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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/12/2025, n. 6515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6515 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Marina Tafuri Presidente dott. Stefano Risolo Consigliere rel. dott.ssa Ornella Minucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 5375/2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello contro Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 29.10.2024, n. 4070), vertente
[...]
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente in forza di C.F._1 procure in atti dall'avv. Rosa D'Ambrosio (c.f.: p.e.c.: C.F._2
e dall'avv. Romolo Letizia (c.f.: ; p.e.c.: Email_1 C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in San Email_2
RC IS (CE), al viale della Libertà n. 251; appellante
E
nata a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._4 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'avv. Francesco Mennillo (c.f.:
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Santa Maria C.F._5
Capua Vetere (CE), al viale del Consiglio d'Europa n. 40 (p.e.c.:
; Email_3 appellata nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportato all'atto di appello.
Per l'appellata: ha chiesto rigettarsi il gravame.
Per il P.G.: non ha formulato conclusioni, atteso l'oggetto della causa, non involgente interessi facenti capo a soggetti di età minore.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 17.03.2015, domandava pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 contratto con il 20.09.2007 - dal quale, rispettivamente nelle date del Controparte_1
02.07.1987 e del 13.07.1990, erano nati i figli e - chiedendo dichiararsi da lui Per_1 Per_2 non dovuto alcun contributo economico per il mantenimento dei figli - maggiorenni ed economicamente indipendenti - né l'assegno di divorzio in favore della coniuge o - in subordine - ridursi equamente l'importo di quest'ultimo, evidenziando che dalla relazione sentimentale intrapresa con la nuova compagna era nato nel 2012 un bambino;
che la famiglia così costituitasi si era stabilita presso un appartamento ubicato in Zeme (PV), per il quale sosteneva un canone locatizio di euro 900,00 al mese;
che aveva subito una crisi sul lavoro fino a registrare un fallimento nel 2007; che lavorava come direttore di cantiere presso la società ”Itinera S.p.a.”, percependo uno stipendio mensile di euro 2.900,00, di cui euro
1.400,00 destinati al mantenimento dei figli e della moglie, euro 900,00 per il detto canone di locazione ed euro 600,00 per mantenere il bambino nato dalla nuova relazione;
riferiva, ancora, il ricorrente che la era disoccupata ma, poiché ancora giovane ed in salute, godeva di CP_1 concreta capacità lavorativa.
Con memoria di costituzione depositata il 13.06.2016, la resistente rappresentava che il marito le trasferiva inizialmente somme pari ad euro 2.500,00 al mese ma che - intrapresa la sua nuova relazione sentimentale - aveva ridotto la sua contribuzione ad euro 1.500,00 al mese;
aggiungeva che il non sosteneva direttamente il canone di locazione della sua Pt_1 abitazione (perché a carico della società per cui lavorava) e che l'uomo non le aveva mai corrisposto per intero l'importo dell'assegno di mantenimento per la prole quale stabilito in sede di separazione;
quindi, la non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio, chiedeva disporsi un assegno di contributo al mantenimento dei figli ed un assegno divorzile in proprio favore di importo non inferiore a quello (pari ad euro
600,00) riconosciutole nella sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere il 16.04.2013. All'esito dell'udienza celebratasi dinanzi al Presidente del Tribunale, ascoltate le parti, veniva revocato l'assegno dovuto dal a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_1
- divenuto economicamente autosufficiente - e, per il resto, venivano confermate le Per_2 condizioni di cui alla separazione giudiziale.
All'udienza del 20.06.2016, le parti riferivano che la figlia aveva contratto matrimonio Per_1 ed il G.I. revocava l'assegno di mantenimento in suo favore, rimettendo la causa al Collegio per la decisione sullo status, che successivamente veniva emessa con sentenza del 12.12.2017.
Con ordinanza del 20.06.2017, il G.I., valutate le richieste istruttorie articolate dalle parti, non ammetteva le stesse per le ragioni ivi indicate;
quindi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Con sentenza n. 4070 del 29.10.2024, depositata il 04.11.2024, il Tribunale adito poneva a carico di l'obbligo di corrispondere alla controparte un assegno di divorzio Parte_1 dell'importo di euro 500,00 al mese, rilevando come dagli atti fosse emerso pacificamente che fra le rispettive situazioni patrimoniali era ravvisabile una rilevante sperequazione, che tale squilibrio fosse riconducibile alla scelta concordata dai coniugi di demandare alla donna la gestione del ménage familiare (comprendente la cura della prole) per dare modo al marito di sviluppare la sua attività professionale e che la - giunta all'età di sessant'anni - non CP_1 potesse più utilmente provare ad inserirsi nel mondo del lavoro. Il Tribunale poneva, altresì,
a carico del le spese di lite. Pt_1
1.1. Con ricorso depositato l'11.12.2024 ha proposto appello il quale, per Parte_1 le ragioni che di seguito saranno sintetizzate, ha chiesto - in riforma della sentenza impugnata
- dichiararsi da lui non dovuto alcun assegno di divorzio in favore della moglie o - in subordine
- ridursene equamente l'importo, con la condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
1.2. A seguito della notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza cartolare di trattazione, si è costituita con comparsa di risposta , resistendo Controparte_1 nel merito.
All'esito della camera di consiglio del 03.11.2025, sul deposito delle note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con l'atto di gravame (e le note scritte depositate), lamenta che il Parte_1
Tribunale, nel porre a suo carico l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno di divorzio dell'importo di euro 500,00 al mese, avrebbe fondato la sua decisione sull'esclusiva - e non provata - prospettazione offerta dalla delle condizioni economiche delle parti, senza CP_1 considerare che la donna - proprietaria dell'appartamento in cui vive, ex casa coniugale - non ha depositato documentazione attestante la sua situazione patrimoniale, pur essendo ella dotata di capacità lavorativa, specie in riferimento all'epoca della separazione, quando la moglie - cinquantenne ed in buona salute - avrebbe potuto proficuamente porre a frutto la sua qualifica di analista contabile ed invece preferiva fare affidamento sull'entrata fissa costituita dall'assegno di mantenimento corrispostole dal marito piuttosto che ricercare un impiego.
Il Tribunale - inoltre - avrebbe tralasciato di considerare il peggioramento della situazione patrimoniale dell'appellante, il quale, a seguito della fine della relazione sentimentale con la madre del minore (nato nel 2012), è tenuto a corrispondere un assegno mensile di euro Per_3
600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, rimasto a vivere presso la genitrice, oltre ad essere onerato del pagamento del canone locatizio, dell'importo di euro 642,00 al mese.
Espone - altresì - l'appellante che, a differenza di quanto osservato dal giudice di prime cure, egli ha sempre contestato la riconducibilità del mancato svolgimento di attività lavorativa da parte della a scelte comuni relative alla suddivisione di ruoli nel contesto del ménage CP_1 matrimoniale e che la controparte non avrebbe assolto all'onere probatorio afferente alla dimostrazione del proprio sacrificio di occasioni professionali per consentire al marito di svolgere la sua attività lavorativa e di formare il patrimonio suo personale e quello della famiglia. Ulteriore prova dell'assenza dei presupposti per la protrazione di qualsiasi suo obbligo economico nei riguardi della ex coniuge si evincerebbe inoltre - secondo il - Pt_1 dalla circostanza che successivamente all'emissione della sentenza sullo status (e, dunque, dopo il 2018) la (come rappresentato dallo stesso legale della donna negli scritti difensivi CP_1 depositati nel corso degli anni) non ha mantenuto alcun contatto con l'avvocato e che da anni
(come da documentazione depositata) i bonifici effettuati in favore della donna vengono rispediti al mittente con la causale “trasferimento a vs. favore”, ciò che - in assenza di azioni esecutive per l'ottenimento delle somme dovute - attesterebbe la fruizione da parte della medesima di fonti di reddito tali da rendere superfluo il contributo economico del marito;
analogo motivo sarebbe sotteso alla decisione della LI di rinunciare all'eredità paterna e di donare ai figli l'immobile trasmessole mortis causa dal defunto genitore.
2.1. Con la comparsa di costituzione e risposta (e le note scritte depositate) resiste nel merito la cui difesa, nel chiedere il rigetto del gravame, sostiene la correttezza in Controparte_1 fatto ed in diritto della motivazione della sentenza impugnata, evidenziando che la donna avrebbe sacrificato durante la vita matrimoniale ogni occasione di inserimento nel mondo del lavoro, laddove ad oggi impossibile sarebbe il reperimento di qualsivoglia impiego, attesi la non giovane età della ed il mancato aggiornamento professionale negli anni;
che la CP_1 proprietà della villa già adibita a residenza familiare comporta la mancata redditualità del bene;
che l'obbligo della controparte di contribuire al mantenimento del figlio (peraltro già Per_3 nato all'epoca della separazione) non può elidere l'onere di corrispondere l'assegno divorzile alla ex moglie;
che “la scelta” dell'appellata “di non percepire l'assegno di mantenimento è legata a ragioni personali” (ossia all'indisponibilità di un proprio conto corrente) e non alla titolarità di risorse economiche, così come la mancanza di interlocuzioni con il difensore dal
2018 sarebbe esclusivamente da ascriversi a sopravvenute difficoltà economiche;
che “la rinuncia ereditaria rappresenta e concreta un atto di protezione verso i figli, minacciati dal fallimento aziendale del ricorrente”.
3. Il gravame è infondato e deve essere rigettato.
3.1. Va evidenziato, in primo luogo, che la più recente ed autorevole giurisprudenza della S.C.
(Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018 n. 18287) ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/'70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Quindi, come sopra ampiamente precisato in punto di diritto, la funzione dell'assegno di divorzio non è più meramente assistenziale, poiché tesa a ricostituire il tenore di vita coniugale, né fondata solo sulle condizioni soggettive del richiedente - c.d. criterio dell'autosufficienza economica -, bensì è quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche nei casi in cui vi sia la prova, il cui onere ricade sul richiedente l'assegno, che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle comuni scelte di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione del nucleo ed alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge.
In definitiva, al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è, pertanto, necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità fra le rispettive situazioni economico - patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, occorre accertare - ed in entrambi i casi l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno - se questa disparità sia stata determinata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare ed ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare, o quanto meno ridurre, il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via.
Ciò posto, osserva la Corte che se - da un lato - dalla documentazione in atti (peraltro depositata dal solo appellante) emerge l'assenza di redditi della mentre il CP_1 Pt_1 risulta avere percepito nel 2021 un reddito complessivo di 63.000 euro e - fra il 2019 ed il 2020
- redditi annuali variabili dai 47.000 ai 56.000 euro (pur essendo onerato dal pagamento del canone di locazione - laddove la è proprietaria dell'immobile ove vive, ex casa CP_1 coniugale - e delle spese di contributo al mantenimento del figlio , le quali sono Per_3 aumentate, essendo il minore - peraltro nato subito prima della separazione - ormai tredicenne), dall'altro non è stata in alcun modo dimostrata dall'appellata l'effettività dell'asserito sacrificio di occasioni professionali riconducibile a scelte consensuali relative alla divisione dei ruoli all'interno della coppia (stante sul punto l'esplicita contestazione di controparte), non essendo state fornite a tal fine prove ammissibili od altri elementi dimostrativi;
inoltre, non è stato nemmeno allegato un concreto impegno successivo alla separazione nella ricerca di un'occupazione lavorativa e di fonti autonome di reddito, essendosi limitata la difesa a sostenere l'impossibilità per una donna di cinquant'anni di inserirsi nel mondo del lavoro in assenza di specifiche qualificazioni professionali, laddove deve osservarsi come - in assenza di problemi di salute o di altri impedimenti - ben avrebbe potuto la (obiettivamente non anziana anche all'epoca della separazione) operare un CP_1 concreto sforzo per affinare e porre a frutto la sua competenza di analista contabile.
Sotto altro profilo, implausibile appare - come sostenuto dalla difesa dell'appellata - che la si sia resa irreperibile da anni per il suo legale ed abbia rinunciato ad incassare i ratei CP_1 dell'assegno di mantenimento per la mancanza di risorse sufficienti a remunerare l'avvocato e ad aprire un conto corrente, mentre logica risulta la prospettazione dell'appellante secondo cui la donna - ove in ristrettezze economiche - avrebbe avuto tutto l'interesse ad intraprendere un'azione esecutiva nei confronti del coniuge o quantomeno a rendere logisticamente praticabile la percezione degli emolumenti dovutile (oltretutto di non trascurabile importo e tali da giustificare le spese connesse all'accensione di un conto corrente).
Riguardo alle circostanze da ultimo evidenziate, deve solo aggiungersi che non sussistono le condizioni per considerare sostanzialmente contraffatta (perché riprodotta in forma digitale assumendo a modello la sottoscrizione della precedente procura del 2016) la firma apposta dall'appellata in calce alla procura depositata dal difensore per il grado di appello (ciò che andrebbe dichiarato - secondo l'appellante - sulla base del fatto che il legale della Pellecchia ha rappresentato nella comparsa di risposta di non avere contatti con la cliente da molto tempo), atteso che lo non ha presentato nella presente procedura querela di falso, facendo Parte_2 invece riferimento ad una mera consulenza tecnica di parte.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, devono ritenersi insussistenti i presupposti del domandato assegno divorzile, non solo nella componente perequativo-compensativa ma anche in quella di matrice meramente assistenziale.
4. L'esito complessivo della causa impone la rivisitazione dell'intero assetto delle spese del giudizio, al riguardo dovendosi stabilire - per il primo grado - la compensazione delle stesse, attesa l'articolata evoluzione giurisprudenziale intervenuta in materia di assegno divorzile;
relativamente alle spese del presente grado, invece, va applicato il criterio della soccombenza, dal che discende la condanna dell'appellata alla refusione in favore della controparte delle medesime, che vanno liquidate come in dispositivo secondo i criteri tabellari vigenti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di in riforma della sentenza n. 4070/2024, emessa dal Tribunale Controparte_1 di Santa Maria Capua Vetere il 29.10.2024, pubblicata il 04.11.2024, così provvede:
a) accoglie il gravame e, per l'effetto, dichiara non dovuto da alcun assegno Parte_1 di divorzio in favore di;
Controparte_1 b) dispone l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali di primo grado e condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore Controparte_1 dell'appellante, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefano Risolo dott.ssa Marina Tafuri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Marina Tafuri Presidente dott. Stefano Risolo Consigliere rel. dott.ssa Ornella Minucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 5375/2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello contro Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 29.10.2024, n. 4070), vertente
[...]
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente in forza di C.F._1 procure in atti dall'avv. Rosa D'Ambrosio (c.f.: p.e.c.: C.F._2
e dall'avv. Romolo Letizia (c.f.: ; p.e.c.: Email_1 C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in San Email_2
RC IS (CE), al viale della Libertà n. 251; appellante
E
nata a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._4 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'avv. Francesco Mennillo (c.f.:
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Santa Maria C.F._5
Capua Vetere (CE), al viale del Consiglio d'Europa n. 40 (p.e.c.:
; Email_3 appellata nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportato all'atto di appello.
Per l'appellata: ha chiesto rigettarsi il gravame.
Per il P.G.: non ha formulato conclusioni, atteso l'oggetto della causa, non involgente interessi facenti capo a soggetti di età minore.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 17.03.2015, domandava pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 contratto con il 20.09.2007 - dal quale, rispettivamente nelle date del Controparte_1
02.07.1987 e del 13.07.1990, erano nati i figli e - chiedendo dichiararsi da lui Per_1 Per_2 non dovuto alcun contributo economico per il mantenimento dei figli - maggiorenni ed economicamente indipendenti - né l'assegno di divorzio in favore della coniuge o - in subordine - ridursi equamente l'importo di quest'ultimo, evidenziando che dalla relazione sentimentale intrapresa con la nuova compagna era nato nel 2012 un bambino;
che la famiglia così costituitasi si era stabilita presso un appartamento ubicato in Zeme (PV), per il quale sosteneva un canone locatizio di euro 900,00 al mese;
che aveva subito una crisi sul lavoro fino a registrare un fallimento nel 2007; che lavorava come direttore di cantiere presso la società ”Itinera S.p.a.”, percependo uno stipendio mensile di euro 2.900,00, di cui euro
1.400,00 destinati al mantenimento dei figli e della moglie, euro 900,00 per il detto canone di locazione ed euro 600,00 per mantenere il bambino nato dalla nuova relazione;
riferiva, ancora, il ricorrente che la era disoccupata ma, poiché ancora giovane ed in salute, godeva di CP_1 concreta capacità lavorativa.
Con memoria di costituzione depositata il 13.06.2016, la resistente rappresentava che il marito le trasferiva inizialmente somme pari ad euro 2.500,00 al mese ma che - intrapresa la sua nuova relazione sentimentale - aveva ridotto la sua contribuzione ad euro 1.500,00 al mese;
aggiungeva che il non sosteneva direttamente il canone di locazione della sua Pt_1 abitazione (perché a carico della società per cui lavorava) e che l'uomo non le aveva mai corrisposto per intero l'importo dell'assegno di mantenimento per la prole quale stabilito in sede di separazione;
quindi, la non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio, chiedeva disporsi un assegno di contributo al mantenimento dei figli ed un assegno divorzile in proprio favore di importo non inferiore a quello (pari ad euro
600,00) riconosciutole nella sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere il 16.04.2013. All'esito dell'udienza celebratasi dinanzi al Presidente del Tribunale, ascoltate le parti, veniva revocato l'assegno dovuto dal a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_1
- divenuto economicamente autosufficiente - e, per il resto, venivano confermate le Per_2 condizioni di cui alla separazione giudiziale.
All'udienza del 20.06.2016, le parti riferivano che la figlia aveva contratto matrimonio Per_1 ed il G.I. revocava l'assegno di mantenimento in suo favore, rimettendo la causa al Collegio per la decisione sullo status, che successivamente veniva emessa con sentenza del 12.12.2017.
Con ordinanza del 20.06.2017, il G.I., valutate le richieste istruttorie articolate dalle parti, non ammetteva le stesse per le ragioni ivi indicate;
quindi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Con sentenza n. 4070 del 29.10.2024, depositata il 04.11.2024, il Tribunale adito poneva a carico di l'obbligo di corrispondere alla controparte un assegno di divorzio Parte_1 dell'importo di euro 500,00 al mese, rilevando come dagli atti fosse emerso pacificamente che fra le rispettive situazioni patrimoniali era ravvisabile una rilevante sperequazione, che tale squilibrio fosse riconducibile alla scelta concordata dai coniugi di demandare alla donna la gestione del ménage familiare (comprendente la cura della prole) per dare modo al marito di sviluppare la sua attività professionale e che la - giunta all'età di sessant'anni - non CP_1 potesse più utilmente provare ad inserirsi nel mondo del lavoro. Il Tribunale poneva, altresì,
a carico del le spese di lite. Pt_1
1.1. Con ricorso depositato l'11.12.2024 ha proposto appello il quale, per Parte_1 le ragioni che di seguito saranno sintetizzate, ha chiesto - in riforma della sentenza impugnata
- dichiararsi da lui non dovuto alcun assegno di divorzio in favore della moglie o - in subordine
- ridursene equamente l'importo, con la condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
1.2. A seguito della notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza cartolare di trattazione, si è costituita con comparsa di risposta , resistendo Controparte_1 nel merito.
All'esito della camera di consiglio del 03.11.2025, sul deposito delle note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con l'atto di gravame (e le note scritte depositate), lamenta che il Parte_1
Tribunale, nel porre a suo carico l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno di divorzio dell'importo di euro 500,00 al mese, avrebbe fondato la sua decisione sull'esclusiva - e non provata - prospettazione offerta dalla delle condizioni economiche delle parti, senza CP_1 considerare che la donna - proprietaria dell'appartamento in cui vive, ex casa coniugale - non ha depositato documentazione attestante la sua situazione patrimoniale, pur essendo ella dotata di capacità lavorativa, specie in riferimento all'epoca della separazione, quando la moglie - cinquantenne ed in buona salute - avrebbe potuto proficuamente porre a frutto la sua qualifica di analista contabile ed invece preferiva fare affidamento sull'entrata fissa costituita dall'assegno di mantenimento corrispostole dal marito piuttosto che ricercare un impiego.
Il Tribunale - inoltre - avrebbe tralasciato di considerare il peggioramento della situazione patrimoniale dell'appellante, il quale, a seguito della fine della relazione sentimentale con la madre del minore (nato nel 2012), è tenuto a corrispondere un assegno mensile di euro Per_3
600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, rimasto a vivere presso la genitrice, oltre ad essere onerato del pagamento del canone locatizio, dell'importo di euro 642,00 al mese.
Espone - altresì - l'appellante che, a differenza di quanto osservato dal giudice di prime cure, egli ha sempre contestato la riconducibilità del mancato svolgimento di attività lavorativa da parte della a scelte comuni relative alla suddivisione di ruoli nel contesto del ménage CP_1 matrimoniale e che la controparte non avrebbe assolto all'onere probatorio afferente alla dimostrazione del proprio sacrificio di occasioni professionali per consentire al marito di svolgere la sua attività lavorativa e di formare il patrimonio suo personale e quello della famiglia. Ulteriore prova dell'assenza dei presupposti per la protrazione di qualsiasi suo obbligo economico nei riguardi della ex coniuge si evincerebbe inoltre - secondo il - Pt_1 dalla circostanza che successivamente all'emissione della sentenza sullo status (e, dunque, dopo il 2018) la (come rappresentato dallo stesso legale della donna negli scritti difensivi CP_1 depositati nel corso degli anni) non ha mantenuto alcun contatto con l'avvocato e che da anni
(come da documentazione depositata) i bonifici effettuati in favore della donna vengono rispediti al mittente con la causale “trasferimento a vs. favore”, ciò che - in assenza di azioni esecutive per l'ottenimento delle somme dovute - attesterebbe la fruizione da parte della medesima di fonti di reddito tali da rendere superfluo il contributo economico del marito;
analogo motivo sarebbe sotteso alla decisione della LI di rinunciare all'eredità paterna e di donare ai figli l'immobile trasmessole mortis causa dal defunto genitore.
2.1. Con la comparsa di costituzione e risposta (e le note scritte depositate) resiste nel merito la cui difesa, nel chiedere il rigetto del gravame, sostiene la correttezza in Controparte_1 fatto ed in diritto della motivazione della sentenza impugnata, evidenziando che la donna avrebbe sacrificato durante la vita matrimoniale ogni occasione di inserimento nel mondo del lavoro, laddove ad oggi impossibile sarebbe il reperimento di qualsivoglia impiego, attesi la non giovane età della ed il mancato aggiornamento professionale negli anni;
che la CP_1 proprietà della villa già adibita a residenza familiare comporta la mancata redditualità del bene;
che l'obbligo della controparte di contribuire al mantenimento del figlio (peraltro già Per_3 nato all'epoca della separazione) non può elidere l'onere di corrispondere l'assegno divorzile alla ex moglie;
che “la scelta” dell'appellata “di non percepire l'assegno di mantenimento è legata a ragioni personali” (ossia all'indisponibilità di un proprio conto corrente) e non alla titolarità di risorse economiche, così come la mancanza di interlocuzioni con il difensore dal
2018 sarebbe esclusivamente da ascriversi a sopravvenute difficoltà economiche;
che “la rinuncia ereditaria rappresenta e concreta un atto di protezione verso i figli, minacciati dal fallimento aziendale del ricorrente”.
3. Il gravame è infondato e deve essere rigettato.
3.1. Va evidenziato, in primo luogo, che la più recente ed autorevole giurisprudenza della S.C.
(Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018 n. 18287) ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/'70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Quindi, come sopra ampiamente precisato in punto di diritto, la funzione dell'assegno di divorzio non è più meramente assistenziale, poiché tesa a ricostituire il tenore di vita coniugale, né fondata solo sulle condizioni soggettive del richiedente - c.d. criterio dell'autosufficienza economica -, bensì è quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche nei casi in cui vi sia la prova, il cui onere ricade sul richiedente l'assegno, che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle comuni scelte di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione del nucleo ed alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge.
In definitiva, al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è, pertanto, necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità fra le rispettive situazioni economico - patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, occorre accertare - ed in entrambi i casi l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno - se questa disparità sia stata determinata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare ed ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare, o quanto meno ridurre, il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via.
