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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/11/2024, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1143/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Elisabetta Carta Presidente
Marta Guadalupi Giudice rel.
Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1143/24, avente per oggetto “scioglimento del matrimonio - contenzioso”, promossa da:
(CF. ) rappresentata e difesa dall'avv. Tania Decortes Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(CF. ) rappresentato e difeso dall'avv. Simone Pisano CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. udienza del 23.10.2024, come di seguito trascritte:
Ricorrente: “Che il Tribunale pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
e , registrato come atto n. 1, parte I, nel registro degli atti di matrimonio dello Parte_1 CP_1 stesso Comune per l'anno 2003; disponga che la casa coniugale, con quanto l'arreda, resti assegnata
a , che vi vivrà con i figli;
disponga l'affido super esclusivo dei figli minori e Parte_1 Per_1
alla madre , con collocazione presso di lei;
disponga che il padre Persona_2 Parte_1
eserciti il diritto di visita nei confronti dei figli minori quando lo vorrà, previo avviso, anche telefonico alla madre, almeno 24 ore prima, e, in ogni caso, compatibilmente con le esigenze degli stessi;
disponga che la figlia viva stabilmente con la madre, mentre il padre eserciterà il diritto di Per_3
pagina 1 di 7 visita quando lo vorrà, previo accordo con la figlia;
disponga che versi, quale contributo CP_1
per il mantenimento dei figli minori, e e della figlia maggiorenne e non Per_1 Persona_2
autosufficiente, la somma mensile di euro 700,00, a decorrere dalla proposizione della Per_3
domanda e rivalutabile annualmente su base ISTAT;
disponga che le spese straordinarie concernenti la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli, secondo quanto stabilito dal protocollo CNF, siano corrisposte da ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno;
disponga che l'assegno unico universale sia percepito interamente dalla;
ordini all'ufficiale di Stato civile del Comune di Pt_1
Nulvi di procedere alla trascrizione della sentenza di divorzio e alle altre incombenze di legge;
con vittoria di spese e compensi professionali”.
Resistente: “1) Ogni contraria istanza ed eccezione respinta;
2) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e registrato come atto n. 1, Parte I, Anno 2003 CP_1 Parte_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Nulvi;
3) Disporre che il versi, a CP_1 titolo di mantenimento dei figli, la somma di € 600,00 nelle mani della sig.ra ; 4) Disporre Pt_1
l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre, con poteri autonomi riguardo ai figli nei rapporti con tutte le amministrazioni pubbliche e nei confronti dei privati;
5) Compensate le spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15 maggio 2024 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Nulvi, CP_1
in data 25.01.2003, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1 Parte
I Ufficio 1 anno 2003.
Premesso che dall'unione coniugale sono nati tre figli, (7.4.2003), (31.07.2008) e Per_3 Per_1
(1.07.2011), la ricorrente ha dedotto che con sentenza in data 03.03.2023 era stata Persona_2
dichiarata dall'intestato Tribunale la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni: assegnazione della casa familiare situata in Nulvi alla SI insieme ai figli, affidamento condiviso a Pt_1
entrambi i genitori dei figli minori con collocazione presso la madre e conferimento a quest'ultima di poteri autonomi riguardo ai figli nei rapporti con tutte le amministrazioni pubbliche (in particolare sanitarie, assistenziali e scolastiche) e nei confronti dei privati (società sportive, insegnanti per ripetizioni etc.); disciplina degli incontri tra i minori e il padre, obbligo a carico del signor di Pt_1
corrispondere mensilmente a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e della figlia Per_3
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, la somma mensile di euro 600,00, oltre al concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%.
pagina 2 di 7 Ha dedotto che sussistevano i presupposti di legge per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge e attesa l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ha rappresentato, inoltre, che il resistente ha omesso sin da subito di esercitare il suo diritto di visita e di corrispondere qualsiasi importo a titolo di mantenimento nei confronti dei figli, risultando totalmente assente nella loro vita.
