Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6038/2019 R.G. avente ad oggetto “responsabilità professionale” e vertente:
T R A
, , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proprio e quali eredi di , rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Tarantini e Marino Persona_1
Francesco Giulio Giausa, giusta mandato in atti.
ATTORI
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Corrado, giusta mandato in atti. CP_1
CONVENUTA
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 18.12.2024, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , e , in proprio e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 quali eredi di , con atto di citazione notificato il 3.6.2019, convenivano in giudizio, Persona_1 davanti a questo Tribunale, l , deducendo: che il 14.1.2016 la sig.ra era CP_1 Persona_1 stata ricoverata presso l' di e trapianto di cellule staminali del presidio CP_2 CP_3 ospedaliero V. Fazzi di perché affetta da linfoma di N.H. del mediastino in progressione;
CP_1 che, all'ingresso nella struttura ospedaliera, la paziente presentava instabilità motoria;
che il 29.1.2016, verso le ore 18,45, dopo essere stata sottoposta ad una seduta di chemioterapia, la sig.ra presumibilmente mentre si recava in bagno, era caduta, riportando la frattura del Per_1 femore;
che l'intervento di osteosintesi era stato eseguito soltanto il 17.2.2016, dopo la risalita dei bassi valori di emocromo della sig.ra che dopo le dimissioni dall'ospedale, Per_1 avvenute il 17.3.2016, la sig.ra era stata costretta a vivere allettata e ad effettuare ogni Per_1 spostamento con il girello;
che la caduta e le conseguenti lesioni erano imputabili a responsabilità dell sia perché il letto non era attrezzato con le spondine (che avrebbero impedito alla di scendere dal letto), sia perché le condizioni della paziente (debilitata Per_1 per il trattamento chemioterapico) imponevano un suo continuo monitoraggio;
che i postumi permanenti residuati alla frattura del femore erano valutabili nella misura del 17% e l'invalidità temporanea conseguente stimabile in 150 giorni, con un danno liquidabile in euro 82.191,25; che, pertanto, l doveva essere condannata al risarcimento del danno, mediante pagamento della predetta somma o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge e vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio medico- legale.
All'udienza del 18.12.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata riservata per la decisione, previa assegnazione dei termini per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
Risulta dall'espletata consulenza medico-legale che “lo stato di coscienza e vigilanza della paziente non risultava….tale da lasciar prevedere comportamento non dettati dalla ordinaria diligenza né da farla ritenere meritevole dell'applicazione di spondine di protezione per incapacità di evitare il rischio caduta dal letto;
vi è tuttavia da precisare che si trattava di soggetto allettato già da diversi giorni, sottoposto a ciclo di infusione di cellule staminali nella giornata precedente, con rilievi laboratoristici deponenti per una condizione anemica di moderata entità, per la quale le possibilità di un malessere transitorio, quali l'instabilità dettata da un mutamento posturale quale l'alzarsi dal letto, doveva essere posta in conto, in quanto ricorrente con una certa frequenza, rappresentando una delle cause più frequenti di caduta per i degenti di età superiore a 65 anni, allettati a lungo. D'altro canto, a fronte di una paziente collaborante e nella possibilità di adempiere ai consueti avvertimenti, in buone condizioni generali, compatibilmente con lo stato di malattia, come segnalato nell'obbiettività raccolta nelle ore del mattino dal medico che era passato in visita, riteniamo che si potesse ragionevolmente attendere una richiesta d'intervento del personale infermieristico attraverso l'impiego del tradizionale campanello in dotazione, al fine di ottenere la dovuta assistenza per espletare il bisogno fisiologico. Su tale punto tuttavia e, in particolare, sull'ipotesi che una eventuale chiamata possa essere stata disattesa, non siamo in grado di esprimerci”.
Alla luce di tali indicazioni del consulente medico legale - motivate, coerenti, supportate dalla scienza medica e perciò condivisibili - deve escludersi la responsabilità della per non aver applicato al letto ove dormiva la sig.ra elle spondine di protezione idonee ad impedirle Per_1 di scendere autonomamente dal letto, senza l'aiuto di un infermiere: infatti, la paziente era perfettamente capace d'intendere e quindi di seguire la raccomandazione di non alzarsi da sola e di chiamare con il campanello l'infermiere di turno, perché l'aiutasse a scendere dal letto e l'accompagnasse al bagno.
Resta da stabilire se tale raccomandazione vi sia stata e se la sig.ra l'abbia disattesa Per_1 ovvero se abbia invano chiamato l'infermiere con il campanello.
Dalla cartella clinica, che costituisce un atto pubblico assistito da fede privilegiata, risulta che
“la paziente, mentre autonomamente cercava di recarsi in bagno, senza aver avvisato il personale di turno, cadeva per riferita vertigine, riportando trauma contusivo non escoriato in regione temporale sinistra ed emibacino”.
A sua volta il teste , all'epoca dirigente medico presso il reparto di ematologia Testimone_1 dell'ospedale “V. Fazzi”, ha riferito che “avvisavamo sempre i pazienti di allertare e chiamare il personale prima di muoversi…..Escludo che sia stato richiesto l'intervento del personale prima di alzarsi”.
Analogamente, la teste all'epoca infermiera in servizio presso il reparto di Testimone_2 ematologia, ha dichiarato:” Ricordo di aver raccomandato alla signora di suonare il campanello, nel caso avesse avuto bisogno di aiuto….dal punto in cui mi trovavo, in quanto ero presente in corsia, se il campanello avesse suonato l'avrei sentito…. “.
Deve quindi ritenersi che la sig.ra confidando nelle sue forze, si sia alzata da sola per Per_1 andare al bagno e che, a causa delle precarie condizioni fisiche, abbia perso l'equilibrio e sia caduta.
Né tale conclusione è inficiata dalla deposizione di , la quale ha riferito di Testimone_2 aver saputo dalla figlia della sig.ra che “che la mamma era caduta ed era molto Per_1 arrabbiata perché la paziente che era accanto a sua madre aveva invano allertato il personale sanitario, che presumibilmente è sopraggiunto dopo la caduta”: invero, trattasi di testimonianza de relato actoris (nella quale la teste riferisce circostanze apprese dalla stessa attrice ), di modesto rilievo probatorio e comunque inidonea a superare Parte_2 quanto risulta dalla cartella clinica e dalle precise e dettagliate deposizioni degli altri testi.
Nonostante il rigetto della domanda, è giusto dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali, tenuto conto che la reale dinamica dell'accaduto è stata chiarita soltanto all'esito dell'istruttoria espletata nel corso del presente giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, rigetta la domanda proposta, con atto di citazione notificato il 3.6.2019, da , , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in proprio e quali eredi di , nei confro nti della con integrale Persona_1 CP_1 compensazione tra le parti delle spese processuali.
Così deciso in Lecce il 13.3.2025.
Il giudice unico