Ordinanza collegiale 4 agosto 2023
Ordinanza collegiale 4 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 23 novembre 2023
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 11/08/2025, n. 15475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15475 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15475/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09643/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9643 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Pennacchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 4680 del 20 febbraio 2023 notificato il 23 febbraio 2023 – e già oggetto di ricorso gerarchico al Capo della Polizia notificato il 3 marzo 2023, senza alcuna decisione – di sospensione dell’abilitazione alla conduzione di automezzi in servizio di Polizia certificato 2 di cui alla patente -OMISSIS- certificato 2 matricola -OMISSIS-rilasciata al ricorrente per anni 1 (uno) emesso dalla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Servizio motorizzazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- è un Assistente della Polizia di Stato, titolare della patente di guida di servizio n. -OMISSIS-, valida fino al 12 febbraio -OMISSIS-.
2. Il 6 marzo -OMISSIS- il sig. -OMISSIS- è stato coinvolto in un sinistro stradale mentre era alla guida della propria autovettura civile a seguito del quale il Prefetto di -OMISSIS- ha adottato nei suoi confronti il decreto 5 aprile -OMISSIS- di sospensione per mesi dodici della patente di guida della categoria B, n. -OMISSIS-, nonché « di ogni altra patente eventualmente posseduta o titoli professionali abilitanti alla guida di veicoli » (e ciò in quanto nei controlli svolti dopo il suindicato incidente era stato « accertato con analisi effettuate presso il laboratorio di Patologia Clinica dell’Ospedale di -OMISSIS-, un tasso alcolemico pari a 1,13g/lt nel sangue »).
3. Il sig. -OMISSIS- ha quindi proposto ricorso avverso tale provvedimento prefettizio innanzi al Giudice di Pace di -OMISSIS-, iscritto al r.g. n. -OMISSIS-.
4. Con sentenza Giudice di Pace di -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, il giudice adito dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ha annullato il decreto prefettizio del 5 aprile -OMISSIS- ritenendo che il fatto che la Prefettura di -OMISSIS- fosse rimasta « contumace nel giudizio » e avesse omesso « di far pervenire la documentazione del caso » fosse idoneo a determinare « in modo consequenziale e quasi automatico » l’accoglimento dell’opposizione avverso il decreto prefettizio per « insufficiente prova della responsabilità dell’opponente ».
5. Successivamente, in data 7 ottobre -OMISSIS- la Commissione medico legale per l’idoneità alla specialità della Polizia di Stato di cui all’art. 44, lett. a, d.lgs. n. 334/2000 – medio tempore interpellata dall’amministrazione per il rilascio della certificazione medica utile al rinnovo della patente ministeriale n. PD 00843 – ha ritenuto, sulla base della documentazione trasmessale dall’amministrazione e viste le motivazioni sottese al provvedimento precedentemente adottato dal Prefetto di -OMISSIS-, « di esprimersi per una revoca della patente da riconsiderare in collegiale ad anni uno (UNO) ».
6. Con provvedimento del 20 febbraio 2023, prot. n. 4680 il Ministero dell’Interno – sulla base di quanto ritenuto dalla Commissione medico legale – ha disposto « la sospensione per anni 1 (uno) a partire dal 7 ottobre -OMISSIS- dell’abilitazione alla conduzione di automezzi in servizio di Polizia certificato 2 di cui alla patente PD 00843 certificato 2 matricola 177831 ».
7. Con ricorso gerarchico del 3 marzo 2023 il sig. -OMISSIS- ha quindi impugnato il provvedimento del 20 febbraio 2023 e il presupposto parere della Commissione medico legale per l’idoneità alla specialità della Polizia di Stato di cui all’art. 44, lett. a, d.lgs. n. 334/2000 del 7 ottobre -OMISSIS- (conosciuto anch’esso solamente nel mese di febbraio 2023) chiedendone l’annullamento.
8. Decorso il termine previsto art. 6 d.p.r. n. 1199/1971, il sig. -OMISSIS- ha quindi impugnato innanzi a questo Tribunale i summenzionati atti – al fine di ottenere sia l’annullamento degli stessi, previa sospensione cautelare, sia il « risarcimento dei danni patiti e patendi » a causa degli stessi – articolando avverso gli stessi tre distinti motivi in diritto.
