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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3381 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT FR ET Presidente dott. RI GF DE Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2298/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA con gli avv. Marco Leoni e Alessandra Dipatrizi Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Donatella Vicari Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1950/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 2 gennaio 2021 adiva il giudice del lavoro Controparte_1 presso il Tribunale di Roma esponendo di avere lavorato alle dipendenze di Parte_1 con contratto a tempo indeterminato full-time, inquadrato nel livello 3S del c.c.n.l.
[...]
, qualifica di operaio e mansioni di autista adibito al trasporto di merce CP_2 alimentare, dal 2 gennaio 2018 al 22 agosto 2020, data in cui aveva rassegnato le proprie dimissioni;
di avere osservato un orario superiore a quello contrattuale, “con turni anche di 18/20 ore consecutive, con inizio alle ore 22 e termine alle ore 16 del giorno successivo”; che al termine del trasporto provvedeva altresì allo scarico della merce
Pag. 1 di 10 dall'automezzo e che “tale mansione, contrattualmente non contemplata, implicava almeno altre due ore di lavoro quotidiane consecutive”; di non aver dunque potuto fruire nemmeno del riposo contrattualmente previsto, come risultava dai “dischetti di sosta” il cui riepilogo allegava al ricorso;
che aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa non avendo ricevuto la retribuzione per i mesi di luglio e agosto 2020.
Deduceva dunque di non avere ricevuto una retribuzione adeguata al lavoro svolto, con particolare riferimento al lavoro straordinario notturno effettuato anche durante le ore di riposo prescritte per i conducenti di mezzi pesanti;
né gli erano state corrisposte le mensilità di luglio e agosto 2020, i ratei di mensilità supplementari, l'indennità per ferie e permessi non goduti e nemmeno il t.f.r.; che non gli era stato rimborsato il credito IRPEF maturato nel 2019 e che gli erano state decurtate immotivatamente “somme dalla retribuzione mensile”; che vantava dunque differenze retributive per un totale di €
67.493,04 come analiticamente indicato in ricorso.
Concludeva richiedendo di “- accertare e dichiarare che il Sig. ha Controparte_1 lavorato alle dipendenze della dal 2.1.2018 al 22.8.2020 e che non ha Parte_1 ricevuto retribuzioni adeguate alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato, non ha percepito i ratei delle mensilità supplementari, le indennità per festività, ferie e permessi non goduti, le maggiorazioni per lavoro straordinario svolto, l'indennità di mancato preavviso e non gli è stato liquidato il TFR;
- per l'effetto, condannare la resistente, nella persona del l.r.p.t., a corrispondere al ricorrente, per le causali sopra esposte, la complessiva somma di € 67.493,04, di cui € 5.975,56 per Differenza Paga giornaliera: €
412,66 per Tredicesima mensilità ratei;
€ 4.643,48 per ratei quattordicesima mensilità,
€ 207,68 per;
€ 1.837,31 per Ferie non godute;
€ 1.212,49 per Permessi non Parte_2 goduti;
€ 3.732,95 per lavoro sabato;
€ 36.286,47 per straordinario 30%; € 2.230,87 per lavoro notturno al 15%; € 1.340,76 per trasferta, € 2.103,07 per mancato preavviso;
€
7.509,74 per TFR come meglio specificati nel conteggio che si produce, o quell'altra somma che verrà accertate in corso di causa, anche a mezzo CTU, o in subordine in separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria, interessi anche ex art. 2126 c.c., e anche in combinato disposto con gli artt. 2099 c.c. e 36 Cost. sulla base delle voci contrattuali
e legali indicate oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria come per legge. - accertato e dichiarato infine che la Società datrice di lavoro non ha provveduto,
o ha parzialmente provveduto al versamento dei contributi previdenziali dovuti per legge,
Pag. 2 di 10 dichiarare il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa per il periodo lavorato, con condanna della in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, alla regolarizzazione integrale, ovvero al risarcimento dei danni da omissione contributiva, nella misura determinata a mezzo di
CTU contabile oppure nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa”; il tutto, con vittoria di spese e loro distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva contestando le altrui deduzioni, Parte_1 con particolare riferimento allo svolgimento di “turni di lavoro massacranti”, atteso che la maggior parte dei trasporti eseguiti aveva come destinazione località del Centro-Nord
Italia, con tempo di guida mai superiori alle 6 ore, e alla mancata fruizione delle ore di riposo contrattualmente previste, anche per via della cabina letto ubicata all'interno del camion utilizzato. Ha dunque dedotto di avere corrisposto al la somma di € CP_1
28.692,08 a titolo di trasferte e quella di € 3.243,34 a titolo di diaria, oltre a € 145,00 a titolo rimborso spese, per un totale di € 32.080,42 che avrebbe assorbito le eventuali spettanze a titolo di straordinario come previsto dall'art. 79 del c.c.n.l.; ha evidenziato che la retribuzione rivendicata dal lavoratore era abnorme rispetto alla normativa contrattuale, ammontando in alcune circostanze ad oltre € 6.000,00 mensili;
ha sostenuto di avere espressamente avvisato il dell'esistenza di norme da rispettare durante il CP_1 servizio, come da modulo appositamente sottoscritto e prodotto sub n. 3; ha contestato il contenuto delle schede tachigrafiche depositate dal ricorrente, comunque evidenziandone l'incongruenza con quanto addotto in ricorso;
ha dichiarato di avere versato al lavoratore tutto quanto dovuto secondo busta paga.
