Articolo 44 della Legge 24 aprile 1998, n. 128
Articolo 43Articolo 45
Versione
22 maggio 1998
Art. 44. (Disciplina della utilizzazione
e della commercializzazione
delle acque minerali naturali). 1. Per l'attuazione della direttiva 96/ 70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , sono apportate le necessarie modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 , facendo comunque salvi i livelli minimi di tutela.
Nota all' art. 44:
- Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 , riguarda: "Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali".
Entrata in vigore il 22 maggio 1998