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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/07/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 422/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NICOLO' GIUSEPPE e dell'avv. CANCELLIERE GIUSEPPE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
NICOLO' GIUSEPPE e dell'avv. CANCELLIERE GIUSEPPE
(C.F. ), in giudizio personalmente e con Parte_3 C.F._3 il patrocinio dell'avv. CANCELLIERE GIUSEPPE
appellanti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANOBI Controparte_1 C.F._4
CRISTIANA
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_1
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: “in via preliminare ed in rito, dichiarare la riassunzione della causa, Inesistente, nulla, ed inefficace per tardività dell'iscrizione a ruolo e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della domanda;
In via principale e nel merito: - nel merito, riformare la sentenza impugnata, rigettando la domanda attrice in quanto del tutto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per carenza di prove in relazione anche all'art.2697 cc;
- in via riconvenzionale previo accertamento del possesso ultraventennale del sig.
dei beni oggetto della donazione, dichiarare l'intervenuto usucapione dei Parte_2 detti beni in favore di , ordinando al direttore dell'Agenzia del Territorio di Parte_2
Velletri la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità il conservatore dei Registri immobiliari;
- per effetto del medesimo accertamento, dichiarare l'attore tenuto alla restituzione di tutto quanto percepito in forza del contratto cd. “preliminare di acquisizione”, pari ad euro 82.650,00 per come risulta dalla conferma del e riportata in sentenza dal CP_1
Tribunale di Reggio Calabria, oltre interessi decorrenti dalla data dei versamenti fino all'effettivo soddisfo;
- in via del tutto estrema e subordinata, accertare la rinuncia implicita dell'attore alla risoluzione del cd. “preliminare di acquisizione”, stante la circostanza dei successivi pagamenti ricevuti ed accettati in tal luogo, per l'effetto dichiararlo comunque a tutt'oggi efficace tra il sig. e l'attore. Parte_1
- PORRE a carico degli appellati spese, competenze ed onorari del duplice grado di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore che si DICHIARA ANTISTATARIO
Si ripropongono tutte le richieste, deduzioni ed eccezioni formulate dagli appellanti nel corso del giudizio di prime cure, già articolate nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex 183/6° cpc n. 2 e n.
3. Da intender qui richiamate e trascritte, ricordando che il Tribunale di Velletri Giudice Pellettieri nella motivazione della sentenza di accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale ha ritenuto precluso l'esame nel merito della domanda”;
per parte appellata: “Rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dai Sig.ri e GI, confermando la Parte_4 sentenza n.448/2020 resa dal Tribunale di Calabria in data 11/04/2020 oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
pag. 2/12 Con vittoria di spese, competenze onorari del presente grado di giudizio da distrarsi a favore del presente procuratore antistatario. In subordine, nella denegata ipotesi in cui la
Corte adita arrivasse a nuove determinazioni, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Velletri, notificato in data 11.3.2008, conveniva GI e ed per Controparte_1 Pt_1 Parte_2 CP_2 ottenere l'accertamento della nullità dell'atto pubblico del 14.6.2002 con cui Pt_2
aveva donato ai due figli gli immobili siti in Pomezia al lungomare delle Sirene
[...] nn. 444-446, chiedendo altresì la cancellazione dell'ipoteca iscritta in data 8.01.2005 sull'immobile donato a , affermando: Parte_1
- di aver stipulato con un contratto preliminare di compravendita in Parte_1 data 22.04.2002 relativo all'immobile sito in Pomezia, loc. Torvaianica, Lungomare delle Sirene, nn. 444-446, di proprietà dell'attore dal 1966, a condizione del pagamento della somma di € 180.759,91, da pagarsi in rate annuali nell'arco di dieci anni;
- di aver contestualmente sottoscritto una dichiarazione in cui riconosceva che il Pt_2 era in possesso dei beni da più di venti anni;
- che la dichiarazione, sulla base di una clausola contrattuale inserita in calce al contratto, sarebbe stata valida ed efficace solo al termine del pagamento integrale del prezzo;
- di aver inviato una lettera il 18.09.2006 comunicando al che in caso di mancato Pt_2 pagamento delle prime tre rate entro la fine dell'anno 2006 il contratto si sarebbe dovuto ritenere risolto;
- di aver locato, pertanto, l'immobile con contratto dell'1.08.2007, in difetto di pagamento.
L'attore deduceva la nullità della donazione in quanto non preceduta da una sentenza di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione e comunque per difetto di proprietà in capo al donante, concludendo anche per il risarcimento del danno.
Si costituivano GI, e , che eccepivano l'incompetenza Pt_1 Parte_2 territoriale del Tribunale adito e, nel merito, affermavano la validità dell'atto traslativo e pag. 3/12 l'intervenuta usucapione del bene, posseduto da sin dal 1981. I convenuti Parte_2 affermavano, inoltre, che il preliminare era in realtà una compravendita con riserva di proprietà, avente immediato effetto traslativo. Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda del e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'intervenuta CP_1 usucapione dei beni donati in favore di , con conseguente condanna alla Parte_2 restituzione delle somme versate in adempimento del preliminare, ovvero l'accertamento della rinuncia alla risoluzione del contratto per diffida, avendo il accettato pagamenti successivamente alla scadenza indicata. CP_1
Si costituiva , che concludeva per il rigetto della domanda di cancellazione CP_2 dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2652 c.c. Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e definita con sentenza n.