Ha inoltre eccepito la decadenza dalla richiesta di differenze per il lavoro straordinario ai sensi dell'accordo integrativo aziendale stipulato il 29 luglio 2020, non avendo il CP_1 osservato il termine di 6 mesi dalla data del ricevimento dei compensi ivi previsto, atteso che l'unica richiesta in tal senso datava 20 ottobre 2020, dunque a rapporto cessato;
ha negato la spettanza di qualsiasi somma a titolo di lavoro notturno straordinario sia per la breve durata dei viaggi, sia per la già cennata presenza del letto nella cabina di guida del mezzo;
ha affermato che i conteggi erano dunque “censurabili” in quanto nulla spettava al CP_1
• né a titolo di straordinario, essendogli stata pagata la trasferta, ciò che non era nemmeno contestato dal lavoratore
Pag. 3 di 10 • né a titolo di ferie e permessi, siccome goduti
• né a titolo di retribuzione, regolarmente erogata, anche alla luce della discontinuità dell'attività del trasportatore così concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita in forma testimoniale, anche a mezzo dell'acquisizione dei verbali di deposizioni rese in analoghi giudizi, ed espletata consulenza tecnica contabile, la causa era decisa con la sentenza n. 1950/2024, depositata il 18 febbraio 2024, che accoglieva parzialmente il ricorso, condannando la società al pagamento della somma di € 48.828,38 oltre al risarcimento per eventuale omissione contributiva e al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con atto depositato il 5 agosto 2024 proponeva quindi appello avverso Parte_1 la sentenza citata in forza dei motivi riassunti di seguito.
Con il primo denunciava il travisamento dei fatti da parte del primo giudice. In particolare, evidenziava che, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, l'accordo integrativo aziendale, rilevante ai fini della decadenza e ai fini della forfettizzazione dello straordinario, risaliva al 29 luglio 2020, dunque al momento delle dimissioni del , CP_1 datate 22 agosto 2020, era stato ormai siglato ed era applicabile al rapporto oggetto del giudizio. Ricordava che, ai sensi dell'art. 11 del c.c.n.l. applicato, gli accordi aziendali territoriali e gli accordi aziendali integrativi sono disciplinati come strumenti per la definizione, anche forfettaria, dei trattamenti di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario;
affermava che essi trovano applicazione alla totalità dei dipendenti delle aziende che rientrano nel campo di applicazione degli accordi stessi, a prescindere dall'iscrizione o meno dei lavoratori alle organizzazioni sindacali stipulanti;
deduceva che i lavoratori non aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti avrebbero interesse a negare l'efficacia nei propri confronti del contratto aziendale solo laddove le disposizioni in esso contenute risultino deteriori, ma nel caso di specie il non aveva addotto CP_1 alcun elemento per poter individuare una deroga in peius rispetto al c.c.n.l. di categoria, avendo solo affermato la loro inapplicabilità per via della mancata sottoscrizione;
richiamava, inoltre, la clausola di decadenza introdotta dall'art. 11, comma 10, del c.c.n.l. secondo la quale il pagamento delle differenze per trasferta e straordinario andava richiesto entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di percezione dei relativi compensi, pacificamente non rispettato, evidenziando che il aveva comunque CP_1
Pag. 4 di 10 ricevuto a titolo di straordinari forfettizzati la rilevante somma di € 38.071,68; sosteneva che per il personale che goda del trattamento di trasferta, come il le prestazioni CP_1 dalle 22:00 alle 6:00 non danno luogo alla maggiorazione per lavoro notturno secondo gli artt. 12 e 13 del c.c.n.l., essendo concordata l'indennità di lavoro notturno all'art. 16 dello stesso contratto nella misura di € 0,93 per ogni notte lavorata.
Con un secondo motivo censurava l'acquisizione di ufficio dei verbali, contenenti anche la testimonianza resa dal in analogo procedimento, assegnato allo stesso primo CP_1 giudice persona fisica, lamentando la violazione dell'art. 246 c.p.c., che vieta di assumere come testimoni le persone che abbiano un interesse nella causa e affermando l'inattendibilità di tutti testi escussi, siccome in causa con la società, in disparte il rilievo che si trattava di “prove assunte nello stesso giorno e dinanzi [al]lo stesso giudice, con verbali sostanzialmente di identico contenuto e tenore letterale” e rese nel reciproco interesse dai diversi ricorrenti. Evidenziava, inoltre, che le dichiarazioni rilasciate da costoro erano state smentite dalle risultanze delle stesse schede tachigrafiche depositate dal da esse emergeva infatti “un'attività di guida discontinua ed effettuata CP_1 secondo gli orari in cui il rapporto per cui è causa è stato contrattualizzato, con le pause caratterizzanti l'attività discontinua degli autotrasportatori dal medesimo prestata e non contestata”, di guisa che quegli aveva “goduto di ampi tempi di riposo, di periodi di attesa per divieto di circolazione, di attesa per poter far caricare e scaricare la merce presso i magazzini di destinazione, di blocco del traffico, di riposo notturno nel letto di cui era dotato il mezzo dal medesimo condotto”, ciò che era confermato dalla disamina di una giornata-tipo, come quella del 12 settembre 2019. Ne conseguivano l'infondatezza della prospettazione del lavoratore e l'erroneità della c.t.u. espletata per via dell'erroneità del quesito, insistendosi per l'ammissione della prova per testi richiesta e dapprima ammessa, ma in seguito repentinamente revocata.
Con un terzo motivo si doleva per la violazione dei principi in materia di onere della prova del lavoro straordinario, difettando nel caso di specie quella prova piena e rigorosa richiesta dalla costante giurisprudenza, lamentando la genericità sia delle allegazioni, sia delle deposizioni dei testi esaminati, peraltro inattendibili per quanto in precedenza posto in evidenza. Segnatamente, deduceva che i testi si erano limitati a descrivere le proprie modalità di lavoro e non quelle degli altri autisti e che non era stata fornita alcuna indicazione dei percorsi seguiti e delle destinazioni di volta in volta raggiunte per
Pag. 5 di 10 giustificare i dedotti “turni anche di 18/20 ore consecutive” con la conseguenza della radicale insufficienza della prova raccolta a supportare la pretesa del a maggior CP_1 ragione se si considera che trattasi nel caso di specie di prestazione discontinua.
