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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2025, n. 6317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6317 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6270/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
CA AN Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
LI OF Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6270 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, e trattenuta in decisione all'udienza del 16.9.2025, vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Parte_1
Tasciotti.
APPELLANTE
E
(C.F. ), contumace. Controparte_1 C.F._1
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Voglia la Corte d'appello di Roma adìta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in totale riforma della sentenza n. 4660/2020 del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa
(pubblicata in data 3.3.2020 nel giudizio n. 12810/2018 r.g.c.), con riferimento alle esposte motivazioni, accogliere il presente appello e, per l'effetto:
- in via principale, condannare al risarcimento del danno patrimoniale in favore della Controparte_1
n. 22/2012 del Tribunale di Latina nella misura di € Parte_2
791.297,54; nonché al risarcimento del danno morale in favore della curatela fallimentare nella misura di €
10.000,00;
- in subordine, ed in via equitativa, liquidare i danni nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi professionali (aumentati del 30% come previsto dall'articolo 4, comma 1 bis, del di seguito citato D.M. poiché gli atti depositati dalla scrivente difesa con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto, nonché la navigazione all'interno dell'atto), oltre il rimborso forfettario del 15% ai sensi del D.M. n. 55/2014, nonché c.a. ed i.v.a. come per legge, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. La curatela del Fallimento della citava in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale delle Imprese di Roma, , amministratore della società dall'epoca Controparte_1 della costituzione nel 2002, fino al 22.3.2012, data di dichiarazione del fallimento,
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati dalla propria condotta.
Riferiva che era stato condannato dal Tribunale di Latina per bancarotta CP_1
fraudolenta documentale con sentenza n. 2318/2015, passata in giudicato, con contestuale condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile.
Chiedeva pertanto la condanna al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di €
791.297,54, pari alla differenza tra attivo e passivo accertato in sede fallimentare, e del danno morale nella misura di € 10.000,00, o in subordine nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Il Tribunale delle Imprese di Roma, dichiarata la contumacia di , con Controparte_1
sentenza n. 4660/2020, rigettava la domanda attorea, stante l'impossibilità di determinare un danno eziologicamente ricollegabile alla condotta (l'omessa tenuta delle scritture contabile) dell'amministratore e potendo essere usato il criterio differenziale solo in funzione equitativa, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite (Cass., sez. un., n.
9110/2015).
2. Il ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha censurato l'assunto del Tribunale secondo cui non era stato assolto l'onere probatorio relativo alla necessaria allegazione della prova, anche mediante presunzioni, delle singole e specifiche condotte dell'amministratore che avevano, in concreto, causato i danni per cui è causa.
Innanzitutto il danno patito dalla Curatela istante era già stato acclarato, quanto all'an,
dalla sentenza penale del Tribunale di Latina n. 2318/2015, passata in giudicato, che aveva stabilito che “la condotta di occultamento e/o mancata tenuta delle scritture contabili ha
indubbiamente cagionato un danno sia all'immagine della società sia, soprattutto, alla massa dei
creditori che hanno infatti dovuto subire, per effetto di tale condotta, l'impossibilità di verificare
l'effettiva situazione economica della società onde valutare la convenienza ad intrattenere rapporti commerciali” e che, stante l'impossibilità di quantificare i danni, aveva rimesso la questione della liquidazione al giudice civile.
In base all'art. 651 c.p.p. il giudice civile non poteva rimettere in discussione l'an, ma poteva procedere solo alla determinazione del quantum del risarcimento.
Inoltre proprio la mancanza delle scritture contabili rendeva impossibile l'individuazione delle singole condotte dannose ed esonerava in tal senso la curatela.
Con il secondo motivo l'appellante ha ribadito che in realtà nella presente fattispecie ricorrevano entrambi gli elementi che, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite,
avrebbero legittimato il ricorso al criterio equitativo ai fini della quantificazione del danno subito.
Difatti la mancanza delle scritture contabili aveva impedito una puntuale ricostruzione della situazione patrimoniale della fallita, ma non vi erano dubbi che la situazione di dissesto patrimoniale responsabile del fallimento era totalmente ascrivibile alla condotta tenuta da che era stato l'unico amministratore della società fallita, e la dolosa CP_1
sottrazione delle scritture contabili era indicativa della intenzione di celare le proprie condotte illecite.