1012/2015 pubblicata il 27.3.2015, declinatoria della competenza in favore del
Tribunale di Reggio Calabria o di Crotone. riassumeva il giudizio con atto notificato in data 26/28.6.2015, Controparte_1 insistendo nelle domande già proposte e chiedendo, in via subordinata, la risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento.
Si costituivano GI e , e successivamente , che si Parte_2 Parte_1 riportavano a tutte le difese già spiegate ed eccepivano la tardività della riassunzione e dell'iscrizione a ruolo della causa dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria. Si costituiva altresì , richiamando le conclusioni già rassegnate. CP_2
Con sentenza n. 448/2020 il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda di accertamento della nullità dell'atto di donazione, rigettava la domanda di cancellazione dell'ipoteca e di risarcimento dei danni, rigettava le domande proposte dai convenuti ed accoglieva la domanda di risoluzione del contratto preliminare per Pt_2 inadempimento.
GI, e impugnavano la predetta sentenza pe ri seguenti Pt_1 Parte_2 motivi:
1. “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 165 c.p.c. e carenza di motivazione in sentenza”: il giudice di prime cure non avrebbe rilevato la violazione dell'art. 165 c.p.c., né la mancata costituzione di nel giudizio Parte_1
pag. 4/12 riassunto, circostanze che avrebbero dovuto portare alla dichiarazione di improcedibilità del giudizio;
2. “Violazione di legge artt. 112 , 115 e 116 cpc e 2697 cc in relazione all' Onere della Prova linee guida della giurisprudenza di legittimità”: la prova dell'intervenuta usucapione sarebbe ricavabile dalla dichiarazione del CP_1
e sarebbe stata confermata nelle prove per testi richieste dinanzi al Tribunale id
Velletri, e reiterate nel giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria;
inoltre,
l'onere della prova della titolarità del bene in capo al non era stato CP_1 assolto da quest'ultimo;
3. “Erronea Applicazione delle Norme di Diritto, Violazione del principio del contraddittorio in relazione all'art. 50 e 101 c.p.c. anche in relazione all'art.3 e
24 della Costituzione”: il mancato rilievo della contumacia di Parte_1
e la mancata ammissione delle prove avrebbe leso il diritto di difesa dei convenuti;
4. Erroneità della decisione in merito alla domanda di risoluzione del preliminare: la domanda non era stata formulata nel procedimento dinanzi al Tribunale di
Velletri, né era stata correttamente avanzata nella riassunzione, non era stata notificata al convenuto contumace ed unico contraddittore, ; Parte_1 inoltre, il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della inoperatività della clausola risolutiva espressa e del versamento di € 83.000,00 da parte di
. Parte_1
Gli appellanti rassegnavano, pertanto, le conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio che contestava la fondatezza dei motivi di Controparte_1 appello e concludeva per il rigetto.
restava contumace. CP_2
Con ordinanza del 29.3.2021 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato. pag. 5/12 2.1. La riassunzione del giudizio è stata effettuata nei termini, visto che l'atto di citazione in riassunzione è stato portato per la notifica prima della scadenza del termine trimestrale concesso in sentenza, e la notifica si è perfezionata entra detto termine per tre dei convenuti.
Quanto alla tardività dell'iscrizione a ruolo, occorre precisare che e Pt_2 Parte_3
, nonché si sono costituiti tempestivamente, sebbene l'attore avesse
[...] CP_2 iscritto la causa a ruolo tardivamente (dodici giorni dopo la prima notifica dell'atto di citazione). Il giudice di prime cure ha pertanto ritenuto procedibile il giudizio, in quanto i convenuti si erano tempestivamente costituiti.
Gli appellanti si richiamano, erroneamente, al precedente delle Sezioni Unite della corte di Cassazione, sulla portata applicativa dell'art. 165 c.p.c., quanto alla maturazione delermine di costituzione dell'attore, in caso di atto di citazione indirizzato ad una pluralità di convenuti, affermando che il termine di dieci giorni per la costituzione dell'attore (art. 165, primo comma, c.p.c.) decorre dalla prima notifica dell'atto di citazione, conformemente alla lettera e alla ratio della norma (secondo comma dello stesso articolo), in base alla quale, entro dieci giorni dall'ultima notifica di esso,
l'originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che da un lato presuppone il suo già avvenuto deposito, e perciò l'avvenuta costituzione - esibendo in visione al cancelliere originale della citazione (art. 74 disp. att. cod. proc. civ.), se necessario per rilevare gli estremi della procura al difensore - e dall'altro giustifica tale disposizione, altrimenti superflua se anche la costituzione potesse avvenire entro lo stesso termine (Cass. S.U. n.
10864/2011; Cass. n. 6481/1997).
Tale principio rende sicuramente tardiva la costituzione del ma non impone CP_1 la dichiarazione di improcedibilità e la cancellazione della causa dal ruolo.