Con il quarto motivo censurava la sentenza per essersi il Tribunale immotivatamente discostato dalle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato, con riferimento allo scomputo delle somme erogate dalla società a titolo di diaria e trasferta. A tale proposito deduceva che il compenso per lo straordinario forfettizzato era corrisposto al lavoratore in maniera conglobata nell'indennità di trasferta, riconosciuta nella misura massima indicata dal c.c.n.l. e che la stipula del ricordato accordo aziendale precludeva qualsiasi rivendicazione a titolo di straordinario ulteriore. Ne conseguiva la correttezza della decurtazione operata dal c.t.u., peraltro oggetto di apposita domanda formulata dalla società, per la somma di € 33.535,40 a titolo di indennità di trasferta e di € 4.536,28 a titolo di diaria in ragione della “prassi aziendale di forfettizzazione dei trattamenti economici per il lavoro straordinario e relativa liquidazione in busta paga sotto la voce della indennità di trasferta”. Infine, era palesemente errata anche la propria condanna al risarcimento per eventuale omissione contributiva in quanto tale diritto sorge solo quando siano spirati i termini entro i quali l' può agire per recuperare quanto non pagato CP_3 dal datore di lavoro.
Concludeva richiedendo la riforma della sentenza impugnata e di “a) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva (rectius: attiva) del sig. in merito CP_1 alla domanda di pagamento degli oneri contributivi in favore dell' contributi che CP_3 comunque risultano pagati. b) Accertare e dichiarare la decadenza del lavoratore dal richiedere le differenze sui compensi ricevuti nei sei mesi precedenti la pec del 7 Ottobre
2020 ai sensi e per gli effetti dell'accordo integrativo aziendale 2020-2023. 2. In via principale Accertare e dichiarare che nulla risulta dovuto al ricorrente avendo lo stesso percepito quanto spettante da CCNL e contratto individuale di lavoro nonché accordo integrativo aziendale e rigettare il ricorso proposto dal sig. perché́ Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto con ogni conseguenziale statuizione di legge.
3. In via subordinata, nel caso di anche parziale accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, relativamente alle differenze retributive richieste, compensare l'importo ritenuto dovuto con quello percepito dallo stesso a titolo di trasferta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della controversia”.
Pag. 6 di 10 Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'appellato richiedendo il CP_1 rigetto del gravame. Deduceva dunque l'inapplicabilità dell'accordo integrativo aziendale, comunque evidenziando di avere rispettato il termine semestrale di decadenza.
Affermava l'attendibilità dei testi esaminati, ricordando la possibilità di quantificare lo straordinario prestato anche in via presuntiva in base alla ricostruzione puntuale emersa dal controllo incrociato delle deposizioni acquisite e dalle risultanze dei dischi cronotachigrafici. Sosteneva la correttezza della mancata compensazione delle ore di straordinario, delle indennità per lavoro notturno e delle maggiorazioni per il lavoro svolto il sabato con gli importi percepiti a titolo di diaria e trasferta siccome erogate a diverso titolo, comunque dovuto. Deduceva, infine, l'infondatezza della censura di difetto di propria legittimazione in ordine al riconoscimento dell'omissione contributiva derivante dalle differenze retributive, atteso che si trattava di condanna generica.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte fondato, nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Non hanno pregio la prima e la quarta doglianza, che sono strettamente interconnesse tra loro. Infatti, l'accordo del 29 luglio 2020 è stato condivisibilmente ritenuto inapplicabile al rapporto oggetto del giudizio in quanto quest'ultimo ha avuto termine il 22 agosto 2020.
Si aggiunga che, comunque, l'atto in questione mai avrebbe potuto trovare applicazione per gli anni 2018 e 2019 anche in virtù della clausola contenuta all'art. 14, ove si legge che esso avrebbe avuto applicazione “in via sperimentale” per il solo anno 2020.
Ad ogni modo, la mancata applicazione al rapporto intercorso con il emerge CP_1 anche dalla disamina delle voci oggetto dell'accordo stesso, come a titolo di esempio,
l'indennità di cui all'art. 8 per compensare i periodi di attesa per carico e scarico, che non risulta mai versata al , neanche nell'arco del 2020. Né la pretesa retribuzione in CP_1 misura forfettaria dello straordinario si rinviene nelle buste paga, trovandosi evidenza solo del pagamento – peraltro per voci distinte tra loro – di trasferte denominate “Italia”
o “locale”, senza che tali poste possano essere univocamente ricondotte allo svolgimento di lavoro straordinario.
Pag. 7 di 10 Ne consegue che in nessuna decadenza può essere incorso il lavoratore appellato, al quale tale normativa pattizia non è stata concretamente estesa dalla società, risultando erroneo il richiamo dell'appellante all'art. 11 del c.c.n.l. che non prevede direttamente alcuna decadenza, istituibile solo tramite accordo aziendale.
Correttamente il primo giudice, non potendosi applicare al rapporto oggetto del giudizio il citato accordo del 29 luglio 2020, ha quindi escluso che le somme versate al a CP_1 titolo di trasferta e diaria potessero essere decurtate da quelle spettanti a titolo di lavoro straordinario in quanto tali voci retributive sono state corrisposte a diverso titolo contrattuale. Si legga a tale proposito lo stesso art. 11 del c.c.n.l. nel punto in cui prevede che l'indennità di trasferta sia versata nel caso in cui il riposo del lavoratore “sia dato fuori dalla sede dell'impresa o della residenza del lavoratore”. Dalla lettura delle buste paga in atti, infatti, l'indennità di trasferta è stata corrisposta in ragione dei giorni nei quali il aveva osservato riposo – evidentemente al di fuori della sede aziendale, CP_1
o della sua residenza – ciò che trova conferma nel contenuto del riepilogo del disco tachigrafico in atti: a titolo di esempio, si consideri il mese di novembre 2019 nel quale il ha effettuato riposo per 22 giorni ed è stato remunerato, come da busta paga, con CP_1 un'indennità di trasferta in ragione proprio di 22 giorni.
Passando a questo punto alla disamina dei motivi secondo e terzo, incentrati sul riconoscimento del lavoro straordinario, parimenti da esaminare congiuntamente, essi meritano parziale accoglimento nei seguenti termini.
Si deve premettere, quanto alla doglianza riguardante la mancata ammissione della prova orale richiesta, che le premesse in fatto della memoria di costituzione in primo grado, che costituirebbero i capitoli di prova articolati dalla società, risultano o irrilevanti in quanto non conferenti rispetto all'oggetto del giudizio o documentalmente provati o già ammessi dallo stesso (punti 1, 2, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25 e 26), o di contenuto CP_1 valutativo (4, 5, 6, 11, 15, 17, 20, 22 e 24) o generici (3, 7, 8 e 19), di guisa che nessun contributo probatorio avrebbe potuto e potrebbe apportare la loro ammissione.
Ciò posto, ritiene nondimeno la Corte che il riconoscimento di un lavoro straordinario nella misura di 3 ore giornaliere, come da calcoli del c.t.u. di primo grado accolti dal
Tribunale, non rinvenga adeguata dimostrazione negli elementi di prova acquisiti al processo.
Pag. 8 di 10 Invero, si può affermare, già sulla base delle risultanze del disco tachigrafico, che il abbia continuativamente svolto un orario superiore a quello contrattuale, fissato CP_1 in 47 ore settimanali, pari a 7 ore e 50 minuti giornaliere. Dalla lettura di tali dati emerge infatti che l'appellato era impegnato con regolarità per poco più di 9 ore di lavoro quotidiano, con rare punte superiori alle 10 ore. Tanto trova supporto nelle dichiarazioni rese dai testi esaminati, la cui attendibilità non può essere completamente obliterata dal rilievo per il quale hanno intentato un ricorso analogo a quello del nei confronti CP_1 della società, né era inibita l'acquisizione delle deposizioni rese in altri procedimenti, dovendosi solo osservare che, al contrario di quanto affermato dalla società, esse non sono affatto “identiche”, sebbene siano sovrapponibili.
Costoro hanno infatti riferito di una continuità di lavoro in eccedenza, il che trova conferma, come già osservato, in quanto registrato dal cronotachigrafo, rendendo così pienamente credibile il nucleo fondamentale del narrato.
Ciò che invece non risulta convincente è che l'orario svolto dal fosse stabilmente CP_1 all'incirca di 11 ore, come di fatto reputato dal Tribunale, in quanto l'orario di inizio indicato dal ricorrente nelle ore 22:00 – sul quale si basa il c.t.u. e che è stato riferito in maniera vaga dai testi esaminati, che ne hanno riportato la variabilità a seconda delle esigenze – contrasta anche con le risultanze del disco tachigrafico. Esso, seppure non completamente esauriente, in quanto non tale da coprire l'intera durata del rapporto, indica infatti regolarmente l'inizio della prestazione in un orario assai successivo, spesso collocato tra le ore 1:00 e le ore 2:00, quando non assai più tardi. Inoltre, come già rilevato, restituisce uno svolgimento medio di circa 1 ora e 30 minuti oltre le 7 ore e 50 minuti dovute da contratto.
Un tale orario può dunque essere proiettato anche nel periodo di durata del rapporto non coperto dal contenuto del disco tachigrafico, potendosi ritenere – in mancanza di elementi probatori di segno contrario – che le modalità di lavoro seguite dal lavoratore siano state sostanzialmente costanti nel tempo, dovendosi di conseguenza dimezzare quanto calcolato dal c.t.u. a titolo di lavoro straordinario in favore del Pertanto, CP_1
l'importo di € 36.293,59 di cui alla relazione va abbattuto fino a quello di € 18.146,80 al cui pagamento va condannata la società appellante.
Deve invece restare fermo quanto computato dall'ausiliario per le ulteriori voci retributive, non solo perché esse non sono state adeguatamente contestate dalla società
Pag. 9 di 10 appellante, ma anche in quanto dalla lettura delle buste paga in atti non sono mai state indicate da seppure spettanti a norma di contratto. Parte_1
Chiarito che non può essere considerata erronea la pronuncia di condanna generica (ed eventuale) alla regolarizzazione contributiva, atteso che essa segue il riconoscimento di differenze retributive, in ragione delle quali una parte della contribuzione dovuta risulta non versata e da integrarsi, l'appello va dunque solo in parte accolto con riferimento esclusivo a quanto spettante al a titolo di lavoro straordinario. CP_1
Quanto alle spese processuali, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, che ha comunque visto il rigetto di una parte delle pretese avanzate dal esse possono CP_1 essere compensate per 1/3 e per la restante parte poste a carico della società, con distrazione, in relazione ad entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 5 agosto 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
1950/2024, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello che rigetta nel resto e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 18.146,80 oltre accessori di legge, fermo il resto;
Controparte_1
- compensa per 1/3 le spese del primo grado del giudizio, liquidate per l'intero in €
5.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, ponendo la restante parte a carico di con distrazione;
compensa per 1/3 le spese del Parte_1 presente grado del giudizio, liquidate per l'intero in € 5.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, ponendo la restante parte a carico di Parte_1
con distrazione.
[...]
