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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/10/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 548/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 548/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 ra;
- Ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Karin Mauri;
Controparte_1 C.F._2
- Resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni di Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraris reiecti:
- dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto e scioglimento della comunione dei beni, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione di rito;
Controparte_
- dichiarare la separazione addebitabile al Sig. in riferimenti ai fatti di cui in narrativa, condannando quest'ultimo altresì al risarcimento del danno de ale subito dalla sig.ra a causa del tradimento, Parte_1 quantificato in euro 50.000,00 o nella misura che sarà determinata in via equitativa, rudente apprezzamento del Giudicante;
- assegnare la casa coniugale, sita in Cantù, via Montello 39/a, con ogni arredo, corredo e pertinenza, alla sig.ra
che già la occupa stabilmente, con obbligo del sig. di pagare la propria quota di mutuo;
Parte_1 CP_1
pagina 1 di 8 - accertare e dichiarare che il Sig. ad oggi ha un debito nei confronti della ricorrente pari ad euro 14.851,37, per CP_1 le ragioni di cui alle premesse del tto e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a rifondere il predetto importo oltre quello riferito alle rate a scadere o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare che il Sig. ad oggi ha un debito nei confronti della ricorrente pari ad € 4.974,75, CP_1 comprese spese legali per il recupero relativamente al pagamento eseguito dalla Sig.ra nei confronti di Parte_1
per la morosità maturata con la società stessa per il mancato pagamento delle rate per le Controparte_2
, per l'effetto, condannare il resistente a rifondere l'importo di euro 4.974,75 o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare che la ricorrente, dopo l'interruzione della convivenza da parte del nel mese di febbraio del CP_1 CP_ 2021, si occupava in via integrale di aver cura della cagnolina di taglia media, intest t'ultimo, e, per l'effetto condannare il resistente a rifondere i cui costi di mantenimento, forfettariamente quantificati in € 2.0 , a far data dal mese di gennaio 2022 o nella misura che verrà accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare che il Sig. ha un debito nei confronti della ricorrente per euro 881,97, riferito al CP_1 pagamento di sanzioni amministrative per la violazione del Codice della Strada e della tassa di registro su decreto ingiuntivo emesso in favore del condominio, per le ragioni di cui in premessa e, per l'effetto, condannare il resistente a rifondere l'importo di euro 881,97 o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
- condannare il Sig. ad asportare i propri effetti personali entro 30 giorni dall'emissione della sentenza parziale CP_1
o in un congruo term ronuncia;
- intestare alla ricorrente. il veicolo Peugeot, t.g.: FC320YA, già in uso alla sig.ra con spese a carico di Parte_1 entrambe le parti nella misura del 50%;
- ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cantù perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
Conclusioni di Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via pregiudiziale e comunque preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità delle domande restitutorie formulate da controparte per le ragioni di cui in premessa;
nel merito: Controparte_
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e con rigetto della avversa Parte_1 richiesta di addebito e, per l'effetto, ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente, affinché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
- determinare in € 500,00 mensili l'assegno di mantenimento che verserà in favore di Parte_1 [...]
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, da riva o gli indici ISTAT CP_1 consumo delle famiglie di operai ed impiegati;
- ordinare alla ricorrente di comunicare alla banca l'assunzione di tutti gli oneri a proprio carico esclusivo e consentire così l'esclusione del nominativo del resistente dalla cointestazione del conto corrente comune;
- ordinare alla ricorrente di effettuare il passaggio di proprietà a proprio favore del veicolo tg. FC320YA, oggi cointestato e in uso alla ricorrente, con spese a carico esclusivo della stessa. In via subordinata: ove la ricorrente reiterasse tutte le proprie istanze, si chiede altresì,
- disporre lo scioglimento della comunione e la divisione dell'immobile sito in Cantù, Via Montello n. 39/A, mediante vendita e divisione del ricavato, al netto di oneri e spese eventualmente ancora gravanti al momento della vendita;
Controparte_
- ordinare alla ricorrente di corrispondere a l'indennità di occupazione della casa coniugale dal gennaio 2021 sino ad oggi, per un importo comples .600,00. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto del giudizio.
1.1. Con ricorso depositato in data 25.03.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] chiedendo al Tribunale di Lodi d one personale dei coniu CP_1 l marito. pagina 2 di 8 Inoltre la ricorrente ha chiesto che il marito venga condannato a pagare € 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno endofamiliare conseguente al tradimento;
l'assegnazione della casa coniugale;
la condanna del marito a corrispondere: € 14.851,37, quale morosità accumulata per il mancato pagamento della propria quota delle rate del mutuo;
€ 4.974,75 sostenuti per il recupero del credito da parte di per rate scadute e rimaste impagate;
€ 2.000,00 a titolo di Controparte_4 CP_ rimborso dei costi sostenuti per la cura della cagnolina € 881,97 per le sanzioni amministrative relative alle violazioni del C.d.S commesse dal ma Infine, la sig.ra ha chiesto Parte_1 l'intestazione del veicolo Peugeot t.g. FC320YA, con spese a carico di entramb nella misura del 50% ciascuno.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio concordatario con a Campobasso il 09.10.1993 Controparte_1 e che dall'unione non sono nati figli;
- che la coppia ha vissuto inizialmente in un immobile sito a Torino (acquistato in parte con l'aiuto economico della famiglia d'origine della ricorrente) e poi in un immobile sito a Cantù (CO), acquistato in comproprietà con il marito, per il quale è stato stipulato un finanziamento di € 137.000,00 erogato da;
Controparte_2
- che il sig. come dallo stesso ammesso, a partire dal 2018 ha intrattenuto una CP_1 relazione e le con la sig.ra ex compagna del fratello della sig.ra Parte_2
Parte_1
- di aver proseguito la convivenza matrimoniale con il sig. essendo stata rassicurata dal CP_1 marito dell'interruzione della relazione con la sig.ra Pt_2
- di essere venuta a conoscenza nel 2021, dopo alterne vicende e violenti litigi, che il marito aveva ripreso la relazione con la sig.ra con la quale nello stesso anno ha intrapreso una Pt_2 stabile convivenza;
- che le condotte del marito le hanno arrecato una lesione all'immagine e un danno di natura esistenziale, concretizzatisi nel turbamento della vita quotidiana individuale e sociale;
- di essersi fatta carico del pagamento della quota delle rate del finanziamento di competenza del CP_ marito, delle spese per la cura della cagnolina e delle sanzioni amministrative di € 934,24 e di € 279,73 relative alle violazioni del C.d.S., c esse dal sig. CP_1
1.2. Con comparsa depositata il 04.06.2025 si è costituito in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione ma chiedendo il ri o e il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé nella misura di € 500,00 mensili. Inoltre, il resistente ha chiesto: lo scioglimento della comunione legale tra coniugi e la vendita dell'ex casa coniugale con divisione del ricavato;
la corresponsione a proprio favore di € 21.600,00 a titolo di indennità di occupazione della casa coniugale nella quale non vive da gennaio 20121; l'esclusione del proprio nominativo dal conto corrente comune;
il trasferimento della proprietà dell'autovettura tg. FC320YA a favore della moglie.
