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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/12/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile - Sezione speciale Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3250/2024 R.G., avente ad oggetto “modifiche delle condizioni di divorzio” promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Alberto Ondei, giusta procura in atti
Ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
(C.F. Controparte_3 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Tomasso giusta procura in atti
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 31.07.2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1 modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 259/2016 del Tribunale di Latina, revocando l'assegno di mantenimento previsto i figli e ormai maggiorenni ed CP_2 CP_3 economicamente autosufficienti, con conseguente revoca dell'assegnazione della casa familiare alla CP_1
I resistenti e costituendosi in giudizio in data CP_1 CP_4 Controparte_3
22.01.2025, hanno chiesto di rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
All'esito della prima udienza, con provvedimento provvisorio del 18.03.2025, il precedente giudice istruttore così ha statuito: “in modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del
Tribunale di Latina n.259/2016 RIDUCE l'obbligo di mantenimento dei figli a carico del padre a complessivi euro 600,00 mensili (euro 300,00 mensili per ciascun figlio), oltre ISTAT indice F.O.I., da corrispondere a entro il cinque di ogni mese, con decorrenza dalla domanda”. CP_1
All'udienza del 10.12.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al nuovo giudice istruttore (subentrato nel ruolo il 10.09.2025) – le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la definizione del presente giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, rassegnando conclusioni congiunte come da note di trattazione scritta, prevedendo in particolare: a) l'obbligo del padre di versare a ciascun figlio, entro il 5 di ogni mese, direttamente sul proprio conto corrente, la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento fino al mese di dicembre 2025, con cessazione di ogni obbligo, anche quanto alle spese straordinarie, a partire dal mese d gennaio 2026; b) la revoca dell'assegnazione in favore di della casa coniugale di proprietà del ricorrente, sita in Terracina (LT), Via CP_1
Lucani, 2, a decorrere dal 01/01/2026.
Il giudice, preso atto di ciò, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
******
Come noto la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni della separazione o del divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti.
In materia di diritto di famiglia, infatti, la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus, priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed
2 obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, il Tribunale ritiene conformi al diritto e all'interesse della prole le condizioni concordate dalle parti (obbligo del padre di versare a ciascun figlio, entro il 5 di ogni mese, direttamente sul proprio conto corrente, la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento fino al mese di dicembre 2025, con cessazione di ogni obbligo, anche quanto alle spese straordinarie, a partire dal mese d gennaio 2026; revoca dell'assegnazione in favore di della casa coniugale di proprietà del ricorrente, CP_1 sita in Terracina (LT), Via Lucani, 2, a decorrere dal 01/01/2026), che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni concordate dalle parti, ricorrono giusti ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- modifica le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 259/2016 del Tribunale di Latina, prevedendo: a) l'obbligo del padre di versare a ciascun figlio, entro il 5 di ogni mese, direttamente sul proprio conto corrente, la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento fino al mese di dicembre 2025, con cessazione di ogni obbligo, anche quanto alle spese straordinarie, a partire dal mese di gennaio 2026; b) la revoca dell'assegnazione in favore di della casa coniugale di proprietà del ricorrente, sita in Terracina (LT), Via CP_1
Lucani, 2, a decorrere dal 01/01/2026;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Latina, 12.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile - Sezione speciale Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3250/2024 R.G., avente ad oggetto “modifiche delle condizioni di divorzio” promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Alberto Ondei, giusta procura in atti
Ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
(C.F. Controparte_3 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Tomasso giusta procura in atti
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 31.07.2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1 modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 259/2016 del Tribunale di Latina, revocando l'assegno di mantenimento previsto i figli e ormai maggiorenni ed CP_2 CP_3 economicamente autosufficienti, con conseguente revoca dell'assegnazione della casa familiare alla CP_1
I resistenti e costituendosi in giudizio in data CP_1 CP_4 Controparte_3
22.01.2025, hanno chiesto di rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
All'esito della prima udienza, con provvedimento provvisorio del 18.03.2025, il precedente giudice istruttore così ha statuito: “in modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del
Tribunale di Latina n.259/2016 RIDUCE l'obbligo di mantenimento dei figli a carico del padre a complessivi euro 600,00 mensili (euro 300,00 mensili per ciascun figlio), oltre ISTAT indice F.O.I., da corrispondere a entro il cinque di ogni mese, con decorrenza dalla domanda”. CP_1
All'udienza del 10.12.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al nuovo giudice istruttore (subentrato nel ruolo il 10.09.2025) – le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la definizione del presente giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, rassegnando conclusioni congiunte come da note di trattazione scritta, prevedendo in particolare: a) l'obbligo del padre di versare a ciascun figlio, entro il 5 di ogni mese, direttamente sul proprio conto corrente, la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento fino al mese di dicembre 2025, con cessazione di ogni obbligo, anche quanto alle spese straordinarie, a partire dal mese d gennaio 2026; b) la revoca dell'assegnazione in favore di della casa coniugale di proprietà del ricorrente, sita in Terracina (LT), Via CP_1
Lucani, 2, a decorrere dal 01/01/2026.
Il giudice, preso atto di ciò, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
******
Come noto la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni della separazione o del divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti.
In materia di diritto di famiglia, infatti, la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus, priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed
2 obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, il Tribunale ritiene conformi al diritto e all'interesse della prole le condizioni concordate dalle parti (obbligo del padre di versare a ciascun figlio, entro il 5 di ogni mese, direttamente sul proprio conto corrente, la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento fino al mese di dicembre 2025, con cessazione di ogni obbligo, anche quanto alle spese straordinarie, a partire dal mese d gennaio 2026; revoca dell'assegnazione in favore di della casa coniugale di proprietà del ricorrente, CP_1 sita in Terracina (LT), Via Lucani, 2, a decorrere dal 01/01/2026), che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni concordate dalle parti, ricorrono giusti ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- modifica le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 259/2016 del Tribunale di Latina, prevedendo: a) l'obbligo del padre di versare a ciascun figlio, entro il 5 di ogni mese, direttamente sul proprio conto corrente, la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento fino al mese di dicembre 2025, con cessazione di ogni obbligo, anche quanto alle spese straordinarie, a partire dal mese di gennaio 2026; b) la revoca dell'assegnazione in favore di della casa coniugale di proprietà del ricorrente, sita in Terracina (LT), Via CP_1
Lucani, 2, a decorrere dal 01/01/2026;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Latina, 12.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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