Roma, 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI GF DE IT FR ET
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT FR ET Presidente dott. RI GF DE Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2298/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA con gli avv. Marco Leoni e Alessandra Dipatrizi Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Donatella Vicari Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1950/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 2 gennaio 2021 adiva il giudice del lavoro Controparte_1 presso il Tribunale di Roma esponendo di avere lavorato alle dipendenze di Parte_1 con contratto a tempo indeterminato full-time, inquadrato nel livello 3S del c.c.n.l.
[...]
, qualifica di operaio e mansioni di autista adibito al trasporto di merce CP_2 alimentare, dal 2 gennaio 2018 al 22 agosto 2020, data in cui aveva rassegnato le proprie dimissioni;
di avere osservato un orario superiore a quello contrattuale, “con turni anche di 18/20 ore consecutive, con inizio alle ore 22 e termine alle ore 16 del giorno successivo”; che al termine del trasporto provvedeva altresì allo scarico della merce
Pag. 1 di 10 dall'automezzo e che “tale mansione, contrattualmente non contemplata, implicava almeno altre due ore di lavoro quotidiane consecutive”; di non aver dunque potuto fruire nemmeno del riposo contrattualmente previsto, come risultava dai “dischetti di sosta” il cui riepilogo allegava al ricorso;
che aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa non avendo ricevuto la retribuzione per i mesi di luglio e agosto 2020.
Deduceva dunque di non avere ricevuto una retribuzione adeguata al lavoro svolto, con particolare riferimento al lavoro straordinario notturno effettuato anche durante le ore di riposo prescritte per i conducenti di mezzi pesanti;
né gli erano state corrisposte le mensilità di luglio e agosto 2020, i ratei di mensilità supplementari, l'indennità per ferie e permessi non goduti e nemmeno il t.f.r.; che non gli era stato rimborsato il credito IRPEF maturato nel 2019 e che gli erano state decurtate immotivatamente “somme dalla retribuzione mensile”; che vantava dunque differenze retributive per un totale di €
67.493,04 come analiticamente indicato in ricorso.
Concludeva richiedendo di “- accertare e dichiarare che il Sig. ha Controparte_1 lavorato alle dipendenze della dal 2.1.2018 al 22.8.2020 e che non ha Parte_1 ricevuto retribuzioni adeguate alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato, non ha percepito i ratei delle mensilità supplementari, le indennità per festività, ferie e permessi non goduti, le maggiorazioni per lavoro straordinario svolto, l'indennità di mancato preavviso e non gli è stato liquidato il TFR;
- per l'effetto, condannare la resistente, nella persona del l.r.p.t., a corrispondere al ricorrente, per le causali sopra esposte, la complessiva somma di € 67.493,04, di cui € 5.975,56 per Differenza Paga giornaliera: €
412,66 per Tredicesima mensilità ratei;
€ 4.643,48 per ratei quattordicesima mensilità,
€ 207,68 per;
€ 1.837,31 per Ferie non godute;
€ 1.212,49 per Permessi non Parte_2 goduti;
€ 3.732,95 per lavoro sabato;
€ 36.286,47 per straordinario 30%; € 2.230,87 per lavoro notturno al 15%; € 1.340,76 per trasferta, € 2.103,07 per mancato preavviso;
€
7.509,74 per TFR come meglio specificati nel conteggio che si produce, o quell'altra somma che verrà accertate in corso di causa, anche a mezzo CTU, o in subordine in separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria, interessi anche ex art. 2126 c.c., e anche in combinato disposto con gli artt. 2099 c.c. e 36 Cost. sulla base delle voci contrattuali
e legali indicate oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria come per legge. - accertato e dichiarato infine che la Società datrice di lavoro non ha provveduto,
o ha parzialmente provveduto al versamento dei contributi previdenziali dovuti per legge,
Pag. 2 di 10 dichiarare il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa per il periodo lavorato, con condanna della in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, alla regolarizzazione integrale, ovvero al risarcimento dei danni da omissione contributiva, nella misura determinata a mezzo di
CTU contabile oppure nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa”; il tutto, con vittoria di spese e loro distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva contestando le altrui deduzioni, Parte_1 con particolare riferimento allo svolgimento di “turni di lavoro massacranti”, atteso che la maggior parte dei trasporti eseguiti aveva come destinazione località del Centro-Nord
Italia, con tempo di guida mai superiori alle 6 ore, e alla mancata fruizione delle ore di riposo contrattualmente previste, anche per via della cabina letto ubicata all'interno del camion utilizzato. Ha dunque dedotto di avere corrisposto al la somma di € CP_1
28.692,08 a titolo di trasferte e quella di € 3.243,34 a titolo di diaria, oltre a € 145,00 a titolo rimborso spese, per un totale di € 32.080,42 che avrebbe assorbito le eventuali spettanze a titolo di straordinario come previsto dall'art. 79 del c.c.n.l.; ha evidenziato che la retribuzione rivendicata dal lavoratore era abnorme rispetto alla normativa contrattuale, ammontando in alcune circostanze ad oltre € 6.000,00 mensili;
ha sostenuto di avere espressamente avvisato il dell'esistenza di norme da rispettare durante il CP_1 servizio, come da modulo appositamente sottoscritto e prodotto sub n. 3; ha contestato il contenuto delle schede tachigrafiche depositate dal ricorrente, comunque evidenziandone l'incongruenza con quanto addotto in ricorso;
ha dichiarato di avere versato al lavoratore tutto quanto dovuto secondo busta paga.