A sostegno delle proprie domande il resistente ha allegato le seguenti circostanze di fatto:
- di aver comunicato alla moglie, con la raccomandata inviata il 07.03.2024, la volontà di separarsi essendo venuta meno da tempo l'affectio coniugalis, anche a causa della violazione dei doveri coniugali di assistenza e collaborazione domestica da parte della moglie;
- che la sig.ra sin dal 2018 aveva frequentato la casa coniugale in quanto amica di Pt_2 famiglia e co el fratello della ricorrente;
- che la sig.ra ha spesso assunto condotte violente ed aggressive nei confronti della Parte_1 sig.ra lare, nel 2021 la ricorrente ha preso a schiaffi il resistente e la sig.ra Pt_2
in presenza delle Forze dell'Ordine; Pt_2
- di aver contribuito, anche dopo aver abbandonato la casa coniugale, al pagamento del 50% delle rate del mutuo (pari a € 406,00), e di aver consegnato alla ricorrente nello stesso periodo, e per tre anni, buoni pasto per il valore di € 150,00; pagina 3 di 8 - che la propria condizione economica è peggiorata nel 2013 a causa di un incidente che lo ha reso invalido al 70% e che attualmente percepisce una pensione di invalidità di circa € 800,00 mensili;
- di essere impossibilitato a contribuire al pagamento del mutuo e che la sig.ra ha Parte_1 rifiutato la proposta di vendere la casa coniugale;
- di pagare per intero i finanziamenti contratti per le esigenze familiari, con scadenza prevista a settembre 2028;
- di aver chiesto inutilmente chiarimenti alla ricorrente sul veicolo a cui si riferiscono le sanzioni amministrative per violazione del C.d.S. e di aver sanato il debito maturato con il condominio, avendo subito il pignoramento dello stipendio sino ad estinzione del debito;
CP_
- di aver accettato che la cagnolina restasse a vivere presso l'abitazione della sig.ra Parte_1 ma non di aver più notizie circa il stato di salute.
1.3. All'udienza del 04.07.2025 le parti sono comparse personalmente.
La sig.ra ha reso le seguenti dichiarazioni. “Io sto pagando il 100% della rata del mutuo per evitare Parte_1 che la cas uta all'asta, la rata ammonta a € 815,00 al mese. Io lavoro come insegnante, percepisco € 1.200,00 al mese perché c'è la cessione del quinto, sennò prenderei € 1.800,00/€ 1.900,00 al mese. Io vivo da sola. Ho svariati problemi di salute, ho subito il secondo trapianto di cornea e ho problemi all'anca. Per andare a lavoro o addirittura all'Ospedale a Monza per le visite mi accompagnano i colleghi”.
Il sig. ha dichiarato quanto segue: “Io ho sempre pagato il 50% del mutuo fino al maggio 2023, poi ho CP_1 avuto dente stradale che mi ha cagionato una invalidità permanente del 70%. Successivamente il mio datore di lavoro non mi ha rinnovato il contratto a causa dell'infortunio, io lavoravo come guardia giurata. Al momento percepisco € 836,00 a titolo di invalidità che verrà incrementato a circa € 936,00. Da tra mesi mi è stata interrotta l'erogazione ma dovrebbe riprendere. Io vivo con la mia compagna da circa 6 anni, lei lavora in una cooperativa e ultimamente ha subito una riduzione delle proprie entrate, lei percepisce circa € 860,00 al mese;
paghiamo € 600,00 di affitto. Io sto pagando al mese € 222,50 per un finanziamento contratto per estinguere dei debiti pregressi contratti nell'interesse della famiglia. Io sono disponibile a rinunciare alla domanda di contributo al mantenimento per me”.
1.4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 19.09.2025.
2. Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Com'è noto, secondo il disposto dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno od entrambi i coniugi (ossia anche indipendentemente da una causa imputabile ad essi), fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, le allegazioni di parte ricorrente e quelle di parte resistente, che ha aderito alla domanda di separazione, evidenziano il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
3. Sulla domanda di addebito della separazione.
Come è noto, la dichiarazione di addebito comporta l'imputabilità al coniuge, trasgressore dei doveri matrimoniali di cui all'art. 143 c.c., di aver posto in essere volontariamente e consapevolmente un comportamento contrario a tali doveri, determinando la crisi del rapporto coniugale. Al riguardo, la pagina 4 di 8 Cassazione ha costantemente evidenziato che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. sent. n. 12130/2001, n. 12383/2005; n. 23071/2005).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Si rende, così, necessaria un'accurata valutazione per comprendere se e in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
La sig.ra ha fondato la domanda di addebito sui comportamenti fedifraghi del sig. Parte_1 CP_1 in partic orrente ha dedotto di aver scoperto nel 2018 che il marito stava intratte relazione con la sig.ra ex compagna del proprio fratello;
di aver deciso di concedere Parte_2 fiducia al sig. promesso di interrompere ogni rapporto con l'altra donna;
di CP_1 aver scoperto e il marito aveva in realtà proseguito nella relazione extraconiugale.
Il sig. non ha contestato la relazione extraconiugale con la sig.ra e, anzi, tale CP_1 Pt_2 circost conferma nel messaggio inviato alla moglie in data 26.06.2019 ( olte penso a ciò che ho fatto ho capito i miei errori che stavo combinando un casinò per una trombata è proprio vero come dici sempre tu che delle volte sivragiona troppo con uccello è poco con la testa…”; doc. 3). Tuttavia, il resistente ha chiesto il rigetto della domanda di addebito deducendo che la crisi irreversibile del matrimonio era intervenuta già tempo prima, anche a causa dei comportamenti della moglie, contrari ai doveri di assistenza e collaborazione domestica.
A parere del collegio, la rottura del rapporto matrimoniale è imputabile indubbiamente all'infedeltà del sig. CP_1
È incontestato che nel 2018 la sig.ra avesse scoperto la relazione extraconiugale del marito, Parte_1 poi perdonata stante il desiderio di ri l dissidio e ricostruire il rapporto con il sig. CP_1 ma senza riuscirvi posto che quest'ultimo non ha esitato a proseguire la relazione, ovviamente all'insaputa della moglie.
Il fatto che il sig. non avesse mai interrotto la relazione extraconiugale, nonostante le CP_1 promesse fatte alla ova conferma nel profilo facebook della sig.ra la quale in data Pt_2 10.09.2022 ha pubblicato il seguente post: “Weekend di ferragosto per festeggiare anno da quando ci siamo conosciuti e innamorati. … Grazie Sergio”.
Non vi è dubbio che la prosecuzione della convivenza matrimoniale sia divenuta intollerabile una volta che la sig.ra è venuta a conoscenza che il marito le aveva mentito per tre anni, continuando a Parte_1 frequentare la sig.ra Di contro, il sig. non ha provato che sia stata la moglie a tenere Pt_2 CP_1 comportamenti co doveri matrimo lo hanno indotto ad instaurare la relazione extraconiugale.
In definitiva, l'intollerabilità della convivenza dev'essere addebitata al marito in quanto alla volontà di riconciliazione della sig.ra non è corrisposta un reale volontà del sig. di porre Parte_1 CP_1 rimedio alla grave violazion i coniugali.
4. Sulla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il sig. CP_1
4.1. All'accoglimento della domanda di addebito della separazione consegue, ai sensi dell'art. 156 co. 1 c.c., il rigetto della domanda per il riconoscimento di un assegno di mantenimento formulata dal sig.
CP_1
pagina 5 di 8 4.2. Si osserva che, in ogni caso, la domanda non sarebbe stata meritevole di accoglimento. Secondo giurisprudenza consolidata il coniuge che ha instaurato una stabile relazione more uxorio perde il diritto a ricevere l'assegno di mantenimento da parte dell'altro. Le motivazioni sottese a tale orientamento sono da ricercare nel fatto che creato un nuovo nucleo familiare, connotato da stabilità e continuità, viene meno la necessità di mantenere un tenore economico analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. In tal senso la Cassazione ha statuito che “in tema di crisi familiare, se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in un difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, viene meno l'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all'assegno”. (Cass. ord. n. 34728/2023).
Ebbene, secondo quanto rappresentato in atti e confermato in sede di udienza, il sig. convive CP_1 stabilmente con la sig.ra da circa 6 anni. È evidente che il sig. ha nuovo Pt_2 CP_1 nucleo familiare che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, esclude il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
5. Sulla domanda di risarcimento del danno endofamiliare.
5.1. La sig.ra chiede che il sig. venga condannato ai sensi dell'art. 2043 c.c. a Parte_1 CP_1 corrispondere 0 a titolo di risarci danno endofamiliare. In particolare, la ricorrente deduce che la condotta fedifraga del marito ha leso la sua immagine e onorabilità e che le ha cagionato un danno esistenziale, concretizzatisi nel turbamento della vita quotidiana individuale e sociale. Di contro, il sig. ha chiesto il rigetto della domanda ritenendo non provata l'esistenza del danno. CP_1
La domanda in esame deve ritenersi ammissibile alla luce dell'art. 473bis co. 1 c.p.c. che prevede l'applicabilità del rito uniforme in materia di persone, minorenni e famiglia anche alle domande di risarcimento del danno conseguenti alla violazione dei doveri familiari.
In diritto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale” (Cass. n. 6598/2019).
Nel caso in esame, si ritengono sussistenti i presupposti per accogliere la domanda dalla ricorrente, in quanto le modalità del tradimento hanno sicuramente provocato nella sig.ra un senso di Parte_1 umiliazione e frustrazione.
