TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17109/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Costanzo presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 17109/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NI CO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BIANCHI MARCO ( ) VIA CAMPO DI MARTE 9 06124 C.F._1
PERUGIA; ( ) VIA CAMPO DI MARTE 9 Controparte_2 C.F._2
PERUGIA; elettivamente domiciliato in VIA ZAMBONI 7 BOLOGNA presso il difensore avv.
NI CO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NI CO e Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. BIANCHI MARCO ( ) VIA CAMPO DI MARTE 9 06124 C.F._1
PERUGIA; ( ) VIA CAMPO DI MARTE 9 Controparte_2 C.F._2
PERUGIA0; elettivamente domiciliato in VIA ZAMBONI 7 BOLOGNA presso il difensore avv.
NI CO
ATTRICI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TA PA e dell'avv. CP_4 P.IVA_3
BA RO ( PIAZZA DI PORTA RAVEGNANA 1 C.F._3
BOLOGNA; ( ) PIAZZA PORTA RAVEGNANA 1 Controparte_5 C.F._4
C/O AVV TA BOLOGNA;
( PIAZZA DI PORTA CP_6 C.F._5
RAVEGNANA 1 40126 BOLOGNA;
( ) C/O Controparte_7 C.F._6
TA PA P.ZZA DI PORTA RAVEGNANA, 1 40126 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in PIAZZA DI PORTA RAVEGNANA 1 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. TA PA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 1 di 16 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione notificato in data 15.10.2019 ed convenivano in Controparte_1 Controparte_3
giudizio CP_4
Esponevano le attrici quanto segue.
1. era titolare del brevetto europeo EP2317158 (in seguito, EP158), concesso in licenza a CP_1
avente come titolo “Tassello da installare su pareti in muratura incorporanti strati CP_3
termoisolanti in materiali spugnosi e friabili”, concesso in data 11.12.2013 a seguito di domanda n.
10188643.0 del 25.10.2020.
In edilizia, la presenza sulle pareti esterne di una costruzione di uno strato termoisolante, il cosiddetto cappotto, creava il problema di fissare appunto sulle superfici esterne eventuali accessori (ganci per le imposte, lampade), in ragione della scarsa consistenza strutturale del “cappotto”.
La tecnica anteriore a EP158 prevedeva l'utilizzo di tasselli tradizionali, che dovevano far presa direttamente nella muratura, a condizione di aver prima attraversato l'antistante cappotto.
EP158 prevedeva invece che il tassello potesse essere posto in opera senza la necessità di un tappo a espansione e senza necessità di essere avvitato alla parete di installazione.
EP158 prevedeva l'esecuzione di un foro che attraversava lo strato termoisolante e raggiungeva la struttura in muratura;
poi prevedeva l'iniezione nel foro di una resina fluida collante, l'inserimento nel foro del tassello e il consolidamento dell'ancorante chimico.
In EP158 il tassello era dotato, in corrispondenza dell'estremità posteriore, di una guaina rigida, che aveva la funzione di eliminare le perdite di calore attraverso il foro che ospitava l'asta che attraversava il cappotto;
all'estremità posteriore della guaina era previsto un foro centrale, che veniva sfruttato per avvitare viti per il fissaggio di manufatti alle pareti.
2. produceva e commercializzava un tassello di fissaggio denominato “Thermoiso plus”, che CP_4
interferiva, almeno per equivalenti, con la porzione italiana di EP158.
pagina 2 di 16 3. L'attività contraffattoria di integrava anche gli estremi della concorrenza sleale ai sensi CP_4
dell'art. 2598 n. 3 c.c..
4. Le attrici chiedevano l'inibitoria delle condotte illecite, il ritiro dal commercio dei prodotti, il risarcimento del danno e la retroversione degli utili.
Ciò premesso, le società attrici chiedevano che fosse accertata la contraffazione di EP158, che fosse inibita la produzione e la commercializzazione di con ordine di ritiro dal commercio e Parte_1
distruzione dei prodotti in contraffazione, penale e risarcimento del danno.
II
Si costituiva in giudizio CP_4
1. I sistemi di fissaggio a taglio termico per pareti a cappotto denominati “Thermoiso plus”
permettevano di realizzare applicazioni su pareti coibentate senza inficiare il beneficio ottenuto mediante la coibentazione, evitando che si verificasse una dispersione termica o la creazione di eventuali condense e muffe.
2. Il brevetto EP 2317158 ex adverso azionato risultava in primo luogo radicalmente nullo per carenza di novità, fra l'altro in quanto anticipato da anteriorità brevettuali e di fatto che lo privavano dei requisiti di novità e/o altezza inventiva, anticipando le caratteristiche rivendicate, che in ogni caso risultavano del tutto ovvie e banali per il tecnico del ramo.
3. Il dispositivo contestato non era interferente con il brevetto di controparte, neppure per equivalenti,
presentando caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle di cui alla privativa azionata.
4. Anche la domanda di accertamento della concorrenza sleale era infondata, in assenza di allegazione e di prova circa le condotte non conformi ai principi della correttezza professionale.
5. Era infondata anche la pretesa relativa al risarcimento di danni inesistenti e indimostrati.
Ciò premesso, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
III
pagina 3 di 16 La causa era istruita mediante c.t.u. brevettuale, con riserva di valutare all'esito le istanze di esibizione e di c.t.u. contabile.
Terminata la c.t.u. la causa era posta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 27.6.2024.
A seguito di mutamento del giudice relatore era poi rimessa in istruttoria e nuovamente posta in decisione all'udienza del 14.11.2024.