Il criterio equitativo quindi, a fronte di un danno acclarato nell'an, era l'unico strumento plausibile per determinare il quantum del risarcimento.
Con il terzo motivo è stato censurato il mancato riconoscimento del danno morale, pure riconosciuto come esistente dal Tribunale penale di Latina, e dimostrato nel quantum dalla documentazione in atti comprovante un buon volume d'affari in capo alla fallita.
3. Quanto ai vincoli nel giudizio civile della pronuncia di responsabilità civile affermata in sede penale la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del quantum, procedere a una nuova valutazione nell'an della responsabilità civile, potendo invece tale giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dal danneggiato (v., tra le più recenti, Cass.
n. 8063/2025).
Il primo motivo d'appello è quindi infondato, avendo il Tribunale ravvisato appunto l'assenza di prova del nesso causale tra la mera condotta della omessa regolare tenuta della documentazione contabile e i profili di danno lamentati dalla curatela, senza rimettere in discussione il profilo dell'an della responsabilità dell'amministratore.
4. Anche il secondo motivo è infondato.
L'appellante richiama una sentenza della Cassazione, n. 7606/2011 secondo cui è
ammessa un'inversione dell'onere della prova quando l'assoluta mancanza ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la prova del predetto nesso di causalità, dato che in questo caso la citata condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio.
Tale orientamento è stato invece superato dalle Sezioni Unite con la già citata sentenza n.
9100/2015 e dalle successive pronunce a sezioni semplici (v. ad esempio, Cass. n.
15245/2022).
Le Sezioni Unite hanno affermato che “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a
norma dell'art. 146, secondo comma, legge fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture
contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia
determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo
liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una
liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione
delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un
inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno
lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo.“ (Cass. Sez. Un. n.
9100/2015, Rv. 635451 - 01).
A tal riguardo l'appellante sostiene che i requisiti richiesti dalle Sezioni Unite per l'utilizzazione del criterio equitativo siano presenti nella fattispecie in esame.
In realtà nella citata pronuncia si afferma specificamente che “La circostanza che il mancato
rinvenimento delle scritture contabili (ma lo stesso potrebbe dirsi per la loro irregolare tenuta) non
consenta al curatore del fallimento di ricostruire con sufficiente certezza le vicende che hanno
condotto all'insolvenza dell'impresa può esser forse addotta, essa stessa, come una causa di danno,
almeno nella misura in cui ciò comporti un maggiore onere nell'espletamento dei compiti del curatore
ed, eventualmente, un aggravio dei costi della procedura destinato ad incidere negativamente
sull'attivo disponibile. Né può in assoluto escludersi l'eventualità di altri effetti dannosi ricollegabili
alla mancanza di dette scritture;
ma neppure in questo caso appare logicamente plausibile il farne
discendere la conseguenza dell'insolvenza o dello sbilancio patrimoniale della società divenuta
insolvente. La contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa,
non li determina;
ed è da quegli accadimenti che deriva il deficit patrimoniale, non certo dalla loro
(mancata o scorretta) registrazione in contabilità. Può dunque condividersi l'affermazione di Cass.
5876/11 e 7606/11, citt., secondo cui l'omessa tenuta della contabilità integra la violazione di specifici
obblighi di legge in capo agli amministratori, ed è vero che tale violazione risulta di per sé (almeno
potenzialmente) idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale. Non può tuttavia
farsene in alcun modo derivare la conseguenza che quel pregiudizio si identifichi nella differenza tra
il passivo e l'attivo accertati in sede fallimentare.”.
Nella fattispecie in esame non risulta allegata una condotta astrattamente idonea a generare un deficit patrimoniale e la stessa sentenza penale fa riferimento solo al potenziale pregiudizio per i creditori per l'impossibilità di verificare l'effettiva situazione economica della società onde valutare la convenienza a intrattenere rapporti commerciali.
5. In base alle stesse considerazioni risulta infondato anche il terzo motivo d'appello relativo al danno morale che viene rapportato unicamente alla preesistenza di un buon volume d'affari in capo alla fallita, senza alcuna specifica allegazione di un nesso di causale con la condotta dell'amministratore.
6. Pertanto l'appello deve essere integralmente rigettato.
Nulla sulle spese, stante la contumacia di parte appellata.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla sulle spese.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 28.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI OF CA AN