8.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato per « violazione del principio di specialità ex art. 9 l. 689/1981 in merito alla mancata e/o erronea applicazione di cui all’ art. 138 c.d.s. nonch é [per] carenza motivazionale, motivazione apparente e, comunque, illogica, perplessa e contraddittoria », evidenziando – in sintesi – che la decisione della Commissione medico-legale richiamando la decisione assunta dal Prefetto di -OMISSIS- aveva omesso di considerare che la sospensione prefettizia non poteva avere alcun effetto sulla patente di servizio, tenuto conto della previsione di cui all’art. 138 CdS, dei principi espressi nel parere Consiglio di Stato, I, 15 marzo 2017, n. 654 e di quanto indicato nella circolare 28 aprile 2017, n. 300/A/3524/17/109/41.
8.2. Con il secondo motivo ha contestato la decisione della p.a. resistente per « eccesso di poter e [e] travisamento ed erronea valutazione dei fatti in merito al provvedimento nota n. prot. 850/b.3.1125 del 7 ottobre -OMISSIS- adottato dalla commissione medico-legale e posto a fondamento dal servizio motorizzazione », osservando profili di contraddittorietà e illogicità degli atti gravati impugnati, e notando in particolare che la Commissione medico-legale aveva erroneamente disposto la revoca della patente ministeriale.
8.3. Con il terzo motivo ha lamentato l’illegittimità degli atti gravati per « violazione dell’art. 14 l. 689/1981 per ritardo notifica sanzione amministrativa della sospensione della licenza di guida professionale », sostenendo che la sospensione impugnata costituiva una sanzione amministrativa notificata in palese violazione del termine di novanta giorni di cui all’art. 14, l. n. 689/1981.
9. In data 28 luglio 2023 il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.
10. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , -OMISSIS-, questo Tribunale ha ordinato all’amministrazione di depositare « una documentata relazione … sui fatti di causa, corredata da tutti gli atti e i documenti in base ai quali il provvedimento gravato è stato emanato oltreché da tutti gli atti che l’amministrazione ritiene utili al giudizio ».
11. Il 13 settembre 2023, il Ministero resistente ha depositato la richiesta relazione, corredata da documentazione.
12. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , -OMISSIS- questo Tribunale ha intimato:
- alla p.a. di depositare agli atti del giudizio « copia della documentazione sanitaria sulla base della quale la Commissione medico-legale ha espresso la valutazione di cui alla nota 7 ottobre -OMISSIS-, prot. n. 850/B.3.1125 (citata sub 1, 2, 3 e 4 nel corpo della predetta nota) », nonché « un’aggiornata relazione sulla vicenda oggetto del presente giudizio, che dia conto degli eventuali ulteriori atti adottati dall’amministrazione in relazione alla posizione del ricorrente (avuto riguardo al fatto che la sospensione gravata è stata disposta per anni (uno) a partire dal 7 ottobre -OMISSIS- ) » ;
- al ricorrente versare nel fascicolo di causa « tutti gli atti del giudizio iscritto innanzi al Giudice di Pace di -OMISSIS-, al r.g. n. -OMISSIS- (e definito con sentenza n. -OMISSIS-/-OMISSIS-)» .
13. In data 6 ottobre 2023, il ricorrente ha depositato tutti gli atti del giudizio iscritto innanzi al Giudice di Pace di -OMISSIS- al r.g. n. -OMISSIS-.
14. In data 13 ottobre 2023, il Ministero ha depositato la documentazione allegata al parere della Commissione medico-legale, ivi compresa la relazione del 16 giugno -OMISSIS- con cui il Direttore dell’Ufficio Sanitario Compendio “Viminale” aveva informato la Commissione medico-legale sia del fatto che il sig. -OMISSIS- dopo l’incidente stradale del 6 marzo -OMISSIS- era risultato con un tasso alcolemico nel sangue pari a « 1.13 gr/lt» , sia del fatto che, dopo quell’evento, lo stesso sig. -OMISSIS- era stato sottoposto a valutazione neuropsichica dalla quale non erano emersi « segni o sintomi psicopatologici in atto».
15. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , -OMISSIS-, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare del ricorrente, osservando – tra l’altro – che « il periodo di sospensione dell’abilitazione alla conduzione di automezzi in servizio di Polizia disposto con il provvedimento gravato è già integralmente trascorso ».
16. All’udienza pubblica del 20 maggio 2025 il Collegio ha rilevato ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. la sussistenza di un possibile profilo di improcedibilità del gravame legato al fatto che il provvedimento di sospensione impugnato aveva ormai esaurito i suoi effetti e – dopo la discussione – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
17. La domanda di annullamento degli atti impugnati è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Deve infatti evidenziarsi che i provvedimenti impugnati dal ricorrente nell’ambito del presente giudizio hanno all’evidenza esaurito i propri effetti, atteso che:
- per un verso la Commissione medico legale chiamata ad esprimersi sulla sussistenza dei presupposti per il rinnovo della patente al ricorrente con la nota del 7 ottobre -OMISSIS- si è espressa « per una revoca della patente da riconsiderare in collegiale ad anni uno (UNO) »;
- per altro verso la p.a. resistente con il provvedimento del 20 febbraio 2023, dando seguito alla nota della Commissione, ha disposto « la sospensione per anni 1 (uno) a partire dal 7 ottobre -OMISSIS- dell’abilitazione alla conduzione di automezzi in servizio di Polizia certificato 2 di cui alla patente PD 00843 certificato 2 matricola 177831 ».
Dal tenore letterale dei suindicati atti, allora, è evidente che gli stessi hanno esaurito i propri effetti e che pertanto il ricorrente non avrebbe più alcuna concreta e attuale utilità dal loro annullamento.
Al riguardo è appena il caso di precisare che non può ritenersi che una permanenza dell’interesse del ricorrente all’annullamento degli atti gravati possa farsi discendere dall’’improprio utilizzo del termine « revoca » fatto dalla Commissione medico legale nella nota del 7 ottobre -OMISSIS-: se infatti è evidente che la “revoca” della patente è un atto definitivo (che la Commissione medico-legale può disporre nel caso di accertata perdita dei requisiti psico-fisici) il tenore letterale della nota della Commissione medico legale del 7 ottobre -OMISSIS- – che prevede espressamente una riconsiderazione della posizione del ricorrente « in collegiale ad anni uno (UNO) » – rende evidente che la Commissione non si è espressa, appunto, per una revoca definitiva della patente all’odierno ricorrente (come avrebbe potuto nel caso in cui avesse ritenuto il definitivo venir meno dei requisiti psico-fisici), ma ha inteso sospendere – in una prospettiva di massima cautela (ovvero al fine di riverificare a distanza di tempo la condizione psico-fisica del ricorrente) – la procedura di rinnovo della patente del sig. -OMISSIS- per un anno, riservandosi di rivalutare la sua posizione (sotto il profilo che le è proprio, ovvero quello del possesso dei requisiti psico-fisici necessari al rinnovo della patente) dopo un anno. Correttamente, quindi, la p.a. – nel provvedimento adottato il 20 febbraio 2023 – ha interpretato la decisione della Commissione nel senso della sospensione, sempre in un’ottica cautelare, della patente del ricorrente (invero già scaduta alla data del 12 febbraio -OMISSIS-) per un anno.
Tanto chiarito, appare evidente che dall’esaurimento degli effetti degli atti impugnati non possono che discendere:
a) per un verso, la sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente al loro annullamento;
b) per altro verso il dovere della p.a. di agire in coerenza con quanto indicato nella nota del 7 ottobre -OMISSIS- e di attivarsi affinché la Commissione sanitaria, ove non lo abbia già fatto, proceda a « riconsiderare in collegiale » la posizione del ricorrente.
18. Va infine notato che l’assoluta genericità della domanda risarcitoria formulata nel ricorso introduttivo (in relazione alla quale parte ricorrente non ha dedotto e prodotto alcunché a comprova del danno che pretenderebbe di aver risarcito) esime il Collegio da ogni valutazione sulla fondatezza delle censure spiegate nel ricorso introduttivo, atteso che una domanda risarcitoria così generica come quella formulata da parte ricorrente non può che essere rigettata.
19. Conclusivamente, la domanda di annullamento degli atti impugnati va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
20. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento degli atti gravati e respinge la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.