Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 1019
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi

    Il ricorso è inammissibile poiché propone motivi generici che reiterano censure già formulate in sede di riesame e invocano una diversa valutazione del compendio indiziario, che è stato adeguatamente esaminato e fatto oggetto di una ricostruzione logica e coerente da parte del Tribunale. La Corte ha verificato la correttezza della valutazione degli elementi indizianti da parte del Tribunale, che ha correttamente individuato gli elementi a carico dell'indagato, tra cui l'utilizzo dell'auto intestata al ricorrente per la fuga, i tabulati telefonici e la mancata fornitura di elementi a discarico.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari

    Il motivo è manifestamente infondato poiché il Tribunale ha dedotto la pericolosità sociale del ricorrente dalle modalità della rapina, dalla pianificazione, dal sopralluogo preventivo, dalla commissione di altri reati e dai precedenti specifici, ritenendo la misura custodiale l'unica idonea. La censura è generica e non si confronta con la motivazione resa dal Tribunale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 1019
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1019
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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