In tale sede la difesa delle attrici precisava le seguenti conclusioni:
“A. accertare e dichiarare che la fabbricazione, l'offerta in vendita, la commercializzazione, l'importazione e l'impiego da
parte della convenuta del tassello di fissaggio “Thermoiso plus” ovvero di sistemi di fissaggio, comunque CP_4
denominati, che presentino le medesime caratteristiche, costituiscono violazione e contraffazione della porzione italiana del
brevetto europeo n. EP2317158 concesso dall'Ufficio Europeo dei Brevetti in data 11 dicembre 2013, a seguito di domanda
n. 10188643.0 del 25 ottobre 2010;
B. accertare e dichiarare che la produzione e/o la commercializzazione da parte della convenuta del tassello di CP_4
fissaggio denominato “Thermoiso plus” ovvero di sistemi, comunque denominati, che presentino le medesime
caratteristiche, costituisce altresì atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.;
C. inibire alla la fabbricazione, l'offerta in vendita, la commercializzazione, l'importazione e l'impiego del CP_4
tassello “Thermoiso plus” ovvero di sistemi di fissaggio, comunque denominati, che presentino le medesime caratteristiche;
D. ordinare alla il ritiro definitivo dal commercio dei tasselli “Thermoiso plus” e di ogni altro modello di CP_4
tassello di fissaggio, comunque denominato, che presenti le medesime caratteristiche;
E. ordinare la distruzione, a spese della convenuta, dei tasselli “Thermoiso plus” e di ogni altro modello di tassello di
fissaggio, comunque denominato, che presenti le medesime caratteristiche, autorizzando le attrici e/o loro incaricati ad
assistere alle relative operazioni;
F. fissare a carico della convenuta una penale di Euro 2.000,00 o del diverso ammontare, maggiore o minore, ritenuto di
giustizia, per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata nonché una penale di € 500,00 o del diverso
ammontare, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti di cui
alle domande sub C), D) ed E) che precedono;
pagina 4 di 16 G. condannare la società a risarcire alla il danno che sarà quantificato in corso di causa in CP_4 Controparte_3
base ai criteri di cui al paragrafo 5.2. dell'atto di citazione, giusta le risultanze di apposita CTU contabile, ovvero
determinato dal Giudice con valutazione equitativa oltre alle maggiorazioni per rivalutazione monetaria ed interessi di
legge dal dì dell'illecito a quello dell'effettivo soddisfo;
H. disporre la retroversione degli utili realizzati dalla società in conseguenza della attività contraffattiva, nella CP_4
Controparte_ misura in cui essi eccedano il risarcimento del lucro cessante determinato dal Giudice, a favore della
I. ordinare, ai sensi dell'art. 126 Cpi (D.lgs 30/2005), a cura delle attrici e a spese della convenuta, la pubblicazione della
emananda sentenza sul quotidiano “Il Corriere della sera” nonché, per un periodo di tre mesi, sulla home page del sito
internet della società convenuta;
J. respingere le eccezioni e le domande proposte dalla convenuta in quanto inammissibili, infondate ed CP_4
indimostrate in fatto ed in diritto;
K. condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio nonché delle spese per
consulenze tecniche;
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettere CTU preordinata al riscontro della sussistenza della contraffazione della porzione italiana del brevetto
europeo n. EP2317158 concesso dall'Ufficio Europeo dei Brevetti in data 11 dicembre 2013, a seguito di domanda n.
10188643.0 del 25 ottobre 2010 da parte del tassello “ di;
Parte_1 CP_4
- ordinare l'esibizione ex artt. 121 Cpi e 210 c.p.c. a carico della convenuta in persona del legale CP_4
rappresentante p.t., dei seguenti documenti:
- tutte le scritture contabili obbligatorie (ivi compresi i registri IVA e registri magazzino) e tutte le fatture emesse da CP_4
[... a decorrere dall'11 dicembre 2013 (data di pubblicazione nel Bollettino europeo della menzione della concessione di
EP '158) al fine di estrarne le partite relative alle vendite di tasselli “Thermoiso plus” ovvero di altri modelli, comunque
denominati, aventi le medesime caratteristiche;
- tutte le fatture di acquisto aventi a oggetto i componenti del tassello “Thrmoiso plus” ovvero di altri modelli, comunque
denominati, aventi le medesime caratteristiche, per lo stesso lasso di tempo;
pagina 5 di 16 - la distinta base relativa al tassello “Thermoiso plus” ovvero ad altri modelli, comunque denominati, aventi le medesime
caratteristiche, con indicazione dei vari componenti del tassello e specificazione dei codici utilizzati da per CP_4
individuare tali componenti;
- ammettere CTU contabile intesa a determinare l'utile conseguito, da parte di dalla fabbricazione e/o dalla CP_4
commercializzazione di tasselli in contraffazione della privativa delle attrici ed a quantificare il danno da risarcire.”.
La difesa della convenuta precisava le seguenti conclusioni:
“nel merito,
in via principale,
- rigettare nel miglior modo e con la miglior formula tutte le domande proposte dalle attrici perché infondate in fatto ed in
diritto, anche per difetto dei requisiti di validità della frazione italiana del brevetto EP 2317158, per insussistenza della
lamentata contraffazione e dei presupposti di cui all'art. 2598 c.c. n. 3, e per ogni altro motivo;
in ogni caso:
- condannare le attrici e all'integrale rifusione di compensi (oltre al rimborso delle spese generali) e spese del presente
giudizio, nella misura massima di legge;
in via istruttoria,
- comunque rigettata ogni istanza istruttoria avversaria in quanto inammissibile e/o comunque infondata, ammettere,
occorrendo, (previa revoca in parte qua di quanto disposto nell'ordinanza del 18 gennaio 2021), le istanze istruttorie
formulate dalla convenuta allo stato non ammesse.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. IT DEL VE
1. Il brevetto oggetto di causa rivendica in via principale (riportiamo sostanzialmente alla lettera dalla relazione del c.t.u.) un:
tassello da parete comprendente:
A1) uno stelo cilindrico metallico (1), di struttura tubolare
pagina 6 di 16 A2) che reca, sostanzialmente per tutta la sua lunghezza, una pluralità di fori radiali (2),
10 caratterizzato dal fatto di comprendere inoltre
B1) una guaina rigida (3), in materiali plastici, applicata inamovibilmente su un tratto posteriore dell'anzidetto stelo tubolare (1),
B1a) sì da rivestirne sia la parete esterna,
B1b) che la parete interna,
15 B2) detta guaina rigida (3) terminando posteriormente con una flangia (4) al centro della quale è
previsto un foro (5) che dà accesso ad un retrostante condotto sostanzialmente cilindrico (6) che si estende in direzione dell'estremità anteriore della medesima guaina (3),
C) un setto traversale (7) disposto all'estremità anteriore della guaina rigida (3) 20 che assicura la chiusura della guaina e occlude la sezione interna dell'anzidetto stelo cilindrico (1).
