensione analogica, con la conseguenza che, in caso di equivocità delle disposizioni che regolano lo svolgimento della gara, deve essere preferita l’interpretazione che, in aderenza ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza, eviti eccessivi formalismi e illegittime restrizioni alla partecipazione.
13. Le critiche, come sopra sintetizzate, attinendo a profili connessi, vanno esaminate congiuntamente.
14. Le denunce sono infondate.
14.1. Il provvedimento di esclusione reca testualmente la seguente motivazione:
“ Con la presente si comunica, in osservanza di quanto previsto dall’ex art. 76 del D.lgs 50/2016 e s.m. e.i. che dall’esame della documentazione da parte della Commissione di gara, delle buste contenenti l’offerta tecnica (Plico B), e in particolare ai sensi dell’art. 21 del disciplina di gara (…) Con riguardo a codesto operatore, pur avendo indicato nella relazione che ‘viene assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria rispetto alle prestazioni garantite dal SSN’ di fatto non risulta indicata la figura del medico e del relativo nominativo (per come previsto nell’Allegato A) né allegato C.V. e che, pertanto, l’offerta tecnica presentata non rispetta le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato. Per i suddetti motivi codesto operatore viene escluso dalla procedura di gara di che trattasi”.
Non è contestato in atti che vi sia stata l’omissione denunciata nel provvedimento di esclusione, posto che l’appellante con le esposte censure ha sostanzialmente rilevato che il disciplinare di gara non prevedeva testualmente una causa di esclusione per la omessa indicazione nell’offerta tecnica della figura del medico e del relativo curriculum vitae , e comunque, diversamente opinando, sarebbe una illegittima causa di esclusione occulta, oltre al fatto che, ai sensi dell’art. 19 del disciplinare, la Stazione appaltante era tenuta ad attivare il soccorso istruttorio.
Per l’esame della questione va riportato il contenuto dell’art. 21 del disciplinare di gara, richiamato nel provvedimento di esclusione.
La disposizione stabilisce che l’operatore economico deve inserire: “ nell’apposita sezione della piattaforma di specifica dichiarazione in ordine al personale impiegato da rendersi preferibilmente attraverso l’utilizzo del modello allegato (Allegato 7). L’operatore economico indica ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire le singole prestazioni previste dal capitolato e dall’Allegato A contenente la Tabella della Dotazione di personale per i centri. Le risorse umane indicate devono essere in possesso di specifica qualificazione (idonea formazione o esperienza pregressa nel medesimo settore) conseguita nei settori relativi ai servizi indicati nell’Allegato Capitolato d’appalto. Il possesso di tali requisiti deve essere dichiarato in forma di autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445 del 2000 e comprovato con la produzione del curriculum vitae delle risorse umane indicante i titoli di studio e professionali (lettera C); - L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena l’esclusione dalla procedura di gara; - La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dal concorrente, tale da non consentire la valutazione dei prodotti offerti da parte della Commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara”.
Appare all’evidenza che, ai sensi della suddetta disposizione, l’offerta tecnica non conforme alle caratteristiche minime del capitolato determina l’esclusione dalla gara.
Nella specie, le caratteristiche minime dell’offerta sono state espressamente stabilite dalla lex specialis di gara, in ragione della peculiarità dell’appalto, destinato all’affidamento di servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza per migranti.
L’art. 21, lett. c) del disciplinare con riferimento all’offerta tecnica, precisa che: “ Le risorse umane indicate devono essere in possesso di specifica qualificazione (idonea formazione o esperienza pregressa nel medesimo settore) conseguita nei settori relativi ai servizi indicati nell’Allegato Capitolato d’appalto. Il possesso di tali requisiti deve essere dichiarato in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 2000 e comprovato con la produzione del curriculum vitae delle risorse umane indicante i titoli di studio e professionali. L’offerta tecnica e la dichiarazione relativa al personale impiegato devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante”.
Ai sensi dell’art. 19 del disciplinare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE e/o dichiarazioni integrative o sostitutive, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti.
