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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 02/02/2026, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1570/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RICCI ENNIO, Presidente e Relatore GUGLIELMO GERARDINA, Giudice VILLANI ALFONSO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11299/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2025 00774370 53 000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1603/2026 depositato il 30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 13.6.25, depositato il 13.6.25, la Ricorrente_1 S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale I di Napoli, la cartella di pagamento n. 09720250077437053000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, dell'importo complessivo di Euro 27.529,97, comprensivo di sanzioni ed interessi, notificata il 22.4.25.
La pretesa tributaria è scaturita dal controllo automatizzato effettuato ex art. 36 ter DPR n. 600/73 della dichiarazione Modello Unico 2021 per l'anno d'imposta 2020, all'esito del quale sono state riscontrate detrazioni operate dalla società ritenute non dovute.
La ricorrente ha innanzitutto dedotto che l'Ufficio aveva emesso in data 21.5.24 n. 2 provvedimenti di sgravio parziale riguardanti la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale sulla precedente dichiarazione dei redditi Modello Unico 2020; secondo la contribuente, trattandosi delle medesime lavorazioni, si sarebbe dovuto seguire lo stesso criterio di valutazione.
Ricorrente_1La . S.p.A. ha poi sostenuto di aver fornito tutta la documentazione relativa alle spese sostenute per gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico per le lavorazioni eseguite negli anni 2017, 2018 e 2019, e che dunque le detrazioni fiscali operate erano del tutto legittime.
Con memoria depositata il 6.10.25 si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, ed ha dato conto di aver nuovamente esaminato la documentazione presentata, già oggetto di valutazione, riconoscendo la parziale infondatezza del recupero, per cui è stato adottato in data 1.10.25 provvedimento di sgravio parziale delle somme iscritte a ruolo per un totale di Euro 20.701,47; l'Ufficio ha invece ritenuto infornate le altre doglianze della ricorrente, di cui ha chiesto il rigetto.
In data 20.1.26 la Ricorrente_1 S.p.A. ha depositato memorie difensive.
All'udienza del 30.1.26 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del provvedimento di sgravio parziale adottato dall'Ufficio in data 1.10.25 restano da esaminare le questioni attinenti alle detrazioni ancora non riconosciute dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli.
Oggetto del controllo formale ex art. 36 ter D.P.R. n. 600 del 1973 è la verifica della sussistenza delle condizioni per usufruire delle detrazioni e dei crediti di imposta, delle riduzioni, dello scomputo di ritenute nella determinazione del debito erariale.
L'Ufficio, quanto al Modello Unico 2021 relativo ai redditi dell'anno 2019, non riconosce:
- Modulo 1 Rigo RS84 in quanto non risulta possibile il collegamento tra la fattura delle spese sostenute e la scheda allegata al protocollo 19378/2024;
- Modulo 4 Rigo RS84 in quanto non esiste relazione tra le spese sostenute (sostituzione condizionatori) e l'asseverazione presentata per sostituzione pavimenti con trasmittanza termica;
- Modulo 5 Rigo RS85 in quanto gli interventi effettuati non possono essere classificati quali interventi di acquisto e posa in opera di schermature solari;
- Modulo 6 Rigo RS81 in quanto non viene presentata l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato
o la certificazione da parte del produttore che consenta di dimostrare che l'intervento è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Inoltre tali interventi non possono essere qualificati come effettuati su edifici esistenti, parti o unità immobiliari. Nella memoria depositata il 20.1.26 la ricorrente, preso atto del provvedimento di sgravio, si è limitata a lamentare la genericità delle contestazioni, senza peraltro indicare gli specifici elementi, anche documentali, idonee a confutare ciascuna di esse.
Alla luce di quanto sin qui esposto va dichiarata l'estinzione del giudizio a seguito di cessazione della materia del contendere sensi dell'art. 46 D.lgs. n. 546/92 quanto alle pretese tributarie oggetto del provvedimento di sgravio del 1.10.25.
Nel resto il ricorso va rigettato. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
1) dichiarata l'estinzione del giudizio a seguito di cessazione della materia del contendere sensi dell'art. 46 D.lgs. n. 546/92 quanto alle pretese tributarie oggetto del provvedimento di sgravio del 1.10.25; 2) rigetta nel resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 30.1.2026.
Il Presidente Est.
(dr. Ennio Ricci)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RICCI ENNIO, Presidente e Relatore GUGLIELMO GERARDINA, Giudice VILLANI ALFONSO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11299/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2025 00774370 53 000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1603/2026 depositato il 30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 13.6.25, depositato il 13.6.25, la Ricorrente_1 S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale I di Napoli, la cartella di pagamento n. 09720250077437053000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, dell'importo complessivo di Euro 27.529,97, comprensivo di sanzioni ed interessi, notificata il 22.4.25.
La pretesa tributaria è scaturita dal controllo automatizzato effettuato ex art. 36 ter DPR n. 600/73 della dichiarazione Modello Unico 2021 per l'anno d'imposta 2020, all'esito del quale sono state riscontrate detrazioni operate dalla società ritenute non dovute.
La ricorrente ha innanzitutto dedotto che l'Ufficio aveva emesso in data 21.5.24 n. 2 provvedimenti di sgravio parziale riguardanti la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale sulla precedente dichiarazione dei redditi Modello Unico 2020; secondo la contribuente, trattandosi delle medesime lavorazioni, si sarebbe dovuto seguire lo stesso criterio di valutazione.
Ricorrente_1La . S.p.A. ha poi sostenuto di aver fornito tutta la documentazione relativa alle spese sostenute per gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico per le lavorazioni eseguite negli anni 2017, 2018 e 2019, e che dunque le detrazioni fiscali operate erano del tutto legittime.
Con memoria depositata il 6.10.25 si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, ed ha dato conto di aver nuovamente esaminato la documentazione presentata, già oggetto di valutazione, riconoscendo la parziale infondatezza del recupero, per cui è stato adottato in data 1.10.25 provvedimento di sgravio parziale delle somme iscritte a ruolo per un totale di Euro 20.701,47; l'Ufficio ha invece ritenuto infornate le altre doglianze della ricorrente, di cui ha chiesto il rigetto.
In data 20.1.26 la Ricorrente_1 S.p.A. ha depositato memorie difensive.
All'udienza del 30.1.26 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del provvedimento di sgravio parziale adottato dall'Ufficio in data 1.10.25 restano da esaminare le questioni attinenti alle detrazioni ancora non riconosciute dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli.
Oggetto del controllo formale ex art. 36 ter D.P.R. n. 600 del 1973 è la verifica della sussistenza delle condizioni per usufruire delle detrazioni e dei crediti di imposta, delle riduzioni, dello scomputo di ritenute nella determinazione del debito erariale.
L'Ufficio, quanto al Modello Unico 2021 relativo ai redditi dell'anno 2019, non riconosce:
- Modulo 1 Rigo RS84 in quanto non risulta possibile il collegamento tra la fattura delle spese sostenute e la scheda allegata al protocollo 19378/2024;
- Modulo 4 Rigo RS84 in quanto non esiste relazione tra le spese sostenute (sostituzione condizionatori) e l'asseverazione presentata per sostituzione pavimenti con trasmittanza termica;
- Modulo 5 Rigo RS85 in quanto gli interventi effettuati non possono essere classificati quali interventi di acquisto e posa in opera di schermature solari;
- Modulo 6 Rigo RS81 in quanto non viene presentata l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato
o la certificazione da parte del produttore che consenta di dimostrare che l'intervento è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Inoltre tali interventi non possono essere qualificati come effettuati su edifici esistenti, parti o unità immobiliari. Nella memoria depositata il 20.1.26 la ricorrente, preso atto del provvedimento di sgravio, si è limitata a lamentare la genericità delle contestazioni, senza peraltro indicare gli specifici elementi, anche documentali, idonee a confutare ciascuna di esse.
Alla luce di quanto sin qui esposto va dichiarata l'estinzione del giudizio a seguito di cessazione della materia del contendere sensi dell'art. 46 D.lgs. n. 546/92 quanto alle pretese tributarie oggetto del provvedimento di sgravio del 1.10.25.
Nel resto il ricorso va rigettato. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
1) dichiarata l'estinzione del giudizio a seguito di cessazione della materia del contendere sensi dell'art. 46 D.lgs. n. 546/92 quanto alle pretese tributarie oggetto del provvedimento di sgravio del 1.10.25; 2) rigetta nel resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 30.1.2026.
Il Presidente Est.
(dr. Ennio Ricci)