Le caratteristiche menzionate nella rivendicazione indipendente sono illustrate nelle seguenti figure (1
e 2):
pagina 7 di 16 Le rivendicazioni dipendenti, da 2 a 6, hanno per oggetto ulteriori particolarità realizzative del sistema.
In particolare, la rivendicazione 2, dipendente dalla rivendicazione 1, specifica che il foro (5) realizzato al centro della flangia (4) della guaina rigida (3) ha sezione triangolare.
La rivendicazione 3, dipendente dalla 1, prevede che la guaina (3) in materiali plastici rigidi è
costampata sullo stelo cilindrico (1).
La rivendicazione 4, dipendente da una o più delle rivendicazioni precedenti, specifica che la guaina rigida (3) è in poliammide.
La rivendicazione 5, dipendente da una delle rivendicazioni precedenti, prevede che il tassello sia corredato di una gabbietta retinata (8), sostanzialmente cilindrica, atta a contenere l'estremità anteriore dello stelo tubolare (1).
La rivendicazione 6, dipendente da una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, specifica che il setto traversale (7) è realizzato in pezzo unico con la guaina rigida (3).
pagina 8 di 16 La figura che segue (3) in particolare illustra il tassello in una condizione di utilizzo, in cui è inserito in un foro F che attraversa l'intonaco IN, lo strato di materiale termoisolante MT e giunge allo strato in muratura M. Nel foro è previamente iniettato un ancorante chimico AC, destinato a penetrare nei fori radiali del tassello oggetto di protezione, realizzando così l'ancoraggio di esso alla parete stratiforme.
La guaina (in nero) può dunque ricevere, per avvitamento, un elemento di fissaggio quale una vite, per assicurare l'applicazione di un oggetto sulla medesima parete.
2. Secondo la c.t.u. ingegner il brevetto è valido. Per_1
La convenuta ha contestato tale conclusione, sostenendo che la rivendicazione principale sia priva di attività inventiva.
Secondo “il tecnico del ramo infatti, partendo dalla soluzione descritta nel documento EP '065 CP_4
(relativo ad un tassello per pareti dotate di un sistema composito di isolamento termico) ed essendo
alla ricerca di una soluzione al problema tecnico oggettivo di migliorare la modalità di installazione
del tassello nelle pareti incorporanti strati isolanti, troverebbe in DE '513 le caratteristiche A1 e A2
della riv. 1 avversaria, giungendo così alla soluzione come formulata nella rivendicazione
indipendente…” (così in conclusionale).
pagina 9 di 16 Sarebbe infatti alla portata del tecnico sostituire, senza sforzo inventivo, lo stelo pieno e filettato (EP
'065) con uno stelo forato tubolare (DE '513).
La c.t.u. ha rilevato che in effetti anteriormente alla data di priorità del brevetto erano noti al tecnico del settore sia steli pieni con spire che steli tubolari forati, per l'ancoraggio a pareti con ancorante chimico/materiale di riempimento.
Tuttavia, secondo la c.t.u., il tecnico del ramo apprende dallo stato dell'arte che un tipo di tassello,
dotato di stelo pieno con spire, richiede un certo tipo di montaggio e, in particolare, una certa sequenza di fasi di applicazione, mentre l'altro tipo di tassello, con stelo tubolare forato, richiede un diverso tipo di montaggio e una diversa sequenza di applicazione.
Inoltre, sempre secondo la c.t.u., lo stato dell'arte insegna al tecnico del settore che la tipologia di ancoraggio con stelo tubolare forato richiede una apertura di ingresso, per l'iniezione dell'ancorante chimico o del materiale di riempimento, mentre il foro di iniezione non è richiesto per l'ancoraggio dello stelo pieno con spire.
Pertanto, per la c.t.u., non è condivisibile l'affermazione secondo la quale le due soluzioni di tassello,
con stelo pieno con spire e con stelo tubolare forato, potevano essere ritenute “equivalenti e perfettamente intercambiabili” per il tecnico del settore, con la conseguenza che la combinazione delle due tecnologie richiede uno sforzo inventivo.
A giudizio del collegio le conclusioni della c.t.u., logiche e rimaste sostanzialmente prive di replica,
devono essere condivise, sicché il brevetto deve ritenersi valido.
II. CONTRAFFAZIONE DEL VE
1. Il prodotto PA (come si vede nella figura sottostante) comprende uno stelo o gambo metallico e un manicotto o bussola di materiale plastico.
pagina 10 di 16 Il gambo metallico presenta una prima estremità operativa dotata di spire (o nervature) e una seconda estremità operativa cava, contrapposta alla prima, alla quale è associato stabilmente il manicotto di materiale plastico;
l'estremità tubolare del gambo metallico è crimpata (è schiacciata in modo da comprimere localmente il tubolare) al manicotto di plastica per assicurarne il bloccaggio assiale, come si vede nella fotografia sottostante:
Le due porzioni, piena e cava, del gambo metallico sono vincolate stabilmente, in modo da costituire un pezzo unico.
La c.t.u. ha confrontato la rivendicazione principale del brevetto col prodotto della convenuta,
ricavandone la seguente tabella:
pagina 11 di 16 2. Come è evidente, e come è pacifico anche tra le parti, non vi è contraffazione letterale.