Il Capitolato speciale, con riferimento al servizio di assistenza sanitaria e spese mediche precisa che ai migranti dei centri: “ Sono in ogni caso assicurati la visita medica d’ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, la somministrazione di farmaci e altre spese mediche (es: visite specialistiche, protesi non previste dal SSN), gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all’accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche e all’accertamento di situazioni di vulnerabilità”.
14.2. Il Collegio rileva che, dalla lettura degli atti di gara, si rileva agevolmente che il nome, la qualifica professionale e il curriculum vitae del medico mediante l’indicazione di titoli di studio e professionali, da autocertificare ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, siano stati indicati come requisiti minimi e elementi essenziali dell’offerta tecnica, al fine di consentire all’Amministrazione una adeguata ponderazione nella scelta dell’operatore economico a cui affidare la commessa, nell’ambito della quale rientra anche il servizio complementare di assistenza sanitaria nei termini indicati dal disciplinare.
Nella specie, l’appellante, pur indicando espressamente il servizio medico non ha però né indicato il nome, né la qualifica professionale del medico, né ha allegato il relativo curriculum vitae .
Quindi, non ha fornito gli elementi necessari per la completezza dell’offerta, secondo quanto previsto dalla legge di gara.
Pertanto, l’operato della Stazione appaltante non merita censura, atteso che l’offerta tecnica, in ragione di tale omissione, era incompleta e comunque non rispondente all’esigenze dell’Amministrazione, la quale per la specifica tipologia del servizio necessitava di personale qualificato, con specifiche competenze, dovendo provvedere anche ‘ ad interventi di primo soccorso sanitaria finalizzati all’accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche e all’accertamento di situazioni di vulnerabilità ’.
Orbene, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, l’art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 consente alla Stazione appaltante di prescrivere ai concorrenti di indicare i nominativi e le qualifiche professionali di chi sarà chiamato ad espletare il servizio, per cui nessuna censura alla legge di gara, con riferimento a tale profilo, può essere considerata fondata.
14.3. Quanto al fatto che l’omissione della indicazione del nominativo del sanitario e del relativo curriculum vitae non sia stata espressamente sanzionata con l’esclusione dalla lex specialis , appare un argomento difensivo infondato, proprio in considerazione della piana lettura dell’art. 21 del disciplinare, sopra testualmente riportato.
E’, altresì, priva di fondamento la tesi sostenuta dall’appellante che tale previsione sia illegittima, tenuto conto che, per i rilievi sopra espressi, la specifica competenza del medico del centro incaricato del servizio sanitario complementare, desumibile dal curriculum vitae , appare una previsione ragionevole e, soprattutto, necessaria ai fini della valutazione da parte della Commissione di gara della idoneità dell’offerta, tenuto conto del servizio richiesto dalla commessa.
Infondato anche il richiamo all’art. 7 del Capitolato d’appalto, che rimette al Direttore del Centro, nominato dall’Ente gestore, l’individuazione del medico responsabile sanitario del Centro, che la ricorrente utilizza come argomento per depotenziare il requisito dell’offerta tecnica, spostando tale indicazione dopo l’aggiudicazione. La tesi non è condivisibile, non solo perché è superata espressamente dalla lettura testuale della legge di gara, ma anche perché non vi è prova che il medico responsabile del Centro sia lo stesso di quello deputato a svolgere il servizio di assistenza sanitaria complementare, oltre al fatto che la disposizione non esclude che vi sia stata già la individuazione del soggetto deputato all’assistenza sanitaria in sede di offerta tecnica, nell’ipotesi in cui si pervenga alla nomina dello stesso professionista come responsabilità sanitario del Centro.
Le dedotte contraddizioni, da parte dell’appellante, della lex specialis globalmente considerata vanno comunque disattese, essendo chiaro il tenore letterale del disciplinare e del capitolato con riferimento ai contenuti dell’offerta tecnica e, soprattutto, ai requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara, dovendosi rammentare che, come precisato dal T.A.R., la giurisprudenza di settore ha dato prevalenza al disciplinare, in ipotesi di contrasti interpretativi tra disposizioni riconducibili a differenti fonti di gara.
14.4. Va respinta anche la censura con cui si lamenta che la Stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, laddove si fosse avveduta della incompletezza dell’offerta tecnica.