Come già evidenziato, il tradimento del sig. si è protratto per diversi anni, nonostante le CP_1 rassicurazioni fornite alla moglie di aver interr ione extraconiugale nel 2018. Inoltre, non può trascurarsi il fatto che la relazione è stata instaurata con una donna che, in passato, era stata la compagna del fratello della sig.ra Tale circostanza aumenta certamente il disvalore della Parte_1 condotta in quanto la sig.ra odo aveva fatto parte della famiglia allargata dei coniugi. Pt_2
Il resistente non ha contestato che la sig.ra sia stata ospitata per un periodo presso l'abitazione Pt_2 coniugale, ciò facilitando la relazione tra i d to che il tradimento sia stato perpetrato tra le mura di casa è stato sicuramente fonte di umiliazione e sofferenza per la moglie, la quale aveva continuato a riporre fiducia nella possibilità di ricostruire l'unione matrimoniale con il marito. Tale convinzione è stata alimentata dallo stesso resistente il quale, interrotta la convivenza con la moglie, aveva fatto rientro in casa più volte, mantenendo contatti costanti con la sig.ra Tutte le circostanze di fatto Parte_1 riportate nel ricorso e nella relazione peritale di parte (doc. 9; c. 10) non sono state oggetto di specifica contestazione e, pertanto, devono ritenersi come provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Di contro, non vi è prova della violazione della riservatezza e della privacy della resistente. La sig.ra ha prodotto lo screenshot di un solo post del sig. pubblicato nel luglio 2022, risalente Parte_1 CP_1 pagina 6 di 8 quindi ad un periodo in cui la separazione tra i coniugi era ormai intervenuta da tempo, e in esso non si fa riferimento alcuno al tradimento subito dalla sig.ra Parte_1
Inoltre, non appare di per sé lesivo della dignità personale della ricorrente il fatto che il sig. CP_1 abbia informato alcuni colleghi della moglie della separazione in quanto tale informazione essere stata accompagnata da dettagli intimi e riservati.
Ciò premesso, le modalità delle condotte e il perdurare nel tempo della violazione dei doveri matrimoniali da parte del sig. superano la normalità tollerabilità e consentono di ritenere CP_1 provato, seppur in via presun al tradimento è derivato un danno per la sig.ra
Parte_1 liquidabile in via equitativa ex art. 1226 c.c., tenuto conto della sofferenza che ne è scaturita, anche certificata nella relazione di parte del 28.10.2024, a firma dei dott. e dott.sa Federica Tes_1 Ruggeri, psicologi, nella quale si dà atto che “il tradimento del marito e la succ ne dallo stesso abbia determinato nella Signora un rilevante turbamento delle normali attività quotidiane a discapito non solo della
Parte_1 serenità e degli equilibri ra la donna, ma anche delle prospettive future su cui la stessa aveva investito. È emerso dai colloqui un effettivo cambiamento dello stile di vita della signora incidendo così negativamente sulla qualità
Parte_1 dei suoi rapporti sociali e sull'equilibrio psicologico della donna, port 'alterazione in senso peggiorativo del modo di essere della Signora che riguarda aspetti sia individuali che sociali”.
Parte_1
Si ritiene, pertanto, che all'attualità il danno possa essere quantificato nella somma di € 3.000,00.
Su tale importo devalutato al momento della commissione dell'illecito (2018), rivalutato anno per anno secondo gli incidi Istat, sono dovuti gli interessi fino alla sentenza. Dalla data della sentenza al saldo sono dovuti ex art. 1282 gli interessi legali.
6. Sull'assegnazione della casa coniugale.
La domanda di assegnazione della causa coniugale formulata dalla sig.ra dev'essere rigettata. Parte_1
Come è noto, nei giudizi per la separazione personale dei coniugi o di divorzio, il Giudice può disporre in merito all'assegnazione della casa coniugale unicamente nel caso in cui vi siano figli, minori o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i genitori. La ratio di tale istituto risiede nella necessità di assicurare ai figli di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi.
Nel caso di specie, non essendovi figli da tutelare, la domanda di assegnazione della casa coniugale non trova accoglimento. La disponibilità dell'immobile per cui è causa è quindi regolata dal titolo di proprietà.
7. Sulle domande restitutorie e di condanna.
Le domande restitutorie formulate da entrambe le parti, di intestazione del veicolo tg. FC320YA in capo alla sig. e di divisone dei beni comuni sono inammissibili. Parte_1
Come è noto, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi;
conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra il giudizio di separazione – soggetto al rito speciale – e quello avente ad oggetto la condanna al pagamento di somme o risarcimento del danno – soggette al rito ordinario – trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
pagina 7 di 8
8. Sulle spese di lite.
In ragione dell'esito del giudizio, tenuto conto in particolare che la ricorrente ha insistito sulla domanda di assegnazione della casa familiare e sulle domande restitutorie, le spese di lite devono essere parzialmente compensate. In particolare, il sig. è tenuto a rimborsare a controparte il 75% CP_1 delle spese di lite, con compensazione del restan
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo, applicati i valori medi del DM n. 147/2022 per la fase di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase di trattazione e decisionale (giudizi di cognizione di valore indeterminabile, complessità bassa), tenuto conto dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione così statuisce:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio concordatario in Campobasso in data 02.10.1993 (atto di matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Campobasso al n.
