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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/05/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1608/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rossana C.F._1
Vaccarisi;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del curatore;
P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
*****
1 La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito della discussione orale, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 21 maggio 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4997/2024 del 24 ottobre 2024 il Tribunale di Catania dichiarava l'inefficacia, ai sensi dell'art. 67 l.fall., nei confronti del fallimento
[...]
del pagamento di €. 4.000,00, eseguito da a Parte_2 Controparte_2
mezzo di due bonifici bancari in data 16 marzo 2017 ed in favore di Parte_1
, in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa il 15/2/2017 dal giudice
[...] dell'esecuzione del Tribunale di Catania, all'esito del procedimento esecutivo nell'ambito del quale il era intervenuto per il soddisfacimento di crediti di lavoro dallo stesso Pt_1 maturati nei confronti di prima del dicembre 2014; per l'effetto, condannava il CP_1
a corrispondere alla curatela del fallimento la somma predetta, oltre agli Pt_1 CP_1
interessi legali, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale riteneva la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 67, comma 1,
n. 2 l.fall., ed in particolare: a) il compimento dell'atto nel "periodo sospetto" antecedente il fallimento, dichiarato in data 25/9/2017; b) l'estinzione del debito con mezzo anomalo
(dovendosi considerare tale il pagamento eseguito da un soggetto terzo con denaro del debitore, all'esito di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi); c) la conoscenza in capo al convenuto dello stato di insolvenza in cui si trovava al tempo (emergente CP_1
dal fatto che egli, per poter recuperare il proprio credito, aveva dovuto agire esecutivamente, intervenendo in procedure di pignoramento presso terzi promosse da altri creditori, nonché dalla qualità di lavoratore dell'ente). In ultimo, escludeva l'applicabilità, al pagamento impugnato, dell'esenzione dalla revocatoria, prevista dall'art. 67, comma 3, lett f.), l.fall., siccome norma che non fa riferimento ad ogni tipologia di emolumento, in qualunque tempo corrisposto, bensì a pagamenti di retribuzioni che vengono corrisposti contestualmente o quasi contestualmente alla prestazione lavorativa, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni lavorative indispensabili a scongiurare il blocco dell'attività di impresa. Il pagamento, infatti, era stato effettuato anni dopo il sorgere del credito, quando il rapporto di lavoro era ormai cessato.
Il ha interposto appello sulla base di un unico motivo di censura. Pt_1
Costituitosi in giudizio, il fallimento appellato ha resistito al gravame, chiedendone il
2 rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito della discussione orale, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 21 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia dell'appellato, non costituitosi in giudizio nonostante sia stato ritualmente chiamato a parteciparvi.
Con l'unico motivo l'appellante censura la sentenza laddove ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria escludendo l'applicabilità alla fattispecie dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all' art. 67, comma 3, lett. f) l.fall., norma che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non intende tutelare l'attività di impresa, ma i crediti di lavoro, né, in ogni caso, fa riferimento a pagamenti contestuali, o quasi, alla prestazione.
Fermo restando che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre
Cass. n. 25928/2015), i pagamenti effettuati da terzi con provvista riferibile al fallito costituisce modalità “anomala” di pagamento, revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, n.
2, l.fall., con conseguente inversione dell'onere della prova in ordine al requisito della scientia decoctionis (“salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore”), è comunque fondato, in via assorbente, il motivo di doglianza concernente la ritenuta inapplicabilità dell'esimente prevista dal comma 3, lett. f), dell'art. 67 l. fall.
Come esattamente evidenziato dall'appellante, le ragioni addotte dal Tribunale devono ritenersi inidonee a giustificare l'esclusione dell'applicabilità, al caso in esame, dell'esenzione in discorso.
Avverte la Suprema Corte che, nel sistema della legge fallimentare, la regola generale resta quella della revocabilità degli atti e dei pagamenti compiuti in periodo sospetto, mentre i casi di esenzione dalla revocatoria si pongono, invece, in termini di vere e proprie eccezioni.