Correttamente il giudice di prime cure ha rilevato che il primo comma dell'art. 171
c.p.c. prevede la cancellazione della causa dal ruolo solo se tutte le parti non abbiano rispettato il termine di costituzione in quanto (art. 171, secondo comma, c.p.c.) se una delle parti si è costituita tempestivamente, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza. La disposizione citata non distingue tra la posizione dell'attore e del convenuto, per cui è sufficiente anche la sola costituzione tempestiva del convenuto per evitare l'improcedibilità. pag. 6/12 In caso analogo, la corte di Cassazione (30270/2023) ha affermato che il comma secondo dell'art. 17 c.p.c. “è destinato quindi ad operare anche nel caso, che ricorre nella vicenda in esame, in cui vi sia stata la costituzione tempestiva di alcuni dei convenuti, la quale permette all'attore di potersi anche successivamente costituire. E' stato quindi correttamente richiamato il principio in passato reiteratamente affermato da questa Corte (ma non più declinato nel corso degli ultimi anni, verosimilmente per il carattere pacifico e la persuasività del medesimo), secondo cui in ipotesi di causa con più convenuti, al fine di consentire la normale prosecuzione del processo e di evitarne la quiescenza per mancata costituzione delle parti nei termini prescritti (artt. 171 e 307 cod proc civ), è sufficiente la costituzione tempestiva di almeno uno dei convenuti (Cass. n.
866/1976; Cass. n. 2773/1968; Cass. n. 388/1972)”, precisando anche che
“l'accettazione del contraddittorio è superflua, nel caso in cui la costituzione anche di uno solo dei convenuti sia tempestiva, in ragione dell'espresso dettato normativo. Né può reputarsi che tale conclusione determini un eccessivo aggravio della posizione del convenuto, in quanto l'onere di verifica della tempestiva costituzione delle parti, in presenza di una pluralità di convenuti, non si arresta al solo rispetto del termine previsto per la costituzione dell'attore ex art. 165 c.p.c., ma si estende alla verifica dell'eventuale costituzione di altri convenuti ma pur sempre nel rispetto del termine di cui all'art. 166
c.p.c., e quindi nei venti giorni prima dell'udienza (ed oggi di settanta giorni a seguito della novella di cui al D. Lgs. n. 149/2022, inapplicabile però alla fattispecie ratione temporis), con un onere quindi cronologicamente contenuto e non suscettibile di essere tacciato di risultare eccessivo o particolarmente oneroso per la parte. Va poi ricordato che la norma ha anche superato il vaglio di legittimità costituzionale, anche in relazione al profilo attinente ad una pretesa disparità di trattamento tra attore e convenuto avendo
Corte Costituzionale n. 461/1997 ritenuto manifestamente infondata la questione posta in relazione all'assenza di preclusioni per l'attore tardivamente costituitosi, nel caso in cui però sia avvenuta la costituzione tempestiva del convenuto, a differenza invece di quanto avviene nel caso di tempestiva costituzione dell'attore e tardiva costituzione del convenuto (cfr. altresì Corte Costituzionale n. 168/1997, che ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo analoga questione di costituzionalità)”. pag. 7/12 È quindi del tutto irrilevante che il convenuto non si sia Parte_1 tempestivamente costituito, per aver ritenuto tardiva la costituzione dell'attore, vista la tempestiva costituzione degli altri convenuti.
2.2. Anche il secondo motivo di appello appare infondato.
L'azione proposta dal non è una azione di rivendica della proprietà, ma una CP_1 azione di accertamento della nullità della donazione del bene altrui. L'attore, infatti, ha chiesto di accertare la nullità della donazione e di risolvere il contratto preliminare di vendita, non la restituzione dell'immobile. L'affermazione del suo diritto sul bene oggetto di donazione, pertanto, è funzionale a dimostrare il suo interesse alla decisione,
e non richiede l'accertamento del diritto di proprietà nei termini di una rei vindicatio. In ogni caso, si deve osservare che la proposizione della domanda di usucapione nei suoi confronti, unita alla subordinata domanda di declaratoria di inefficacia del contratto di trasferimento della proprietà, comporta di per sé l'ammissione della titolarità del bene in capo al La difesa dei , infatti, è fondata anche sul riconoscimento da CP_1 Pt_2 parte dello stesso proprietario dell'uso esclusivo del bene da parte di , Parte_1 attestato nella dichiarazione del 2002 del CP_1
La decisione di prime cura ha, poi, correttamente escluso la prova dell'usucapione, smentita propria dei documenti prodotti: la stipula di un contratto preliminare di trasferimento della proprietà con uno dei donatari comporta, almeno per quest'ultimo,
l'ammissione della persistenza del diritto in capo al promittente venditore. La dichiarazione del compilata contemporaneamente al preliminare di vendita e CP_1 da utilizzare, presumibilmente, in fase di trasferimento per evitare l'atto notariale e procedere alla “usucapione” del bene, non costituisce prova dell'avvenuta usucapione, visto che il contratto preliminare veniva parzialmente eseguito con il versamento della somma di € 15.000,00. Il pagamento di una parte delle somme previste nel contratto preliminare di vendita, dopo la diffida inviata dal venditore, mostra chiaramente il riconoscimento del diritto di proprietà in capo al D'altra parte, CP_1 Parte_1
difficilmente avrebbe potuto iniziare un possesso utile all'usucapione quando
[...] aveva poco più di dieci anni, e nell'atto impugnato l'intervenuto acquisto per usucapione viene affermato in capo al donante, . Parte_2
pag. 8/12 Né si può sostenere che l'usucapione si era maturata in capo a e che con Parte_2
l'atto di donazione si era consolidato il passaggio del bene a poiché Pt_1 Pt_2
non ha dimostrato di aver usucapito e, peraltro, ha trasferito una parte dei beni
[...] asseritamente usucapiti a . Parte_3
In conclusione, non vi è la prova dell'acquisto per usucapione da parte di , Parte_2 per cui correttamente l'atto di donazione è stato ritenuto nullo, e non vi è la prova dell'acquisto per usucapione da parte di , per cui la domanda Parte_1 riconvenzionale è stata correttamente rigettata.