La giurisprudenza di legittimità riferita alla vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016 ha, in più occasioni, chiarito che: “ La carenza dell’offerta economica e tecnica non può essere in alcun modo sanata attraverso il soccorso istruttorio, possibilità che in ordine a eventuali profili di carenza e inintelligibilità dell’offerta tecnica ed economica è strettamente presidiata e limitata dall’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, a tenore del quale il soccorso istruttorio è consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti dei concorrenti… con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, come riconosciuto pacificamente da un consolidato indirizzo giurisprudenziale, che afferma che il rimedio ha come finalità quella di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte (Cons. Stato, V, 22 ottobre 2018, n. 6005), e che esclude il soccorso istruttorio volto a sanare carenze strutturali dell’offerta tecnica, giacché esse riflettono una carenza essenziale dell’offerta, tale da determinare incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto e, come tali, non sono suscettibili né di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 2019, n. 1030), né di un intervento suppletivo del giudice” (Cons. Stato, sez. III, 19 agosto 2020, n. 5140).
Nella specie, pertanto, non era consentito all’operatore economico di indicare successivamente i requisiti mancanti dell’offerta tecnica, non integrando l’omissione riscontrata dalla Stazione appaltante, un vizio formale, come tale emendabile, ma un vizio sostanziale, trattandosi di un requisito richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis .
Né in senso contrario depone il contenuto dell’art. 19 del disciplinare il quale, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, non limita la non applicabilità del soccorso istruttorio alla sola offerta economica, posto che ai sensi della disposizione solo le carenze formali della domanda con riferimento a dati incompleti già forniti dall’offerente possono essere sanate mediante la procedura del soccorso istruttorio e, certamente, non quelle che rivestono un requisito essenziale per la partecipazione alla procedura di gara.
14.5. La censura che denuncia una violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione è infondata.
Come precisato dal T.A.R. nella sentenza impugnata: “ proprio l’assenza di indicazione del nominativo del sanitario e la produzione del curriculum nell’ambito della legge di gara considera che annovera specificamente tra i servizi la prestazione sanitaria rende l’offerta stessa non in linea con il Capitolato almeno in una parte assolutamente non marginale, non potendo l’Amministrazione avere elementi per valutare la reale sostenibilità dell’offerta quanto a detto servizio e, dunque, il raggiungimento del risultato complessivamente prefigurato dalla Stazione appaltante ”.
Le stazioni appaltanti possono indicare le condizioni di partecipazione richieste per la specifica procedura di gara nel bando o nella lettera di invito.
La chiara individuazione di specifiche tecniche nella legge di gara è imprescindibile per consentire, da un lato, alla stazione appaltante di ottenere la prestazione o il bene il più possibile aderente ai suoi bisogni, dall’altro, per permettere all’operatore economico di presentare l’offerta che gli consente di avere maggiori possibilità di aggiudicazione.
Ne discende, come regola generale, che se l’operatore economico offre un prodotto o una prestazione privi dei requisiti minimi di carattere tecnico deve essere escluso dalla procedura di gara (Cons Stato, sez. III, 1 luglio 2015, n. 3275; id 11 dicembre 2019, n. 8429).
L’esclusione dalla gara di un concorrente la cui offerta è stata valutata come non idonea non può ritenersi in contrasto con i principio di tassatività delle clausole di esclusione: “ atteso che quest’ultimo riguarda il mancato rispetto di adempimenti relativi alla partecipazione alla gara che non abbiano base normativa espressa, e non già l’accertata mancanza dei necessari requisiti dell’offerta che erano stati richiesti per la partecipazione alla gara ” (Cons. Stato, sez. V., 5 maggio 2016,, n. 1809; id. sez. IV 28 agosto 2024, n. 7296).
Ne consegue che la clausola di esclusione di cui all’art. 21 del disciplinare di gara, che non può essere considerata occulta, è stata correttamente apposta dalla Stazione appaltante.
15. In definitiva, l’appello va respinto, e la sentenza impugnata va confermata.
16. Le spese di lite del grado, tenuto conto della peculiarità della vicenda processuale, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
NNmaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NNmaria Fasano | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO