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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4940 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1210/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
LD Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 1210/2025 vertente
TRA
appresento e difeso dall'avv.to MANZI DANILO Parte_1
Ricorrente
CONTRO CP_
in persona del rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere titolare della prestazione n.
, cat. INVCIV, con decorrenza dal 1 settembre 2015; che in data 01.09.2023 PartitaIVA_1
l' gli inviava una comunicazione di riliquidazione d'ufficio con cui lo informava del fatto che CP_1 la suddetta prestazione era stata ricalcolata a decorrere dal 1 maggio 2022 e che dal ricalcolo era derivato, fino al 30 settembre 2023, un debito a suo carico di €. 5.644,08, che tale provvedimento scaturiva dalla circostanza che, titolare dell'assegno di invalidità n. 044-510007195522 dal
01.09.201, in data 14.04.2022 ritenendo notevolmente peggiorate le sue condizioni di salute, presentava all' la domanda di aggravamento, che l'Ente previdenziale lo convocava a visita per CP_1 il giorno 31.05.2023 e, dunque, ben oltre un anno dalla presentazione della domanda, che all'esito della visita la Commissione medica riconosceva il sig. invalido con riduzione CP_1 Parte_1 permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) nella misura del 55% con decorrenza dal 14.04.2022, data della domanda di aggravamento e, conseguentemente, provvedeva alla riliquidazione d'ufficio della prestazione assistenziale con decorrenza dal 1 maggio 2022.
Ciò posto, evidenziato di aver presentato ricorso amministrativo con esito negativo, eccepiva la buona fede nella percezione dei ratei sino alla data di comunicazione del provvedimento di riliquidazione e chiedeva quindi la restituzione dei ratei indebitamente trattenuti, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto. CP_1
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione
Il ricorrente impugna il provvedimento di riliquidazione ed indebito notificato 1.9.2023 con cui veniva contestata la indebita percezione della somma di euro 5644,08 a titolo di ratei per assegno di invalidità non dovuti da maggio 2022 a settembre 2023 a seguito della revoca del requisito sanitario avvenuta in virtù del verbale di visita del 31.5.2023 a seguito di domanda di aggravamento della prestazione già in corso
Giova premettere che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi - in luogo della generale e incondizionata regola della ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. - un principio di settore, secondo il quale deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma, comunque, aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento.
Il Giudice delle leggi, invero, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche per quest'ultimo un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (Corte Cost. 22 luglio
2004, n. 264; 27 ottobre 2000, n. 448).
Trattasi di un principio risalente, volto a tutelare l'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni assistenziali, pur indebite, si fondano esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di esigenze alimentari proprie e della famiglia (Cass. 06 ottobre 2022,
n. 29034; Corte Cost. n. 1/2006; Corte Cost. n. 431/1993), diversamente dalle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela
(Cass., Sez. Un., 21.05.2015, n. 10454). A siffatto principio, dunque, il canone dell'art. 38 Cost. appresta una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte
Cost. nn. 39 e 431 del 1993).
Il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta, quindi, tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico, a cui restano assoggettate solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come, per esempio, accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda (Cass. 23.08.2003, n. 12406), ovvero nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5.03.2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o di dolo comprovato dell'accipiens.
È stato ulteriormente precisato (v. per tutte Cass. n. 4600 del 2021) che in materia di indebito assistenziale vige, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223/2020; n. 26036/2019; n. 28771/2018), di quelli sanitari, di quelli socio- economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372/2019), o, ancora, in via generale, alla mancanza dei requisiti di legge.
Si tratta, in sostanza, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. (v. Cass. n. 19638/2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216/2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, con i relativi aggiustamenti che involgono la fattispecie concreta.
In particolare, la Suprema Corte, con la pronuncia 04.08.2022, n. 24180, ha chiarito che: “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte” (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915/2021; Cass. n. 13223/2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019).
Precisa ancora detta statuizione che “si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”, condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo.
