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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 4987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4987 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa NN AL, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 5584/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. COSTA SALVATORE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(Avv. RIZZO GIOVANNA ADRIANA)
[...]
resistente
A seguito dell'udienza del 18/11/2025 ha pronunciato sentenza
S E N T E N Z A mediante lettura di quanto segue
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊ dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in
CP_ favore dell stante la dichiarazione 152 disp.att. c.p.c. in atti.
RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Con ricorso depositato il 03/06/2022 la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
- di avere ricevuto dall una comunicazione in data 11 febbraio 2022 che lo CP_1
informava di un indebito assistenziale pari a € 4.320,00, relativo alla pensione di invalidità civile (cat. IO n. 15050347) per il periodo 01/07/2020 – 28/02/2022;
CP_
-che, più specificamente, l richiedeva la restituzione degli importi erogati a titolo di AN per gli anni da 2020 a 2022 trattenendo, contestualmente, € 4.500,00 a titolo di AN (Assegni per il Nucleo Familiare) relativi agli anni 2017 e 2018, non corrisposti al medesimo (cfr. provv. liquidazione 7.02.2022);
- di avere presentato due domande AN (rispettivamente l'8 marzo e il 6 settembre
2021) per ottenere gli assegni dal luglio 2017, ma di avere ricevuto solo quelli da luglio 2018.
CP_ Pertanto, chiedeva l'annullamento del provvedimento dell'11/02/2022 relativo all'indebito di € 4.320,00 e la condanna dell'Istituto all'erogazione di € 4.500,00 a titolo di AN per il periodo luglio 2017 – giugno 2018. Invocava l'irripetibilità
dell'indebito assistenziale stante l'assenza di dolo da parte del beneficiario e la sussistenza dei presupposti per la prestazione richiesta, deducendo la compatibilità
CP_ tra le prestazioni (l'anf e il Reddito di Cittadinanza, come da circolare 43/2019
e tra l'assegno unico e l'AN) e la sussistenza dei requisiti contributivi non contestati dall . CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l convenuto, CP_1
precisando che il ricorrente ha percepito, nel periodo 01/07/2020 – 28/02/2022, sia il trattamento di famiglia sulla pensione che l'assegno familiare erogato dal Comune,
prestazioni incompatibili tra loro, in quanto rispondenti alla medesima finalità
assistenziale: il sostegno al reddito. L sosteneva, pertanto, che l'indebito CP_1
fosse ripetibile ai sensi dell'art 2033 cod. civ., in quanto derivante dalla percezione di
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro prestazioni tra loro incompatibili e che non trovasse applicazione la particolare disciplina prevista per l'indebito di natura assistenziale.
Istruita documentalmente e a mezzo dell'audizione del funzionario responsabile del servizio richiesta dall'Istituto ex art. 421 c.p.c. autorizzate le note conclusive, la causa veniva rinviata all'udienza odierna e in pari data decisa.
***
Il ricorso deve essere rigettato.
Nel caso di specie - come si evince dalla documentazione versata in atti - è in contestazione il carattere indebito della prestazione assistenziale (trattamento di famiglia, ossia su pensione di assegno ordinario di invalidità) percepita dal CP_2
ricorrente nel periodo dall' 01/07/2020 al 28/02/2022 (cfr. domande AN all.
CP_ ricorso e il provvedimento di comunicazione indebito dell'11.02.2022).
Il ricorrente a sostegno delle proprie domanda invocava l'irripetibilità dell'indebito assistenziale, non trovandosi, al momento della percezione dell'erogazione, in situazione di dolo rispetto al venir meno del suo diritto e “la piena sussistenza dei requisiti dell'assegno per il nucleo familiare” (cfr. ricorso)
Con riferimento alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione richiesta, il cui onere probatorio incombe sul ricorrete, si osserva innanzitutto quanto segue.
Com'è noto, l'art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito con modifiche in L. n. 153/1988,
prevede, al comma 1, che “Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle
prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori
assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di
servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non
territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso all' 1 gennaio 1988, gli assegni
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia di cui
all'art. 5 del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1983, n. 79 cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano
le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo
familiare”; al comma 2 che “l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al
numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata
al presente decreto. ; al comma 6 che “il nucleo familiare è composto dai coniugi, con
esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati,
ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di
età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa
di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di
dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse
condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età
inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di
infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di
dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e
non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”; al comma 8-bis che “Per lo
stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il
nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con
altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante”; al comma 9 che
“Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi,
assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1°
luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno
dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno
1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi
quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva se superiori a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i
trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti
stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del
nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad
autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4
gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne
immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante”; al comma 10 che
“L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da
altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per
cento del reddito complessivo del nucleo familiare”; al comma 12 che “I livelli di
reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni
stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con
effetto dall' 1 luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato
dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione
dell'assegno e l'anno immediatamente precedente”.
In particolare, il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini dell'assegno per il nucleo familiare è dato dalla somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti il nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1 luglio dell'anno per il quale viene effettuata la richiesta di assegno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Si tratta dei redditi assoggettabili all'IRPEF al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Oltre alla percezione di un reddito familiare complessivo inferiore al limite previsto in apposite tabelle, è necessario, però, anche che il reddito da lavoro dipendente sia pari o superiore al 70% del reddito familiare complessivo.
Ne consegue che l'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, relativi a tutto il nucleo familiare, è inferiore al
70% del reddito familiare complessivo, comprendendo anche i redditi di natura diversa da quelli di lavoro.
Applicati i principi generali secondo i quali incombe su chi affermi il diritto ad una prestazione l'onere di provarne i fatti costitutivi (art. 2697 cod. civ.), qualora si agisca in giudizio per fare valere il proprio diritto all'assegno per il nucleo familiare occorre provare non solo lo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa, ma anche l'insussistenza della condizione ostativa di cui al citato D.L. n. 69 del 1988, art. 2,
comma 10.
L'art. 2 del D.L. n. 69 del 1988, conv. in L. n. 153/1988, ricollega, infatti, l'AN al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, che costituiscono elementi costitutivi della pretesa e rientrano, quindi, nell'onere probatorio posto a carico della parte ricorrente (Cass. Sez. Unite n. 5167/2003, che in tema di onere della prova del reddito per prestazioni assistenziali ribadisce il principio generale dell'onere posto a carico della parte ricorrente).
Ciò posto, nel caso di specie la domanda proposta dal ricorrente risulta carente già
sotto il profilo assertivo, non rinvenendosi nel ricorso introduttivo del giudizio alcuna specifica deduzione in ordine al reddito eventualmente posseduto dai componenti del nucleo familiare e agli specifici requisiti di cui sopra.
Il ricorrente dunque non ha dedotto né stano meno provato la sussistenza del predetto requisito avendo depositato esclusivamente il Modello 730/2022, relativo
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ai redditi prodotti nell'anno precedente (cfr. mod 730 2022 all.ricorso), nulla deducendo né in ordine al fatto che il proprio coniuge già non fruisce, nello Stato di appartenenza, di analogo trattamento di famiglia e neppure riguardo al reddito del coniuge stesso, non fornendo così prova della sussistenza dei requisiti reddituali secondo i parametri di cui all'art. 2, comma 9 e comma 10, D.L. 69/1988, della relativa tabella allegata e del D.M. 19 marzo 1997. Risultando irrilevante la produzione dei modelli ISEE valevoli solo per la diversa prestazione di cui pure usufruiva ovvero l'AN comuni.
Sotto altro profilo si osserva inoltre che, a sostegno della propria domanda, parte ricorrente deduceva l'applicabilità della disciplina di maggior favore prevista per l'indebito assistenziale, stante che l era comunque a conoscenza dei redditi CP_1
percepiti dallo stesso, anche in assenza di una sua espressa comunicazione all stesso. CP_1
Di contro, l resistente deduceva l'inapplicabilità della disciplina di maggior CP_1
favore per l'assistito, allorquando l'indebito si sia generato a causa di prestazioni godute ma non dovute per incompatibilità tra le stesse, non potendo ricomprendersi tale situazione nella disciplina derogatoria dettata in tema di indebito per superamento del limite reddituale o alla genetica o sopravvenuta carenza di un requisito di legge. Invero, il ricorrente ha contemporaneamente goduto sia del trattamento di famiglia predetto, sia dell'assegno familiare da parte del Comune,
prestazioni assistenziali incompatibili tra loro perché finalizzate al sostegno del reddito familiare.