Si deve, infine, evidenziare che le prove richieste inizialmente dagli attuali appellanti, non ammesse in primo grado, non sono mai state reiterate, anzi nelle ultime tre udienze dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria tutte le parti concordemente chiedevano di poter precisare le conclusioni, implicitamente rinunciando alle prove richieste.
La richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, rigettata in primo grado, è da ritenersi pertanto inammissibile in questa sede. Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione (Cass. Sez. 6,
04/04/2022, n. 10767, Rv. 664646 - 01).
2.3. Anche il terzo motivo di appello non può essere accolto.
La contumacia del è, infatti, venuta meno nel corso del procedimento Parte_1 di primo grado dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, e difatti nel fascicolo d'ufficio risulta depositata la comparsa di costituzione e risposta del 30.12.2016 per e Pt_1
. L'iniziale contumacia di è irrilevante rispetto alla Parte_3 Parte_1 procedibilità della domanda, come già evidenziato nel paragrafo 2.1., e non ha comportato alcuna lesione del suo diritto di difesa.
Si deve, inoltre, escludere che la domanda di risoluzione del contratto dovesse essergli notificata, visto che si trattava di domanda proposta già nell'atto di riassunzione, ed in verità già proposta nella prima memoria ex art. 183 comma 6 depositata in data
24.07.2009, sulla quale pertanto il convenuto ed odierno appellante aveva avuto modo di proporre le sue difese già nella fase svoltasi dinanzi al Tribunale di Velletri (sebbene pag. 9/12 in quel giudizio la domanda dovesse considerarsi tardiva) e soprattutto era stato posto nelle condizioni di difendersi nel giudizio riassunto dinanzi al Tribunale di Reggio
Calabria.
2.4. La sentenza di primo grado ha, inoltre, correttamente ritenuto ammissibile la domanda di risoluzione del contratto avanzata dal CP_1
L'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 c.p.c., può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. (Cass. Sez. 3, 10/07/2014, n. 15753, Rv. 632112 - 01).
Nel merito, poi, la domanda di risoluzione è fondata, in quanto l'inadempimento del promittente acquirente è particolarmente grave, avendo il affermato di essere CP_1 ancora creditore della somma di € 98.125,93 alla data del 22.4.2009, ammettendo di aver accettato il pagamento di € 15.000,00 dopo la scadenza di cui alla diffida ad adempiere del 2006.
Gli appellanti assumono che i pagamenti effettuati sarebbero superiori a quelli indicati dal giudice in sentenza e che non era prevista una espressa rateizzazione, per cui all'epoca di proposizione della domanda non sussisteva un grave inadempimento.
L'assunto è errato, poiché il contratto del 2002 prevedeva un pagamento dilazionato in dieci anni, con rate annuali evidentemente pari ad un decimo del complessivo prezzo.
Non vi era alcuna incertezza a tal proposito tra le parti, visto che nella diffida ad adempiere non indicava l'importo delle rate da pagare e non vi era stata CP_1 alcuna contestazione in merito alla suddivisione del prezzo in rate di diverso importo.
Anche volendo accedere alla tesi degli appellanti, non risultano documentati pagamenti per cui non si può assumere che siano intervenuti ulteriori versamenti oltre a quelli ammessi dal Se il debito residuo al 22.4.2009 era pari ad € 98.125,93 ed CP_1
pag. 10/12 erano trascorsi sette anni dalla stipula, è evidente che l'inadempimento era oggettivamente grave e tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Non è stato, invece, dimostrato il versamento di € 83.000,00, come indicato dalla parte appellante, né il versamento può essere desunto dalle dichiarazione del promittente venditore: il prezzo totale della vendita era di € 180.759,91, con rate annuali da pagarsi dal secondo anno successivo alla stipula, ossia dal 22.4.2004 al 22.4.2013, pari ad €
18.075,99, per cui alla data del 22.4.2009 dovevano essere corrisposti €108.455,94, mentre il afferma che il credito residuo era pari ad € 98.125,93, riconoscendo CP_1 quindi un versamento addirittura inferiore a € 15.000.
La consistenza del debito residuo si andava, inoltre, ad aggiungere alla donazione del bene da parte di in favore (anche) del promittente acquirente, rendendo Parte_2 ancora più evidente la rottura dell'equilibrio contrattuale espresso nel preliminare.
L'inoperatività della diffida ad adempiere è stata, pertanto, presa in considerazione nella sentenza impugnata, che difatti non ha accertato l'avvenuta risoluzione di diritto ma ha dichiarato la risoluzione per inadempimento tenendo conto della situazione esistente al momento della proposizione dell'azione.
Infine, si deve evidenziare che il giudice di prime cure non ha disposto la restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto risolto in quanto la restituzione, effetto della pronuncia di risoluzione, non era mai stata richiesta dal promittente acquirente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore fino ad € 260.00,00 (il valore del giudizio è pari al valore del bene oggetto del contratto, indentificato in €180.000,00 dalle parti) dal D.M.