3. Secondo la c.t.u. è da escludere anche la contraffazione per equivalenti.
In particolare secondo l'ingegner Per_1
pagina 12 di 16 a) strutturalmente il tassello Vorpa presente un manicotto ancorato solo in due punti allo stelo mediante
“crimpatura”, con un effetto in termini di stabilità differente (inferiore) rispetto a quello della guaina del tassello I.Quattro, ove la plastica è applicata inamovibilmente per “costampaggio”;
b) le prestazioni termiche della guaina del tassello I.Quattro e quelle del manicotto del tassello Vorpa
sono differenti;
in particolare, la guaina rivendicata dal brevetto, che incorpora completamente lo stelo metallico, è a contatto per l'intera estensione longitudinale con la parete del cappotto;
il manicotto della soluzione , invece, è a contatto con essa solo parzialmente, lasciando maggiore spazio al CP_4
contatto diretto con lo stelo metallico;
c) la modalità di ancoraggio del tassello si avvale dell'adesione tra le spire (esterne al gambo) CP_4
e l'ancorante chimico inserito nel foro della parete;
nel caso del brevetto , invece, CP_1
l'ancoraggio avviene principalmente nel passaggio dell'ancorante chimico all'interno dello stelo cilindrico a struttura tubolare;
ne discende che il risultato dell'aggrappaggio che si instaura tra stelo e ancorante nei due casi è necessariamente differente.
In replica alle osservazioni delle parti, la c.t.u. ha poi precisato, quanto alle prestazioni termiche, che anche lo strato isolante ha un coefficiente di trasmissione termica (più o meno elevato a seconda dei materiali, ma mai pari a zero), sicché la separazione dello stelo dal cappotto (mediante la guaina in plastica che c'è nel prodotto I.Quattro e non in quello Vorpa) può incidere sulla trasmittanza complessiva del tassello.
Inoltre, incidono sulla trasmittanza anche l'aria che, nel prodotto Vorpa, può lambire lo stelo all'interno del quale è inserito il manicotto e l'aria che (sempre nel prodotto Vorpa) è presente tra il manicotto e lo stelo, fenomeni che invece non si possono verificare nel prodotto I.Quattro, dove la guaina e lo stelo costituiscono un corpo unico.
Quanto alle modalità di ancoraggio, la c.t.u. ha precisato che “il risultato dovuto all'azione meccanica esercitata sull'aggrappante è assai diverso. Se si considera ad esempio la resistenza allo sfilamento,
l'ancorante che attraversa le sezioni aperte del gambo forato è sollecitato, nella soluzione brevettata, a
una azione principalmente di taglio. Nella soluzione invece, nelle medesime circostanze, CP_4
l'ancoraggio è affidato all'adesione dell'ancorante anche sulla superficie inclinata (rispetto all'asse
pagina 13 di 16 del gambo) delle spire esterne del gambo. In questo caso, l'ancorante è quindi sottoposto a una azione combinata, assiale oltre che di taglio, con effetti, a parità di ancorante, necessariamente differenti.”
(relazione ingegner pagina 76). Per_1
4. Le attrici hanno contestato le conclusioni della c.t.u., insistendo per la sussistenza della contraffazione per equivalenti.
In particolare secondo le attrici:
a1) le modalità di fissaggio del tubolare di plastica allo stelo sono molteplici ed equivalenti;
il sistema di fissaggio non influenza il problema tecnico;
b1) il problema tecnico risolto dal brevetto è quello di isolare la vite metallica dallo stelo metallico;
la guaina (I.Quattro) e il manicotto (Vorpa) non hanno la funzione di isolare lo stelo dal cappotto (che è un isolante), ma lo stelo dalla vite;
tra stelo e cappotto non c'è alcuno scambio termico;
guaina e manicotto isolano allo stesso modo la vite dallo stelo;
c1) le sollecitazioni di taglio dovute allo sfilamento del dispositivo sono un “sotto-problema specifico”, che non può fungere da criterio di valutazione dell'equivalenza, la quale va verificata esclusivamente in relazione al problema tecnico che l'invenzione di propone di risolvere.
5. A giudizio del collegio le contestazioni delle attrici non possono essere condivise e deve essere confermata la valutazione della c.t.u., che ha escluso anche la contraffazione per equivalenti.
Occorre in proposito considerare che:
a2) l'ancoraggio della guaina allo stelo (mediante costampaggio) e quello del manicotto allo stelo
(crimpatura) hanno (come non è contestato) un diverso grado di stabilità; la stabilità del meccanismo isolante, il quale deve risolvere il problema tecnico, è un aspetto rilevante della soluzione brevettata e vale a differenziarla da altre soluzioni;
b2) nella prestazione termica del tassello complessivamente considerato il contatto con il cappotto e il passaggio dell'aria hanno una rilevanza che, seppur modesta, non è pari a zero, e che per tale ragione concorre a differenziare i prodotti;
pagina 14 di 16 c2) il sotto-problema delle reazioni allo sfilamento è un aspetto del problema tecnico e correttamente la c.t.u. lo ha considerato ai fini della valutazione di equivalenza.
III. CONCORRENZA SLEALE
Esclusa la contraffazione, non sono ravvisabili neppure ipotesi di concorrenza sleale, che le attrici hanno identificato unicamente con l'attività contraffattoria.
IV. CONCLUSIONI E SPESE
Per le ragioni esposte le domande delle attrici devono essere respinte.
Ai sensi dell'art. 122 comma 8 c.p.i. copia della presente sentenza deve essere trasmessa all'
[...]
Controparte_8
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 25.104,90, di cui € 6771,00 per spese di c.t.p. ed € 18.333,90 per compensi professionali (€ 2552,00 per la fase di studio, € 1628,00 per la fase introduttiva, € 5670,00 per la fase istruttoria, € 4253,00 per la fase decisoria, € 4230,90 per la presenza di più parti), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Le spese di c.t.u., come già liquidate, devono esser definitivamente poste a carico di e di Controparte_1
in solido tra loro. Controparte_3
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_2
[...]
contro
CP_4
così provvede:
a) respinge le domande proposte da ed Controparte_1 Controparte_3
b) dichiara tenute e condanna in solido ed al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_3
pagina 15 di 16 processuali in favore di che liquida in complessivi € 25.104,90, di cui € 6.771,00 per spese CP_4
di c.t.p. ed € 18.333,90 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge;
c) pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico di e di Controparte_1 CP_3
in solido;
[...]
d) dispone la trasmissione della presente sentenza, a cura della cancelleria, all' brevetti e Controparte_8
marchi.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 22.5.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Antonio Costanzo
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Costanzo presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 17109/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NI CO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BIANCHI MARCO ( ) VIA CAMPO DI MARTE 9 06124 C.F._1
PERUGIA; ( ) VIA CAMPO DI MARTE 9 Controparte_2 C.F._2
PERUGIA; elettivamente domiciliato in VIA ZAMBONI 7 BOLOGNA presso il difensore avv.