2, Parte II, Serie B, Anno 1993);
2) Addebita la separazione a Controparte_1
3) Rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il marito;
4) Condanna il sig. a corrispondere alla sig.ra a titolo di risarcimento del CP_5 Parte_1 danno, la somma 0, oltre interessi come da
5) Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla sig.ra Parte_1
6) Dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalle parti;
7) Condanna il sig. a rifondere alla sig.ra il 75% delle spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in € 3,900, rari, oltre il 15% per ali, iva e cpa come per legge;
compensa tra le parti il restante 25% delle spese di lite;
8) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campobasso, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi il giorno 07 ottobre 2025
La Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 548/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 ra;
- Ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Karin Mauri;
Controparte_1 C.F._2
- Resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni di Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraris reiecti:
- dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto e scioglimento della comunione dei beni, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione di rito;
Controparte_
- dichiarare la separazione addebitabile al Sig. in riferimenti ai fatti di cui in narrativa, condannando quest'ultimo altresì al risarcimento del danno de ale subito dalla sig.ra a causa del tradimento, Parte_1 quantificato in euro 50.000,00 o nella misura che sarà determinata in via equitativa, rudente apprezzamento del Giudicante;
- assegnare la casa coniugale, sita in Cantù, via Montello 39/a, con ogni arredo, corredo e pertinenza, alla sig.ra
che già la occupa stabilmente, con obbligo del sig. di pagare la propria quota di mutuo;
Parte_1 CP_1
pagina 1 di 8 - accertare e dichiarare che il Sig. ad oggi ha un debito nei confronti della ricorrente pari ad euro 14.851,37, per CP_1 le ragioni di cui alle premesse del tto e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a rifondere il predetto importo oltre quello riferito alle rate a scadere o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare che il Sig. ad oggi ha un debito nei confronti della ricorrente pari ad € 4.974,75, CP_1 comprese spese legali per il recupero relativamente al pagamento eseguito dalla Sig.ra nei confronti di Parte_1
per la morosità maturata con la società stessa per il mancato pagamento delle rate per le Controparte_2
, per l'effetto, condannare il resistente a rifondere l'importo di euro 4.974,75 o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare che la ricorrente, dopo l'interruzione della convivenza da parte del nel mese di febbraio del CP_1 CP_ 2021, si occupava in via integrale di aver cura della cagnolina di taglia media, intest t'ultimo, e, per l'effetto condannare il resistente a rifondere i cui costi di mantenimento, forfettariamente quantificati in € 2.0 , a far data dal mese di gennaio 2022 o nella misura che verrà accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare che il Sig. ha un debito nei confronti della ricorrente per euro 881,97, riferito al CP_1 pagamento di sanzioni amministrative per la violazione del Codice della Strada e della tassa di registro su decreto ingiuntivo emesso in favore del condominio, per le ragioni di cui in premessa e, per l'effetto, condannare il resistente a rifondere l'importo di euro 881,97 o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
- condannare il Sig. ad asportare i propri effetti personali entro 30 giorni dall'emissione della sentenza parziale CP_1
o in un congruo term ronuncia;
- intestare alla ricorrente. il veicolo Peugeot, t.g.: FC320YA, già in uso alla sig.ra con spese a carico di Parte_1 entrambe le parti nella misura del 50%;
- ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cantù perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
Conclusioni di Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via pregiudiziale e comunque preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità delle domande restitutorie formulate da controparte per le ragioni di cui in premessa;
nel merito: Controparte_
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e con rigetto della avversa Parte_1 richiesta di addebito e, per l'effetto, ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente, affinché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
- determinare in € 500,00 mensili l'assegno di mantenimento che verserà in favore di Parte_1 [...]
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, da riva o gli indici ISTAT CP_1 consumo delle famiglie di operai ed impiegati;
- ordinare alla ricorrente di comunicare alla banca l'assunzione di tutti gli oneri a proprio carico esclusivo e consentire così l'esclusione del nominativo del resistente dalla cointestazione del conto corrente comune;
- ordinare alla ricorrente di effettuare il passaggio di proprietà a proprio favore del veicolo tg. FC320YA, oggi cointestato e in uso alla ricorrente, con spese a carico esclusivo della stessa. In via subordinata: ove la ricorrente reiterasse tutte le proprie istanze, si chiede altresì,
- disporre lo scioglimento della comunione e la divisione dell'immobile sito in Cantù, Via Montello n. 39/A, mediante vendita e divisione del ricavato, al netto di oneri e spese eventualmente ancora gravanti al momento della vendita;
Controparte_
- ordinare alla ricorrente di corrispondere a l'indennità di occupazione della casa coniugale dal gennaio 2021 sino ad oggi, per un importo comples .600,00. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto del giudizio.
1.1. Con ricorso depositato in data 25.03.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] chiedendo al Tribunale di Lodi d one personale dei coniu CP_1 l marito. pagina 2 di 8 Inoltre la ricorrente ha chiesto che il marito venga condannato a pagare € 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno endofamiliare conseguente al tradimento;
l'assegnazione della casa coniugale;
la condanna del marito a corrispondere: € 14.851,37, quale morosità accumulata per il mancato pagamento della propria quota delle rate del mutuo;
€ 4.974,75 sostenuti per il recupero del credito da parte di per rate scadute e rimaste impagate;
€ 2.000,00 a titolo di Controparte_4 CP_ rimborso dei costi sostenuti per la cura della cagnolina € 881,97 per le sanzioni amministrative relative alle violazioni del C.d.S commesse dal ma Infine, la sig.ra ha chiesto Parte_1 l'intestazione del veicolo Peugeot t.g. FC320YA, con spese a carico di entramb nella misura del 50% ciascuno.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio concordatario con a Campobasso il 09.10.1993 Controparte_1 e che dall'unione non sono nati figli;
- che la coppia ha vissuto inizialmente in un immobile sito a Torino (acquistato in parte con l'aiuto economico della famiglia d'origine della ricorrente) e poi in un immobile sito a Cantù (CO), acquistato in comproprietà con il marito, per il quale è stato stipulato un finanziamento di € 137.000,00 erogato da;
Controparte_2
- che il sig. come dallo stesso ammesso, a partire dal 2018 ha intrattenuto una CP_1 relazione e le con la sig.ra ex compagna del fratello della sig.ra Parte_2
Parte_1
- di aver proseguito la convivenza matrimoniale con il sig. essendo stata rassicurata dal CP_1 marito dell'interruzione della relazione con la sig.ra Pt_2
- di essere venuta a conoscenza nel 2021, dopo alterne vicende e violenti litigi, che il marito aveva ripreso la relazione con la sig.ra con la quale nello stesso anno ha intrapreso una Pt_2 stabile convivenza;
- che le condotte del marito le hanno arrecato una lesione all'immagine e un danno di natura esistenziale, concretizzatisi nel turbamento della vita quotidiana individuale e sociale;
- di essersi fatta carico del pagamento della quota delle rate del finanziamento di competenza del CP_ marito, delle spese per la cura della cagnolina e delle sanzioni amministrative di € 934,24 e di € 279,73 relative alle violazioni del C.d.S., c esse dal sig. CP_1
1.2. Con comparsa depositata il 04.06.2025 si è costituito in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione ma chiedendo il ri o e il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé nella misura di € 500,00 mensili. Inoltre, il resistente ha chiesto: lo scioglimento della comunione legale tra coniugi e la vendita dell'ex casa coniugale con divisione del ricavato;
la corresponsione a proprio favore di € 21.600,00 a titolo di indennità di occupazione della casa coniugale nella quale non vive da gennaio 20121; l'esclusione del proprio nominativo dal conto corrente comune;
il trasferimento della proprietà dell'autovettura tg. FC320YA a favore della moglie.
