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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 18/09/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 349/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Daniele Venier Presidente est. dott. Sergio Carnimeo Consigliere dott. Mauro Zenatto Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 349/2023 promossa con atto di citazione in appello notificato il
5.10.2023 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LUIGI SILVESTRINI del Foro di Massa Carrara, presso il cui studio in Marina di Carrara, Via
Rinchiosa n.45, risulta elettivamente domiciliata, per procura allegata alla busta di deposito dell'atto di appello
APPELLANTE contro
C.F. , in persona dell'amministratore delegato Controparte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti SONIA CP_2
SELLETTI, ANNALISA SCALIA e SILVIA VALENT, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Udine, Via Savorgnana n. 43, per procura speciale agli atti del giudizio di primo grado
APPELLATA
e pagina 1 di 14 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
LITISCONSORTI - CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 658/2023 del Tribunale di Udine, pubblicata l'11.7.2023 e notificata il 5.9.2023 – “vendita di cose mobili”
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 6.6.2025 e quindi:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 658/2023, resa inter partes dal Tribunale di
Udine, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Francesco Venier – R.G. n. 338/2022, pubblicata il 11/07/2023 e notificata il 05/09/2023, dichiarare il difetto del vincolo di solidarietà tra l'odierna appellante e e , e conseguentemente Controparte_3 Controparte_3 per l'effetto escludere in capo alla Dott.ssa la sussistenza dell'obbligo di Parte_1 pagamento in favore della della somma di € 1.236.470,00 (iva inclusa) Controparte_1
nonché dell'obbligo di pagamento in favore di quest'ultima delle spese di lite liquidate nell'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Per l'appellata: come da note depositate il 6.6.2025 e quindi:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione o istanza
e previo ogni più opportuno accertamento, condanna e declaratoria del caso, così giudicare:
I In via preliminare e/o pregiudiziale: - preso atto della nullità della notifica dell'atto di integrazione del contradditorio effettuata da in violazione delle condizioni di Parte_1
cui all'art. 143 c.p.c. e, conseguentemente, della mancata integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti di e entro il Controparte_3 Controparte_3
termine perentorio del 30/09/2024 per i motivi illustrati in atti, dichiarare inammissibile
l'appello proposto dalla dott.ssa (C.F. ) avverso la Parte_1 C.F._1 sentenza n. 658 del Tribunale di Udine, G.U. Dott. Francesco Venier, pubblicata l'11 luglio
2023 nel giudizio rubricato al n. R.G. 338/2022 e notificata il 5 settembre 2023.
pagina 2 di 14 II In subordine, nel merito:
(a) in via principale: respingere l'appello proposto dalla dott.ssa (C.F. Parte_1
) e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 658 del C.F._1
Tribunale di Udine, G.U. Dott. Francesco Venier, pubblicata l'11 luglio 2023 nel giudizio rubricato al n. R.G. 338/2022 e notificata il 5 settembre 2023;
(b) in via di subordine: nel denegato e non creduto caso di accoglimento in tutto o in parte dell'appello presentato dalla dott.ssa (C.F. ) avverso Parte_1 C.F._1
la sentenza n. 658 del Tribunale di Udine, G.U. Dott. Francesco Venier, pubblicata l'11 luglio
2023 nel giudizio rubricato al n. R.G. 338/2022 e notificata il 5 settembre 2023, accogliere le domande presentate da in via di subordine, ossia (i) accertare e Controparte_1
dichiarare, per i motivi ampiamente esposti in narrativa, che sussistono gli estremi della vendita di aliud pro alio o, in subordine, della mancanza nei prodotti venduti delle qualità promesse o essenziali e, conseguentemente pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c. degli accordi di fornitura intercorsi tra e condannando Controparte_1 Controparte_3 per l'effetto alla restituzione a Controparte_3 Controparte_1
dell'importo di € 1.236.470,00 (IVA inclusa) corrisposto in esecuzione degli obblighi contrattuali, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c., o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di giudizio, ovvero che sarà valutata come equa e di giustizia dal Giudice, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; (ii) in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare, per i motivi ampiamente esposti in narrativa, la responsabilità dei convenuti, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e, per l'effetto, condannare i medesimi convenuti, eventualmente in via tra loro solidale, al risarcimento in favore di di tutti i danni patiti e patiendi, quantificati in € 1.236.470,00, Controparte_1 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c., o nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di giudizio, ovvero che sarà valutata come equa e di giustizia dal Giudice, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; (iii) in ogni caso, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la mancata fornitura da parte di Controparte_3
di n. 100 dispositivi OC (di cui agli ordini n. 2954 del 20/9/2019 e n. 3012 del
[...]
24/9/2019) e, per l'effetto, condannare alla restituzione a Controparte_3
pagina 3 di 14 dell'importo di € 134.200,00, IVA inclusa (a storno parziale degli importi Controparte_1
di cui alla fattura n. 2019/16 del 21/10/2019).
III In via istruttoria: nel denegato e non creduto caso di accoglimento, in tutto o in parte, dell'appello presentato dalla dott.ssa (C.F. ), previa Parte_1 C.F._1 rimessione in istruttoria della causa: disporre una CTU sui prodotti “OC”, AN
ET, MO e “Citolift”, previa istanza all'Autorità inquirente di dissequestro parziale dei predetti prodotti per consentire lo svolgimento delle operazioni peritali, volta ad accertare, sulla base dell'esame degli stampati e della composizione dei singoli prodotti, nonché dell'eventuale presenza in banche dati ministeriali e/o europee, e poste comunque in essere tutte le più opportune verifiche: a) la conformità dei prodotti “OC”, AN ET,
MO e “Citolift” alle normative vigenti, con particolare riguardo alla classificazione, alla composizione e alle modalità di presentazione, nonché agli obblighi regolatori di preventiva Part autorizzazione / notifica;
b) la congruità del prezzo pagato da a Controparte_3 sulla base del valore di mercato, della composizione dichiarata e della comparazione dei prodotti “OC”, AN ET, MO e “Citolift” con quelli presenti sul sito http://www.longlifecure.it.
IV In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. evocava in giudizio Controparte_1 Controparte_3 Parte_1
e chiedendo, in via principale, di annullare per dolo – integrato dai raggiri Controparte_3
posti in essere dalla e dal - gli accordi di fornitura intercorsi con Parte_1 CP_3 [...]
e di condannare i convenuti “eventualmente in via tra loro solidale”, alla Controparte_3
restituzione dell'importo di euro 1.236.470,00 (IVA inclusa) corrisposto in esecuzione degli obblighi contrattuali, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c..
Esponeva: di gestire un centro di benessere e di medicina estetica a Castrocaro Terme ove era ubicata la , centro d'eccellenza e di alta specialità nel campo della Controparte_4
prevenzione, del benessere e della bellezza;
di avere - essendo interessata ad ampliare l'offerta dei percorsi e dei trattamenti offerti ai propri utenti – incaricato la dott.ssa di Parte_1 supervisionare, coordinare e sviluppare l'attività dei percorsi e dei trattamenti di medicina estetica erogati presso la clinica, in quanto dalla stessa prospettati come indispensabili Parte_1
pagina 4 di 14 per attirare gruppi di clienti cinesi interessati all'acquisto di pacchetti del valore di 20.000 euro ciascuno, e quindi espandere il volume complessivo d'affari; che la dott.ssa aveva Parte_1 affermato che l'arrivo della clientela cinese avrebbe dovuto essere preceduto da un sopralluogo di un tour operator cinese (Dragon Travel Group Ltd.), che si sarebbe fatto carico di organizzare e gestire tutti gli aspetti logistici connessi al trasferimento e al soggiorno dei clienti, e avrebbe dovuto rilasciare un “nulla osta”, necessario all'avvio dell'operazione commerciale;
che tale nulla osta era subordinato alla positiva verifica che la struttura fosse in condizione di erogare determinati trattamenti di medicina estetica che presupponevano l'utilizzo di specifici prodotti quali “OC”, AN ET, MO e “Citolift”; che l'attrice, indotta dalle inderogabili esigenze prospettate dalla dott.ssa , acquistava quindi, tra l'estate e Parte_1
l'autunno del 2019, con pagamento anticipato, ingenti quantitativi di tali prodotti, per un totale complessivo di euro 1.236.470, IVA inclusa, dalla società Controparte_3
indicata dalla e con la quale la stessa collaborava, amministrata dall'”amico e socio in Parte_1 affari” (pag. 5 dell'atto di citazione) di cui euro 19.154,00 per un primo Controparte_3 ordinativo effettuato in data 22/8/2019 e avente ad oggetto un numero limitato di confezioni di
OC e Citolift, ed euro 1.217.316,00 per successivi ordinativi tra settembre e ottobre 2019, sollecitati dai due convenuti quale condizione del buon esito del sopralluogo del Tour Operator;
che la era giunta – onde ottenere l'incremento degli acquisti dei prodotti - a garantire Parte_1 per iscritto all'attrice di ristorarle i costi sostenuti in caso di mancato rientro degli investimenti entro i successivi sei mesi;
che, ciononostante, il sopralluogo del Tour Operator cinese non era mai avvenuto, avendo la addotto quale scusa il mancato rilascio dei visti per non meglio Parte_1 precisate ragioni burocratiche;
che infruttuoso si era rivelato anche il successivo intervento, su iniziativa dei convenuti, della società Genetica Dwc Lcl, con sede in Dubai e anch'essa amministrata dal la quale, dichiaratasi intenzionata ad acquistare i pacchetti dei servizi CP_3
di medicina estetica originariamente destinati ai clienti cinesi, non aveva mai provveduto al pagamento delle fatture emesse dalla società attrice per un importo di euro 775.000,00 (Iva inclusa); che i due convenuti, i quali sostenevano in maniera pretestuosa che l'impossibilità di onorare gli impegni assunti fosse ricollegabile all'emergenza sanitaria e alle conseguenti difficoltà di viaggiare dei potenziali clienti destinatari dei pacchetti, avevano proposto nuovi progetti di collaborazione con le case di cura appartenenti al Parte_3
pagina 5 di 14 prospettando la finalità di consentire il rientro dell'investimento effettuato attraverso l'acquisto di prodotti rimasti in giacenza a magazzino, proposta che peraltro non aveva trovato alcun seguito;
che, inoltre, non aveva consegnato parte della fornitura Controparte_3
(n. 100 dispositivi “OC”, per un importo pari a € 134.200,00, Iva inclusa) e che i prodotti acquistati si erano rivelati, sulla base di perizia di parte, non commercializzabili o comunque privi delle qualità promesse o essenziali;
che infine erano emersi precedenti penali a carico di e , nel primo caso per truffa, e che era stata presentata per la Parte_1 Controparte_3
vicenda oggetto di causa denuncia-querela innanzi alla competente Procura della Repubblica.
In via subordinata, l'attrice chiedeva il pagamento del suindicato importo previa pronuncia di risoluzione degli accordi di fornitura per aliud pro alio o per mancanza delle qualità ex art. 1497
c.c., o comunque a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, fermo l'accertamento della mancata consegna di parte dei prodotti, con conseguente condanna alla restituzione del prezzo corrispondente;
in ulteriore subordine, agiva per la condanna dei convenuti, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, al risarcimento dei danni.
I convenuti non si costituivano venendo dichiarati contumaci.
2. Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale, ritenute le circostanze di fatto esposte a fondamento della domanda provate sulla base sia della mancata presentazione dei convenuti a rendere l'interrogatorio formale, sia della deposizione del teste , annullava gli Testimone_1 accordi di fornitura intercorsi tra l'attrice e per dolo, e Controparte_3
condannava tutti i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 1.236.470,00, la
[...]
in via restitutoria, e le due persone fisiche ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Controparte_3
3. Ha proposto appello la sola prospettando due motivi. Parte_1
3.1 Con il primo ha contestato la sussistenza del vincolo di solidarietà tra la propria obbligazione risarcitoria e quella della società convenuta, sostenendo che la tutela demolitoria (annullamento)
è alternativa a quella risarcitoria “che mantenga in vita il vizio del negozio annullabile o rescindibile” (pag. 8 dell'atto di appello). L'appellante ha dedotto che il Tribunale, una volta annullato il contratto per dolo e ordinata la restituzione del prezzo, aveva errato nell'estendere nei suoi confronti la condanna in via solidale al pagamento di una somma corrisposta esclusivamente da e in esecuzione di obblighi assunti solo da questa, Controparte_1
pagina 6 di 14 posto che il titolo di responsabilità, fonte del danno cagionato all'attrice, era individuabile esclusivamente nel contratto di fornitura.
3.2 Con il secondo motivo, la ha lamentato l'errata valutazione degli elementi probatori Parte_1
acquisiti, che avevano indotto il giudice di primo grado a ritenere sussistente la responsabilità extracontrattuale.
Ha, in particolare, disconosciuto la mail dd. 16.9.2019 apparentemente a lei riferibile, nella quale si sarebbe proposta come garante in caso di mancato recupero degli investimenti effettuati dall'attrice, rilevando come trattasi di documento privo di valore probatorio quanto alla sua provenienza.
Ha, inoltre, evidenziato che l'attrice non aveva dimostrato che il mancato arrivo della clientela cinese fosse dipeso da cause diverse dall'emergenza sanitaria per Covid-19, né corrispondeva al vero che l'Ambasciata Italiana in Cina avesse smentito la giustificazione addotta al mancato sopralluogo da parte del Tour Operator cinese.
La dott.ssa ha quindi insistito – in riforma della sentenza impugnata – per il rigetto Parte_1 della domanda risarcitoria nei suoi confronti, in via principale per difetto del vincolo di solidarietà con gli altri soccombenti, e in via subordinata per inesistenza di una condotta dolosa a lei attribuibile.
4. Si è costituita eccependo in via preliminare l'inammissibilità e Controparte_1 manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., nonché l'omessa notifica dell'atto di appello anche agli altri due convenuti in primo grado, chiedendo – a tale ultimo riguardo –
l'adozione dei provvedimenti necessari all'integrazione del contraddittorio ex artt. 331 ss. c.p.c..
Nel merito ha dedotto l'infondatezza dei due motivi di gravame.
4.1 Quanto al primo, ha rilevato che il vincolo di solidarietà è stabilito dalla legge, in quanto, ai sensi dell'art. 1439, co. 2 c.c., quando l'autore dei raggiri costituenti il dolo determinante è un terzo, il contratto è annullabile se, come nel caso di specie, i raggiri erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio, mentre sussiste, ai sensi della generale previsione dell'art. 2043 c.c., la responsabilità solidale del terzo e dell'altro contraente per i danni in tal modo cagionati al deceptus. E, nel caso in esame, l'intervento della dott.ssa e del era stato Parte_1 CP_3 determinante per la stipulazione dei contratti di fornitura con sicché il danno Controparte_3
dagli stessi provocato era pari all'intero esborso sostenuto dall'appellante. In definitiva – ha pagina 7 di 14 concluso sul punto l'appellata – la natura solidale della responsabilità, derivante dall'unico fatto generatore del danno, esclude in radice ogni duplicazione di tutela.
