Articolo 2 della Legge 10 agosto 1922, n. 1206
Articolo 1
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19 settembre 1922
Art. 2.


Il Governo del Re e' autorizzato a dare le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Entrata in vigore il 19 settembre 1922