CP_ Il problema della ripetibilità delle erogazioni da parte dell di prestazioni assolutamente incompatibili tra loro è stato affrontato dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 15759/2019 (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 12-06-2019 n. 15759)
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro che ha precisato come in caso di percezione di prestazioni tra loro incompatibili la ripetizione delle somme indebitamente erogate deve essere assoggettata «alla regola generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., difettando regole specifiche applicabili alla fattispecie». Ciò in quanto «[..]non si tratta di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto [..]» perché «le situazioni
d'incompatibilità, come quella in esame, non comportano l'irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili. Le incompatibilità non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione
e comportano semplicemente la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto. La condizione della mancata percezione di altro trattamento, pertanto, si pone come elemento esterno alla prestazione goduta che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa in presenza della percezione di altro analogo trattamento.[..] Va affermato, dunque, che nella fattispecie difetta una specifica disciplina derogatoria, [..] dovendo, conseguentemente, applicarsi il principio generale di cui all'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo che è applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo. Va, altresì, sottolineato che la ratio dello stato di bisogno che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici e assistenziali i illegittimamente percepiti non opera nella presente fattispecie in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti». Nello stesso senso si è recentemente pronunziata in un caso simile anche la locale Corte d'appello (cfr. Sent. n. 697/2022 del 05/07/2022).
Nel caso in esame, pertanto, non è possibile invocare la tutela in tema d'irripetibilità
sopra citata e il ricorrente è soggetto al principio generale di cui all'art. 2033 c.c. in
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro materia d'indebito oggettivo e, quindi, è tenuto alla restituzione delle somme contestate non avendo fornito, come era suo onere, della prova del diritto alla prestazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 18046/2010).
La Suprema Corte sottolinea, altresì, che la ratio, che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti, non opera nella presente fattispecie, in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti” (v. cfr. per un caso analogo Cass. n. 4600/2021 secondo cui “In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c.”).
A fronte dell'illegittima contemporanea erogazione di due prestazioni incompatibili nell'arco dello stesso periodo, dunque, l'interessato è assoggettato all'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo, sicché è tenuto a restituire (nei limiti della prescrizione decennale) anche i ratei percepiti nel periodo antecedente al provvedimento di revoca.
Si osserva, infine, che nel caso di specie difetta, in ogni caso, l'esigenza della tutela dell'affidamento incolpevole alla base della disciplina di favore prevista per l'indebito assistenziale, atteso che il ricorrente, in entrambe le domande amministrative di AN - presentate rispettivamente in data 08/03/2021 e in data
06/09/2021 (cfr. all. “domanda AN.pdf, all. “seconda domanda AN 1 anno di arretrati. pdf”) - ha dichiarato di non possedere altri redditi rilevanti ai fini della prestazione richiesta, sebbene risulti incontestato che egli era percettore dell'AN
CP_ Comuni nel periodo d'interesse (cfr. memoria di costituzione all. “estratto cassetto previdenziale del cittadino”, dichiarazioni funzionario all'udienza Per_1
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro del 11/06/2024).
Deve pertanto ritenersi escluso qualsiasi affidamento incolpevole da parte
Cont dell'accipiens, avendo, nella domanda di reso delle dichiarazioni quantomeno inesatte circa la propria situazione reddituale, e ciò a prescindere dalla possibilità
per l'Istituto di accertare l'effettiva consistenza dei redditi.
Per le medesime ragioni, va respinta la domanda intesa alla condanna del pagamento della somma di euro 4.500,00 a titolo di AN relativi al periodo 01/07/2017 –
30/06/2018. Invero, il ricorrente, nel periodo in oggetto, percepiva l'assegno familiare da parte del Comune, (cfr. all. “estratto cassetto previdenziale.pdf”, all.
CP_
“estratto cassetto.pdf.” memoria . E anche in questo caso, in sede di domanda presentata in data 06/09/2021, ha omesso di indicare la presenza di redditi percepiti a titolo di AN Comuni nel periodo d'interesse, dichiarando di non possedere redditi rilevanti ai fini della prestazione richiesta.