NI CO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NI CO e Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. BIANCHI MARCO ( ) VIA CAMPO DI MARTE 9 06124 C.F._1
PERUGIA; ( ) VIA CAMPO DI MARTE 9 Controparte_2 C.F._2
PERUGIA0; elettivamente domiciliato in VIA ZAMBONI 7 BOLOGNA presso il difensore avv.
NI CO
ATTRICI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TA PA e dell'avv. CP_4 P.IVA_3
BA RO ( PIAZZA DI PORTA RAVEGNANA 1 C.F._3
BOLOGNA; ( ) PIAZZA PORTA RAVEGNANA 1 Controparte_5 C.F._4
C/O AVV TA BOLOGNA;
( PIAZZA DI PORTA CP_6 C.F._5
RAVEGNANA 1 40126 BOLOGNA;
( ) C/O Controparte_7 C.F._6
TA PA P.ZZA DI PORTA RAVEGNANA, 1 40126 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in PIAZZA DI PORTA RAVEGNANA 1 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. TA PA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 1 di 16 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione notificato in data 15.10.2019 ed convenivano in Controparte_1 Controparte_3
giudizio CP_4
Esponevano le attrici quanto segue.
1. era titolare del brevetto europeo EP2317158 (in seguito, EP158), concesso in licenza a CP_1
avente come titolo “Tassello da installare su pareti in muratura incorporanti strati CP_3
termoisolanti in materiali spugnosi e friabili”, concesso in data 11.12.2013 a seguito di domanda n.
10188643.0 del 25.10.2020.
In edilizia, la presenza sulle pareti esterne di una costruzione di uno strato termoisolante, il cosiddetto cappotto, creava il problema di fissare appunto sulle superfici esterne eventuali accessori (ganci per le imposte, lampade), in ragione della scarsa consistenza strutturale del “cappotto”.
La tecnica anteriore a EP158 prevedeva l'utilizzo di tasselli tradizionali, che dovevano far presa direttamente nella muratura, a condizione di aver prima attraversato l'antistante cappotto.
EP158 prevedeva invece che il tassello potesse essere posto in opera senza la necessità di un tappo a espansione e senza necessità di essere avvitato alla parete di installazione.
EP158 prevedeva l'esecuzione di un foro che attraversava lo strato termoisolante e raggiungeva la struttura in muratura;
poi prevedeva l'iniezione nel foro di una resina fluida collante, l'inserimento nel foro del tassello e il consolidamento dell'ancorante chimico.
In EP158 il tassello era dotato, in corrispondenza dell'estremità posteriore, di una guaina rigida, che aveva la funzione di eliminare le perdite di calore attraverso il foro che ospitava l'asta che attraversava il cappotto;
all'estremità posteriore della guaina era previsto un foro centrale, che veniva sfruttato per avvitare viti per il fissaggio di manufatti alle pareti.
2. produceva e commercializzava un tassello di fissaggio denominato “Thermoiso plus”, che CP_4
interferiva, almeno per equivalenti, con la porzione italiana di EP158.
pagina 2 di 16 3. L'attività contraffattoria di integrava anche gli estremi della concorrenza sleale ai sensi CP_4
dell'art. 2598 n. 3 c.c..
4. Le attrici chiedevano l'inibitoria delle condotte illecite, il ritiro dal commercio dei prodotti, il risarcimento del danno e la retroversione degli utili.
Ciò premesso, le società attrici chiedevano che fosse accertata la contraffazione di EP158, che fosse inibita la produzione e la commercializzazione di con ordine di ritiro dal commercio e Parte_1
distruzione dei prodotti in contraffazione, penale e risarcimento del danno.
II
Si costituiva in giudizio CP_4
1. I sistemi di fissaggio a taglio termico per pareti a cappotto denominati “Thermoiso plus”
permettevano di realizzare applicazioni su pareti coibentate senza inficiare il beneficio ottenuto mediante la coibentazione, evitando che si verificasse una dispersione termica o la creazione di eventuali condense e muffe.
2. Il brevetto EP 2317158 ex adverso azionato risultava in primo luogo radicalmente nullo per carenza di novità, fra l'altro in quanto anticipato da anteriorità brevettuali e di fatto che lo privavano dei requisiti di novità e/o altezza inventiva, anticipando le caratteristiche rivendicate, che in ogni caso risultavano del tutto ovvie e banali per il tecnico del ramo.
3. Il dispositivo contestato non era interferente con il brevetto di controparte, neppure per equivalenti,
presentando caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle di cui alla privativa azionata.
4. Anche la domanda di accertamento della concorrenza sleale era infondata, in assenza di allegazione e di prova circa le condotte non conformi ai principi della correttezza professionale.
5. Era infondata anche la pretesa relativa al risarcimento di danni inesistenti e indimostrati.
Ciò premesso, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
III
pagina 3 di 16 La causa era istruita mediante c.t.u. brevettuale, con riserva di valutare all'esito le istanze di esibizione e di c.t.u. contabile.
Terminata la c.t.u. la causa era posta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 27.6.2024.
A seguito di mutamento del giudice relatore era poi rimessa in istruttoria e nuovamente posta in decisione all'udienza del 14.11.2024.
