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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AR DA BO CC - 10/12/2025 R.G.N. 32177/2025 DA LC SENTENZA Sul ricorso proposto da: AN AB nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/09/2025 del Tribunale di Genova udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino;
preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Genova, sezione per il riesame, ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di AB AN e per l'effetto ha confermato l'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di La Spezia ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai reati di rapina pluriaggravata, sequestro di persona e furto aggravato delle auto utilizzate per la rapina, nonché di diversi furti eseguiti in diverse località meglio indicati nelle incolpazione provvisoria.
2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’indagato, deducendo quanto segue:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi, in quanto gli elementi di fatto valorizzati dall'ordinanza cautelare e dal provvedimento del Tribunale non raggiungono la gravità indiziaria;
gli stessi vengono singolarmente esaminati dal Tribunale che, invece, omette del tutto di confrontarsi con gli elementi e le carenze indiziarie, favorevoli all’assunto difensivo. In particolare si rileva che sulle autovetture sottratte e utilizzate per eseguire la rapina non sono stati rinvenuti elementi che consentano di risalire all’indagato; che non è stato dimostrato che l'autovettura di proprietà del AN, utilizzata per allontanarsi dal luogo del delitto dopo la rapina fosse nella circostanza guidata dal predetto;
si osserva che l’accertamento dattiloscopico sul tagliando dell'autostrada dimostra soltanto che l'indagato si era recato da Brindisi a Borgotaro il 29 dicembre, ma non prova che abbia partecipato alla rapina commessa a Pontremoli il 31 dicembre;
l'analisi dei tabulati telefonicifa riferimento non al telefonino intestato al AN, ma ad un cellulare riposto in un doppio fondo della vettura di sua proprietà; non sono mai state identificate le fattezze fisiche dei malviventi entrati nell'ufficio postale, in cui si è consumata la rapina;
non sono stati reperiti gli indumenti utilizzati dai rapinatori e non esiste alcun tipo di riscontro sugli accertamenti tecnici eseguiti Penale Sent. Sez. 2 Num. 1019 Anno 2026 Presidente: GA IO Relatore: BO AR DA Data Udienza: 10/12/2025 sui reperti in sequestro;
non è stata riscontrata alcuna corrispondenza tra i profili genetici rinvenuti sul materiale sequestrato e quelli del AN e del coindagato TE. Osserva inoltre il ricorrente che l'ordinanza impugnata si limita ad esporre in maniera neutra le emergenze indiziarie, ma non effettua una valutazione unitaria e concatenata che le integri in una prova indiziaria a carico del ricorrente.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, poiché il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sulla prognosi di pericolosità attuale e concreta, facendola discendere automaticamente dalla gravità oggettiva della condotta ascritta all'imputato, senza illustrare il nesso tra le modalità del fatto e la propensione a delinquere dell'imputato, che vada oltre la mera occasione. L'ordinanza ha, inoltre, omesso di considerare la possibilità di applicare una misura meno afflittiva ma ugualmente idonea a fronteggiare l'esigenza cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile poiché propone motivi sostanzialmente generici, che reiterano le censure già formulate in sede di riesame e invocano una diversa valutazione del compendio indiziario, che al contrario è stato adeguatamente esaminato e fatto oggetto di una ricostruzione logica e coerente da parte del Tribunale. Giova ricordare che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. ( (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Rv. 215828 – 01,Audino). In motivazione, il massimo consesso di questa Corte ha precisato che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ed ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, per il particolare contenuto della pronuncia cautelare, non è fondata su prove, ma su indizi e tende all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Detta verifica nel caso di specie è stata correttamente compiuta dai giudici del riesame di Genova, che hanno individuato e segnalato i diversi elementi dai quali desumere la gravità indiziaria. In particolare, a pagina 7 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha evidenziato che dal dettagliato esame del compendio indiziario emerge che: AN giungeva da Brindisi, luogo di residenza, a Borgotaro, nei pressi del luogo della rapina, il 29 dicembre 2024 alla guida dell'autovettura a lui intestata e si tratteneva nella zona del delitto sino a poche ore dopo la commissione della rapina facendo rientro nel luogo di residenza il 31 dicembre 2024; questa auto è stata utilizzata dal gruppo criminale che eseguiva la rapina per garantirsi la fuga;