A sostegno delle proprie domande il resistente ha allegato le seguenti circostanze di fatto:
- di aver comunicato alla moglie, con la raccomandata inviata il 07.03.2024, la volontà di separarsi essendo venuta meno da tempo l'affectio coniugalis, anche a causa della violazione dei doveri coniugali di assistenza e collaborazione domestica da parte della moglie;
- che la sig.ra sin dal 2018 aveva frequentato la casa coniugale in quanto amica di Pt_2 famiglia e co el fratello della ricorrente;
- che la sig.ra ha spesso assunto condotte violente ed aggressive nei confronti della Parte_1 sig.ra lare, nel 2021 la ricorrente ha preso a schiaffi il resistente e la sig.ra Pt_2
in presenza delle Forze dell'Ordine; Pt_2
- di aver contribuito, anche dopo aver abbandonato la casa coniugale, al pagamento del 50% delle rate del mutuo (pari a € 406,00), e di aver consegnato alla ricorrente nello stesso periodo, e per tre anni, buoni pasto per il valore di € 150,00; pagina 3 di 8 - che la propria condizione economica è peggiorata nel 2013 a causa di un incidente che lo ha reso invalido al 70% e che attualmente percepisce una pensione di invalidità di circa € 800,00 mensili;
- di essere impossibilitato a contribuire al pagamento del mutuo e che la sig.ra ha Parte_1 rifiutato la proposta di vendere la casa coniugale;
- di pagare per intero i finanziamenti contratti per le esigenze familiari, con scadenza prevista a settembre 2028;
- di aver chiesto inutilmente chiarimenti alla ricorrente sul veicolo a cui si riferiscono le sanzioni amministrative per violazione del C.d.S. e di aver sanato il debito maturato con il condominio, avendo subito il pignoramento dello stipendio sino ad estinzione del debito;
CP_
- di aver accettato che la cagnolina restasse a vivere presso l'abitazione della sig.ra Parte_1 ma non di aver più notizie circa il stato di salute.
1.3. All'udienza del 04.07.2025 le parti sono comparse personalmente.
La sig.ra ha reso le seguenti dichiarazioni. “Io sto pagando il 100% della rata del mutuo per evitare Parte_1 che la cas uta all'asta, la rata ammonta a € 815,00 al mese. Io lavoro come insegnante, percepisco € 1.200,00 al mese perché c'è la cessione del quinto, sennò prenderei € 1.800,00/€ 1.900,00 al mese. Io vivo da sola. Ho svariati problemi di salute, ho subito il secondo trapianto di cornea e ho problemi all'anca. Per andare a lavoro o addirittura all'Ospedale a Monza per le visite mi accompagnano i colleghi”.
Il sig. ha dichiarato quanto segue: “Io ho sempre pagato il 50% del mutuo fino al maggio 2023, poi ho CP_1 avuto dente stradale che mi ha cagionato una invalidità permanente del 70%. Successivamente il mio datore di lavoro non mi ha rinnovato il contratto a causa dell'infortunio, io lavoravo come guardia giurata. Al momento percepisco € 836,00 a titolo di invalidità che verrà incrementato a circa € 936,00. Da tra mesi mi è stata interrotta l'erogazione ma dovrebbe riprendere. Io vivo con la mia compagna da circa 6 anni, lei lavora in una cooperativa e ultimamente ha subito una riduzione delle proprie entrate, lei percepisce circa € 860,00 al mese;
paghiamo € 600,00 di affitto. Io sto pagando al mese € 222,50 per un finanziamento contratto per estinguere dei debiti pregressi contratti nell'interesse della famiglia. Io sono disponibile a rinunciare alla domanda di contributo al mantenimento per me”.
1.4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 19.09.2025.
2. Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Com'è noto, secondo il disposto dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno od entrambi i coniugi (ossia anche indipendentemente da una causa imputabile ad essi), fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, le allegazioni di parte ricorrente e quelle di parte resistente, che ha aderito alla domanda di separazione, evidenziano il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
3. Sulla domanda di addebito della separazione.
Come è noto, la dichiarazione di addebito comporta l'imputabilità al coniuge, trasgressore dei doveri matrimoniali di cui all'art. 143 c.c., di aver posto in essere volontariamente e consapevolmente un comportamento contrario a tali doveri, determinando la crisi del rapporto coniugale. Al riguardo, la pagina 4 di 8 Cassazione ha costantemente evidenziato che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. sent. n. 12130/2001, n. 12383/2005; n. 23071/2005).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Si rende, così, necessaria un'accurata valutazione per comprendere se e in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
La sig.ra ha fondato la domanda di addebito sui comportamenti fedifraghi del sig. Parte_1 CP_1 in partic orrente ha dedotto di aver scoperto nel 2018 che il marito stava intratte relazione con la sig.ra ex compagna del proprio fratello;
di aver deciso di concedere Parte_2 fiducia al sig. promesso di interrompere ogni rapporto con l'altra donna;
di CP_1 aver scoperto e il marito aveva in realtà proseguito nella relazione extraconiugale.
Il sig. non ha contestato la relazione extraconiugale con la sig.ra e, anzi, tale CP_1 Pt_2 circost conferma nel messaggio inviato alla moglie in data 26.06.2019 ( olte penso a ciò che ho fatto ho capito i miei errori che stavo combinando un casinò per una trombata è proprio vero come dici sempre tu che delle volte sivragiona troppo con uccello è poco con la testa…”; doc. 3). Tuttavia, il resistente ha chiesto il rigetto della domanda di addebito deducendo che la crisi irreversibile del matrimonio era intervenuta già tempo prima, anche a causa dei comportamenti della moglie, contrari ai doveri di assistenza e collaborazione domestica.
A parere del collegio, la rottura del rapporto matrimoniale è imputabile indubbiamente all'infedeltà del sig. CP_1
È incontestato che nel 2018 la sig.ra avesse scoperto la relazione extraconiugale del marito, Parte_1 poi perdonata stante il desiderio di ri l dissidio e ricostruire il rapporto con il sig. CP_1 ma senza riuscirvi posto che quest'ultimo non ha esitato a proseguire la relazione, ovviamente all'insaputa della moglie.
Il fatto che il sig. non avesse mai interrotto la relazione extraconiugale, nonostante le CP_1 promesse fatte alla ova conferma nel profilo facebook della sig.ra la quale in data Pt_2 10.09.2022 ha pubblicato il seguente post: “Weekend di ferragosto per festeggiare anno da quando ci siamo conosciuti e innamorati. … Grazie Sergio”.
Non vi è dubbio che la prosecuzione della convivenza matrimoniale sia divenuta intollerabile una volta che la sig.ra è venuta a conoscenza che il marito le aveva mentito per tre anni, continuando a Parte_1 frequentare la sig.ra Di contro, il sig. non ha provato che sia stata la moglie a tenere Pt_2 CP_1 comportamenti co doveri matrimo lo hanno indotto ad instaurare la relazione extraconiugale.
In definitiva, l'intollerabilità della convivenza dev'essere addebitata al marito in quanto alla volontà di riconciliazione della sig.ra non è corrisposta un reale volontà del sig. di porre Parte_1 CP_1 rimedio alla grave violazion i coniugali.
4. Sulla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il sig. CP_1
4.1. All'accoglimento della domanda di addebito della separazione consegue, ai sensi dell'art. 156 co. 1 c.c., il rigetto della domanda per il riconoscimento di un assegno di mantenimento formulata dal sig.
CP_1
pagina 5 di 8 4.2. Si osserva che, in ogni caso, la domanda non sarebbe stata meritevole di accoglimento. Secondo giurisprudenza consolidata il coniuge che ha instaurato una stabile relazione more uxorio perde il diritto a ricevere l'assegno di mantenimento da parte dell'altro. Le motivazioni sottese a tale orientamento sono da ricercare nel fatto che creato un nuovo nucleo familiare, connotato da stabilità e continuità, viene meno la necessità di mantenere un tenore economico analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. In tal senso la Cassazione ha statuito che “in tema di crisi familiare, se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in un difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, viene meno l'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all'assegno”. (Cass. ord. n. 34728/2023).
Ebbene, secondo quanto rappresentato in atti e confermato in sede di udienza, il sig. convive CP_1 stabilmente con la sig.ra da circa 6 anni. È evidente che il sig. ha nuovo Pt_2 CP_1 nucleo familiare che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, esclude il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
5. Sulla domanda di risarcimento del danno endofamiliare.
5.1. La sig.ra chiede che il sig. venga condannato ai sensi dell'art. 2043 c.c. a Parte_1 CP_1 corrispondere 0 a titolo di risarci danno endofamiliare. In particolare, la ricorrente deduce che la condotta fedifraga del marito ha leso la sua immagine e onorabilità e che le ha cagionato un danno esistenziale, concretizzatisi nel turbamento della vita quotidiana individuale e sociale. Di contro, il sig. ha chiesto il rigetto della domanda ritenendo non provata l'esistenza del danno. CP_1
La domanda in esame deve ritenersi ammissibile alla luce dell'art. 473bis co. 1 c.p.c. che prevede l'applicabilità del rito uniforme in materia di persone, minorenni e famiglia anche alle domande di risarcimento del danno conseguenti alla violazione dei doveri familiari.
In diritto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale” (Cass. n. 6598/2019).
Nel caso in esame, si ritengono sussistenti i presupposti per accogliere la domanda dalla ricorrente, in quanto le modalità del tradimento hanno sicuramente provocato nella sig.ra un senso di Parte_1 umiliazione e frustrazione.