Ciò posto, osserva la Corte che se - da un lato - dalla documentazione in atti (peraltro depositata dal solo appellante) emerge l'assenza di redditi della mentre il CP_1 Pt_1 risulta avere percepito nel 2021 un reddito complessivo di 63.000 euro e - fra il 2019 ed il 2020
- redditi annuali variabili dai 47.000 ai 56.000 euro (pur essendo onerato dal pagamento del canone di locazione - laddove la è proprietaria dell'immobile ove vive, ex casa CP_1 coniugale - e delle spese di contributo al mantenimento del figlio , le quali sono Per_3 aumentate, essendo il minore - peraltro nato subito prima della separazione - ormai tredicenne), dall'altro non è stata in alcun modo dimostrata dall'appellata l'effettività dell'asserito sacrificio di occasioni professionali riconducibile a scelte consensuali relative alla divisione dei ruoli all'interno della coppia (stante sul punto l'esplicita contestazione di controparte), non essendo state fornite a tal fine prove ammissibili od altri elementi dimostrativi;
inoltre, non è stato nemmeno allegato un concreto impegno successivo alla separazione nella ricerca di un'occupazione lavorativa e di fonti autonome di reddito, essendosi limitata la difesa a sostenere l'impossibilità per una donna di cinquant'anni di inserirsi nel mondo del lavoro in assenza di specifiche qualificazioni professionali, laddove deve osservarsi come - in assenza di problemi di salute o di altri impedimenti - ben avrebbe potuto la (obiettivamente non anziana anche all'epoca della separazione) operare un CP_1 concreto sforzo per affinare e porre a frutto la sua competenza di analista contabile.
Sotto altro profilo, implausibile appare - come sostenuto dalla difesa dell'appellata - che la si sia resa irreperibile da anni per il suo legale ed abbia rinunciato ad incassare i ratei CP_1 dell'assegno di mantenimento per la mancanza di risorse sufficienti a remunerare l'avvocato e ad aprire un conto corrente, mentre logica risulta la prospettazione dell'appellante secondo cui la donna - ove in ristrettezze economiche - avrebbe avuto tutto l'interesse ad intraprendere un'azione esecutiva nei confronti del coniuge o quantomeno a rendere logisticamente praticabile la percezione degli emolumenti dovutile (oltretutto di non trascurabile importo e tali da giustificare le spese connesse all'accensione di un conto corrente).
Riguardo alle circostanze da ultimo evidenziate, deve solo aggiungersi che non sussistono le condizioni per considerare sostanzialmente contraffatta (perché riprodotta in forma digitale assumendo a modello la sottoscrizione della precedente procura del 2016) la firma apposta dall'appellata in calce alla procura depositata dal difensore per il grado di appello (ciò che andrebbe dichiarato - secondo l'appellante - sulla base del fatto che il legale della Pellecchia ha rappresentato nella comparsa di risposta di non avere contatti con la cliente da molto tempo), atteso che lo non ha presentato nella presente procedura querela di falso, facendo Parte_2 invece riferimento ad una mera consulenza tecnica di parte.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, devono ritenersi insussistenti i presupposti del domandato assegno divorzile, non solo nella componente perequativo-compensativa ma anche in quella di matrice meramente assistenziale.
4. L'esito complessivo della causa impone la rivisitazione dell'intero assetto delle spese del giudizio, al riguardo dovendosi stabilire - per il primo grado - la compensazione delle stesse, attesa l'articolata evoluzione giurisprudenziale intervenuta in materia di assegno divorzile;
relativamente alle spese del presente grado, invece, va applicato il criterio della soccombenza, dal che discende la condanna dell'appellata alla refusione in favore della controparte delle medesime, che vanno liquidate come in dispositivo secondo i criteri tabellari vigenti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di in riforma della sentenza n. 4070/2024, emessa dal Tribunale Controparte_1 di Santa Maria Capua Vetere il 29.10.2024, pubblicata il 04.11.2024, così provvede:
a) accoglie il gravame e, per l'effetto, dichiara non dovuto da alcun assegno Parte_1 di divorzio in favore di;
Controparte_1 b) dispone l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali di primo grado e condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore Controparte_1 dell'appellante, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefano Risolo dott.ssa Marina Tafuri