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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/11/2025, n. 3271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3271 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11362/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA
Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI
Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI
Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Sara DORI ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio a Bologna, via de Carbonesi, n. 5;
RICORRENTE contro
nato a [...]a (Yemen) il 9 settembre 1992 (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlotta BERSELLI ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, via Garibaldi, n. 1; RESISTENTE
*** Oggetto: separazione personale tra i coniugi
*** CONCLUSIONI I ricorrenti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 25 novembre 2025.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e si sono uniti in matrimonio il 7 Parte_1 Controparte_1 settembre 2019 a Monzuno (BO). Dalla loro unione non sono nati figli. pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 14 agosto 2025 ha chiesto che: Parte_1
- sia pronunciata la separazione tra i coniugi con addebito al signor CP_1
- decorsi i termini di legge sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
- sia disposto che il marito le risarcisca il danno non patrimoniale subito, quantificabile in 15.000,00 euro;
- sia dichiarata l'autosufficienza economica dei coniugi. Si è costituito il signor il quale non si è opposto alla domanda di CP_1 separazione e ha domandato per il resto che:
- sia rigettata la domanda di addebito nei suoi confronti svolta dalla ricorrente;
- sia respinta la domanda risarcitoria a proprio carico. All'udienza del 25 novembre 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito dell'udienza la Giudice si è riservata sulle questioni provvisorie e urgenti e ha rimesso al Collegio per la decisione sul vincolo. Il Pubblico Ministero non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 25 agosto 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
*** La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti difensivi e dalle dichiarazioni delle parti. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., la ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorso un anno dalla comparizione personale delle parti - provveda ad acquisire la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente: A) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(PD) il 7 marzo 1983 e nato a [...]a (Yemen) il 9 settembre Controparte_1
pagina 2 di 3 1992, unitisi in matrimonio il 7 settembre 2019 a Monzuno (BO), atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 6 p. 1 u. 1, anno 2019; B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
C) spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 26 novembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA
Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI
Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI
Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Sara DORI ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio a Bologna, via de Carbonesi, n. 5;
RICORRENTE contro
nato a [...]a (Yemen) il 9 settembre 1992 (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlotta BERSELLI ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, via Garibaldi, n. 1; RESISTENTE
*** Oggetto: separazione personale tra i coniugi
*** CONCLUSIONI I ricorrenti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 25 novembre 2025.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e si sono uniti in matrimonio il 7 Parte_1 Controparte_1 settembre 2019 a Monzuno (BO). Dalla loro unione non sono nati figli. pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 14 agosto 2025 ha chiesto che: Parte_1
- sia pronunciata la separazione tra i coniugi con addebito al signor CP_1
- decorsi i termini di legge sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
- sia disposto che il marito le risarcisca il danno non patrimoniale subito, quantificabile in 15.000,00 euro;
- sia dichiarata l'autosufficienza economica dei coniugi. Si è costituito il signor il quale non si è opposto alla domanda di CP_1 separazione e ha domandato per il resto che:
- sia rigettata la domanda di addebito nei suoi confronti svolta dalla ricorrente;
- sia respinta la domanda risarcitoria a proprio carico. All'udienza del 25 novembre 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito dell'udienza la Giudice si è riservata sulle questioni provvisorie e urgenti e ha rimesso al Collegio per la decisione sul vincolo. Il Pubblico Ministero non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 25 agosto 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
*** La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti difensivi e dalle dichiarazioni delle parti. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., la ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorso un anno dalla comparizione personale delle parti - provveda ad acquisire la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente: A) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(PD) il 7 marzo 1983 e nato a [...]a (Yemen) il 9 settembre Controparte_1
pagina 2 di 3 1992, unitisi in matrimonio il 7 settembre 2019 a Monzuno (BO), atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 6 p. 1 u. 1, anno 2019; B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
C) spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 26 novembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3