Articolo 17 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 16Articolo 18
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25 aprile 1981
Art. 17. (Funzioni e servizi di polizia giudiziaria)

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorita' giudiziaria, in conformita' a quanto stabilito dal codice di procedura penale . A tal fine, il dipartimento della pubblica sicurezza provvede, nei contingenti necessari, determinati dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, all'istituzione e all'organizzazione dei servizi di polizia giudiziaria anche in base alle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981
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