Dunque, qualora la ripetizione della prestazione goduta sia giustificata dalla mancanza dei requisiti sanitari, la stessa opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza di siffatti requisiti, senza che possa assumere rilevanza – in difetto di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati (cfr. Cass. n. 34013/2019).
In tal senso, da ultimo, v. anche Cass. 05.01.2023, n. 248, secondo cui “in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996,
n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni» (Cass. 34013/2019;
26162/2016; 26096/2010). CP_ Dunque nel caso di specie non ha pregio l'eccezione dell' che vorrebbe far decorrere gli effetti della revoca della prestazione dalla domanda amministrativa, e dall'altro non può essere accolta neppure la richiesta della parte di far decorrere gli effetti della revoca stessa dalla comunicazione del provvedimento di riliquidazione.
Il termine va invece determinato nel 31.5.2023, data di effettuazione della visita che accertava la mancanza dei requisiti sanitari ( e si noti che detto verbale risulta comunque notificato al ricorrente in data 28.6.2023).
In parziale accoglimento del ricorso l va quindi condannato alla restituzione dei ratei sulla CP_1 prestazione in godimento, indebitamente trattenuti dal 1.5.2022 (data dell'inizio della riliquidazione) al 31.5.2023 (data della visita di accertamento), oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo
Stante i motivi della decisione ed il parziale accoglimento del ricorso sussistono le ragioni per compensare per un terzo le spese del giudizio fra le parti, ponendo la restate parte a carico dell' CP_1 come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. LD Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: In parziale accoglimento del ricorso, ed in parziale annullamento del provvedimento impugnato condanna l' alla restituzione dei ratei sulla prestazione in godimento CP_1 del ricorrente, indebitamente trattenuti dal 1.5.2022 (data dell'inizio della riliquidazione) al
31.5.2023 (data della visita di accertamento), oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo
Compensa per un terzo le spese del giudizio fra le parti, e pone la restante parte a carico dell' CP_1 liquidata in complessivi euro 1230,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge con distrazione
Aversa 3.12.2025 Il Giudice
Pres. LD Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
LD Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 1210/2025 vertente
TRA
appresento e difeso dall'avv.to MANZI DANILO Parte_1
Ricorrente
CONTRO CP_
in persona del rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere titolare della prestazione n.
, cat. INVCIV, con decorrenza dal 1 settembre 2015; che in data 01.09.2023 PartitaIVA_1
l' gli inviava una comunicazione di riliquidazione d'ufficio con cui lo informava del fatto che CP_1 la suddetta prestazione era stata ricalcolata a decorrere dal 1 maggio 2022 e che dal ricalcolo era derivato, fino al 30 settembre 2023, un debito a suo carico di €. 5.644,08, che tale provvedimento scaturiva dalla circostanza che, titolare dell'assegno di invalidità n. 044-510007195522 dal
01.09.201, in data 14.04.2022 ritenendo notevolmente peggiorate le sue condizioni di salute, presentava all' la domanda di aggravamento, che l'Ente previdenziale lo convocava a visita per CP_1 il giorno 31.05.2023 e, dunque, ben oltre un anno dalla presentazione della domanda, che all'esito della visita la Commissione medica riconosceva il sig. invalido con riduzione CP_1 Parte_1 permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) nella misura del 55% con decorrenza dal 14.04.2022, data della domanda di aggravamento e, conseguentemente, provvedeva alla riliquidazione d'ufficio della prestazione assistenziale con decorrenza dal 1 maggio 2022.
Ciò posto, evidenziato di aver presentato ricorso amministrativo con esito negativo, eccepiva la buona fede nella percezione dei ratei sino alla data di comunicazione del provvedimento di riliquidazione e chiedeva quindi la restituzione dei ratei indebitamente trattenuti, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto. CP_1
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione
Il ricorrente impugna il provvedimento di riliquidazione ed indebito notificato 1.9.2023 con cui veniva contestata la indebita percezione della somma di euro 5644,08 a titolo di ratei per assegno di invalidità non dovuti da maggio 2022 a settembre 2023 a seguito della revoca del requisito sanitario avvenuta in virtù del verbale di visita del 31.5.2023 a seguito di domanda di aggravamento della prestazione già in corso
Giova premettere che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi - in luogo della generale e incondizionata regola della ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. - un principio di settore, secondo il quale deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma, comunque, aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento.