Sulla scorta di quanto sopra detto, appare di tutta evidenza che l'opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore, la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 18.11.2025
IL GIUDICE
NN AL
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - 11 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa NN AL, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 5584/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. COSTA SALVATORE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(Avv. RIZZO GIOVANNA ADRIANA)
[...]
resistente
A seguito dell'udienza del 18/11/2025 ha pronunciato sentenza
S E N T E N Z A mediante lettura di quanto segue
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊ dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in
CP_ favore dell stante la dichiarazione 152 disp.att. c.p.c. in atti.
RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Con ricorso depositato il 03/06/2022 la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
- di avere ricevuto dall una comunicazione in data 11 febbraio 2022 che lo CP_1
informava di un indebito assistenziale pari a € 4.320,00, relativo alla pensione di invalidità civile (cat. IO n. 15050347) per il periodo 01/07/2020 – 28/02/2022;
CP_
-che, più specificamente, l richiedeva la restituzione degli importi erogati a titolo di AN per gli anni da 2020 a 2022 trattenendo, contestualmente, € 4.500,00 a titolo di AN (Assegni per il Nucleo Familiare) relativi agli anni 2017 e 2018, non corrisposti al medesimo (cfr. provv. liquidazione 7.02.2022);
- di avere presentato due domande AN (rispettivamente l'8 marzo e il 6 settembre
2021) per ottenere gli assegni dal luglio 2017, ma di avere ricevuto solo quelli da luglio 2018.
CP_ Pertanto, chiedeva l'annullamento del provvedimento dell'11/02/2022 relativo all'indebito di € 4.320,00 e la condanna dell'Istituto all'erogazione di € 4.500,00 a titolo di AN per il periodo luglio 2017 – giugno 2018. Invocava l'irripetibilità
dell'indebito assistenziale stante l'assenza di dolo da parte del beneficiario e la sussistenza dei presupposti per la prestazione richiesta, deducendo la compatibilità
CP_ tra le prestazioni (l'anf e il Reddito di Cittadinanza, come da circolare 43/2019
e tra l'assegno unico e l'AN) e la sussistenza dei requisiti contributivi non contestati dall . CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l convenuto, CP_1
precisando che il ricorrente ha percepito, nel periodo 01/07/2020 – 28/02/2022, sia il trattamento di famiglia sulla pensione che l'assegno familiare erogato dal Comune,
prestazioni incompatibili tra loro, in quanto rispondenti alla medesima finalità
assistenziale: il sostegno al reddito. L sosteneva, pertanto, che l'indebito CP_1
fosse ripetibile ai sensi dell'art 2033 cod. civ., in quanto derivante dalla percezione di
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro prestazioni tra loro incompatibili e che non trovasse applicazione la particolare disciplina prevista per l'indebito di natura assistenziale.
Istruita documentalmente e a mezzo dell'audizione del funzionario responsabile del servizio richiesta dall'Istituto ex art. 421 c.p.c. autorizzate le note conclusive, la causa veniva rinviata all'udienza odierna e in pari data decisa.
***
Il ricorso deve essere rigettato.
Nel caso di specie - come si evince dalla documentazione versata in atti - è in contestazione il carattere indebito della prestazione assistenziale (trattamento di famiglia, ossia su pensione di assegno ordinario di invalidità) percepita dal CP_2
ricorrente nel periodo dall' 01/07/2020 al 28/02/2022 (cfr. domande AN all.
CP_ ricorso e il provvedimento di comunicazione indebito dell'11.02.2022).
Il ricorrente a sostegno delle proprie domanda invocava l'irripetibilità dell'indebito assistenziale, non trovandosi, al momento della percezione dell'erogazione, in situazione di dolo rispetto al venir meno del suo diritto e “la piena sussistenza dei requisiti dell'assegno per il nucleo familiare” (cfr. ricorso)
Con riferimento alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione richiesta, il cui onere probatorio incombe sul ricorrete, si osserva innanzitutto quanto segue.