Ha allegato, quanto alle sue condizioni economiche, di non essere proprietaria di beni immobili o di veicoli, di aver ottenuto la qualifica professionale per operatore sociosanitario e di aver prestato attività lavorativa nell'anno 2023 per sole due mensilità presso una casa di riposo.
Ha specificato di essere attualmente alla ricerca di una stabile occupazione lavorativa.
Ha dichiarato che fin dalla separazione provvede da sola e con l'aiuto dei suoi genitori alla cura, educazione ed istruzione dei tre figli.
Ha concluso come in epigrafe, evidenziando che la richiesta di affido super-esclusivo trova fondamento nella totale concentrazione della responsabilità genitoriale in capo a lei e alla scarsa reperibilità del del quale non sa né dove viva né cosa faccia per mantenersi. CP_1
Il resistente, costituitosi in data 21 ottobre 2024, ha aderito alla domanda principale di scioglimento del matrimonio;
si è opposto, invece, sia alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento a favore dei figli in ragione della crisi che ha colpito il settore edile in cui lavora e che ha determinato il cattivo stato delle sue condizioni economiche, sia alla richiesta di affido super-esclusivo formulata dalla ricorrente.
Il signor ha lamentato infatti che la SI ha sempre ostacolato i rapporti tra lui e i figli: CP_1 Pt_1
in particolare, in un'occasione in cui si era presentato, senza preavviso, presso la casa familiare per vedere i figli e trascorrere del tempo con loro, la SI aveva allertato i Carabinieri della Stazione di
Nulvi; ha dedotto, inoltre, che l'antagonismo della coniuge nei suoi confronti si è poi riversato anche nei rapporti tra i figli e la famiglia paterna, determinando un'interruzione di ogni rapporto e contatto nonostante sia i nonni che gli zii abbiano più volte cercato un dialogo con i nipoti.
Ha concluso come in epigrafe.
All'udienza del 23 ottobre 2024, sentite le parti, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione al
Collegio.
*
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, come modificato dalla L.n.55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, per la pronuncia di divorzio, essendo pagina 3 di 7 decorso il termine annuale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con il rito civile e relativo ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Quanto ai provvedimenti accessori, il Collegio accoglie la domanda della sig.ra di affidamento Pt_1
esclusivo dei figli minori, alla luce delle considerazioni che seguono.
Com'è noto, l'art. 337 ter e quater c.c. dispone che, in caso di divorzio, il Giudice “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati”; in ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole vanno presi “con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa”; giova altresì osservare che, affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come da consolidata giurisprudenza di legittimità: “la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (v. fra le tante Cass. civ., sent. 17 dicembre 2009 n. 26587).
A sostegno di tale decisione, milita il comportamento del signor assunto a far data dalla CP_1
separazione di fatto dei coniugi, avvenuta il 24 gennaio 2024: egli, infatti, come ha ammesso lui stesso in udienza (v. verbale del 23 ottobre 2024), in tutto questo tempo (da quando ha lasciato la casa coniugale ad oggi) non ha né visto né sentito i figli (tanto da dichiarare: “non so neanche che voce abbiano i miei figli”), né si è preoccupato di corrispondere alcunché per il loro mantenimento (“Ho saputo che il Tribunale aveva deciso che contribuissi con il versamento di 600 euro mensili per i figli, ma non avevo neanche i soldi per me figurarsi per darli alla mia ex moglie;
in questo anno e mezzo quindi non ho versato nulla per loro”).
La sparizione del padre dalla vita familiare, senza che ci sia stato un tentativo effettivo da parte sua di continuare a essere presente nella loro vita, dimostra scarsa consapevolezza circa la sofferenza emotiva pagina 4 di 7 che ciò ha comportato nei figli e dei suoi doveri genitoriali di cura e presenza, e ciò a prescindere dal contesto di conflittualità creatosi con la SI;
i figli minori, in particolare, hanno dovuto, in Pt_1 una fase delicata della loro crescita, far fronte al venir meno dell'unità familiare senza poter fare affidamento e nemmeno confrontarsi con la figura paterna, trovandosi di fatto abbandonati moralmente e materialmente dal padre.
In aggiunta, si conferma la collocazione prevalente dei minori e presso la Per_1 Persona_2 madre e l'assegnazione della casa familiare (di proprietà di madre di , Persona_4 Parte_1
ubicata in Nulvi (SS), via Vittorio Veneto, 37) alla SI che continuerà a viverci insieme ai Pt_1
figli.
Quanto al diritto di visita del padre, è opportuno operare una distinzione:
- con riferimento a , considerata la sua età (16 anni), esso si eserciterà in modo libero su Per_1
accordo del padre direttamente con la figlia, previo accordo con la madre e in accordo con la volontà e le esigenze della ragazza;
- in relazione a (13 anni), invece, considerata l'assenza di frequentazione per quattro Per_2
anni tra lui e il padre, è raccomandabile procedere con prudenza nella ricostruzione del rapporto genitoriale nell'ottica della massima tutela del benessere psicofisico del minore, adottando tutte le cautele necessarie. È quindi necessario l'intervento dei Servizi sociali territorialmente competenti (del Comune di Banari) affinché impostino e propongano in favore del signor CP_1
un progetto di supporto alla genitorialità, a libera adesione, funzionale alla ripresa di un dialogo col figlio e momento preliminare rispetto agli incontri1. Questi ultimi potranno essere attivati, su iniziativa del Servizio citato e di concerto con i Servizi sociali del comune di residenza del minore (del Comune di Nulvi), solo all'esito positivo del progetto suddetto e con le modalità ritenute più consone dal Servizio per la ricostruzione graduale del rapporto tra il signor e CP_1
Persona_2
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici, ritiene il Collegio che in virtù del breve lasso di tempo trascorso dalla sentenza di separazione (marzo 2023) e il ricorso introduttivo del presente procedimento di divorzio (maggio 2024) e della circostanza che in occasione della separazione l'importo di 600,00 € complessivi per i figli era stato giudicato adeguato alle loro esigenze dalla pagina 5 di 7 SI , non sussistano i presupposti per accogliere la richiesta di aumento del contributo di Pt_1
mantenimento a 700,00 € complessivi formulata dalla ricorrente.
Deve pertanto confermarsi l'obbligazione in capo al sig. (genitore onerato) di corrispondere a CP_1
favore della sig.ra la somma mensile di 600,00 € complessivi, rivalutabile annualmente secondo Pt_1
gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per , e Per_1 Persona_2
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
tale cifra non è incompatibile con le Per_3
possibilità economiche del signor , il quale nella comparsa di costituzione e risposta ha chiesto la CP_1
conferma dell'assegno di mantenimento per i figli come stabilito in separazione e all'udienza del
23.10.2024, pur dichiarando “ho un'impresa individuale edile ma la sto chiudendo perché ci sono troppe tasse da pagare” ha proposto di corrispondere come proprio contributo per i figli la somma mensile di 500,00 € e comunque appare congrua in virtù 1) della potenziale capacità professionale di operaio edile del soggetto onerato, molto richiesta sul mercato del lavoro, 2) delle normali esigenze quotidiane di tre ragazzi della loro età e dello scarso e/o inesistente tempo di permanenza presso il padre.