4.2 Quanto al secondo, ha innanzitutto eccepito la tardività e genericità del disconoscimento operato dall'appellante con riguardo alla e-mail alla stessa attribuita.
Ha quindi rilevato come la sistematica perpetrazione dei raggiri da parte della era stata Parte_1
integralmente confermata dal teste e ulteriormente suffragata ex art. 232 c.p.c. dalla Tes_1 mancata presentazione della convenuta a rendere l'interrogatorio formale.
L'appellata ha quindi insistito, in via principale, per il rigetto dell'appello; in via subordinata, ha riproposto ex art. 346 c.p.c. le domande e istanze istruttorie assorbite in primo grado.
5. All'esito della prima udienza di comparizione, il consigliere istruttore ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di Controparte_3 CP_3
[...]
L'appellante vi provvedeva ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti di entrambi i litisconsorti.
L'appellata eccepiva la nullità della notifica per carenza delle condizioni previste per l'effettuazione della notifica nelle predette modalità, e la conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
Previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e nominato nuovo istruttore, la causa è stata infine rimessa in decisione, scaduto il 9.9.2025 il termine concesso ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza.
6. Va, in via preliminare, esaminata l'eccezione, sollevata dall'appellata, di nullità della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di e di Controparte_3
ai quali l'atto di appello non era stato originariamente notificato. Controparte_3
L'appellata ha sostenuto che, dopo l'esito negativo del tentativo di notifica a mani, all'Ufficiale
Giudiziario non sia stato indicato il luogo di ultima dimora conosciuta del sito in Udine, CP_3
via Rivis, 1 piano 3, ben successivo a quello dell'ultima residenza in Via Nervesa, 13, Udine. Né
l'Ufficiale Giudiziario era stato informato – né aveva autonomamente acquisito contezza – del fatto che, in via Rivis, 1 piano 3, fosse ancora residente la moglie di insieme Controparte_3
alle figlie di entrambi.
Il mancato accesso, da parte dell'Ufficiale Giudiziario, nell'ultimo luogo di dimora noto del
nel quale tra l'altro risiedono il coniuge non legalmente separato, unitamente alle figlie, CP_3
pagina 8 di 14 “persone di famiglia” ai sensi dell'art. 139 c.p.c., e l'omesso svolgimento di ulteriori ricerche, determinerebbero la nullità della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di entrambi i litisconsorti (il essendo stato destinatario della notifica ex art. 143 CP_3
c.p.c. anche nella sua qualità di legale rappresentante di e, Controparte_3 conseguentemente, l'inammissibilità dell'appello, non essendo concedibile un nuovo termine per provvedere alla notifica, considerata la natura perentoria di quello già, inutilmente, assegnato.
6.1 L'appellata richiese una prima notifica ex art. 139 c.p.c. nei confronti di Controparte_3
sia in proprio, sia quale legale rappresentante di ex art. 145 c.p.c., Controparte_3
presso la sua ultima residenza in Udine, via Nervesa 13, non essendo state rivenute dall'Ufficiale
Giudiziario informazioni in loco relative al destinatario.
Fu quindi richiesta ed eseguita, entro il termine del 30.9.2024 assegnato dall'istruttore, la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., mediante deposito di copia dell'atto in busta chiusa presso la Casa
Comunale di Udine, ultimo luogo di residenza nota.
Dalla più recente certificazione anagrafica acquisita agli atti di primo grado, risalente al 2.5.2022
e utilizzata dalla stessa per giustificare la notifica ex art. 143 c.p.c. Controparte_1
dell'atto di citazione di primo grado al risulta che l'ultima residenza conosciuta di CP_3 quest'ultimo fosse in Udine, via Nervesa 13; dalla stessa il si trasferì in data 10.4.2012 CP_3
per recarsi all'estero (Emirati Arabi Uniti) con iscrizione all'A.I.R.E., da cui fu infine cancellato per irreperibilità in data 11.11.2019.
Risulta inoltre che la moglie del nella relata della notifica dell'atto di citazione di primo CP_3
grado, tentata presso la residenza della stessa in Udine, via Rivis 1 e indicata quale “dimora” del destinatario, dichiarò che il marito non abitava più con lei.
La notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 143 c.p.c. risulta quindi valida, essendo stata effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza risultante dai certificati in atti, e previo accertamento dell'effettiva irreperibilità del destinatario sia presso l'ultima residenza, sia presso la dimora.
In difetto della relativa declaratoria dell'istruttore, viene conseguentemente dichiarata la contumacia di e di Controparte_3 Controparte_3
Va quindi respinta l'eccezione preliminare sollevata dall'appellata.
7. Nel merito, è infondato il primo motivo di gravame.
pagina 9 di 14 7.1 Il giudice di primo grado ha accertato che i raggiri che avevano indotto l'attrice a stipulare il contratto e che costituivano dolo ex art. 1439, co. 2 c.c. erano stati posti in essere da
[...]
e da e integravano condotta illecita ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Parte_1 Controparte_3
In secondo luogo, il Tribunale ha accolto la domanda di annullamento per dolo del contratto di fornitura stipulato tra l'attrice e e ha condannato quest'ultima Controparte_3
alla restituzione del prezzo di euro 1.236.470,00, essendo rimasta priva di titolo – a seguito della caducazione del titolo – la prestazione eseguita dalla prima, nonché gli altri due convenuti – in solido tra loro e con la - al risarcimento dei danni, quantificati Controparte_3
nella medesima somma.
La prestazione rispettivamente dovuta dai convenuti è quindi la medesima, così come medesimo
è il danno subito dall'attrice, e ciò giustifica – di per sé solo – il vincolo solidale (v., per tutte,
Cass. 104/1981), senza che in contrario possa assumere rilievo la diversità dei titoli (contrattuale per extracontrattuale per gli altri due convenuti), consolidato Controparte_3 essendo l'orientamento che riconosce l'applicabilità del principio di cui all'art. 1294 c.c. – secondo cui i condebitori sono tenuti in solido, ove dalla legge non risulti altrimenti – anche nel caso in cui i titoli della responsabilità in capo ai coobbligati siano tra loro distinti (v., ad es., Cass.
n. 18939/2007).
Va pertanto respinto il primo motivo di appello.
8. E' infondato pure l'ulteriore motivo di impugnazione.
8.1 L'appellante ha, in primo luogo, disconosciuto la e-mail dd. 16.9.2019, a lei apparentemente riferibile e inviata a legale rappresentante di con la quale CP_2 Controparte_1 garantì a quest'ultima il rimborso delle somme sostenute per l'operazione di cui è causa
(“Buongiorno , ti faccio presente che per tutti gli investimenti legati alla mia start up CP_2 sostenuti da Castrocaro qualora non rientrino in 6 mesi verranno pagati da me…Carmen”; doc.
8D di parte attrice in primo grado).
Si osserva che il disconoscimento è tardivo, e quindi inidoneo a escludere l'efficacia probatoria riconosciuta al messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) e propria delle riproduzioni informatiche e delle rappresentazioni meccaniche (le quali, se non disconosciute, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate;
v. Cass. n. 11606/2018), in quanto effettuato solo in pagina 10 di 14 secondo grado, e quindi ampiamente al di fuori delle preclusioni processuali di cui agli artt. 167
e 183 c.p.c. (v. Cass. n. 1250/2018; Cass. n. 12794/2021).