55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 7.160,00 (€
1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 11/12 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, , avverso la sentenza del Tribunale di Reggio
[...] Parte_2 Parte_3
Calabria n. 448/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.160,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Cristiana Zanobi;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 8 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 422/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NICOLO' GIUSEPPE e dell'avv. CANCELLIERE GIUSEPPE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
NICOLO' GIUSEPPE e dell'avv. CANCELLIERE GIUSEPPE
(C.F. ), in giudizio personalmente e con Parte_3 C.F._3 il patrocinio dell'avv. CANCELLIERE GIUSEPPE
appellanti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANOBI Controparte_1 C.F._4
CRISTIANA
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_1
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: “in via preliminare ed in rito, dichiarare la riassunzione della causa, Inesistente, nulla, ed inefficace per tardività dell'iscrizione a ruolo e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della domanda;
In via principale e nel merito: - nel merito, riformare la sentenza impugnata, rigettando la domanda attrice in quanto del tutto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per carenza di prove in relazione anche all'art.2697 cc;
- in via riconvenzionale previo accertamento del possesso ultraventennale del sig.
dei beni oggetto della donazione, dichiarare l'intervenuto usucapione dei Parte_2 detti beni in favore di , ordinando al direttore dell'Agenzia del Territorio di Parte_2
Velletri la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità il conservatore dei Registri immobiliari;
- per effetto del medesimo accertamento, dichiarare l'attore tenuto alla restituzione di tutto quanto percepito in forza del contratto cd. “preliminare di acquisizione”, pari ad euro 82.650,00 per come risulta dalla conferma del e riportata in sentenza dal CP_1
Tribunale di Reggio Calabria, oltre interessi decorrenti dalla data dei versamenti fino all'effettivo soddisfo;
- in via del tutto estrema e subordinata, accertare la rinuncia implicita dell'attore alla risoluzione del cd. “preliminare di acquisizione”, stante la circostanza dei successivi pagamenti ricevuti ed accettati in tal luogo, per l'effetto dichiararlo comunque a tutt'oggi efficace tra il sig. e l'attore. Parte_1
- PORRE a carico degli appellati spese, competenze ed onorari del duplice grado di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore che si DICHIARA ANTISTATARIO
Si ripropongono tutte le richieste, deduzioni ed eccezioni formulate dagli appellanti nel corso del giudizio di prime cure, già articolate nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex 183/6° cpc n. 2 e n.
3. Da intender qui richiamate e trascritte, ricordando che il Tribunale di Velletri Giudice Pellettieri nella motivazione della sentenza di accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale ha ritenuto precluso l'esame nel merito della domanda”;
per parte appellata: “Rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dai Sig.ri e GI, confermando la Parte_4 sentenza n.448/2020 resa dal Tribunale di Calabria in data 11/04/2020 oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
pag. 2/12 Con vittoria di spese, competenze onorari del presente grado di giudizio da distrarsi a favore del presente procuratore antistatario. In subordine, nella denegata ipotesi in cui la
Corte adita arrivasse a nuove determinazioni, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Velletri, notificato in data 11.3.2008, conveniva GI e ed per Controparte_1 Pt_1 Parte_2 CP_2 ottenere l'accertamento della nullità dell'atto pubblico del 14.6.2002 con cui Pt_2
aveva donato ai due figli gli immobili siti in Pomezia al lungomare delle Sirene
[...] nn. 444-446, chiedendo altresì la cancellazione dell'ipoteca iscritta in data 8.01.2005 sull'immobile donato a , affermando: Parte_1
- di aver stipulato con un contratto preliminare di compravendita in Parte_1 data 22.04.2002 relativo all'immobile sito in Pomezia, loc. Torvaianica, Lungomare delle Sirene, nn. 444-446, di proprietà dell'attore dal 1966, a condizione del pagamento della somma di € 180.759,91, da pagarsi in rate annuali nell'arco di dieci anni;
- di aver contestualmente sottoscritto una dichiarazione in cui riconosceva che il Pt_2 era in possesso dei beni da più di venti anni;
- che la dichiarazione, sulla base di una clausola contrattuale inserita in calce al contratto, sarebbe stata valida ed efficace solo al termine del pagamento integrale del prezzo;
- di aver inviato una lettera il 18.09.2006 comunicando al che in caso di mancato Pt_2 pagamento delle prime tre rate entro la fine dell'anno 2006 il contratto si sarebbe dovuto ritenere risolto;
- di aver locato, pertanto, l'immobile con contratto dell'1.08.2007, in difetto di pagamento.
L'attore deduceva la nullità della donazione in quanto non preceduta da una sentenza di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione e comunque per difetto di proprietà in capo al donante, concludendo anche per il risarcimento del danno.
Si costituivano GI, e , che eccepivano l'incompetenza Pt_1 Parte_2 territoriale del Tribunale adito e, nel merito, affermavano la validità dell'atto traslativo e pag. 3/12 l'intervenuta usucapione del bene, posseduto da sin dal 1981. I convenuti Parte_2 affermavano, inoltre, che il preliminare era in realtà una compravendita con riserva di proprietà, avente immediato effetto traslativo. Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda del e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'intervenuta CP_1 usucapione dei beni donati in favore di , con conseguente condanna alla Parte_2 restituzione delle somme versate in adempimento del preliminare, ovvero l'accertamento della rinuncia alla risoluzione del contratto per diffida, avendo il accettato pagamenti successivamente alla scadenza indicata. CP_1
Si costituiva , che concludeva per il rigetto della domanda di cancellazione CP_2 dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2652 c.c. Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e definita con sentenza n.