In tale sede la difesa delle attrici precisava le seguenti conclusioni:
“A. accertare e dichiarare che la fabbricazione, l'offerta in vendita, la commercializzazione, l'importazione e l'impiego da
parte della convenuta del tassello di fissaggio “Thermoiso plus” ovvero di sistemi di fissaggio, comunque CP_4
denominati, che presentino le medesime caratteristiche, costituiscono violazione e contraffazione della porzione italiana del
brevetto europeo n. EP2317158 concesso dall'Ufficio Europeo dei Brevetti in data 11 dicembre 2013, a seguito di domanda
n. 10188643.0 del 25 ottobre 2010;
B. accertare e dichiarare che la produzione e/o la commercializzazione da parte della convenuta del tassello di CP_4
fissaggio denominato “Thermoiso plus” ovvero di sistemi, comunque denominati, che presentino le medesime
caratteristiche, costituisce altresì atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.;
C. inibire alla la fabbricazione, l'offerta in vendita, la commercializzazione, l'importazione e l'impiego del CP_4
tassello “Thermoiso plus” ovvero di sistemi di fissaggio, comunque denominati, che presentino le medesime caratteristiche;
D. ordinare alla il ritiro definitivo dal commercio dei tasselli “Thermoiso plus” e di ogni altro modello di CP_4
tassello di fissaggio, comunque denominato, che presenti le medesime caratteristiche;
E. ordinare la distruzione, a spese della convenuta, dei tasselli “Thermoiso plus” e di ogni altro modello di tassello di
fissaggio, comunque denominato, che presenti le medesime caratteristiche, autorizzando le attrici e/o loro incaricati ad
assistere alle relative operazioni;
F. fissare a carico della convenuta una penale di Euro 2.000,00 o del diverso ammontare, maggiore o minore, ritenuto di
giustizia, per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata nonché una penale di € 500,00 o del diverso
ammontare, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti di cui
alle domande sub C), D) ed E) che precedono;
pagina 4 di 16 G. condannare la società a risarcire alla il danno che sarà quantificato in corso di causa in CP_4 Controparte_3
base ai criteri di cui al paragrafo 5.2. dell'atto di citazione, giusta le risultanze di apposita CTU contabile, ovvero
determinato dal Giudice con valutazione equitativa oltre alle maggiorazioni per rivalutazione monetaria ed interessi di
legge dal dì dell'illecito a quello dell'effettivo soddisfo;
H. disporre la retroversione degli utili realizzati dalla società in conseguenza della attività contraffattiva, nella CP_4
Controparte_ misura in cui essi eccedano il risarcimento del lucro cessante determinato dal Giudice, a favore della
I. ordinare, ai sensi dell'art. 126 Cpi (D.lgs 30/2005), a cura delle attrici e a spese della convenuta, la pubblicazione della
emananda sentenza sul quotidiano “Il Corriere della sera” nonché, per un periodo di tre mesi, sulla home page del sito
internet della società convenuta;
J. respingere le eccezioni e le domande proposte dalla convenuta in quanto inammissibili, infondate ed CP_4
indimostrate in fatto ed in diritto;
K. condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio nonché delle spese per
consulenze tecniche;
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettere CTU preordinata al riscontro della sussistenza della contraffazione della porzione italiana del brevetto
europeo n. EP2317158 concesso dall'Ufficio Europeo dei Brevetti in data 11 dicembre 2013, a seguito di domanda n.
10188643.0 del 25 ottobre 2010 da parte del tassello “ di;
Parte_1 CP_4
- ordinare l'esibizione ex artt. 121 Cpi e 210 c.p.c. a carico della convenuta in persona del legale CP_4
rappresentante p.t., dei seguenti documenti:
- tutte le scritture contabili obbligatorie (ivi compresi i registri IVA e registri magazzino) e tutte le fatture emesse da CP_4
[... a decorrere dall'11 dicembre 2013 (data di pubblicazione nel Bollettino europeo della menzione della concessione di
EP '158) al fine di estrarne le partite relative alle vendite di tasselli “Thermoiso plus” ovvero di altri modelli, comunque
denominati, aventi le medesime caratteristiche;
- tutte le fatture di acquisto aventi a oggetto i componenti del tassello “Thrmoiso plus” ovvero di altri modelli, comunque
denominati, aventi le medesime caratteristiche, per lo stesso lasso di tempo;
pagina 5 di 16 - la distinta base relativa al tassello “Thermoiso plus” ovvero ad altri modelli, comunque denominati, aventi le medesime
caratteristiche, con indicazione dei vari componenti del tassello e specificazione dei codici utilizzati da per CP_4
individuare tali componenti;
- ammettere CTU contabile intesa a determinare l'utile conseguito, da parte di dalla fabbricazione e/o dalla CP_4
commercializzazione di tasselli in contraffazione della privativa delle attrici ed a quantificare il danno da risarcire.”.
La difesa della convenuta precisava le seguenti conclusioni:
“nel merito,
in via principale,
- rigettare nel miglior modo e con la miglior formula tutte le domande proposte dalle attrici perché infondate in fatto ed in
diritto, anche per difetto dei requisiti di validità della frazione italiana del brevetto EP 2317158, per insussistenza della
lamentata contraffazione e dei presupposti di cui all'art. 2598 c.c. n. 3, e per ogni altro motivo;
in ogni caso:
- condannare le attrici e all'integrale rifusione di compensi (oltre al rimborso delle spese generali) e spese del presente
giudizio, nella misura massima di legge;
in via istruttoria,
- comunque rigettata ogni istanza istruttoria avversaria in quanto inammissibile e/o comunque infondata, ammettere,
occorrendo, (previa revoca in parte qua di quanto disposto nell'ordinanza del 18 gennaio 2021), le istanze istruttorie
formulate dalla convenuta allo stato non ammesse.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. IT DEL VE
1. Il brevetto oggetto di causa rivendica in via principale (riportiamo sostanzialmente alla lettera dalla relazione del c.t.u.) un:
tassello da parete comprendente:
A1) uno stelo cilindrico metallico (1), di struttura tubolare
pagina 6 di 16 A2) che reca, sostanzialmente per tutta la sua lunghezza, una pluralità di fori radiali (2),
10 caratterizzato dal fatto di comprendere inoltre
B1) una guaina rigida (3), in materiali plastici, applicata inamovibilmente su un tratto posteriore dell'anzidetto stelo tubolare (1),
B1a) sì da rivestirne sia la parete esterna,
B1b) che la parete interna,
15 B2) detta guaina rigida (3) terminando posteriormente con una flangia (4) al centro della quale è
previsto un foro (5) che dà accesso ad un retrostante condotto sostanzialmente cilindrico (6) che si estende in direzione dell'estremità anteriore della medesima guaina (3),
C) un setto traversale (7) disposto all'estremità anteriore della guaina rigida (3) 20 che assicura la chiusura della guaina e occlude la sezione interna dell'anzidetto stelo cilindrico (1).