Ha inoltre eccepito la decadenza dalla richiesta di differenze per il lavoro straordinario ai sensi dell'accordo integrativo aziendale stipulato il 29 luglio 2020, non avendo il CP_1 osservato il termine di 6 mesi dalla data del ricevimento dei compensi ivi previsto, atteso che l'unica richiesta in tal senso datava 20 ottobre 2020, dunque a rapporto cessato;
ha negato la spettanza di qualsiasi somma a titolo di lavoro notturno straordinario sia per la breve durata dei viaggi, sia per la già cennata presenza del letto nella cabina di guida del mezzo;
ha affermato che i conteggi erano dunque “censurabili” in quanto nulla spettava al CP_1
• né a titolo di straordinario, essendogli stata pagata la trasferta, ciò che non era nemmeno contestato dal lavoratore
Pag. 3 di 10 • né a titolo di ferie e permessi, siccome goduti
• né a titolo di retribuzione, regolarmente erogata, anche alla luce della discontinuità dell'attività del trasportatore così concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita in forma testimoniale, anche a mezzo dell'acquisizione dei verbali di deposizioni rese in analoghi giudizi, ed espletata consulenza tecnica contabile, la causa era decisa con la sentenza n. 1950/2024, depositata il 18 febbraio 2024, che accoglieva parzialmente il ricorso, condannando la società al pagamento della somma di € 48.828,38 oltre al risarcimento per eventuale omissione contributiva e al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con atto depositato il 5 agosto 2024 proponeva quindi appello avverso Parte_1 la sentenza citata in forza dei motivi riassunti di seguito.
Con il primo denunciava il travisamento dei fatti da parte del primo giudice. In particolare, evidenziava che, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, l'accordo integrativo aziendale, rilevante ai fini della decadenza e ai fini della forfettizzazione dello straordinario, risaliva al 29 luglio 2020, dunque al momento delle dimissioni del , CP_1 datate 22 agosto 2020, era stato ormai siglato ed era applicabile al rapporto oggetto del giudizio. Ricordava che, ai sensi dell'art. 11 del c.c.n.l. applicato, gli accordi aziendali territoriali e gli accordi aziendali integrativi sono disciplinati come strumenti per la definizione, anche forfettaria, dei trattamenti di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario;
affermava che essi trovano applicazione alla totalità dei dipendenti delle aziende che rientrano nel campo di applicazione degli accordi stessi, a prescindere dall'iscrizione o meno dei lavoratori alle organizzazioni sindacali stipulanti;
deduceva che i lavoratori non aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti avrebbero interesse a negare l'efficacia nei propri confronti del contratto aziendale solo laddove le disposizioni in esso contenute risultino deteriori, ma nel caso di specie il non aveva addotto CP_1 alcun elemento per poter individuare una deroga in peius rispetto al c.c.n.l. di categoria, avendo solo affermato la loro inapplicabilità per via della mancata sottoscrizione;
richiamava, inoltre, la clausola di decadenza introdotta dall'art. 11, comma 10, del c.c.n.l. secondo la quale il pagamento delle differenze per trasferta e straordinario andava richiesto entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di percezione dei relativi compensi, pacificamente non rispettato, evidenziando che il aveva comunque CP_1
Pag. 4 di 10 ricevuto a titolo di straordinari forfettizzati la rilevante somma di € 38.071,68; sosteneva che per il personale che goda del trattamento di trasferta, come il le prestazioni CP_1 dalle 22:00 alle 6:00 non danno luogo alla maggiorazione per lavoro notturno secondo gli artt. 12 e 13 del c.c.n.l., essendo concordata l'indennità di lavoro notturno all'art. 16 dello stesso contratto nella misura di € 0,93 per ogni notte lavorata.
Con un secondo motivo censurava l'acquisizione di ufficio dei verbali, contenenti anche la testimonianza resa dal in analogo procedimento, assegnato allo stesso primo CP_1 giudice persona fisica, lamentando la violazione dell'art. 246 c.p.c., che vieta di assumere come testimoni le persone che abbiano un interesse nella causa e affermando l'inattendibilità di tutti testi escussi, siccome in causa con la società, in disparte il rilievo che si trattava di “prove assunte nello stesso giorno e dinanzi [al]lo stesso giudice, con verbali sostanzialmente di identico contenuto e tenore letterale” e rese nel reciproco interesse dai diversi ricorrenti. Evidenziava, inoltre, che le dichiarazioni rilasciate da costoro erano state smentite dalle risultanze delle stesse schede tachigrafiche depositate dal da esse emergeva infatti “un'attività di guida discontinua ed effettuata CP_1 secondo gli orari in cui il rapporto per cui è causa è stato contrattualizzato, con le pause caratterizzanti l'attività discontinua degli autotrasportatori dal medesimo prestata e non contestata”, di guisa che quegli aveva “goduto di ampi tempi di riposo, di periodi di attesa per divieto di circolazione, di attesa per poter far caricare e scaricare la merce presso i magazzini di destinazione, di blocco del traffico, di riposo notturno nel letto di cui era dotato il mezzo dal medesimo condotto”, ciò che era confermato dalla disamina di una giornata-tipo, come quella del 12 settembre 2019. Ne conseguivano l'infondatezza della prospettazione del lavoratore e l'erroneità della c.t.u. espletata per via dell'erroneità del quesito, insistendosi per l'ammissione della prova per testi richiesta e dapprima ammessa, ma in seguito repentinamente revocata.
Con un terzo motivo si doleva per la violazione dei principi in materia di onere della prova del lavoro straordinario, difettando nel caso di specie quella prova piena e rigorosa richiesta dalla costante giurisprudenza, lamentando la genericità sia delle allegazioni, sia delle deposizioni dei testi esaminati, peraltro inattendibili per quanto in precedenza posto in evidenza. Segnatamente, deduceva che i testi si erano limitati a descrivere le proprie modalità di lavoro e non quelle degli altri autisti e che non era stata fornita alcuna indicazione dei percorsi seguiti e delle destinazioni di volta in volta raggiunte per
Pag. 5 di 10 giustificare i dedotti “turni anche di 18/20 ore consecutive” con la conseguenza della radicale insufficienza della prova raccolta a supportare la pretesa del a maggior CP_1 ragione se si considera che trattasi nel caso di specie di prestazione discontinua.