1012/2015 pubblicata il 27.3.2015, declinatoria della competenza in favore del
Tribunale di Reggio Calabria o di Crotone. riassumeva il giudizio con atto notificato in data 26/28.6.2015, Controparte_1 insistendo nelle domande già proposte e chiedendo, in via subordinata, la risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento.
Si costituivano GI e , e successivamente , che si Parte_2 Parte_1 riportavano a tutte le difese già spiegate ed eccepivano la tardività della riassunzione e dell'iscrizione a ruolo della causa dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria. Si costituiva altresì , richiamando le conclusioni già rassegnate. CP_2
Con sentenza n. 448/2020 il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda di accertamento della nullità dell'atto di donazione, rigettava la domanda di cancellazione dell'ipoteca e di risarcimento dei danni, rigettava le domande proposte dai convenuti ed accoglieva la domanda di risoluzione del contratto preliminare per Pt_2 inadempimento.
GI, e impugnavano la predetta sentenza pe ri seguenti Pt_1 Parte_2 motivi:
1. “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 165 c.p.c. e carenza di motivazione in sentenza”: il giudice di prime cure non avrebbe rilevato la violazione dell'art. 165 c.p.c., né la mancata costituzione di nel giudizio Parte_1
pag. 4/12 riassunto, circostanze che avrebbero dovuto portare alla dichiarazione di improcedibilità del giudizio;
2. “Violazione di legge artt. 112 , 115 e 116 cpc e 2697 cc in relazione all' Onere della Prova linee guida della giurisprudenza di legittimità”: la prova dell'intervenuta usucapione sarebbe ricavabile dalla dichiarazione del CP_1
e sarebbe stata confermata nelle prove per testi richieste dinanzi al Tribunale id
Velletri, e reiterate nel giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria;
inoltre,
l'onere della prova della titolarità del bene in capo al non era stato CP_1 assolto da quest'ultimo;
3. “Erronea Applicazione delle Norme di Diritto, Violazione del principio del contraddittorio in relazione all'art. 50 e 101 c.p.c. anche in relazione all'art.3 e
24 della Costituzione”: il mancato rilievo della contumacia di Parte_1
e la mancata ammissione delle prove avrebbe leso il diritto di difesa dei convenuti;
4. Erroneità della decisione in merito alla domanda di risoluzione del preliminare: la domanda non era stata formulata nel procedimento dinanzi al Tribunale di
Velletri, né era stata correttamente avanzata nella riassunzione, non era stata notificata al convenuto contumace ed unico contraddittore, ; Parte_1 inoltre, il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della inoperatività della clausola risolutiva espressa e del versamento di € 83.000,00 da parte di
. Parte_1
Gli appellanti rassegnavano, pertanto, le conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio che contestava la fondatezza dei motivi di Controparte_1 appello e concludeva per il rigetto.
restava contumace. CP_2
Con ordinanza del 29.3.2021 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato. pag. 5/12 2.1. La riassunzione del giudizio è stata effettuata nei termini, visto che l'atto di citazione in riassunzione è stato portato per la notifica prima della scadenza del termine trimestrale concesso in sentenza, e la notifica si è perfezionata entra detto termine per tre dei convenuti.
Quanto alla tardività dell'iscrizione a ruolo, occorre precisare che e Pt_2 Parte_3
, nonché si sono costituiti tempestivamente, sebbene l'attore avesse
[...] CP_2 iscritto la causa a ruolo tardivamente (dodici giorni dopo la prima notifica dell'atto di citazione). Il giudice di prime cure ha pertanto ritenuto procedibile il giudizio, in quanto i convenuti si erano tempestivamente costituiti.
Gli appellanti si richiamano, erroneamente, al precedente delle Sezioni Unite della corte di Cassazione, sulla portata applicativa dell'art. 165 c.p.c., quanto alla maturazione delermine di costituzione dell'attore, in caso di atto di citazione indirizzato ad una pluralità di convenuti, affermando che il termine di dieci giorni per la costituzione dell'attore (art. 165, primo comma, c.p.c.) decorre dalla prima notifica dell'atto di citazione, conformemente alla lettera e alla ratio della norma (secondo comma dello stesso articolo), in base alla quale, entro dieci giorni dall'ultima notifica di esso,
l'originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che da un lato presuppone il suo già avvenuto deposito, e perciò l'avvenuta costituzione - esibendo in visione al cancelliere originale della citazione (art. 74 disp. att. cod. proc. civ.), se necessario per rilevare gli estremi della procura al difensore - e dall'altro giustifica tale disposizione, altrimenti superflua se anche la costituzione potesse avvenire entro lo stesso termine (Cass. S.U. n.
10864/2011; Cass. n. 6481/1997).
Tale principio rende sicuramente tardiva la costituzione del ma non impone CP_1 la dichiarazione di improcedibilità e la cancellazione della causa dal ruolo.