Le caratteristiche menzionate nella rivendicazione indipendente sono illustrate nelle seguenti figure (1
e 2):
pagina 7 di 16 Le rivendicazioni dipendenti, da 2 a 6, hanno per oggetto ulteriori particolarità realizzative del sistema.
In particolare, la rivendicazione 2, dipendente dalla rivendicazione 1, specifica che il foro (5) realizzato al centro della flangia (4) della guaina rigida (3) ha sezione triangolare.
La rivendicazione 3, dipendente dalla 1, prevede che la guaina (3) in materiali plastici rigidi è
costampata sullo stelo cilindrico (1).
La rivendicazione 4, dipendente da una o più delle rivendicazioni precedenti, specifica che la guaina rigida (3) è in poliammide.
La rivendicazione 5, dipendente da una delle rivendicazioni precedenti, prevede che il tassello sia corredato di una gabbietta retinata (8), sostanzialmente cilindrica, atta a contenere l'estremità anteriore dello stelo tubolare (1).
La rivendicazione 6, dipendente da una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, specifica che il setto traversale (7) è realizzato in pezzo unico con la guaina rigida (3).
pagina 8 di 16 La figura che segue (3) in particolare illustra il tassello in una condizione di utilizzo, in cui è inserito in un foro F che attraversa l'intonaco IN, lo strato di materiale termoisolante MT e giunge allo strato in muratura M. Nel foro è previamente iniettato un ancorante chimico AC, destinato a penetrare nei fori radiali del tassello oggetto di protezione, realizzando così l'ancoraggio di esso alla parete stratiforme.
La guaina (in nero) può dunque ricevere, per avvitamento, un elemento di fissaggio quale una vite, per assicurare l'applicazione di un oggetto sulla medesima parete.
2. Secondo la c.t.u. ingegner il brevetto è valido. Per_1
La convenuta ha contestato tale conclusione, sostenendo che la rivendicazione principale sia priva di attività inventiva.
Secondo “il tecnico del ramo infatti, partendo dalla soluzione descritta nel documento EP '065 CP_4
(relativo ad un tassello per pareti dotate di un sistema composito di isolamento termico) ed essendo
alla ricerca di una soluzione al problema tecnico oggettivo di migliorare la modalità di installazione
del tassello nelle pareti incorporanti strati isolanti, troverebbe in DE '513 le caratteristiche A1 e A2
della riv. 1 avversaria, giungendo così alla soluzione come formulata nella rivendicazione
indipendente…” (così in conclusionale).
pagina 9 di 16 Sarebbe infatti alla portata del tecnico sostituire, senza sforzo inventivo, lo stelo pieno e filettato (EP
'065) con uno stelo forato tubolare (DE '513).
La c.t.u. ha rilevato che in effetti anteriormente alla data di priorità del brevetto erano noti al tecnico del settore sia steli pieni con spire che steli tubolari forati, per l'ancoraggio a pareti con ancorante chimico/materiale di riempimento.
Tuttavia, secondo la c.t.u., il tecnico del ramo apprende dallo stato dell'arte che un tipo di tassello,
dotato di stelo pieno con spire, richiede un certo tipo di montaggio e, in particolare, una certa sequenza di fasi di applicazione, mentre l'altro tipo di tassello, con stelo tubolare forato, richiede un diverso tipo di montaggio e una diversa sequenza di applicazione.
Inoltre, sempre secondo la c.t.u., lo stato dell'arte insegna al tecnico del settore che la tipologia di ancoraggio con stelo tubolare forato richiede una apertura di ingresso, per l'iniezione dell'ancorante chimico o del materiale di riempimento, mentre il foro di iniezione non è richiesto per l'ancoraggio dello stelo pieno con spire.
Pertanto, per la c.t.u., non è condivisibile l'affermazione secondo la quale le due soluzioni di tassello,
con stelo pieno con spire e con stelo tubolare forato, potevano essere ritenute “equivalenti e perfettamente intercambiabili” per il tecnico del settore, con la conseguenza che la combinazione delle due tecnologie richiede uno sforzo inventivo.
A giudizio del collegio le conclusioni della c.t.u., logiche e rimaste sostanzialmente prive di replica,
devono essere condivise, sicché il brevetto deve ritenersi valido.
II. CONTRAFFAZIONE DEL VE
1. Il prodotto PA (come si vede nella figura sottostante) comprende uno stelo o gambo metallico e un manicotto o bussola di materiale plastico.
pagina 10 di 16 Il gambo metallico presenta una prima estremità operativa dotata di spire (o nervature) e una seconda estremità operativa cava, contrapposta alla prima, alla quale è associato stabilmente il manicotto di materiale plastico;
l'estremità tubolare del gambo metallico è crimpata (è schiacciata in modo da comprimere localmente il tubolare) al manicotto di plastica per assicurarne il bloccaggio assiale, come si vede nella fotografia sottostante:
Le due porzioni, piena e cava, del gambo metallico sono vincolate stabilmente, in modo da costituire un pezzo unico.
La c.t.u. ha confrontato la rivendicazione principale del brevetto col prodotto della convenuta,
ricavandone la seguente tabella:
pagina 11 di 16 2. Come è evidente, e come è pacifico anche tra le parti, non vi è contraffazione letterale.