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
L'assegno unico erogato dall' sarà percepito interamente dalla sig.ra come previsto CP_2 Pt_1 dall'accordo delle parti all'udienza del 23.10.2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate come in dispositivo
(secondo tabelle 2022 DM 147/2022 – competenza: giudizio di cognizione innanzi al Tribunale – valore della causa da 5.200 a 26.000 – fase di studio e introduttiva con parametro medio e istruttoria e decisoria con parametro minimo).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
in Nulvi in data 25 gennaio 2003 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Nulvi
[...] per l'anno 2003 – Atto 1 - Parte 1 – Serie, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nulvi di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
2) dispone l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre;
Per_1 Persona_2
3) dispone la collocazione prevalente dei figli minori presso la madre alla quale viene assegnata la casa coniugale, ove la sig.ra che ivi continuerà ad abitare con i figli minori e con la figlia Parte_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_3
pagina 6 di 7 4) quanto al diritto di visita del padre relativo a , in considerazione dell'età della ragazza, egli Per_1
potrà esercitarlo liberamente, previo accordo con la madre, e nel rispetto della volontà e delle esigenze, sia personali che scolastiche e di studio, della minore;
5) quanto al diritto di visita del padre relativo a incarica i Servizi sociali del Persona_2
comune di Banari di predisporre un percorso di supporto alla genitorialità in favore del signor e CP_1
di valutare di concerto coi Servizi sociali del comune di Nulvi, al termine positivo del progetto suddetto, le modalità degli incontri tra padre e figlio;
6) il sig. è tenuto a corrispondere alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento ordinario dei figli e e per la figlia Per_1 Persona_2 Per_3
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'assegno mensile di 600,00 €, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, fermo l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse dei figli secondo protocollo CNF;
7) la sig.ra percepirà inoltre il 100% dell'assegno unico erogato dall' a Parte_1 CP_2
favore dei figli;
8) condanna il resistente alla refusione delle spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidate in €
3.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
I.v.a. e C.p.a. da corrispondere all'Erario considerata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a carico dello Stato.
Manda alla cancelleria per la comunicazione ai Servizi sociali territorialmente competenti (del Comune di Nulvi, comune di residenza dei minori e del Comune di Banari, comune di residenza del sig. ). CP_1
Così deciso in Sassari il 21.11.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente Il Giudice estensore
Elisabetta Carta Marta Guadalupi
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Sez. I Civ. sentenza 11 gennaio 2013 n. 601, per la quale il coinvolgimento dei Servizi Sociali rappresenta una statuizione a favore del genitore nei confronti del quale viene disposta, a garanzia di un esercizio della funzione genitoriale consono al benessere psicofisico del minore. Non si tratta dunque né di una rinuncia a decidere da parte del Giudice, né di una squalificazione delle capacità personali del genitore interessato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Elisabetta Carta Presidente
Marta Guadalupi Giudice rel.
Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1143/24, avente per oggetto “scioglimento del matrimonio - contenzioso”, promossa da:
(CF. ) rappresentata e difesa dall'avv. Tania Decortes Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(CF. ) rappresentato e difeso dall'avv. Simone Pisano CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. udienza del 23.10.2024, come di seguito trascritte:
Ricorrente: “Che il Tribunale pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
e , registrato come atto n. 1, parte I, nel registro degli atti di matrimonio dello Parte_1 CP_1 stesso Comune per l'anno 2003; disponga che la casa coniugale, con quanto l'arreda, resti assegnata
a , che vi vivrà con i figli;
disponga l'affido super esclusivo dei figli minori e Parte_1 Per_1
alla madre , con collocazione presso di lei;
disponga che il padre Persona_2 Parte_1
eserciti il diritto di visita nei confronti dei figli minori quando lo vorrà, previo avviso, anche telefonico alla madre, almeno 24 ore prima, e, in ogni caso, compatibilmente con le esigenze degli stessi;
disponga che la figlia viva stabilmente con la madre, mentre il padre eserciterà il diritto di Per_3
pagina 1 di 7 visita quando lo vorrà, previo accordo con la figlia;
disponga che versi, quale contributo CP_1
per il mantenimento dei figli minori, e e della figlia maggiorenne e non Per_1 Persona_2
autosufficiente, la somma mensile di euro 700,00, a decorrere dalla proposizione della Per_3
domanda e rivalutabile annualmente su base ISTAT;
disponga che le spese straordinarie concernenti la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli, secondo quanto stabilito dal protocollo CNF, siano corrisposte da ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno;
disponga che l'assegno unico universale sia percepito interamente dalla;
ordini all'ufficiale di Stato civile del Comune di Pt_1
Nulvi di procedere alla trascrizione della sentenza di divorzio e alle altre incombenze di legge;
con vittoria di spese e compensi professionali”.
Resistente: “1) Ogni contraria istanza ed eccezione respinta;
2) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e registrato come atto n. 1, Parte I, Anno 2003 CP_1 Parte_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Nulvi;
3) Disporre che il versi, a CP_1 titolo di mantenimento dei figli, la somma di € 600,00 nelle mani della sig.ra ; 4) Disporre Pt_1
l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre, con poteri autonomi riguardo ai figli nei rapporti con tutte le amministrazioni pubbliche e nei confronti dei privati;
5) Compensate le spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15 maggio 2024 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Nulvi, CP_1
in data 25.01.2003, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1 Parte
I Ufficio 1 anno 2003.
Premesso che dall'unione coniugale sono nati tre figli, (7.4.2003), (31.07.2008) e Per_3 Per_1
(1.07.2011), la ricorrente ha dedotto che con sentenza in data 03.03.2023 era stata Persona_2
dichiarata dall'intestato Tribunale la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni: assegnazione della casa familiare situata in Nulvi alla SI insieme ai figli, affidamento condiviso a Pt_1
entrambi i genitori dei figli minori con collocazione presso la madre e conferimento a quest'ultima di poteri autonomi riguardo ai figli nei rapporti con tutte le amministrazioni pubbliche (in particolare sanitarie, assistenziali e scolastiche) e nei confronti dei privati (società sportive, insegnanti per ripetizioni etc.); disciplina degli incontri tra i minori e il padre, obbligo a carico del signor di Pt_1
corrispondere mensilmente a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e della figlia Per_3
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, la somma mensile di euro 600,00, oltre al concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%.
pagina 2 di 7 Ha dedotto che sussistevano i presupposti di legge per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge e attesa l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ha rappresentato, inoltre, che il resistente ha omesso sin da subito di esercitare il suo diritto di visita e di corrispondere qualsiasi importo a titolo di mantenimento nei confronti dei figli, risultando totalmente assente nella loro vita.
Ha allegato, quanto alle sue condizioni economiche, di non essere proprietaria di beni immobili o di veicoli, di aver ottenuto la qualifica professionale per operatore sociosanitario e di aver prestato attività lavorativa nell'anno 2023 per sole due mensilità presso una casa di riposo.
Ha specificato di essere attualmente alla ricerca di una stabile occupazione lavorativa.
Ha dichiarato che fin dalla separazione provvede da sola e con l'aiuto dei suoi genitori alla cura, educazione ed istruzione dei tre figli.
Ha concluso come in epigrafe, evidenziando che la richiesta di affido super-esclusivo trova fondamento nella totale concentrazione della responsabilità genitoriale in capo a lei e alla scarsa reperibilità del del quale non sa né dove viva né cosa faccia per mantenersi. CP_1
Il resistente, costituitosi in data 21 ottobre 2024, ha aderito alla domanda principale di scioglimento del matrimonio;
si è opposto, invece, sia alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento a favore dei figli in ragione della crisi che ha colpito il settore edile in cui lavora e che ha determinato il cattivo stato delle sue condizioni economiche, sia alla richiesta di affido super-esclusivo formulata dalla ricorrente.
Il signor ha lamentato infatti che la SI ha sempre ostacolato i rapporti tra lui e i figli: CP_1 Pt_1
in particolare, in un'occasione in cui si era presentato, senza preavviso, presso la casa familiare per vedere i figli e trascorrere del tempo con loro, la SI aveva allertato i Carabinieri della Stazione di
Nulvi; ha dedotto, inoltre, che l'antagonismo della coniuge nei suoi confronti si è poi riversato anche nei rapporti tra i figli e la famiglia paterna, determinando un'interruzione di ogni rapporto e contatto nonostante sia i nonni che gli zii abbiano più volte cercato un dialogo con i nipoti.
Ha concluso come in epigrafe.
All'udienza del 23 ottobre 2024, sentite le parti, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione al
Collegio.