gli esiti dei tabulati telefonici sull’utenza rinvenuta in un vano nascosto dell'auto dell'imputato sono coerenti con la partecipazione al delitto, mentre l’utenza intestata al AN nel medesimo arco temporale è rimasta inattiva;
2 l’indagato non ha fornito alcun elemento a discarico e non ha reso informazioni per spiegare le ragioni della sua trasferta o attribuire ad altri la disponibilità della sua auto. Il ricorso non censura e contesta gli elementi indiziari a carico dell'imputato evidenziati nel provvedimento impugnato, ma si limita a valorizzare altre emergenze fattuali di carattere neutro, che non assumono rilevanza indiziariae non palesano il coinvolgimento del AN nel delitto ascrittogli, ma non appaiono idonee a inficiare la coerenza del ragionamento sviluppato dal Tribunale, che nel rispetto dei criteri di logica e di massime di esperienze, ha individuato nel AN, in quanto proprietario e utilizzatore dell’auto, uno dei partecipi della rapina.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché il Tribunale ha dedotto dalle peculiari e specifiche modalità della rapina per cui si procede, eseguita in un luogo distante dalla usuale residenza e pianificata nel dettaglio grazie al coinvolgimento di più soggetti, all'effettuazione di un sopralluogo preventivo e alla commissione di altri reati di furto dei mezzi utilizzati, che il AN è soggetto dedito alla commissione di reati contro il patrimonio, come attestato anche dai molteplici precedenti specifici, e ha di conseguenza ritenuto che l'unica misura idonea e adeguata a contenere la sua spiccata pericolosità sociale è costituita dalla misura custodiale. La censura è anche generica poiché non si confronta con la motivazione resa dal Tribunale che, ai fini del giudizio di pericolosità, ha correttamente valorizzato elementi concreti desumibili dalle modalità della condottae dalla personalità del AN.
3.Per le ragioni sin qui espresse si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 10/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR DA BO IO GA 3
preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Genova, sezione per il riesame, ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di AB AN e per l'effetto ha confermato l'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di La Spezia ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai reati di rapina pluriaggravata, sequestro di persona e furto aggravato delle auto utilizzate per la rapina, nonché di diversi furti eseguiti in diverse località meglio indicati nelle incolpazione provvisoria.
2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’indagato, deducendo quanto segue:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi, in quanto gli elementi di fatto valorizzati dall'ordinanza cautelare e dal provvedimento del Tribunale non raggiungono la gravità indiziaria;
gli stessi vengono singolarmente esaminati dal Tribunale che, invece, omette del tutto di confrontarsi con gli elementi e le carenze indiziarie, favorevoli all’assunto difensivo. In particolare si rileva che sulle autovetture sottratte e utilizzate per eseguire la rapina non sono stati rinvenuti elementi che consentano di risalire all’indagato; che non è stato dimostrato che l'autovettura di proprietà del AN, utilizzata per allontanarsi dal luogo del delitto dopo la rapina fosse nella circostanza guidata dal predetto;
si osserva che l’accertamento dattiloscopico sul tagliando dell'autostrada dimostra soltanto che l'indagato si era recato da Brindisi a Borgotaro il 29 dicembre, ma non prova che abbia partecipato alla rapina commessa a Pontremoli il 31 dicembre;
l'analisi dei tabulati telefonicifa riferimento non al telefonino intestato al AN, ma ad un cellulare riposto in un doppio fondo della vettura di sua proprietà; non sono mai state identificate le fattezze fisiche dei malviventi entrati nell'ufficio postale, in cui si è consumata la rapina;
non sono stati reperiti gli indumenti utilizzati dai rapinatori e non esiste alcun tipo di riscontro sugli accertamenti tecnici eseguiti Penale Sent. Sez. 2 Num. 1019 Anno 2026 Presidente: GA IO Relatore: BO AR DA Data Udienza: 10/12/2025 sui reperti in sequestro;
