Ordinanza presidenziale 7 maggio 2021
Ordinanza cautelare 11 giugno 2021
Sentenza 14 luglio 2021
Rigetto
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/02/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00816/2025REG.PROV.COLL.
N. 03956/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3956 del 2021, proposto da SA RI DE HI, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ST NA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Carrano, Gianmarco Poli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianmarco Poli in Roma, via Civitavecchia, 7;
nei confronti
Asl Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario SArio Spasiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, corso Vittorio Emanuele 110/2;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 2295/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Asl Napoli 2 Nord e di ST NA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 novembre 2024 il Cons. Raffaello Sestini, nessuno comparso per le parti costituite, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams”.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - L’odierna appellante partecipava al concorso pubblico, per titoli e colloquio per n. 1 posto di Dirigente Psicologo presso l’ASL Napoli 2 Nord, indetto con Avviso di Stabilizzazione n. 452 del 29.3.2019 - successivamente modificato con DEiberazione n. 658 - ai sensi dell’art. 20, comma 2, D. Lgs. 75/2017, riservato al personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
2 – Anche l’odierna resistente partecipava al concorso, ma risultava non ammessa perché, motivava l’atto di esclusione, “ non risulta essere in possesso dei requisiti di cui al punto 1, lettera b) del bando ”.
3 – l’odierna resistente quindi impugnava la disposta esclusione, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti.
4 – Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente. La domanda cautelare proposta veniva respinta con ordinanza collegiale n. 1782/2019 del 2 novembre 2019, riformata dal Consiglio di Stato che, con ordinanza collegiale n. 567/2020 del 6 febbraio 2020, accoglieva la domanda ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Con la sentenza n. 2295/2021 del 7 aprile 2021 il Tar accoglieva, infine, il ricorso dell’odierna resistente, sancendo il principio di diritto in forza del quale “ la procedura di stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 2, è caratterizzata, sul piano dei requisiti richiesti per la partecipazione, dal riferimento a una categoria di rapporti contrattuali non limitata ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ma estesa a tutte le figure di contratti di lavoro flessibile”, ivi espressamente compresi “i contratti di lavoro flessibile quelli riferiti ai co.co.pro, all’art. 7 comma 6 d.lgs. 165/2001, ai co.co.co e all’art. 15 octies d.lgs. 502/92 ”
5 – L’indicata pronuncia del TAR veniva impugnata dalla odierna appellante. Si costituivano in giudizio l’ASL NA 2 Nord e la ricorrente di primo grado, eccependo l’inammissibilità e argomentando l’infondatezza dell’appello e della domanda cautelare.
6 - In occasione della Camera di Consiglio del 10 giugno 2021, veniva chiesta la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive. Conseguentemente, con ordinanza n. 3183 del 2021, la sez. III del Consiglio di Stato dichiarava l’improcedibilità della domanda cautelare.
7 - Nelle more del giudizio, sulla scorta dei nuovi canoni interpretativi afferenti alla valutazione dei requisiti previsti dalla normativa controversa, forniti dal giudice di prime cure con la pronuncia appellata, l’ASL NA 2 Nord, con deliberazione del D.G. n. 959 del 31.05.2021, bandiva una nuova procedura ex art. 20, comma 2, del D.lgs. 25/05/2017 n. 75 per 9 posti di dirigente psicologo, all’esito della quale, giusta deliberazione del Direttore Generale n.15 del 12.01.2022, la odierna resistente risultava vincitrice, addivenendo alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
8 - Pertanto con le memorie conclusive l’appellante chiede che sia dichiarata l’improcedibilità del ricorso vittorioso in primo grado, mentre l’ASL e la controinteressata chiedono che sia dichiarata la improcedibilità dell’appello. Le parti in giudizio propongono inoltre plurime eccezioni incrociate, tutte parimenti infondate.
9 – Ai fini della definizione della peculiare situazione controversa, va considerato che l’intervenuta stipula di un contratto a tempo indeterminato con la medesima amministrazione non ha necessariamente privato di interesse la ricorrente di primo grado, che infatti si oppone alla dichiarazione di improcedibilità del suo ricorso, considerati anche il ruolo svolto dai principi di diritto fissati nella pronuncia di primo grado i fini del nuovo bando ed i suoi possibili futuri effetti. Di conseguenza neppure si profila una improcedibilità dell’appello in epigrafe, che l’odierna ricorrente ha interesse a coltivare ai fini di una eventuale riedizione dei due concorsi. Lo stesso appello risulta peraltro infondato, così come dimostrato dell’espunzione, da parte dell’Amministrazione intimata, delle cause di esclusione contestate dalla nuova procedura concorsuale. In particolare:
9.1 - con il primo motivo, la parte appellante contesta la giurisdizione del giudice amministrativo a decidere la controversia, in quanto il meccanismo di stabilizzazione previsto dall’art. 20 d.lgs. n. 75/2017 sarebbe volto a far valere un diritto soggettivo all’assunzione del lavoratore.
La censura non è fondata, in quanto il citato art. 20 prevede due distinti meccanismi di stabilizzazione: con il primo, delineato al comma 1, la procedura di stabilizzazione è diretta, mentre con il secondo, ora in esame, la stabilizzazione è il risultato di una procedura competitiva tra i candidati che radica la competenza del giudice amministrativo (in tal senso fra le altre Consiglio di Stato, sez. III, 15/06/2020, n. 3801);
9.2 - con il secondo motivo d’appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto il denunciato difetto di motivazione, in quanto nelle procedure di stabilizzazione di cui al comma 2 dell’art. 20, cit. il potere valutativo dell’amministrazione sarebbe di tipo vincolato, come tale sottratto all’obbligo di motivazione.
In realtà, così come dedotto dalla odierna resistente, la procedura di stabilizzazione di cui al comma 2 dell’art. 20, cit., è espressione di un potere di valutazione tecnico-discrezionale riconosciuto alla Commissione (come tale pacificamente assoggettato all’obbligo di motivazione di cui all’art. 3, l.n. 241/90);
9.3 - con il terzo e ultimo motivo d’appello si deduce la violazione dell’art. 20, d.lgs. n. 75/2017, in quanto i titoli presentati per la valutazione dalla ricorrente di primo grado non sarebbero stati valutabili ai fini della procedura di stabilizzazione.
Neppure la censura in esame è fondata, dovendosi interpretare la richiamata normativa speciale alla luce della esigenza di superare le forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto del principio del pubblico concorso di cui all’articolo 97 Cost., le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni. Pertanto il TAR ha esattamente ritenuto che i contratti ex articolo 15 octies, quale è quello posseduto dalla odierna appellata, rientrassero di diritto tra quelli favorevolmente considerati dal Bando e, a monte, dall’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017.
10 – In conclusione l’appello deve essere respinto. La peculiarità della presente questione controversa giustifica, infine, la integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO