Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 29/12/2025, n. 23948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23948 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23948/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05355/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5355 del 2025, proposto da HI Papa, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Naso, IO Lancia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
nei confronti
GI SA, GI SA, GI BA, MA BA, TO NA, AN EM, IO BB, EB NO, IA D'AR, CE Di EN, ZI FI, MI UR, IA RO, EL ZZ, IO GE, IO MA, SY SI, PI AC, AO Nicolo', EL Nicolo', TO NE, LO MI, UE ON, CR RZ, NA TO, AO ZO, non costituiti in giudizio;
PER L’ESECUZIONE
della sentenza del TAR del Lazio, Sezione III bis, n. 6221 del 9.06.2020 resa dal TAR Lazio-Roma, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7101 del 20.07.2023 e passata in giudicato con cui è stato accolto il ricorso avverso l'avviso recante protocollo “m_pi.AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE.U.005636 02-04-2019”, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché avverso il provvedimento nr. protocollo 7902 del giorno 6 maggio 2019 di comunicazione al dott. HI Papa del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, che ha condannato l’Amministrazione resistente così disponendo: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. IO UT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio si domanda di accertare l’inottemperanza dell’Amministrazione al dettato della pronunzia giurisdizionale indicata in epigrafe e di disporre le necessarie misure per la sua esecuzione.
In particolare, la questione riguarda una istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta dal ricorrente in Romania, su cui il Ministero si è determinato inizialmente nel senso del rigetto, con provvedimento tuttavia annullato successivamente in sede giurisdizionale, e non correttamente riemesso secondo le coordinate dettate nella menzionata sede.
L’Amministrazione è rimasta contumace.
All’udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
Deve essere stralciato il deposito operato il 3 giugno 2025 in quanto estraneo al presente giudizio.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini e nei limiti che seguono.
L’attività richiesta all’Amministrazione dalla pronunzia di cui viene domandata l’ottemperanza e sopra richiamata sommariamente non appare essere stata svolta, e non emergono negli atti di causa elementi di qualsiasi genere che dimostrino il contrario o sopravvenienze che consentano di valutare eventuali elementi ostativi.
In particolare, a fronte di quanto allegato dal ricorrente in ordine all’inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza.
La parte resistente deve pertanto essere condannata a provvedere.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che, senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronunzia.
Deve invece respingersi la domanda formulata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., tenuto conto che, in questo caso, la funzione sollecitatoria attribuita alla penalità di mora (cd. astreinte) ben può essere soddisfatta dalla nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento dell’amministrazione (così Cons. di Stato, Sez. VII, 24 gennaio 2024 n° 749, n° 2750 del 21 marzo 2024; 13 novembre 2025, n. 2077).
Le spese seguono la soccombenza, seppure da considerarsi parziale visto il respingimento della domanda di astreinte, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero resistente a dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente sentenza, oltre che all’Avvocatura generale dello Stato anche al Ministero, onere posto a carico della parte ricorrente.
Nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, anche sostituendosi ad altre Amministrazioni inadempienti, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente in misura pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione.
Compensa le spese tra le altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ND SS, Presidente
IO UT, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO UT | ND SS |
IL SEGRETARIO