3. Secondo la c.t.u. è da escludere anche la contraffazione per equivalenti.
In particolare secondo l'ingegner Per_1
pagina 12 di 16 a) strutturalmente il tassello Vorpa presente un manicotto ancorato solo in due punti allo stelo mediante
“crimpatura”, con un effetto in termini di stabilità differente (inferiore) rispetto a quello della guaina del tassello I.Quattro, ove la plastica è applicata inamovibilmente per “costampaggio”;
b) le prestazioni termiche della guaina del tassello I.Quattro e quelle del manicotto del tassello Vorpa
sono differenti;
in particolare, la guaina rivendicata dal brevetto, che incorpora completamente lo stelo metallico, è a contatto per l'intera estensione longitudinale con la parete del cappotto;
il manicotto della soluzione , invece, è a contatto con essa solo parzialmente, lasciando maggiore spazio al CP_4
contatto diretto con lo stelo metallico;
c) la modalità di ancoraggio del tassello si avvale dell'adesione tra le spire (esterne al gambo) CP_4
e l'ancorante chimico inserito nel foro della parete;
nel caso del brevetto , invece, CP_1
l'ancoraggio avviene principalmente nel passaggio dell'ancorante chimico all'interno dello stelo cilindrico a struttura tubolare;
ne discende che il risultato dell'aggrappaggio che si instaura tra stelo e ancorante nei due casi è necessariamente differente.
In replica alle osservazioni delle parti, la c.t.u. ha poi precisato, quanto alle prestazioni termiche, che anche lo strato isolante ha un coefficiente di trasmissione termica (più o meno elevato a seconda dei materiali, ma mai pari a zero), sicché la separazione dello stelo dal cappotto (mediante la guaina in plastica che c'è nel prodotto I.Quattro e non in quello Vorpa) può incidere sulla trasmittanza complessiva del tassello.
Inoltre, incidono sulla trasmittanza anche l'aria che, nel prodotto Vorpa, può lambire lo stelo all'interno del quale è inserito il manicotto e l'aria che (sempre nel prodotto Vorpa) è presente tra il manicotto e lo stelo, fenomeni che invece non si possono verificare nel prodotto I.Quattro, dove la guaina e lo stelo costituiscono un corpo unico.
Quanto alle modalità di ancoraggio, la c.t.u. ha precisato che “il risultato dovuto all'azione meccanica esercitata sull'aggrappante è assai diverso. Se si considera ad esempio la resistenza allo sfilamento,
l'ancorante che attraversa le sezioni aperte del gambo forato è sollecitato, nella soluzione brevettata, a
una azione principalmente di taglio. Nella soluzione invece, nelle medesime circostanze, CP_4
l'ancoraggio è affidato all'adesione dell'ancorante anche sulla superficie inclinata (rispetto all'asse
pagina 13 di 16 del gambo) delle spire esterne del gambo. In questo caso, l'ancorante è quindi sottoposto a una azione combinata, assiale oltre che di taglio, con effetti, a parità di ancorante, necessariamente differenti.”
(relazione ingegner pagina 76). Per_1
4. Le attrici hanno contestato le conclusioni della c.t.u., insistendo per la sussistenza della contraffazione per equivalenti.
In particolare secondo le attrici:
a1) le modalità di fissaggio del tubolare di plastica allo stelo sono molteplici ed equivalenti;
il sistema di fissaggio non influenza il problema tecnico;
b1) il problema tecnico risolto dal brevetto è quello di isolare la vite metallica dallo stelo metallico;
la guaina (I.Quattro) e il manicotto (Vorpa) non hanno la funzione di isolare lo stelo dal cappotto (che è un isolante), ma lo stelo dalla vite;
tra stelo e cappotto non c'è alcuno scambio termico;
guaina e manicotto isolano allo stesso modo la vite dallo stelo;
c1) le sollecitazioni di taglio dovute allo sfilamento del dispositivo sono un “sotto-problema specifico”, che non può fungere da criterio di valutazione dell'equivalenza, la quale va verificata esclusivamente in relazione al problema tecnico che l'invenzione di propone di risolvere.
5. A giudizio del collegio le contestazioni delle attrici non possono essere condivise e deve essere confermata la valutazione della c.t.u., che ha escluso anche la contraffazione per equivalenti.
Occorre in proposito considerare che:
a2) l'ancoraggio della guaina allo stelo (mediante costampaggio) e quello del manicotto allo stelo
(crimpatura) hanno (come non è contestato) un diverso grado di stabilità; la stabilità del meccanismo isolante, il quale deve risolvere il problema tecnico, è un aspetto rilevante della soluzione brevettata e vale a differenziarla da altre soluzioni;
b2) nella prestazione termica del tassello complessivamente considerato il contatto con il cappotto e il passaggio dell'aria hanno una rilevanza che, seppur modesta, non è pari a zero, e che per tale ragione concorre a differenziare i prodotti;
pagina 14 di 16 c2) il sotto-problema delle reazioni allo sfilamento è un aspetto del problema tecnico e correttamente la c.t.u. lo ha considerato ai fini della valutazione di equivalenza.
III. CONCORRENZA SLEALE
Esclusa la contraffazione, non sono ravvisabili neppure ipotesi di concorrenza sleale, che le attrici hanno identificato unicamente con l'attività contraffattoria.
IV. CONCLUSIONI E SPESE
Per le ragioni esposte le domande delle attrici devono essere respinte.
Ai sensi dell'art. 122 comma 8 c.p.i. copia della presente sentenza deve essere trasmessa all'
[...]
Controparte_8
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 25.104,90, di cui € 6771,00 per spese di c.t.p. ed € 18.333,90 per compensi professionali (€ 2552,00 per la fase di studio, € 1628,00 per la fase introduttiva, € 5670,00 per la fase istruttoria, € 4253,00 per la fase decisoria, € 4230,90 per la presenza di più parti), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Le spese di c.t.u., come già liquidate, devono esser definitivamente poste a carico di e di Controparte_1
in solido tra loro. Controparte_3
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_2
[...]
contro
CP_4
così provvede:
a) respinge le domande proposte da ed Controparte_1 Controparte_3
b) dichiara tenute e condanna in solido ed al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_3
pagina 15 di 16 processuali in favore di che liquida in complessivi € 25.104,90, di cui € 6.771,00 per spese CP_4
di c.t.p. ed € 18.333,90 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge;
c) pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico di e di Controparte_1 CP_3
in solido;
[...]
d) dispone la trasmissione della presente sentenza, a cura della cancelleria, all' brevetti e Controparte_8
marchi.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 22.5.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Antonio Costanzo
pagina 16 di 16