Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 1723
CASS
Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata declaratoria di proscioglimento per difetto di querela

    Il motivo è infondato in fatto ed aspecifico, giacché non si confronta con la puntuale e coerente motivazione resa dal giudice di merito in ordine al momento di effettiva conoscenza della rilevanza penalmente illecita della condotta. Il termine trimestrale per la presentazione della querela non decorre dal momento della consumazione del reato, bensì dal giorno in cui la persona offesa acquisisce una consapevolezza piena e concreta della natura delittuosa del fatto. La persona offesa ha compreso la reale portata della situazione e ha deciso di chiedere la punizione del responsabile solo in un momento successivo alla consumazione del reato.

  • Rigettato
    Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità

    Il motivo è inammissibile in quanto non deducibile, investendo profili di merito, a fronte di una decisione caratterizzata da duplice conformità verticale nel merito dell’accertamento della responsabilità e da un apparato argomentativo giuridicamente corretto, esauriente, logicamente coerente e privo di contraddizioni. La prova delle condotte contestate è stata desunta non solo dalle attendibili dichiarazioni rese dalle persone offese, ma anche da riscontri estrinseci alle stesse. La riconducibilità all’imputato degli indirizzi di posta elettronica utilizzati per il compimento delle condotte fraudolente è stata logicamente argomentata. È stata altresì dimostrata la condotta truffaldina perpetrata in danno della Bourgeois, ravvisando l’induzione in errore della medesima quale diretta conseguenza delle analoghe e mendaci rappresentazioni a lei veicolate.

  • Rigettato
    Inosservanza e errata applicazione della legge penale in relazione all’articolo 162-ter del cod. pen.

    Il motivo è aspecifico, assertivo e non autosufficiente. Le somme versate dalle persone offese sono state loro restituite non dall’imputato, bensì dal padre dello stesso. La riparazione del danno non risulta effettuata dall’autore del reato, né risulta dimostrato che il terzo abbia agito in nome e per conto di quest’ultimo. Inoltre, manca il requisito dell’integralità della riparazione, poiché il danno morale non risulta essere stato oggetto di alcuna condotta riparatoria.

  • Inammissibile
    Inosservanza e errata applicazione della legge penale in relazione all’articolo 62, numero 4, cod. pen.

    La questione dedotta non risulta essere stata previamente prospettata alla Corte di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. Il motivo introduce una censura nuova, non oggetto di specifica devoluzione nel giudizio di secondo grado, e come tale non scrutinabile per la prima volta in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Inosservanza e errata applicazione della legge penale in relazione agli articoli 62-bis e 132, cod. pen.

    Il giudice di primo grado ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche in assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione, valorizzando i plurimi precedenti penali dell’imputato. Tale valutazione è stata adeguatamente motivata e si sottrae a censure in sede di legittimità. La restituzione delle somme versate dalle persone offese non può assumere rilievo, atteso che tale restituzione non è avvenuta per iniziativa dell’imputato, bensì ad opera del padre del medesimo, circostanza che esclude la possibilità di valorizzarla quale indice di resipiscenza o di comportamento riparatorio personalmente riferibile al prevenuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 1723
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1723
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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