*
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, come modificato dalla L.n.55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, per la pronuncia di divorzio, essendo pagina 3 di 7 decorso il termine annuale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con il rito civile e relativo ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Quanto ai provvedimenti accessori, il Collegio accoglie la domanda della sig.ra di affidamento Pt_1
esclusivo dei figli minori, alla luce delle considerazioni che seguono.
Com'è noto, l'art. 337 ter e quater c.c. dispone che, in caso di divorzio, il Giudice “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati”; in ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole vanno presi “con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa”; giova altresì osservare che, affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come da consolidata giurisprudenza di legittimità: “la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (v. fra le tante Cass. civ., sent. 17 dicembre 2009 n. 26587).
A sostegno di tale decisione, milita il comportamento del signor assunto a far data dalla CP_1
separazione di fatto dei coniugi, avvenuta il 24 gennaio 2024: egli, infatti, come ha ammesso lui stesso in udienza (v. verbale del 23 ottobre 2024), in tutto questo tempo (da quando ha lasciato la casa coniugale ad oggi) non ha né visto né sentito i figli (tanto da dichiarare: “non so neanche che voce abbiano i miei figli”), né si è preoccupato di corrispondere alcunché per il loro mantenimento (“Ho saputo che il Tribunale aveva deciso che contribuissi con il versamento di 600 euro mensili per i figli, ma non avevo neanche i soldi per me figurarsi per darli alla mia ex moglie;
in questo anno e mezzo quindi non ho versato nulla per loro”).
La sparizione del padre dalla vita familiare, senza che ci sia stato un tentativo effettivo da parte sua di continuare a essere presente nella loro vita, dimostra scarsa consapevolezza circa la sofferenza emotiva pagina 4 di 7 che ciò ha comportato nei figli e dei suoi doveri genitoriali di cura e presenza, e ciò a prescindere dal contesto di conflittualità creatosi con la SI;
i figli minori, in particolare, hanno dovuto, in Pt_1 una fase delicata della loro crescita, far fronte al venir meno dell'unità familiare senza poter fare affidamento e nemmeno confrontarsi con la figura paterna, trovandosi di fatto abbandonati moralmente e materialmente dal padre.
In aggiunta, si conferma la collocazione prevalente dei minori e presso la Per_1 Persona_2 madre e l'assegnazione della casa familiare (di proprietà di madre di , Persona_4 Parte_1
ubicata in Nulvi (SS), via Vittorio Veneto, 37) alla SI che continuerà a viverci insieme ai Pt_1
figli.
Quanto al diritto di visita del padre, è opportuno operare una distinzione:
- con riferimento a , considerata la sua età (16 anni), esso si eserciterà in modo libero su Per_1
accordo del padre direttamente con la figlia, previo accordo con la madre e in accordo con la volontà e le esigenze della ragazza;
- in relazione a (13 anni), invece, considerata l'assenza di frequentazione per quattro Per_2
anni tra lui e il padre, è raccomandabile procedere con prudenza nella ricostruzione del rapporto genitoriale nell'ottica della massima tutela del benessere psicofisico del minore, adottando tutte le cautele necessarie. È quindi necessario l'intervento dei Servizi sociali territorialmente competenti (del Comune di Banari) affinché impostino e propongano in favore del signor CP_1
un progetto di supporto alla genitorialità, a libera adesione, funzionale alla ripresa di un dialogo col figlio e momento preliminare rispetto agli incontri1. Questi ultimi potranno essere attivati, su iniziativa del Servizio citato e di concerto con i Servizi sociali del comune di residenza del minore (del Comune di Nulvi), solo all'esito positivo del progetto suddetto e con le modalità ritenute più consone dal Servizio per la ricostruzione graduale del rapporto tra il signor e CP_1
Persona_2
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici, ritiene il Collegio che in virtù del breve lasso di tempo trascorso dalla sentenza di separazione (marzo 2023) e il ricorso introduttivo del presente procedimento di divorzio (maggio 2024) e della circostanza che in occasione della separazione l'importo di 600,00 € complessivi per i figli era stato giudicato adeguato alle loro esigenze dalla pagina 5 di 7 SI , non sussistano i presupposti per accogliere la richiesta di aumento del contributo di Pt_1
mantenimento a 700,00 € complessivi formulata dalla ricorrente.