Con il quarto motivo censurava la sentenza per essersi il Tribunale immotivatamente discostato dalle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato, con riferimento allo scomputo delle somme erogate dalla società a titolo di diaria e trasferta. A tale proposito deduceva che il compenso per lo straordinario forfettizzato era corrisposto al lavoratore in maniera conglobata nell'indennità di trasferta, riconosciuta nella misura massima indicata dal c.c.n.l. e che la stipula del ricordato accordo aziendale precludeva qualsiasi rivendicazione a titolo di straordinario ulteriore. Ne conseguiva la correttezza della decurtazione operata dal c.t.u., peraltro oggetto di apposita domanda formulata dalla società, per la somma di € 33.535,40 a titolo di indennità di trasferta e di € 4.536,28 a titolo di diaria in ragione della “prassi aziendale di forfettizzazione dei trattamenti economici per il lavoro straordinario e relativa liquidazione in busta paga sotto la voce della indennità di trasferta”. Infine, era palesemente errata anche la propria condanna al risarcimento per eventuale omissione contributiva in quanto tale diritto sorge solo quando siano spirati i termini entro i quali l' può agire per recuperare quanto non pagato CP_3 dal datore di lavoro.
Concludeva richiedendo la riforma della sentenza impugnata e di “a) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva (rectius: attiva) del sig. in merito CP_1 alla domanda di pagamento degli oneri contributivi in favore dell' contributi che CP_3 comunque risultano pagati. b) Accertare e dichiarare la decadenza del lavoratore dal richiedere le differenze sui compensi ricevuti nei sei mesi precedenti la pec del 7 Ottobre
2020 ai sensi e per gli effetti dell'accordo integrativo aziendale 2020-2023. 2. In via principale Accertare e dichiarare che nulla risulta dovuto al ricorrente avendo lo stesso percepito quanto spettante da CCNL e contratto individuale di lavoro nonché accordo integrativo aziendale e rigettare il ricorso proposto dal sig. perché́ Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto con ogni conseguenziale statuizione di legge.
3. In via subordinata, nel caso di anche parziale accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, relativamente alle differenze retributive richieste, compensare l'importo ritenuto dovuto con quello percepito dallo stesso a titolo di trasferta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della controversia”.
Pag. 6 di 10 Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'appellato richiedendo il CP_1 rigetto del gravame. Deduceva dunque l'inapplicabilità dell'accordo integrativo aziendale, comunque evidenziando di avere rispettato il termine semestrale di decadenza.
Affermava l'attendibilità dei testi esaminati, ricordando la possibilità di quantificare lo straordinario prestato anche in via presuntiva in base alla ricostruzione puntuale emersa dal controllo incrociato delle deposizioni acquisite e dalle risultanze dei dischi cronotachigrafici. Sosteneva la correttezza della mancata compensazione delle ore di straordinario, delle indennità per lavoro notturno e delle maggiorazioni per il lavoro svolto il sabato con gli importi percepiti a titolo di diaria e trasferta siccome erogate a diverso titolo, comunque dovuto. Deduceva, infine, l'infondatezza della censura di difetto di propria legittimazione in ordine al riconoscimento dell'omissione contributiva derivante dalle differenze retributive, atteso che si trattava di condanna generica.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte fondato, nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Non hanno pregio la prima e la quarta doglianza, che sono strettamente interconnesse tra loro. Infatti, l'accordo del 29 luglio 2020 è stato condivisibilmente ritenuto inapplicabile al rapporto oggetto del giudizio in quanto quest'ultimo ha avuto termine il 22 agosto 2020.
Si aggiunga che, comunque, l'atto in questione mai avrebbe potuto trovare applicazione per gli anni 2018 e 2019 anche in virtù della clausola contenuta all'art. 14, ove si legge che esso avrebbe avuto applicazione “in via sperimentale” per il solo anno 2020.
Ad ogni modo, la mancata applicazione al rapporto intercorso con il emerge CP_1 anche dalla disamina delle voci oggetto dell'accordo stesso, come a titolo di esempio,
l'indennità di cui all'art. 8 per compensare i periodi di attesa per carico e scarico, che non risulta mai versata al , neanche nell'arco del 2020. Né la pretesa retribuzione in CP_1 misura forfettaria dello straordinario si rinviene nelle buste paga, trovandosi evidenza solo del pagamento – peraltro per voci distinte tra loro – di trasferte denominate “Italia”
o “locale”, senza che tali poste possano essere univocamente ricondotte allo svolgimento di lavoro straordinario.
Pag. 7 di 10 Ne consegue che in nessuna decadenza può essere incorso il lavoratore appellato, al quale tale normativa pattizia non è stata concretamente estesa dalla società, risultando erroneo il richiamo dell'appellante all'art. 11 del c.c.n.l. che non prevede direttamente alcuna decadenza, istituibile solo tramite accordo aziendale.
Correttamente il primo giudice, non potendosi applicare al rapporto oggetto del giudizio il citato accordo del 29 luglio 2020, ha quindi escluso che le somme versate al a CP_1 titolo di trasferta e diaria potessero essere decurtate da quelle spettanti a titolo di lavoro straordinario in quanto tali voci retributive sono state corrisposte a diverso titolo contrattuale. Si legga a tale proposito lo stesso art. 11 del c.c.n.l. nel punto in cui prevede che l'indennità di trasferta sia versata nel caso in cui il riposo del lavoratore “sia dato fuori dalla sede dell'impresa o della residenza del lavoratore”. Dalla lettura delle buste paga in atti, infatti, l'indennità di trasferta è stata corrisposta in ragione dei giorni nei quali il aveva osservato riposo – evidentemente al di fuori della sede aziendale, CP_1
o della sua residenza – ciò che trova conferma nel contenuto del riepilogo del disco tachigrafico in atti: a titolo di esempio, si consideri il mese di novembre 2019 nel quale il ha effettuato riposo per 22 giorni ed è stato remunerato, come da busta paga, con CP_1 un'indennità di trasferta in ragione proprio di 22 giorni.