L'eterogeneità delle situazioni volta a volta prese in considerazione dalla legge e fatte oggetto di esonero rivela, peraltro, che l'unico filo di unificazione tra le diverse ipotesi previste sta nel fatto che le stesse rispondono a interessi particolari che il legislatore ha ritenuto meritevoli di protezione in misura superiore rispetto al ripristino della par condicio
(cfr. Cass. n. 27939 del 2020; Cass. n. 4340 del 2020).
L'interpretazione dei casi di esenzione non può, dunque, che rapportarsi, oltre che,
3 evidentemente, alla lettera delle norme che le prevedono, alla specifica ragione che presiede a ciascuna di stesse (Cass. n. 26244 del 2021; conf., Cass. n. 8900 del 2024).
La Corte di legittimità, nel sottolineare l'impossibilità di ricondurre ad unità le fattispecie di esenzione, ha quindi evidenziato che “mentre alcune delle stesse (lett. a, b) mirano a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva, evitando che il timore della revocatoria scoraggi altri operatori dall'entrare in rapporti con l'imprenditore in difficoltà, altre (lett. d, e, g) sono volte ad agevolare il ricorso alle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa, sottraendo alla revocatoria gli atti compiuti in funzione o in esecuzione delle stesse, ed altre ancora trovano giustificazione nell'appartenenza del creditore o dell'altro contraente a particolari categorie di soggetti ritenute meritevoli di tutela (lett. c, f)” (in termini, Cass. n. 1697/2023 segnalata dall'appellante, ma anche Cass.
n. 2176/2023).
Ora, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, l'esenzione contemplata dalla lettera f) del comma 3 dell'art. 67 (secondo cui non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare “i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito”) non ha quale diretta finalità (ratio) la necessità di assicurare l'ordinaria gestione dell'impresa (come invece nel caso delle esenzioni di cui alle lettere a, b), bensì trova preminente giustificazione nella finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma, ottenuta assicurando la tutela da revocatoria non solo ai lavoratori subordinati, ma a tutti i titolari di rapporti da parasubordinazione e lavorativi di natura interinale organicamente inseriti nell'impresa.
Sicchè non può ritenersi che l'esenzione in parola debba ritenersi limitata - come assume il primo giudice - a pagamenti di retribuzioni corrisposti contestualmente o “quasi contestualmente” (termine, questo, di difficile applicazione pratica) alla prestazione lavorativa. E sicuro indice letterale e sistematico di tale conclusione può rinvenirsi nel fatto che la previsione di cui alla lettera f) non contiene alcuna specificazione circa l'esercizio dell'attività di impresa, o ai “termini d'uso” del pagamento, al contrario della lettera a).
Né, del resto, si coglie il senso del riferimento della stessa sentenza appellata - per sostenere l'esistenza di un “orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di merito” nei termini ivi esposti - a precedenti che nulla hanno invece a che vedere con la fattispecie in esame, avendo essi, piuttosto, negato l'esenzione dalla revocatoria, non già in relazione alla mancanza di contestualità tra prestazione lavorativa e pagamento, bensì in relazione alla natura non retributiva (ma risarcitoria, ovvero professionale) del credito adempiuto dal soggetto poi fallito.
4 Si impone, pertanto, la riforma della sentenza appellata, con il rigetto della domanda proposta dal fallimento ai sensi dell'art. 67 l.fall. CP_1
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Le spese vanno distratte in favore del procuratore antistatario, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 4997/2024 in data 24 ottobre 2024 del Tribunale Parte_1
di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto, ed in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda formulata dal fallimento nei confronti di CP_1 Parte_1
;
[...]
- Condanna l'appellata a rifondere, in favore dell'appellante, le spese del doppio grado che liquida, quanto al primo grado, in €. 2.500,00 per compensi e, quanto al presente grado, in €. 2.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. Distrae le spese in favore dell'avv. Rossana
Vaccarisi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
23 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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