8.2 In secondo luogo, e passando quindi alle ulteriori contestazioni svolte dall'appellante con il motivo in esame, la prova dei raggiri posti in essere dalla risulta ampiamente fondata Parte_1 sulle risultanze acquisite in primo grado.
In particolare, il teste ha confermato le seguenti circostanze capitolate nella Testimone_1 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c..):
- che la dott.ssa prospettò a “la possibilità di incrementare, Parte_1 Controparte_1
grazie alle sue conoscenze, il volume d'affari della , attraverso la Controparte_4 promozione e l'ampliamento dei servizi offerti e, in particolare, mediante l'accesso alla medesima di gruppi di clienti cinesi i quali avevano manifestato interesse all'acquisto di CP_5 pacchetti del valore di 20.000 euro cad., comprensivi di trattamenti di medicina estetica e di soggiorno al Grand Hotel di Castrocaro” (capitolo 1);
- che la stessa precisò che “l'arrivo dei cinesi presso la Parte_1 Controparte_4 avrebbe dovuto essere preceduto da un sopralluogo di un Tour Operator cinese (Dragon Travel
Group Ltd.), che si sarebbe fatto carico di organizzare e gestire tutti gli aspetti logistici connessi al trasferimento e al soggiorno dei clienti” (capitolo 2);
- che la dott.ssa riferì che tale sopralluogo avrebbe consentito il rilascio del nulla osta Parte_1 da parte del tour operator e l'avvio dell'operazione commerciale “esclusivamente a fronte della positiva verifica che la fosse in condizione di erogare determinati e specifici trattamenti CP_5
che risultavano particolarmente graditi e richiesti dalla clientela in questione e che presupponevano l'utilizzo di specifici prodotti, quali “OC”, AN ET,
MO e “Citolift” (capitolo 3);
- che la dott.ssa presentò alla 'amico e socio in affari legale Parte_1 CP_4 Controparte_3
rappresentante della quale soggetto cui rivolgersi per l'acquisto dei Controparte_3 prodotti sopra indicati (capitolo 5);
- che, dopo i primi ordinativi, il sollecitò l'attrice ad acquistare un quantitativo maggiore CP_3
di prodotti, “perché la produzione doveva essere fatta su una scala maggiore ed eravamo sempre pressati per il fatto che se non avessimo avuto a disposizione quei prodotti, chi avrebbe fatto la verifica per la agenzia cinese non avrebbe dato l'avvio all'arrivo dei clienti cinesi” (capitolo 6);
pagina 11 di 14 - che fu corrisposto, in via anticipata, dalla società attrice a quella convenuta l'importo complessivo di euro 1.236.470,00 a titolo di prezzo dei prodotti (capitolo 7), mentre solo parte della fornitura (100 dispositivi “OC” su 200 ordinati) venne consegnata (capitolo 8);
- che il sopralluogo del tour operator cinese non venne mai effettuato (capitolo 9);
- che la riferì al teste che la aveva comunicato che “le 33 lettere di invito, CP_4 Parte_1
inviate alle Autorità cinesi per il rilascio di visti, erano state bloccate per ragioni burocratiche non meglio precisate né documentate” (capitolo 10), circostanza smentita dall'Ambasciata
Italiana in Cina, la quale aveva rilevato che se dette lettere di invito fossero state effettivamente bloccate, le autorità cinesi avrebbero rilasciato un provvedimento di diniego motivato (capitolo
11);
- che la aveva anche riferito al teste che la aveva promesso, nei mesi di CP_4 Parte_1 novembre/dicembre 2019, di trovare una soluzione volta a ristorare, almeno in parte,
[...]
dei rilevanti investimenti effettuati attraverso l'intervento della società Genetica CP_1
Dwc Llc, pure amministrata dal (capitolo 12); CP_3
- che quest'ultimo aveva garantito alla “il rientro immediato di una parte rilevante CP_4
Part dell'investimento effettuato da , affermando di essere in condizione di vendere ad altri clienti parte delle prestazioni di medicina estetica inizialmente destinata ai clienti cinesi“(capitolo 13);
- che i due convenuti, a fronte del mancato seguito delle iniziative proposte, avevano prospettato, nel corso del 2020, nuovi progetti di collaborazione con le case di cura appartenenti al
[...]
al fine del rientro dell'investimento da effettuarsi attraverso l'acquisto Parte_3
di prodotti rimasti in giacenza a magazzino (capitolo 16);
- che, infine, anche successivi incontri tra le parti volti a verificare la possibilità di addivenire a un accordo bonario per il ristoro del danno subito dall'attrice rimasero senza esito (capitoli 17-
20).
Ulteriore conforto alla tesi attorea è stato infine offerto, ex art. 232 c.p.c., dalla mancata presentazione della a rendere l'interrogatorio formale sulle medesime circostanze. Parte_1
8.3 La condotta dell'appellante, consistita nell'indurre la società appellata ad acquistare prodotti per oltre un milione di euro dietro la falsa prospettazione di un incremento del volume di affari connesso all'acquisizione di facoltosi clienti cinesi;
nel sollecitare l'aumento di tali acquisti quale condizione per il buon fine dell'operazione; nell'offrirsi quale garante in caso di mancato pagina 12 di 14 recupero dell'investimento e nel prometterne, infine il rientro, integra – come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado – gli estremi del dolo del terzo determinante del consenso
(art. 1439, co. 2 c.c.), di cui non poteva non essere a conoscenza Controparte_3
essendo la stessa amministrata dal concorrente della nell'illecito. CP_3 Parte_1
8.4 La deposizione del , il quale ha affermato che l'Ambasciata Italiana in Cina aveva Tes_1
comunicato che, nel caso – prospettato dalla - di mancato rilascio dei visti ai clienti Parte_1 cinesi, le autorità cinesi avrebbero emesso dei provvedimenti di diniego motivati, vale anche a disattendere l'argomento dell'appellante, secondo cui non sarebbe stata provata la falsità della giustificazione addotta al mancato sopralluogo del Tour Operator cinese.
8.5 Quanto, infine, al fatto che l'appellata non avrebbe dimostrato “che il mancato arrivo della clientela cinese è dipeso da cause diverse dall'emergenza covidiale”, dalle emergenze probatorie non è emerso alcun ruolo della pandemia nella vicenda di cui è causa, non essendosi tenuto neppure il sopralluogo del tour operator, il cui nulla osta condizionava – secondo la – Parte_1
l'avvio dell'operazione commerciale, e che era stato programmato nell'autunno del 2019 e quindi in epoca antecedente al manifestarsi del Covid-19 e alla conseguente adozione delle misure di contrasto, tra cui la chiusura delle frontiere.
9. Va quindi respinto l'appello proposto da avverso la sentenza n. 658/2023 Parte_1
del Tribunale di Udine che, per l'effetto, viene confermata.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (e aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione di riferimento (cause di valore da Euro 1.000.000,01 a Euro 2.000.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria, in mancanza di un suo effettivo svolgimento.
10.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 349/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 13 di 14 - dichiara la contumacia di e di;
Controparte_3 Controparte_3
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 658/2023 del Tribunale Parte_1 di Udine che, per l'effetto, conferma;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata, liquidate in Euro
24.064,00 per compensi, oltre a spese generali, CPA e IVA – se dovuta - ex lege;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Trieste 16 settembre 2025.
Il Presidente estensore dott. Daniele Venier
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Daniele Venier Presidente est. dott. Sergio Carnimeo Consigliere dott. Mauro Zenatto Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 349/2023 promossa con atto di citazione in appello notificato il
5.10.2023 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LUIGI SILVESTRINI del Foro di Massa Carrara, presso il cui studio in Marina di Carrara, Via
Rinchiosa n.45, risulta elettivamente domiciliata, per procura allegata alla busta di deposito dell'atto di appello
APPELLANTE contro
C.F. , in persona dell'amministratore delegato Controparte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti SONIA CP_2
SELLETTI, ANNALISA SCALIA e SILVIA VALENT, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Udine, Via Savorgnana n. 43, per procura speciale agli atti del giudizio di primo grado
APPELLATA
e pagina 1 di 14 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
LITISCONSORTI - CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 658/2023 del Tribunale di Udine, pubblicata l'11.7.2023 e notificata il 5.9.2023 – “vendita di cose mobili”
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 6.6.2025 e quindi:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 658/2023, resa inter partes dal Tribunale di
Udine, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Francesco Venier – R.G. n. 338/2022, pubblicata il 11/07/2023 e notificata il 05/09/2023, dichiarare il difetto del vincolo di solidarietà tra l'odierna appellante e e , e conseguentemente Controparte_3 Controparte_3 per l'effetto escludere in capo alla Dott.ssa la sussistenza dell'obbligo di Parte_1 pagamento in favore della della somma di € 1.236.470,00 (iva inclusa) Controparte_1
nonché dell'obbligo di pagamento in favore di quest'ultima delle spese di lite liquidate nell'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Per l'appellata: come da note depositate il 6.6.2025 e quindi:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione o istanza
e previo ogni più opportuno accertamento, condanna e declaratoria del caso, così giudicare:
I In via preliminare e/o pregiudiziale: - preso atto della nullità della notifica dell'atto di integrazione del contradditorio effettuata da in violazione delle condizioni di Parte_1
cui all'art. 143 c.p.c. e, conseguentemente, della mancata integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti di e entro il Controparte_3 Controparte_3
termine perentorio del 30/09/2024 per i motivi illustrati in atti, dichiarare inammissibile
l'appello proposto dalla dott.ssa (C.F. ) avverso la Parte_1 C.F._1 sentenza n. 658 del Tribunale di Udine, G.U. Dott. Francesco Venier, pubblicata l'11 luglio
2023 nel giudizio rubricato al n. R.G. 338/2022 e notificata il 5 settembre 2023.
pagina 2 di 14 II In subordine, nel merito:
(a) in via principale: respingere l'appello proposto dalla dott.ssa (C.F. Parte_1
) e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 658 del C.F._1
Tribunale di Udine, G.U. Dott. Francesco Venier, pubblicata l'11 luglio 2023 nel giudizio rubricato al n. R.G. 338/2022 e notificata il 5 settembre 2023;
(b) in via di subordine: nel denegato e non creduto caso di accoglimento in tutto o in parte dell'appello presentato dalla dott.ssa (C.F. ) avverso Parte_1 C.F._1
la sentenza n. 658 del Tribunale di Udine, G.U. Dott. Francesco Venier, pubblicata l'11 luglio
2023 nel giudizio rubricato al n. R.G. 338/2022 e notificata il 5 settembre 2023, accogliere le domande presentate da in via di subordine, ossia (i) accertare e Controparte_1
dichiarare, per i motivi ampiamente esposti in narrativa, che sussistono gli estremi della vendita di aliud pro alio o, in subordine, della mancanza nei prodotti venduti delle qualità promesse o essenziali e, conseguentemente pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c. degli accordi di fornitura intercorsi tra e condannando Controparte_1 Controparte_3 per l'effetto alla restituzione a Controparte_3 Controparte_1
dell'importo di € 1.236.470,00 (IVA inclusa) corrisposto in esecuzione degli obblighi contrattuali, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c., o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di giudizio, ovvero che sarà valutata come equa e di giustizia dal Giudice, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; (ii) in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare, per i motivi ampiamente esposti in narrativa, la responsabilità dei convenuti, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e, per l'effetto, condannare i medesimi convenuti, eventualmente in via tra loro solidale, al risarcimento in favore di di tutti i danni patiti e patiendi, quantificati in € 1.236.470,00, Controparte_1 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c., o nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di giudizio, ovvero che sarà valutata come equa e di giustizia dal Giudice, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; (iii) in ogni caso, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la mancata fornitura da parte di Controparte_3
di n. 100 dispositivi OC (di cui agli ordini n. 2954 del 20/9/2019 e n. 3012 del
[...]
24/9/2019) e, per l'effetto, condannare alla restituzione a Controparte_3
pagina 3 di 14 dell'importo di € 134.200,00, IVA inclusa (a storno parziale degli importi Controparte_1
di cui alla fattura n. 2019/16 del 21/10/2019).
III In via istruttoria: nel denegato e non creduto caso di accoglimento, in tutto o in parte, dell'appello presentato dalla dott.ssa (C.F. ), previa Parte_1 C.F._1 rimessione in istruttoria della causa: disporre una CTU sui prodotti “OC”, AN
ET, MO e “Citolift”, previa istanza all'Autorità inquirente di dissequestro parziale dei predetti prodotti per consentire lo svolgimento delle operazioni peritali, volta ad accertare, sulla base dell'esame degli stampati e della composizione dei singoli prodotti, nonché dell'eventuale presenza in banche dati ministeriali e/o europee, e poste comunque in essere tutte le più opportune verifiche: a) la conformità dei prodotti “OC”, AN ET,
MO e “Citolift” alle normative vigenti, con particolare riguardo alla classificazione, alla composizione e alle modalità di presentazione, nonché agli obblighi regolatori di preventiva Part autorizzazione / notifica;
b) la congruità del prezzo pagato da a Controparte_3 sulla base del valore di mercato, della composizione dichiarata e della comparazione dei prodotti “OC”, AN ET, MO e “Citolift” con quelli presenti sul sito http://www.longlifecure.it.
IV In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. evocava in giudizio Controparte_1 Controparte_3 Parte_1
e chiedendo, in via principale, di annullare per dolo – integrato dai raggiri Controparte_3
posti in essere dalla e dal - gli accordi di fornitura intercorsi con Parte_1 CP_3 [...]
e di condannare i convenuti “eventualmente in via tra loro solidale”, alla Controparte_3
restituzione dell'importo di euro 1.236.470,00 (IVA inclusa) corrisposto in esecuzione degli obblighi contrattuali, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c..
Esponeva: di gestire un centro di benessere e di medicina estetica a Castrocaro Terme ove era ubicata la , centro d'eccellenza e di alta specialità nel campo della Controparte_4
prevenzione, del benessere e della bellezza;
di avere - essendo interessata ad ampliare l'offerta dei percorsi e dei trattamenti offerti ai propri utenti – incaricato la dott.ssa di Parte_1 supervisionare, coordinare e sviluppare l'attività dei percorsi e dei trattamenti di medicina estetica erogati presso la clinica, in quanto dalla stessa prospettati come indispensabili Parte_1
pagina 4 di 14 per attirare gruppi di clienti cinesi interessati all'acquisto di pacchetti del valore di 20.000 euro ciascuno, e quindi espandere il volume complessivo d'affari; che la dott.ssa aveva Parte_1 affermato che l'arrivo della clientela cinese avrebbe dovuto essere preceduto da un sopralluogo di un tour operator cinese (Dragon Travel Group Ltd.), che si sarebbe fatto carico di organizzare e gestire tutti gli aspetti logistici connessi al trasferimento e al soggiorno dei clienti, e avrebbe dovuto rilasciare un “nulla osta”, necessario all'avvio dell'operazione commerciale;
che tale nulla osta era subordinato alla positiva verifica che la struttura fosse in condizione di erogare determinati trattamenti di medicina estetica che presupponevano l'utilizzo di specifici prodotti quali “OC”, AN ET, MO e “Citolift”; che l'attrice, indotta dalle inderogabili esigenze prospettate dalla dott.ssa , acquistava quindi, tra l'estate e Parte_1
l'autunno del 2019, con pagamento anticipato, ingenti quantitativi di tali prodotti, per un totale complessivo di euro 1.236.470, IVA inclusa, dalla società Controparte_3
indicata dalla e con la quale la stessa collaborava, amministrata dall'”amico e socio in Parte_1 affari” (pag. 5 dell'atto di citazione) di cui euro 19.154,00 per un primo Controparte_3 ordinativo effettuato in data 22/8/2019 e avente ad oggetto un numero limitato di confezioni di
OC e Citolift, ed euro 1.217.316,00 per successivi ordinativi tra settembre e ottobre 2019, sollecitati dai due convenuti quale condizione del buon esito del sopralluogo del Tour Operator;
che la era giunta – onde ottenere l'incremento degli acquisti dei prodotti - a garantire Parte_1 per iscritto all'attrice di ristorarle i costi sostenuti in caso di mancato rientro degli investimenti entro i successivi sei mesi;
che, ciononostante, il sopralluogo del Tour Operator cinese non era mai avvenuto, avendo la addotto quale scusa il mancato rilascio dei visti per non meglio Parte_1 precisate ragioni burocratiche;
che infruttuoso si era rivelato anche il successivo intervento, su iniziativa dei convenuti, della società Genetica Dwc Lcl, con sede in Dubai e anch'essa amministrata dal la quale, dichiaratasi intenzionata ad acquistare i pacchetti dei servizi CP_3
di medicina estetica originariamente destinati ai clienti cinesi, non aveva mai provveduto al pagamento delle fatture emesse dalla società attrice per un importo di euro 775.000,00 (Iva inclusa); che i due convenuti, i quali sostenevano in maniera pretestuosa che l'impossibilità di onorare gli impegni assunti fosse ricollegabile all'emergenza sanitaria e alle conseguenti difficoltà di viaggiare dei potenziali clienti destinatari dei pacchetti, avevano proposto nuovi progetti di collaborazione con le case di cura appartenenti al Parte_3
pagina 5 di 14 prospettando la finalità di consentire il rientro dell'investimento effettuato attraverso l'acquisto di prodotti rimasti in giacenza a magazzino, proposta che peraltro non aveva trovato alcun seguito;
che, inoltre, non aveva consegnato parte della fornitura Controparte_3
(n. 100 dispositivi “OC”, per un importo pari a € 134.200,00, Iva inclusa) e che i prodotti acquistati si erano rivelati, sulla base di perizia di parte, non commercializzabili o comunque privi delle qualità promesse o essenziali;
che infine erano emersi precedenti penali a carico di e , nel primo caso per truffa, e che era stata presentata per la Parte_1 Controparte_3
vicenda oggetto di causa denuncia-querela innanzi alla competente Procura della Repubblica.
In via subordinata, l'attrice chiedeva il pagamento del suindicato importo previa pronuncia di risoluzione degli accordi di fornitura per aliud pro alio o per mancanza delle qualità ex art. 1497
c.c., o comunque a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, fermo l'accertamento della mancata consegna di parte dei prodotti, con conseguente condanna alla restituzione del prezzo corrispondente;
in ulteriore subordine, agiva per la condanna dei convenuti, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, al risarcimento dei danni.
I convenuti non si costituivano venendo dichiarati contumaci.
2. Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale, ritenute le circostanze di fatto esposte a fondamento della domanda provate sulla base sia della mancata presentazione dei convenuti a rendere l'interrogatorio formale, sia della deposizione del teste , annullava gli Testimone_1 accordi di fornitura intercorsi tra l'attrice e per dolo, e Controparte_3
condannava tutti i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 1.236.470,00, la
[...]
in via restitutoria, e le due persone fisiche ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Controparte_3
3. Ha proposto appello la sola prospettando due motivi. Parte_1
3.1 Con il primo ha contestato la sussistenza del vincolo di solidarietà tra la propria obbligazione risarcitoria e quella della società convenuta, sostenendo che la tutela demolitoria (annullamento)
è alternativa a quella risarcitoria “che mantenga in vita il vizio del negozio annullabile o rescindibile” (pag. 8 dell'atto di appello). L'appellante ha dedotto che il Tribunale, una volta annullato il contratto per dolo e ordinata la restituzione del prezzo, aveva errato nell'estendere nei suoi confronti la condanna in via solidale al pagamento di una somma corrisposta esclusivamente da e in esecuzione di obblighi assunti solo da questa, Controparte_1
pagina 6 di 14 posto che il titolo di responsabilità, fonte del danno cagionato all'attrice, era individuabile esclusivamente nel contratto di fornitura.
3.2 Con il secondo motivo, la ha lamentato l'errata valutazione degli elementi probatori Parte_1
acquisiti, che avevano indotto il giudice di primo grado a ritenere sussistente la responsabilità extracontrattuale.
Ha, in particolare, disconosciuto la mail dd. 16.9.2019 apparentemente a lei riferibile, nella quale si sarebbe proposta come garante in caso di mancato recupero degli investimenti effettuati dall'attrice, rilevando come trattasi di documento privo di valore probatorio quanto alla sua provenienza.
Ha, inoltre, evidenziato che l'attrice non aveva dimostrato che il mancato arrivo della clientela cinese fosse dipeso da cause diverse dall'emergenza sanitaria per Covid-19, né corrispondeva al vero che l'Ambasciata Italiana in Cina avesse smentito la giustificazione addotta al mancato sopralluogo da parte del Tour Operator cinese.
La dott.ssa ha quindi insistito – in riforma della sentenza impugnata – per il rigetto Parte_1 della domanda risarcitoria nei suoi confronti, in via principale per difetto del vincolo di solidarietà con gli altri soccombenti, e in via subordinata per inesistenza di una condotta dolosa a lei attribuibile.
4. Si è costituita eccependo in via preliminare l'inammissibilità e Controparte_1 manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., nonché l'omessa notifica dell'atto di appello anche agli altri due convenuti in primo grado, chiedendo – a tale ultimo riguardo –
l'adozione dei provvedimenti necessari all'integrazione del contraddittorio ex artt. 331 ss. c.p.c..
Nel merito ha dedotto l'infondatezza dei due motivi di gravame.
4.1 Quanto al primo, ha rilevato che il vincolo di solidarietà è stabilito dalla legge, in quanto, ai sensi dell'art. 1439, co. 2 c.c., quando l'autore dei raggiri costituenti il dolo determinante è un terzo, il contratto è annullabile se, come nel caso di specie, i raggiri erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio, mentre sussiste, ai sensi della generale previsione dell'art. 2043 c.c., la responsabilità solidale del terzo e dell'altro contraente per i danni in tal modo cagionati al deceptus. E, nel caso in esame, l'intervento della dott.ssa e del era stato Parte_1 CP_3 determinante per la stipulazione dei contratti di fornitura con sicché il danno Controparte_3
dagli stessi provocato era pari all'intero esborso sostenuto dall'appellante. In definitiva – ha pagina 7 di 14 concluso sul punto l'appellata – la natura solidale della responsabilità, derivante dall'unico fatto generatore del danno, esclude in radice ogni duplicazione di tutela.
4.2 Quanto al secondo, ha innanzitutto eccepito la tardività e genericità del disconoscimento operato dall'appellante con riguardo alla e-mail alla stessa attribuita.
Ha quindi rilevato come la sistematica perpetrazione dei raggiri da parte della era stata Parte_1
integralmente confermata dal teste e ulteriormente suffragata ex art. 232 c.p.c. dalla Tes_1 mancata presentazione della convenuta a rendere l'interrogatorio formale.
L'appellata ha quindi insistito, in via principale, per il rigetto dell'appello; in via subordinata, ha riproposto ex art. 346 c.p.c. le domande e istanze istruttorie assorbite in primo grado.
5. All'esito della prima udienza di comparizione, il consigliere istruttore ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di Controparte_3 CP_3
[...]
L'appellante vi provvedeva ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti di entrambi i litisconsorti.
L'appellata eccepiva la nullità della notifica per carenza delle condizioni previste per l'effettuazione della notifica nelle predette modalità, e la conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
Previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e nominato nuovo istruttore, la causa è stata infine rimessa in decisione, scaduto il 9.9.2025 il termine concesso ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza.
6. Va, in via preliminare, esaminata l'eccezione, sollevata dall'appellata, di nullità della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di e di Controparte_3
ai quali l'atto di appello non era stato originariamente notificato. Controparte_3
L'appellata ha sostenuto che, dopo l'esito negativo del tentativo di notifica a mani, all'Ufficiale
Giudiziario non sia stato indicato il luogo di ultima dimora conosciuta del sito in Udine, CP_3
via Rivis, 1 piano 3, ben successivo a quello dell'ultima residenza in Via Nervesa, 13, Udine. Né
l'Ufficiale Giudiziario era stato informato – né aveva autonomamente acquisito contezza – del fatto che, in via Rivis, 1 piano 3, fosse ancora residente la moglie di insieme Controparte_3
alle figlie di entrambi.
Il mancato accesso, da parte dell'Ufficiale Giudiziario, nell'ultimo luogo di dimora noto del
nel quale tra l'altro risiedono il coniuge non legalmente separato, unitamente alle figlie, CP_3
pagina 8 di 14 “persone di famiglia” ai sensi dell'art. 139 c.p.c., e l'omesso svolgimento di ulteriori ricerche, determinerebbero la nullità della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di entrambi i litisconsorti (il essendo stato destinatario della notifica ex art. 143 CP_3
c.p.c. anche nella sua qualità di legale rappresentante di e, Controparte_3 conseguentemente, l'inammissibilità dell'appello, non essendo concedibile un nuovo termine per provvedere alla notifica, considerata la natura perentoria di quello già, inutilmente, assegnato.
6.1 L'appellata richiese una prima notifica ex art. 139 c.p.c. nei confronti di Controparte_3
sia in proprio, sia quale legale rappresentante di ex art. 145 c.p.c., Controparte_3
presso la sua ultima residenza in Udine, via Nervesa 13, non essendo state rivenute dall'Ufficiale
Giudiziario informazioni in loco relative al destinatario.
Fu quindi richiesta ed eseguita, entro il termine del 30.9.2024 assegnato dall'istruttore, la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., mediante deposito di copia dell'atto in busta chiusa presso la Casa
Comunale di Udine, ultimo luogo di residenza nota.
Dalla più recente certificazione anagrafica acquisita agli atti di primo grado, risalente al 2.5.2022
e utilizzata dalla stessa per giustificare la notifica ex art. 143 c.p.c. Controparte_1
dell'atto di citazione di primo grado al risulta che l'ultima residenza conosciuta di CP_3 quest'ultimo fosse in Udine, via Nervesa 13; dalla stessa il si trasferì in data 10.4.2012 CP_3
per recarsi all'estero (Emirati Arabi Uniti) con iscrizione all'A.I.R.E., da cui fu infine cancellato per irreperibilità in data 11.11.2019.
Risulta inoltre che la moglie del nella relata della notifica dell'atto di citazione di primo CP_3
grado, tentata presso la residenza della stessa in Udine, via Rivis 1 e indicata quale “dimora” del destinatario, dichiarò che il marito non abitava più con lei.
La notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 143 c.p.c. risulta quindi valida, essendo stata effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza risultante dai certificati in atti, e previo accertamento dell'effettiva irreperibilità del destinatario sia presso l'ultima residenza, sia presso la dimora.
In difetto della relativa declaratoria dell'istruttore, viene conseguentemente dichiarata la contumacia di e di Controparte_3 Controparte_3
Va quindi respinta l'eccezione preliminare sollevata dall'appellata.
7. Nel merito, è infondato il primo motivo di gravame.
pagina 9 di 14 7.1 Il giudice di primo grado ha accertato che i raggiri che avevano indotto l'attrice a stipulare il contratto e che costituivano dolo ex art. 1439, co. 2 c.c. erano stati posti in essere da
[...]
e da e integravano condotta illecita ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Parte_1 Controparte_3
In secondo luogo, il Tribunale ha accolto la domanda di annullamento per dolo del contratto di fornitura stipulato tra l'attrice e e ha condannato quest'ultima Controparte_3
alla restituzione del prezzo di euro 1.236.470,00, essendo rimasta priva di titolo – a seguito della caducazione del titolo – la prestazione eseguita dalla prima, nonché gli altri due convenuti – in solido tra loro e con la - al risarcimento dei danni, quantificati Controparte_3
nella medesima somma.
La prestazione rispettivamente dovuta dai convenuti è quindi la medesima, così come medesimo
è il danno subito dall'attrice, e ciò giustifica – di per sé solo – il vincolo solidale (v., per tutte,
Cass. 104/1981), senza che in contrario possa assumere rilievo la diversità dei titoli (contrattuale per extracontrattuale per gli altri due convenuti), consolidato Controparte_3 essendo l'orientamento che riconosce l'applicabilità del principio di cui all'art. 1294 c.c. – secondo cui i condebitori sono tenuti in solido, ove dalla legge non risulti altrimenti – anche nel caso in cui i titoli della responsabilità in capo ai coobbligati siano tra loro distinti (v., ad es., Cass.
n. 18939/2007).
Va pertanto respinto il primo motivo di appello.
8. E' infondato pure l'ulteriore motivo di impugnazione.
8.1 L'appellante ha, in primo luogo, disconosciuto la e-mail dd. 16.9.2019, a lei apparentemente riferibile e inviata a legale rappresentante di con la quale CP_2 Controparte_1 garantì a quest'ultima il rimborso delle somme sostenute per l'operazione di cui è causa
(“Buongiorno , ti faccio presente che per tutti gli investimenti legati alla mia start up CP_2 sostenuti da Castrocaro qualora non rientrino in 6 mesi verranno pagati da me…Carmen”; doc.
8D di parte attrice in primo grado).
Si osserva che il disconoscimento è tardivo, e quindi inidoneo a escludere l'efficacia probatoria riconosciuta al messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) e propria delle riproduzioni informatiche e delle rappresentazioni meccaniche (le quali, se non disconosciute, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate;
v. Cass. n. 11606/2018), in quanto effettuato solo in pagina 10 di 14 secondo grado, e quindi ampiamente al di fuori delle preclusioni processuali di cui agli artt. 167
e 183 c.p.c. (v. Cass. n. 1250/2018; Cass. n. 12794/2021).
8.2 In secondo luogo, e passando quindi alle ulteriori contestazioni svolte dall'appellante con il motivo in esame, la prova dei raggiri posti in essere dalla risulta ampiamente fondata Parte_1 sulle risultanze acquisite in primo grado.
In particolare, il teste ha confermato le seguenti circostanze capitolate nella Testimone_1 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c..):
- che la dott.ssa prospettò a “la possibilità di incrementare, Parte_1 Controparte_1
grazie alle sue conoscenze, il volume d'affari della , attraverso la Controparte_4 promozione e l'ampliamento dei servizi offerti e, in particolare, mediante l'accesso alla medesima di gruppi di clienti cinesi i quali avevano manifestato interesse all'acquisto di CP_5 pacchetti del valore di 20.000 euro cad., comprensivi di trattamenti di medicina estetica e di soggiorno al Grand Hotel di Castrocaro” (capitolo 1);
- che la stessa precisò che “l'arrivo dei cinesi presso la Parte_1 Controparte_4 avrebbe dovuto essere preceduto da un sopralluogo di un Tour Operator cinese (Dragon Travel
Group Ltd.), che si sarebbe fatto carico di organizzare e gestire tutti gli aspetti logistici connessi al trasferimento e al soggiorno dei clienti” (capitolo 2);
- che la dott.ssa riferì che tale sopralluogo avrebbe consentito il rilascio del nulla osta Parte_1 da parte del tour operator e l'avvio dell'operazione commerciale “esclusivamente a fronte della positiva verifica che la fosse in condizione di erogare determinati e specifici trattamenti CP_5
che risultavano particolarmente graditi e richiesti dalla clientela in questione e che presupponevano l'utilizzo di specifici prodotti, quali “OC”, AN ET,
MO e “Citolift” (capitolo 3);
- che la dott.ssa presentò alla 'amico e socio in affari legale Parte_1 CP_4 Controparte_3
rappresentante della quale soggetto cui rivolgersi per l'acquisto dei Controparte_3 prodotti sopra indicati (capitolo 5);
- che, dopo i primi ordinativi, il sollecitò l'attrice ad acquistare un quantitativo maggiore CP_3
di prodotti, “perché la produzione doveva essere fatta su una scala maggiore ed eravamo sempre pressati per il fatto che se non avessimo avuto a disposizione quei prodotti, chi avrebbe fatto la verifica per la agenzia cinese non avrebbe dato l'avvio all'arrivo dei clienti cinesi” (capitolo 6);
pagina 11 di 14 - che fu corrisposto, in via anticipata, dalla società attrice a quella convenuta l'importo complessivo di euro 1.236.470,00 a titolo di prezzo dei prodotti (capitolo 7), mentre solo parte della fornitura (100 dispositivi “OC” su 200 ordinati) venne consegnata (capitolo 8);
- che il sopralluogo del tour operator cinese non venne mai effettuato (capitolo 9);
- che la riferì al teste che la aveva comunicato che “le 33 lettere di invito, CP_4 Parte_1
inviate alle Autorità cinesi per il rilascio di visti, erano state bloccate per ragioni burocratiche non meglio precisate né documentate” (capitolo 10), circostanza smentita dall'Ambasciata
Italiana in Cina, la quale aveva rilevato che se dette lettere di invito fossero state effettivamente bloccate, le autorità cinesi avrebbero rilasciato un provvedimento di diniego motivato (capitolo
11);
- che la aveva anche riferito al teste che la aveva promesso, nei mesi di CP_4 Parte_1 novembre/dicembre 2019, di trovare una soluzione volta a ristorare, almeno in parte,
[...]
dei rilevanti investimenti effettuati attraverso l'intervento della società Genetica CP_1
Dwc Llc, pure amministrata dal (capitolo 12); CP_3
- che quest'ultimo aveva garantito alla “il rientro immediato di una parte rilevante CP_4
Part dell'investimento effettuato da , affermando di essere in condizione di vendere ad altri clienti parte delle prestazioni di medicina estetica inizialmente destinata ai clienti cinesi“(capitolo 13);
- che i due convenuti, a fronte del mancato seguito delle iniziative proposte, avevano prospettato, nel corso del 2020, nuovi progetti di collaborazione con le case di cura appartenenti al
[...]
al fine del rientro dell'investimento da effettuarsi attraverso l'acquisto Parte_3
di prodotti rimasti in giacenza a magazzino (capitolo 16);
- che, infine, anche successivi incontri tra le parti volti a verificare la possibilità di addivenire a un accordo bonario per il ristoro del danno subito dall'attrice rimasero senza esito (capitoli 17-
20).
Ulteriore conforto alla tesi attorea è stato infine offerto, ex art. 232 c.p.c., dalla mancata presentazione della a rendere l'interrogatorio formale sulle medesime circostanze. Parte_1
8.3 La condotta dell'appellante, consistita nell'indurre la società appellata ad acquistare prodotti per oltre un milione di euro dietro la falsa prospettazione di un incremento del volume di affari connesso all'acquisizione di facoltosi clienti cinesi;
nel sollecitare l'aumento di tali acquisti quale condizione per il buon fine dell'operazione; nell'offrirsi quale garante in caso di mancato pagina 12 di 14 recupero dell'investimento e nel prometterne, infine il rientro, integra – come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado – gli estremi del dolo del terzo determinante del consenso
(art. 1439, co. 2 c.c.), di cui non poteva non essere a conoscenza Controparte_3
essendo la stessa amministrata dal concorrente della nell'illecito. CP_3 Parte_1
8.4 La deposizione del , il quale ha affermato che l'Ambasciata Italiana in Cina aveva Tes_1
comunicato che, nel caso – prospettato dalla - di mancato rilascio dei visti ai clienti Parte_1 cinesi, le autorità cinesi avrebbero emesso dei provvedimenti di diniego motivati, vale anche a disattendere l'argomento dell'appellante, secondo cui non sarebbe stata provata la falsità della giustificazione addotta al mancato sopralluogo del Tour Operator cinese.
8.5 Quanto, infine, al fatto che l'appellata non avrebbe dimostrato “che il mancato arrivo della clientela cinese è dipeso da cause diverse dall'emergenza covidiale”, dalle emergenze probatorie non è emerso alcun ruolo della pandemia nella vicenda di cui è causa, non essendosi tenuto neppure il sopralluogo del tour operator, il cui nulla osta condizionava – secondo la – Parte_1
l'avvio dell'operazione commerciale, e che era stato programmato nell'autunno del 2019 e quindi in epoca antecedente al manifestarsi del Covid-19 e alla conseguente adozione delle misure di contrasto, tra cui la chiusura delle frontiere.
9. Va quindi respinto l'appello proposto da avverso la sentenza n. 658/2023 Parte_1
del Tribunale di Udine che, per l'effetto, viene confermata.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (e aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione di riferimento (cause di valore da Euro 1.000.000,01 a Euro 2.000.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria, in mancanza di un suo effettivo svolgimento.
10.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 349/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 13 di 14 - dichiara la contumacia di e di;
Controparte_3 Controparte_3
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 658/2023 del Tribunale Parte_1 di Udine che, per l'effetto, conferma;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata, liquidate in Euro
24.064,00 per compensi, oltre a spese generali, CPA e IVA – se dovuta - ex lege;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Trieste 16 settembre 2025.
Il Presidente estensore dott. Daniele Venier
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