non è stata riscontrata alcuna corrispondenza tra i profili genetici rinvenuti sul materiale sequestrato e quelli del AN e del coindagato TE. Osserva inoltre il ricorrente che l'ordinanza impugnata si limita ad esporre in maniera neutra le emergenze indiziarie, ma non effettua una valutazione unitaria e concatenata che le integri in una prova indiziaria a carico del ricorrente.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, poiché il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sulla prognosi di pericolosità attuale e concreta, facendola discendere automaticamente dalla gravità oggettiva della condotta ascritta all'imputato, senza illustrare il nesso tra le modalità del fatto e la propensione a delinquere dell'imputato, che vada oltre la mera occasione. L'ordinanza ha, inoltre, omesso di considerare la possibilità di applicare una misura meno afflittiva ma ugualmente idonea a fronteggiare l'esigenza cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile poiché propone motivi sostanzialmente generici, che reiterano le censure già formulate in sede di riesame e invocano una diversa valutazione del compendio indiziario, che al contrario è stato adeguatamente esaminato e fatto oggetto di una ricostruzione logica e coerente da parte del Tribunale. Giova ricordare che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. ( (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Rv. 215828 – 01,Audino). In motivazione, il massimo consesso di questa Corte ha precisato che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ed ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, per il particolare contenuto della pronuncia cautelare, non è fondata su prove, ma su indizi e tende all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Detta verifica nel caso di specie è stata correttamente compiuta dai giudici del riesame di Genova, che hanno individuato e segnalato i diversi elementi dai quali desumere la gravità indiziaria. In particolare, a pagina 7 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha evidenziato che dal dettagliato esame del compendio indiziario emerge che: AN giungeva da Brindisi, luogo di residenza, a Borgotaro, nei pressi del luogo della rapina, il 29 dicembre 2024 alla guida dell'autovettura a lui intestata e si tratteneva nella zona del delitto sino a poche ore dopo la commissione della rapina facendo rientro nel luogo di residenza il 31 dicembre 2024; questa auto è stata utilizzata dal gruppo criminale che eseguiva la rapina per garantirsi la fuga;
gli esiti dei tabulati telefonici sull’utenza rinvenuta in un vano nascosto dell'auto dell'imputato sono coerenti con la partecipazione al delitto, mentre l’utenza intestata al AN nel medesimo arco temporale è rimasta inattiva;
2 l’indagato non ha fornito alcun elemento a discarico e non ha reso informazioni per spiegare le ragioni della sua trasferta o attribuire ad altri la disponibilità della sua auto. Il ricorso non censura e contesta gli elementi indiziari a carico dell'imputato evidenziati nel provvedimento impugnato, ma si limita a valorizzare altre emergenze fattuali di carattere neutro, che non assumono rilevanza indiziariae non palesano il coinvolgimento del AN nel delitto ascrittogli, ma non appaiono idonee a inficiare la coerenza del ragionamento sviluppato dal Tribunale, che nel rispetto dei criteri di logica e di massime di esperienze, ha individuato nel AN, in quanto proprietario e utilizzatore dell’auto, uno dei partecipi della rapina.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché il Tribunale ha dedotto dalle peculiari e specifiche modalità della rapina per cui si procede, eseguita in un luogo distante dalla usuale residenza e pianificata nel dettaglio grazie al coinvolgimento di più soggetti, all'effettuazione di un sopralluogo preventivo e alla commissione di altri reati di furto dei mezzi utilizzati, che il AN è soggetto dedito alla commissione di reati contro il patrimonio, come attestato anche dai molteplici precedenti specifici, e ha di conseguenza ritenuto che l'unica misura idonea e adeguata a contenere la sua spiccata pericolosità sociale è costituita dalla misura custodiale. La censura è anche generica poiché non si confronta con la motivazione resa dal Tribunale che, ai fini del giudizio di pericolosità, ha correttamente valorizzato elementi concreti desumibili dalle modalità della condottae dalla personalità del AN.
3.Per le ragioni sin qui espresse si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 10/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR DA BO IO GA 3