Com'è noto, l'art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito con modifiche in L. n. 153/1988,
prevede, al comma 1, che “Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle
prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori
assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di
servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non
territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso all' 1 gennaio 1988, gli assegni
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia di cui
all'art. 5 del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1983, n. 79 cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano
le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo
familiare”; al comma 2 che “l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al
numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata
al presente decreto. ; al comma 6 che “il nucleo familiare è composto dai coniugi, con
esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati,
ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di
età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa
di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di
dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse
condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età
inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di
infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di
dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e
non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”; al comma 8-bis che “Per lo
stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il
nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con
altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante”; al comma 9 che
“Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi,
assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1°
luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno
dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno
1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi
quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva se superiori a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i
trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti
stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del
nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad
autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4
gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne
immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante”; al comma 10 che
“L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da
altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per
cento del reddito complessivo del nucleo familiare”; al comma 12 che “I livelli di
reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni
stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con
effetto dall' 1 luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato
dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione
dell'assegno e l'anno immediatamente precedente”.
In particolare, il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini dell'assegno per il nucleo familiare è dato dalla somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti il nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1 luglio dell'anno per il quale viene effettuata la richiesta di assegno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Si tratta dei redditi assoggettabili all'IRPEF al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Oltre alla percezione di un reddito familiare complessivo inferiore al limite previsto in apposite tabelle, è necessario, però, anche che il reddito da lavoro dipendente sia pari o superiore al 70% del reddito familiare complessivo.
Ne consegue che l'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, relativi a tutto il nucleo familiare, è inferiore al
70% del reddito familiare complessivo, comprendendo anche i redditi di natura diversa da quelli di lavoro.
Applicati i principi generali secondo i quali incombe su chi affermi il diritto ad una prestazione l'onere di provarne i fatti costitutivi (art. 2697 cod. civ.), qualora si agisca in giudizio per fare valere il proprio diritto all'assegno per il nucleo familiare occorre provare non solo lo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa, ma anche l'insussistenza della condizione ostativa di cui al citato D.L. n. 69 del 1988, art. 2,
comma 10.
L'art. 2 del D.L. n. 69 del 1988, conv. in L. n. 153/1988, ricollega, infatti, l'AN al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, che costituiscono elementi costitutivi della pretesa e rientrano, quindi, nell'onere probatorio posto a carico della parte ricorrente (Cass. Sez. Unite n. 5167/2003, che in tema di onere della prova del reddito per prestazioni assistenziali ribadisce il principio generale dell'onere posto a carico della parte ricorrente).
Ciò posto, nel caso di specie la domanda proposta dal ricorrente risulta carente già
sotto il profilo assertivo, non rinvenendosi nel ricorso introduttivo del giudizio alcuna specifica deduzione in ordine al reddito eventualmente posseduto dai componenti del nucleo familiare e agli specifici requisiti di cui sopra.
Il ricorrente dunque non ha dedotto né stano meno provato la sussistenza del predetto requisito avendo depositato esclusivamente il Modello 730/2022, relativo
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ai redditi prodotti nell'anno precedente (cfr. mod 730 2022 all.ricorso), nulla deducendo né in ordine al fatto che il proprio coniuge già non fruisce, nello Stato di appartenenza, di analogo trattamento di famiglia e neppure riguardo al reddito del coniuge stesso, non fornendo così prova della sussistenza dei requisiti reddituali secondo i parametri di cui all'art. 2, comma 9 e comma 10, D.L. 69/1988, della relativa tabella allegata e del D.M. 19 marzo 1997. Risultando irrilevante la produzione dei modelli ISEE valevoli solo per la diversa prestazione di cui pure usufruiva ovvero l'AN comuni.
Sotto altro profilo si osserva inoltre che, a sostegno della propria domanda, parte ricorrente deduceva l'applicabilità della disciplina di maggior favore prevista per l'indebito assistenziale, stante che l era comunque a conoscenza dei redditi CP_1
percepiti dallo stesso, anche in assenza di una sua espressa comunicazione all stesso. CP_1
Di contro, l resistente deduceva l'inapplicabilità della disciplina di maggior CP_1
favore per l'assistito, allorquando l'indebito si sia generato a causa di prestazioni godute ma non dovute per incompatibilità tra le stesse, non potendo ricomprendersi tale situazione nella disciplina derogatoria dettata in tema di indebito per superamento del limite reddituale o alla genetica o sopravvenuta carenza di un requisito di legge. Invero, il ricorrente ha contemporaneamente goduto sia del trattamento di famiglia predetto, sia dell'assegno familiare da parte del Comune,
prestazioni assistenziali incompatibili tra loro perché finalizzate al sostegno del reddito familiare.