Come già evidenziato, il tradimento del sig. si è protratto per diversi anni, nonostante le CP_1 rassicurazioni fornite alla moglie di aver interr ione extraconiugale nel 2018. Inoltre, non può trascurarsi il fatto che la relazione è stata instaurata con una donna che, in passato, era stata la compagna del fratello della sig.ra Tale circostanza aumenta certamente il disvalore della Parte_1 condotta in quanto la sig.ra odo aveva fatto parte della famiglia allargata dei coniugi. Pt_2
Il resistente non ha contestato che la sig.ra sia stata ospitata per un periodo presso l'abitazione Pt_2 coniugale, ciò facilitando la relazione tra i d to che il tradimento sia stato perpetrato tra le mura di casa è stato sicuramente fonte di umiliazione e sofferenza per la moglie, la quale aveva continuato a riporre fiducia nella possibilità di ricostruire l'unione matrimoniale con il marito. Tale convinzione è stata alimentata dallo stesso resistente il quale, interrotta la convivenza con la moglie, aveva fatto rientro in casa più volte, mantenendo contatti costanti con la sig.ra Tutte le circostanze di fatto Parte_1 riportate nel ricorso e nella relazione peritale di parte (doc. 9; c. 10) non sono state oggetto di specifica contestazione e, pertanto, devono ritenersi come provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Di contro, non vi è prova della violazione della riservatezza e della privacy della resistente. La sig.ra ha prodotto lo screenshot di un solo post del sig. pubblicato nel luglio 2022, risalente Parte_1 CP_1 pagina 6 di 8 quindi ad un periodo in cui la separazione tra i coniugi era ormai intervenuta da tempo, e in esso non si fa riferimento alcuno al tradimento subito dalla sig.ra Parte_1
Inoltre, non appare di per sé lesivo della dignità personale della ricorrente il fatto che il sig. CP_1 abbia informato alcuni colleghi della moglie della separazione in quanto tale informazione essere stata accompagnata da dettagli intimi e riservati.
Ciò premesso, le modalità delle condotte e il perdurare nel tempo della violazione dei doveri matrimoniali da parte del sig. superano la normalità tollerabilità e consentono di ritenere CP_1 provato, seppur in via presun al tradimento è derivato un danno per la sig.ra
Parte_1 liquidabile in via equitativa ex art. 1226 c.c., tenuto conto della sofferenza che ne è scaturita, anche certificata nella relazione di parte del 28.10.2024, a firma dei dott. e dott.sa Federica Tes_1 Ruggeri, psicologi, nella quale si dà atto che “il tradimento del marito e la succ ne dallo stesso abbia determinato nella Signora un rilevante turbamento delle normali attività quotidiane a discapito non solo della
Parte_1 serenità e degli equilibri ra la donna, ma anche delle prospettive future su cui la stessa aveva investito. È emerso dai colloqui un effettivo cambiamento dello stile di vita della signora incidendo così negativamente sulla qualità
Parte_1 dei suoi rapporti sociali e sull'equilibrio psicologico della donna, port 'alterazione in senso peggiorativo del modo di essere della Signora che riguarda aspetti sia individuali che sociali”.
Parte_1
Si ritiene, pertanto, che all'attualità il danno possa essere quantificato nella somma di € 3.000,00.
Su tale importo devalutato al momento della commissione dell'illecito (2018), rivalutato anno per anno secondo gli incidi Istat, sono dovuti gli interessi fino alla sentenza. Dalla data della sentenza al saldo sono dovuti ex art. 1282 gli interessi legali.
6. Sull'assegnazione della casa coniugale.
La domanda di assegnazione della causa coniugale formulata dalla sig.ra dev'essere rigettata. Parte_1
Come è noto, nei giudizi per la separazione personale dei coniugi o di divorzio, il Giudice può disporre in merito all'assegnazione della casa coniugale unicamente nel caso in cui vi siano figli, minori o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i genitori. La ratio di tale istituto risiede nella necessità di assicurare ai figli di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi.
Nel caso di specie, non essendovi figli da tutelare, la domanda di assegnazione della casa coniugale non trova accoglimento. La disponibilità dell'immobile per cui è causa è quindi regolata dal titolo di proprietà.
7. Sulle domande restitutorie e di condanna.
Le domande restitutorie formulate da entrambe le parti, di intestazione del veicolo tg. FC320YA in capo alla sig. e di divisone dei beni comuni sono inammissibili. Parte_1
Come è noto, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi;
conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra il giudizio di separazione – soggetto al rito speciale – e quello avente ad oggetto la condanna al pagamento di somme o risarcimento del danno – soggette al rito ordinario – trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
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8. Sulle spese di lite.
In ragione dell'esito del giudizio, tenuto conto in particolare che la ricorrente ha insistito sulla domanda di assegnazione della casa familiare e sulle domande restitutorie, le spese di lite devono essere parzialmente compensate. In particolare, il sig. è tenuto a rimborsare a controparte il 75% CP_1 delle spese di lite, con compensazione del restan
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo, applicati i valori medi del DM n. 147/2022 per la fase di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase di trattazione e decisionale (giudizi di cognizione di valore indeterminabile, complessità bassa), tenuto conto dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione così statuisce:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio concordatario in Campobasso in data 02.10.1993 (atto di matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Campobasso al n.
2, Parte II, Serie B, Anno 1993);
2) Addebita la separazione a Controparte_1
3) Rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il marito;
4) Condanna il sig. a corrispondere alla sig.ra a titolo di risarcimento del CP_5 Parte_1 danno, la somma 0, oltre interessi come da
5) Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla sig.ra Parte_1
6) Dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalle parti;
7) Condanna il sig. a rifondere alla sig.ra il 75% delle spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in € 3,900, rari, oltre il 15% per ali, iva e cpa come per legge;
compensa tra le parti il restante 25% delle spese di lite;
8) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campobasso, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi il giorno 07 ottobre 2025
La Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
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