TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. RG RO Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2572del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 09/05/1971 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 14/07/1969 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Canicattì, Largo Savoia n.3, presso lo studio dell'avv. La Cola Antonio, che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 23/05/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 07/10/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi in ragione della loro età e autosufficienza economica, stabiliscono che ognuno autonomamente provvederà ai propri bisogni e che, pertanto, nessuna corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento tra i coniugi viene pattuito;
3) Il figlio in quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente, provvederà Persona_1 autonomamente ai propri bisogni e sempre in autonomia deciderà dove collocare la propria dimora stabile allo stato in Palermo (PA) Piazza dei Tedeschi n. 16, pre4sso l'abitazione materna;
4) i coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, il sig. Parte_1 ha abbandonato la casa coniugale sita in Palermo (PA) Piazza dei Tedeschi n. 16 abitata dalla sig.ra
e dal loro figlio e si è trasferito in Canicattì (AG) in Corso Controparte_1 Persona_1 Umberto I, n. 110 interno 1”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 23/05/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 20/09/1995 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 115 - P. II – serie A - Anno 1995).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
RG RO
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. RG RO Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2572del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 09/05/1971 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 14/07/1969 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Canicattì, Largo Savoia n.3, presso lo studio dell'avv. La Cola Antonio, che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 23/05/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 07/10/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi in ragione della loro età e autosufficienza economica, stabiliscono che ognuno autonomamente provvederà ai propri bisogni e che, pertanto, nessuna corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento tra i coniugi viene pattuito;
3) Il figlio in quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente, provvederà Persona_1 autonomamente ai propri bisogni e sempre in autonomia deciderà dove collocare la propria dimora stabile allo stato in Palermo (PA) Piazza dei Tedeschi n. 16, pre4sso l'abitazione materna;
4) i coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, il sig. Parte_1 ha abbandonato la casa coniugale sita in Palermo (PA) Piazza dei Tedeschi n. 16 abitata dalla sig.ra
e dal loro figlio e si è trasferito in Canicattì (AG) in Corso Controparte_1 Persona_1 Umberto I, n. 110 interno 1”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 23/05/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 20/09/1995 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 115 - P. II – serie A - Anno 1995).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
RG RO
2