Deve pertanto confermarsi l'obbligazione in capo al sig. (genitore onerato) di corrispondere a CP_1
favore della sig.ra la somma mensile di 600,00 € complessivi, rivalutabile annualmente secondo Pt_1
gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per , e Per_1 Persona_2
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
tale cifra non è incompatibile con le Per_3
possibilità economiche del signor , il quale nella comparsa di costituzione e risposta ha chiesto la CP_1
conferma dell'assegno di mantenimento per i figli come stabilito in separazione e all'udienza del
23.10.2024, pur dichiarando “ho un'impresa individuale edile ma la sto chiudendo perché ci sono troppe tasse da pagare” ha proposto di corrispondere come proprio contributo per i figli la somma mensile di 500,00 € e comunque appare congrua in virtù 1) della potenziale capacità professionale di operaio edile del soggetto onerato, molto richiesta sul mercato del lavoro, 2) delle normali esigenze quotidiane di tre ragazzi della loro età e dello scarso e/o inesistente tempo di permanenza presso il padre.
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
L'assegno unico erogato dall' sarà percepito interamente dalla sig.ra come previsto CP_2 Pt_1 dall'accordo delle parti all'udienza del 23.10.2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate come in dispositivo
(secondo tabelle 2022 DM 147/2022 – competenza: giudizio di cognizione innanzi al Tribunale – valore della causa da 5.200 a 26.000 – fase di studio e introduttiva con parametro medio e istruttoria e decisoria con parametro minimo).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
in Nulvi in data 25 gennaio 2003 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Nulvi
[...] per l'anno 2003 – Atto 1 - Parte 1 – Serie, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nulvi di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
2) dispone l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre;
Per_1 Persona_2
3) dispone la collocazione prevalente dei figli minori presso la madre alla quale viene assegnata la casa coniugale, ove la sig.ra che ivi continuerà ad abitare con i figli minori e con la figlia Parte_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_3
pagina 6 di 7 4) quanto al diritto di visita del padre relativo a , in considerazione dell'età della ragazza, egli Per_1
potrà esercitarlo liberamente, previo accordo con la madre, e nel rispetto della volontà e delle esigenze, sia personali che scolastiche e di studio, della minore;
5) quanto al diritto di visita del padre relativo a incarica i Servizi sociali del Persona_2
comune di Banari di predisporre un percorso di supporto alla genitorialità in favore del signor e CP_1
di valutare di concerto coi Servizi sociali del comune di Nulvi, al termine positivo del progetto suddetto, le modalità degli incontri tra padre e figlio;
6) il sig. è tenuto a corrispondere alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento ordinario dei figli e e per la figlia Per_1 Persona_2 Per_3
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'assegno mensile di 600,00 €, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, fermo l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse dei figli secondo protocollo CNF;
7) la sig.ra percepirà inoltre il 100% dell'assegno unico erogato dall' a Parte_1 CP_2
favore dei figli;
8) condanna il resistente alla refusione delle spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidate in €
3.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
I.v.a. e C.p.a. da corrispondere all'Erario considerata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a carico dello Stato.
Manda alla cancelleria per la comunicazione ai Servizi sociali territorialmente competenti (del Comune di Nulvi, comune di residenza dei minori e del Comune di Banari, comune di residenza del sig. ). CP_1
Così deciso in Sassari il 21.11.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente Il Giudice estensore
Elisabetta Carta Marta Guadalupi
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Sez. I Civ. sentenza 11 gennaio 2013 n. 601, per la quale il coinvolgimento dei Servizi Sociali rappresenta una statuizione a favore del genitore nei confronti del quale viene disposta, a garanzia di un esercizio della funzione genitoriale consono al benessere psicofisico del minore. Non si tratta dunque né di una rinuncia a decidere da parte del Giudice, né di una squalificazione delle capacità personali del genitore interessato.