Il Giudice delle leggi, invero, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche per quest'ultimo un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (Corte Cost. 22 luglio
2004, n. 264; 27 ottobre 2000, n. 448).
Trattasi di un principio risalente, volto a tutelare l'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni assistenziali, pur indebite, si fondano esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di esigenze alimentari proprie e della famiglia (Cass. 06 ottobre 2022,
n. 29034; Corte Cost. n. 1/2006; Corte Cost. n. 431/1993), diversamente dalle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela
(Cass., Sez. Un., 21.05.2015, n. 10454). A siffatto principio, dunque, il canone dell'art. 38 Cost. appresta una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte
Cost. nn. 39 e 431 del 1993).
Il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta, quindi, tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico, a cui restano assoggettate solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come, per esempio, accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda (Cass. 23.08.2003, n. 12406), ovvero nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5.03.2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o di dolo comprovato dell'accipiens.
È stato ulteriormente precisato (v. per tutte Cass. n. 4600 del 2021) che in materia di indebito assistenziale vige, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223/2020; n. 26036/2019; n. 28771/2018), di quelli sanitari, di quelli socio- economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372/2019), o, ancora, in via generale, alla mancanza dei requisiti di legge.
Si tratta, in sostanza, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. (v. Cass. n. 19638/2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216/2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, con i relativi aggiustamenti che involgono la fattispecie concreta.
In particolare, la Suprema Corte, con la pronuncia 04.08.2022, n. 24180, ha chiarito che: “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte” (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915/2021; Cass. n. 13223/2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019).
Precisa ancora detta statuizione che “si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”, condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo.
Dunque, qualora la ripetizione della prestazione goduta sia giustificata dalla mancanza dei requisiti sanitari, la stessa opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza di siffatti requisiti, senza che possa assumere rilevanza – in difetto di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati (cfr. Cass. n. 34013/2019).
In tal senso, da ultimo, v. anche Cass. 05.01.2023, n. 248, secondo cui “in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996,
n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni» (Cass. 34013/2019;
26162/2016; 26096/2010). CP_ Dunque nel caso di specie non ha pregio l'eccezione dell' che vorrebbe far decorrere gli effetti della revoca della prestazione dalla domanda amministrativa, e dall'altro non può essere accolta neppure la richiesta della parte di far decorrere gli effetti della revoca stessa dalla comunicazione del provvedimento di riliquidazione.
Il termine va invece determinato nel 31.5.2023, data di effettuazione della visita che accertava la mancanza dei requisiti sanitari ( e si noti che detto verbale risulta comunque notificato al ricorrente in data 28.6.2023).
In parziale accoglimento del ricorso l va quindi condannato alla restituzione dei ratei sulla CP_1 prestazione in godimento, indebitamente trattenuti dal 1.5.2022 (data dell'inizio della riliquidazione) al 31.5.2023 (data della visita di accertamento), oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo
Stante i motivi della decisione ed il parziale accoglimento del ricorso sussistono le ragioni per compensare per un terzo le spese del giudizio fra le parti, ponendo la restate parte a carico dell' CP_1 come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. LD Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: In parziale accoglimento del ricorso, ed in parziale annullamento del provvedimento impugnato condanna l' alla restituzione dei ratei sulla prestazione in godimento CP_1 del ricorrente, indebitamente trattenuti dal 1.5.2022 (data dell'inizio della riliquidazione) al
31.5.2023 (data della visita di accertamento), oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo
Compensa per un terzo le spese del giudizio fra le parti, e pone la restante parte a carico dell' CP_1 liquidata in complessivi euro 1230,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge con distrazione
Aversa 3.12.2025 Il Giudice
Pres. LD Pezzullo