Correttamente il giudice di prime cure ha rilevato che il primo comma dell'art. 171
c.p.c. prevede la cancellazione della causa dal ruolo solo se tutte le parti non abbiano rispettato il termine di costituzione in quanto (art. 171, secondo comma, c.p.c.) se una delle parti si è costituita tempestivamente, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza. La disposizione citata non distingue tra la posizione dell'attore e del convenuto, per cui è sufficiente anche la sola costituzione tempestiva del convenuto per evitare l'improcedibilità. pag. 6/12 In caso analogo, la corte di Cassazione (30270/2023) ha affermato che il comma secondo dell'art. 17 c.p.c. “è destinato quindi ad operare anche nel caso, che ricorre nella vicenda in esame, in cui vi sia stata la costituzione tempestiva di alcuni dei convenuti, la quale permette all'attore di potersi anche successivamente costituire. E' stato quindi correttamente richiamato il principio in passato reiteratamente affermato da questa Corte (ma non più declinato nel corso degli ultimi anni, verosimilmente per il carattere pacifico e la persuasività del medesimo), secondo cui in ipotesi di causa con più convenuti, al fine di consentire la normale prosecuzione del processo e di evitarne la quiescenza per mancata costituzione delle parti nei termini prescritti (artt. 171 e 307 cod proc civ), è sufficiente la costituzione tempestiva di almeno uno dei convenuti (Cass. n.
866/1976; Cass. n. 2773/1968; Cass. n. 388/1972)”, precisando anche che
“l'accettazione del contraddittorio è superflua, nel caso in cui la costituzione anche di uno solo dei convenuti sia tempestiva, in ragione dell'espresso dettato normativo. Né può reputarsi che tale conclusione determini un eccessivo aggravio della posizione del convenuto, in quanto l'onere di verifica della tempestiva costituzione delle parti, in presenza di una pluralità di convenuti, non si arresta al solo rispetto del termine previsto per la costituzione dell'attore ex art. 165 c.p.c., ma si estende alla verifica dell'eventuale costituzione di altri convenuti ma pur sempre nel rispetto del termine di cui all'art. 166
c.p.c., e quindi nei venti giorni prima dell'udienza (ed oggi di settanta giorni a seguito della novella di cui al D. Lgs. n. 149/2022, inapplicabile però alla fattispecie ratione temporis), con un onere quindi cronologicamente contenuto e non suscettibile di essere tacciato di risultare eccessivo o particolarmente oneroso per la parte. Va poi ricordato che la norma ha anche superato il vaglio di legittimità costituzionale, anche in relazione al profilo attinente ad una pretesa disparità di trattamento tra attore e convenuto avendo
Corte Costituzionale n. 461/1997 ritenuto manifestamente infondata la questione posta in relazione all'assenza di preclusioni per l'attore tardivamente costituitosi, nel caso in cui però sia avvenuta la costituzione tempestiva del convenuto, a differenza invece di quanto avviene nel caso di tempestiva costituzione dell'attore e tardiva costituzione del convenuto (cfr. altresì Corte Costituzionale n. 168/1997, che ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo analoga questione di costituzionalità)”. pag. 7/12 È quindi del tutto irrilevante che il convenuto non si sia Parte_1 tempestivamente costituito, per aver ritenuto tardiva la costituzione dell'attore, vista la tempestiva costituzione degli altri convenuti.
2.2. Anche il secondo motivo di appello appare infondato.
L'azione proposta dal non è una azione di rivendica della proprietà, ma una CP_1 azione di accertamento della nullità della donazione del bene altrui. L'attore, infatti, ha chiesto di accertare la nullità della donazione e di risolvere il contratto preliminare di vendita, non la restituzione dell'immobile. L'affermazione del suo diritto sul bene oggetto di donazione, pertanto, è funzionale a dimostrare il suo interesse alla decisione,
e non richiede l'accertamento del diritto di proprietà nei termini di una rei vindicatio. In ogni caso, si deve osservare che la proposizione della domanda di usucapione nei suoi confronti, unita alla subordinata domanda di declaratoria di inefficacia del contratto di trasferimento della proprietà, comporta di per sé l'ammissione della titolarità del bene in capo al La difesa dei , infatti, è fondata anche sul riconoscimento da CP_1 Pt_2 parte dello stesso proprietario dell'uso esclusivo del bene da parte di , Parte_1 attestato nella dichiarazione del 2002 del CP_1
La decisione di prime cura ha, poi, correttamente escluso la prova dell'usucapione, smentita propria dei documenti prodotti: la stipula di un contratto preliminare di trasferimento della proprietà con uno dei donatari comporta, almeno per quest'ultimo,
l'ammissione della persistenza del diritto in capo al promittente venditore. La dichiarazione del compilata contemporaneamente al preliminare di vendita e CP_1 da utilizzare, presumibilmente, in fase di trasferimento per evitare l'atto notariale e procedere alla “usucapione” del bene, non costituisce prova dell'avvenuta usucapione, visto che il contratto preliminare veniva parzialmente eseguito con il versamento della somma di € 15.000,00. Il pagamento di una parte delle somme previste nel contratto preliminare di vendita, dopo la diffida inviata dal venditore, mostra chiaramente il riconoscimento del diritto di proprietà in capo al D'altra parte, CP_1 Parte_1
difficilmente avrebbe potuto iniziare un possesso utile all'usucapione quando
[...] aveva poco più di dieci anni, e nell'atto impugnato l'intervenuto acquisto per usucapione viene affermato in capo al donante, . Parte_2
pag. 8/12 Né si può sostenere che l'usucapione si era maturata in capo a e che con Parte_2
l'atto di donazione si era consolidato il passaggio del bene a poiché Pt_1 Pt_2
non ha dimostrato di aver usucapito e, peraltro, ha trasferito una parte dei beni
[...] asseritamente usucapiti a . Parte_3
In conclusione, non vi è la prova dell'acquisto per usucapione da parte di , Parte_2 per cui correttamente l'atto di donazione è stato ritenuto nullo, e non vi è la prova dell'acquisto per usucapione da parte di , per cui la domanda Parte_1 riconvenzionale è stata correttamente rigettata.
Si deve, infine, evidenziare che le prove richieste inizialmente dagli attuali appellanti, non ammesse in primo grado, non sono mai state reiterate, anzi nelle ultime tre udienze dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria tutte le parti concordemente chiedevano di poter precisare le conclusioni, implicitamente rinunciando alle prove richieste.
La richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, rigettata in primo grado, è da ritenersi pertanto inammissibile in questa sede. Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione (Cass. Sez. 6,
04/04/2022, n. 10767, Rv. 664646 - 01).
2.3. Anche il terzo motivo di appello non può essere accolto.
La contumacia del è, infatti, venuta meno nel corso del procedimento Parte_1 di primo grado dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, e difatti nel fascicolo d'ufficio risulta depositata la comparsa di costituzione e risposta del 30.12.2016 per e Pt_1
. L'iniziale contumacia di è irrilevante rispetto alla Parte_3 Parte_1 procedibilità della domanda, come già evidenziato nel paragrafo 2.1., e non ha comportato alcuna lesione del suo diritto di difesa.
Si deve, inoltre, escludere che la domanda di risoluzione del contratto dovesse essergli notificata, visto che si trattava di domanda proposta già nell'atto di riassunzione, ed in verità già proposta nella prima memoria ex art. 183 comma 6 depositata in data
24.07.2009, sulla quale pertanto il convenuto ed odierno appellante aveva avuto modo di proporre le sue difese già nella fase svoltasi dinanzi al Tribunale di Velletri (sebbene pag. 9/12 in quel giudizio la domanda dovesse considerarsi tardiva) e soprattutto era stato posto nelle condizioni di difendersi nel giudizio riassunto dinanzi al Tribunale di Reggio
Calabria.
2.4. La sentenza di primo grado ha, inoltre, correttamente ritenuto ammissibile la domanda di risoluzione del contratto avanzata dal CP_1
L'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 c.p.c., può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. (Cass. Sez. 3, 10/07/2014, n. 15753, Rv. 632112 - 01).
Nel merito, poi, la domanda di risoluzione è fondata, in quanto l'inadempimento del promittente acquirente è particolarmente grave, avendo il affermato di essere CP_1 ancora creditore della somma di € 98.125,93 alla data del 22.4.2009, ammettendo di aver accettato il pagamento di € 15.000,00 dopo la scadenza di cui alla diffida ad adempiere del 2006.
Gli appellanti assumono che i pagamenti effettuati sarebbero superiori a quelli indicati dal giudice in sentenza e che non era prevista una espressa rateizzazione, per cui all'epoca di proposizione della domanda non sussisteva un grave inadempimento.
L'assunto è errato, poiché il contratto del 2002 prevedeva un pagamento dilazionato in dieci anni, con rate annuali evidentemente pari ad un decimo del complessivo prezzo.
Non vi era alcuna incertezza a tal proposito tra le parti, visto che nella diffida ad adempiere non indicava l'importo delle rate da pagare e non vi era stata CP_1 alcuna contestazione in merito alla suddivisione del prezzo in rate di diverso importo.
Anche volendo accedere alla tesi degli appellanti, non risultano documentati pagamenti per cui non si può assumere che siano intervenuti ulteriori versamenti oltre a quelli ammessi dal Se il debito residuo al 22.4.2009 era pari ad € 98.125,93 ed CP_1
pag. 10/12 erano trascorsi sette anni dalla stipula, è evidente che l'inadempimento era oggettivamente grave e tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Non è stato, invece, dimostrato il versamento di € 83.000,00, come indicato dalla parte appellante, né il versamento può essere desunto dalle dichiarazione del promittente venditore: il prezzo totale della vendita era di € 180.759,91, con rate annuali da pagarsi dal secondo anno successivo alla stipula, ossia dal 22.4.2004 al 22.4.2013, pari ad €
18.075,99, per cui alla data del 22.4.2009 dovevano essere corrisposti €108.455,94, mentre il afferma che il credito residuo era pari ad € 98.125,93, riconoscendo CP_1 quindi un versamento addirittura inferiore a € 15.000.
La consistenza del debito residuo si andava, inoltre, ad aggiungere alla donazione del bene da parte di in favore (anche) del promittente acquirente, rendendo Parte_2 ancora più evidente la rottura dell'equilibrio contrattuale espresso nel preliminare.
L'inoperatività della diffida ad adempiere è stata, pertanto, presa in considerazione nella sentenza impugnata, che difatti non ha accertato l'avvenuta risoluzione di diritto ma ha dichiarato la risoluzione per inadempimento tenendo conto della situazione esistente al momento della proposizione dell'azione.
Infine, si deve evidenziare che il giudice di prime cure non ha disposto la restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto risolto in quanto la restituzione, effetto della pronuncia di risoluzione, non era mai stata richiesta dal promittente acquirente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore fino ad € 260.00,00 (il valore del giudizio è pari al valore del bene oggetto del contratto, indentificato in €180.000,00 dalle parti) dal D.M.
55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 7.160,00 (€
1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 11/12 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, , avverso la sentenza del Tribunale di Reggio
[...] Parte_2 Parte_3
Calabria n. 448/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.160,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Cristiana Zanobi;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 8 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 12/12