Passando a questo punto alla disamina dei motivi secondo e terzo, incentrati sul riconoscimento del lavoro straordinario, parimenti da esaminare congiuntamente, essi meritano parziale accoglimento nei seguenti termini.
Si deve premettere, quanto alla doglianza riguardante la mancata ammissione della prova orale richiesta, che le premesse in fatto della memoria di costituzione in primo grado, che costituirebbero i capitoli di prova articolati dalla società, risultano o irrilevanti in quanto non conferenti rispetto all'oggetto del giudizio o documentalmente provati o già ammessi dallo stesso (punti 1, 2, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25 e 26), o di contenuto CP_1 valutativo (4, 5, 6, 11, 15, 17, 20, 22 e 24) o generici (3, 7, 8 e 19), di guisa che nessun contributo probatorio avrebbe potuto e potrebbe apportare la loro ammissione.
Ciò posto, ritiene nondimeno la Corte che il riconoscimento di un lavoro straordinario nella misura di 3 ore giornaliere, come da calcoli del c.t.u. di primo grado accolti dal
Tribunale, non rinvenga adeguata dimostrazione negli elementi di prova acquisiti al processo.
Pag. 8 di 10 Invero, si può affermare, già sulla base delle risultanze del disco tachigrafico, che il abbia continuativamente svolto un orario superiore a quello contrattuale, fissato CP_1 in 47 ore settimanali, pari a 7 ore e 50 minuti giornaliere. Dalla lettura di tali dati emerge infatti che l'appellato era impegnato con regolarità per poco più di 9 ore di lavoro quotidiano, con rare punte superiori alle 10 ore. Tanto trova supporto nelle dichiarazioni rese dai testi esaminati, la cui attendibilità non può essere completamente obliterata dal rilievo per il quale hanno intentato un ricorso analogo a quello del nei confronti CP_1 della società, né era inibita l'acquisizione delle deposizioni rese in altri procedimenti, dovendosi solo osservare che, al contrario di quanto affermato dalla società, esse non sono affatto “identiche”, sebbene siano sovrapponibili.
Costoro hanno infatti riferito di una continuità di lavoro in eccedenza, il che trova conferma, come già osservato, in quanto registrato dal cronotachigrafo, rendendo così pienamente credibile il nucleo fondamentale del narrato.
Ciò che invece non risulta convincente è che l'orario svolto dal fosse stabilmente CP_1 all'incirca di 11 ore, come di fatto reputato dal Tribunale, in quanto l'orario di inizio indicato dal ricorrente nelle ore 22:00 – sul quale si basa il c.t.u. e che è stato riferito in maniera vaga dai testi esaminati, che ne hanno riportato la variabilità a seconda delle esigenze – contrasta anche con le risultanze del disco tachigrafico. Esso, seppure non completamente esauriente, in quanto non tale da coprire l'intera durata del rapporto, indica infatti regolarmente l'inizio della prestazione in un orario assai successivo, spesso collocato tra le ore 1:00 e le ore 2:00, quando non assai più tardi. Inoltre, come già rilevato, restituisce uno svolgimento medio di circa 1 ora e 30 minuti oltre le 7 ore e 50 minuti dovute da contratto.
Un tale orario può dunque essere proiettato anche nel periodo di durata del rapporto non coperto dal contenuto del disco tachigrafico, potendosi ritenere – in mancanza di elementi probatori di segno contrario – che le modalità di lavoro seguite dal lavoratore siano state sostanzialmente costanti nel tempo, dovendosi di conseguenza dimezzare quanto calcolato dal c.t.u. a titolo di lavoro straordinario in favore del Pertanto, CP_1
l'importo di € 36.293,59 di cui alla relazione va abbattuto fino a quello di € 18.146,80 al cui pagamento va condannata la società appellante.
Deve invece restare fermo quanto computato dall'ausiliario per le ulteriori voci retributive, non solo perché esse non sono state adeguatamente contestate dalla società
Pag. 9 di 10 appellante, ma anche in quanto dalla lettura delle buste paga in atti non sono mai state indicate da seppure spettanti a norma di contratto. Parte_1
Chiarito che non può essere considerata erronea la pronuncia di condanna generica (ed eventuale) alla regolarizzazione contributiva, atteso che essa segue il riconoscimento di differenze retributive, in ragione delle quali una parte della contribuzione dovuta risulta non versata e da integrarsi, l'appello va dunque solo in parte accolto con riferimento esclusivo a quanto spettante al a titolo di lavoro straordinario. CP_1
Quanto alle spese processuali, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, che ha comunque visto il rigetto di una parte delle pretese avanzate dal esse possono CP_1 essere compensate per 1/3 e per la restante parte poste a carico della società, con distrazione, in relazione ad entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 5 agosto 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
1950/2024, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello che rigetta nel resto e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 18.146,80 oltre accessori di legge, fermo il resto;
Controparte_1
- compensa per 1/3 le spese del primo grado del giudizio, liquidate per l'intero in €
5.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, ponendo la restante parte a carico di con distrazione;
compensa per 1/3 le spese del Parte_1 presente grado del giudizio, liquidate per l'intero in € 5.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, ponendo la restante parte a carico di Parte_1
con distrazione.
[...]
Roma, 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI GF DE IT FR ET
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