CP_ Il problema della ripetibilità delle erogazioni da parte dell di prestazioni assolutamente incompatibili tra loro è stato affrontato dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 15759/2019 (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 12-06-2019 n. 15759)
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro che ha precisato come in caso di percezione di prestazioni tra loro incompatibili la ripetizione delle somme indebitamente erogate deve essere assoggettata «alla regola generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., difettando regole specifiche applicabili alla fattispecie». Ciò in quanto «[..]non si tratta di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto [..]» perché «le situazioni
d'incompatibilità, come quella in esame, non comportano l'irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili. Le incompatibilità non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione
e comportano semplicemente la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto. La condizione della mancata percezione di altro trattamento, pertanto, si pone come elemento esterno alla prestazione goduta che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa in presenza della percezione di altro analogo trattamento.[..] Va affermato, dunque, che nella fattispecie difetta una specifica disciplina derogatoria, [..] dovendo, conseguentemente, applicarsi il principio generale di cui all'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo che è applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo. Va, altresì, sottolineato che la ratio dello stato di bisogno che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici e assistenziali i illegittimamente percepiti non opera nella presente fattispecie in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti». Nello stesso senso si è recentemente pronunziata in un caso simile anche la locale Corte d'appello (cfr. Sent. n. 697/2022 del 05/07/2022).
Nel caso in esame, pertanto, non è possibile invocare la tutela in tema d'irripetibilità
sopra citata e il ricorrente è soggetto al principio generale di cui all'art. 2033 c.c. in
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro materia d'indebito oggettivo e, quindi, è tenuto alla restituzione delle somme contestate non avendo fornito, come era suo onere, della prova del diritto alla prestazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 18046/2010).
La Suprema Corte sottolinea, altresì, che la ratio, che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti, non opera nella presente fattispecie, in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti” (v. cfr. per un caso analogo Cass. n. 4600/2021 secondo cui “In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c.”).
A fronte dell'illegittima contemporanea erogazione di due prestazioni incompatibili nell'arco dello stesso periodo, dunque, l'interessato è assoggettato all'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo, sicché è tenuto a restituire (nei limiti della prescrizione decennale) anche i ratei percepiti nel periodo antecedente al provvedimento di revoca.
Si osserva, infine, che nel caso di specie difetta, in ogni caso, l'esigenza della tutela dell'affidamento incolpevole alla base della disciplina di favore prevista per l'indebito assistenziale, atteso che il ricorrente, in entrambe le domande amministrative di AN - presentate rispettivamente in data 08/03/2021 e in data
06/09/2021 (cfr. all. “domanda AN.pdf, all. “seconda domanda AN 1 anno di arretrati. pdf”) - ha dichiarato di non possedere altri redditi rilevanti ai fini della prestazione richiesta, sebbene risulti incontestato che egli era percettore dell'AN
CP_ Comuni nel periodo d'interesse (cfr. memoria di costituzione all. “estratto cassetto previdenziale del cittadino”, dichiarazioni funzionario all'udienza Per_1
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro del 11/06/2024).
Deve pertanto ritenersi escluso qualsiasi affidamento incolpevole da parte
Cont dell'accipiens, avendo, nella domanda di reso delle dichiarazioni quantomeno inesatte circa la propria situazione reddituale, e ciò a prescindere dalla possibilità
per l'Istituto di accertare l'effettiva consistenza dei redditi.
Per le medesime ragioni, va respinta la domanda intesa alla condanna del pagamento della somma di euro 4.500,00 a titolo di AN relativi al periodo 01/07/2017 –
30/06/2018. Invero, il ricorrente, nel periodo in oggetto, percepiva l'assegno familiare da parte del Comune, (cfr. all. “estratto cassetto previdenziale.pdf”, all.
CP_
“estratto cassetto.pdf.” memoria . E anche in questo caso, in sede di domanda presentata in data 06/09/2021, ha omesso di indicare la presenza di redditi percepiti a titolo di AN Comuni nel periodo d'interesse, dichiarando di non possedere redditi rilevanti ai fini della prestazione richiesta.
Sulla scorta di quanto sopra detto, appare di tutta evidenza che l'opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore, la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 18.11.2025
IL GIUDICE
NN AL
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - 11 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro