Ordinanza cautelare 17 luglio 2019
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Sentenza 31 dicembre 2019
Ordinanza cautelare 6 marzo 2020
Rigetto
Sentenza 9 novembre 2020
Parere definitivo 31 dicembre 2020
Ordinanza cautelare 23 aprile 2021
Accoglimento
Sentenza 16 novembre 2021
Inammissibile
Sentenza 10 dicembre 2021
Improcedibile
Sentenza 4 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 31/12/2020, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 02186/2020 e data 31/12/2020 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 2 dicembre 2020
NUMERO AFFARE 01118/2020
OGGETTO:
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da MA CI in qualità di amministratore della società “Figli di CO CI di MA CI” s.a.s., avverso la delibera del Consiglio regionale del 22 novembre 2016 n. X/1316 di approvazione del Piano cave della provincia di Monza e Brianza, la relazione della VI Commissione consiliare “Ambiente e protezione civile”, approvata nella seduta del 10 novembre 2016, la delibera del Consiglio provinciale n. 16 del 10 settembre 2015, la delibera della Giunta provinciale n. 27 del 12 marzo 2014, contro la regione Lombardia e la provincia di Monza e Brianza;
LA SEZIONE
Vista la nota prot. n. 0012882 del 26 giugno 2019 di trasmissione della relazione del 15 aprile 2019 con la quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vincenzo Neri;
Premesso.
1. Parte ricorrente chiede l’annullamento della delibera del consiglio regionale della regione Lombardia 22 novembre 2016, n. X/1316, di approvazione del Piano cave della provincia di Monza e Brianza nella parte in cui non spiega le ragioni per le quali non sono state accolte le richieste, avanzate dall’interessata, di inserire i mappali 49, 50 e 51 del foglio 10 nel Piano cave.
Nella delibera in oggetto, in particolare, si legge che la VI Commissione consiliare “Ambiente e protezione civile” ha svolto audizioni con la società interessata e gli enti locali coinvolti e, a seguito degli elementi istruttori acquisiti, ha ritenuto di non accogliere le osservazioni proposte dall’interessata. La relazione della VI Commissione è stata approvata nella seduta del 10 novembre 2016.
2. La società censura il provvedimento con un unico motivo di gravame con cui deduce “ violazione della L.R. 14/1998; violazione della L. 241/90; eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione; violazione del principio di trasparenza e buona amministrazione ”. In particolare, parte ricorrente lamenta la violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento, non essendo state spiegate le ragioni del mancato inserimento delle proprie richieste nel Piano cave; inoltre, la Provincia non avrebbe considerato che l'area di 12.810 mq di cui alla richiesta del 2012 (comprensiva non solo del mappale 50 del foglio 10, ma anche del mappale 49 e del 51, per come appositamente specificato nella successiva richiesta del 2014) era inserita in una più ampia area interessata sino al 1980 da attività di estrazione di ghiaia. La ricorrente lamenta infine la carenza di istruttoria.
3. Il Ministero con la relazione, richiamato quanto rilevato nelle controdeduzioni della provincia di Monza e Brianza del 27 novembre 2017 e della regione Lombardia dell’11 luglio 2017, afferma che le richieste del 2012 e del 2014 presentate dalla società interessata “ sono tardive e/o presentate in maniera irrituale ”. In particolare, la richiesta del 2012 è stata presentata dopo la scadenza dei termini, mentre la richiesta del 2014 di specificazione di quella precedente del 2012 è stata inoltrata in anticipo rispetto ai termini previsti dalla legge della regione Lombardia 8 agosto 1998 n. 14, recante " Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava ". Inoltre, afferma il Ministero, i mappali richiesti dall’interessata non presentano le condizioni per essere qualificati come “cava di recupero” e l'escavazione di essi avrebbe rappresentato un nuovo sito estrattivo di cava, in contrasto con i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Conclude, pertanto, il Ministero per l’infondatezza del ricorso.
4. Parte ricorrente ha presentato una prima memoria il 22 dicembre 2017, controdeducendo alla relazione tecnica della provincia di Monza e Brianza del luglio 2017, e una seconda memoria il 6 giugno 2019 con la quale ha risposto alla relazione ministeriale.
In particolare, con la seconda memoria, è stato precisato che nelle richieste del 2012 e del 2014 “ si fa anche riferimento al fatto che si tratta di fatto di un recupero di cava cessata: la richiesta di inserimento nel Piano Cave è espressamente riferita ai mappali 49, 50 e 51 del foglio 10 del catasto di Meda, per una superficie complessiva di 12.810 mq, quale area/cava di recupero” , ribadendo ancora una volta che “ nella specie: (a) si tratta di cava cessata nel 1980; (b) l'obiettivo è quello del recupero ambientale … ”. È stata contestata, inoltre, l’omessa considerazione delle richieste in ragione del mancato rispetto dei termini, rilevato che la Provincia, nella delibera di adozione del piano, avrebbe in realtà controdedotto alle osservazioni di altri soggetti pervenute fuori termine ma ritenute meritevoli; infine, si la società ha replicato all’affermazione della Provincia, in ordine alle ridotte dimensioni dell'area da adibire ad escavazione che non permetterebbero di intraprendere un’attività con volumi significativi, ritenendole erronee.
Considerato
5. La Sezione reputa utile riassumere in breve la complessa vicenda.
La società ricorrente, che su un'area sita nel territorio del Comune di Meda si occupa di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi inerti, con istanza del 20 settembre 2012, ha chiesto alla Provincia di valutare la possibilità di escavazione di un terreno confinante con l'area di discarica di sua proprietà, posto al foglio 10 mappale 50, catasto terreni del comune di Meda, della dimensione di 12.810 mq, nonché di altre aree incolte confinanti con l'attuale discarica, allo scopo di estrarre del materiale misto di cava dal bacino da cui si è estratto sino al 1980 ed ampliare la volumetria della discarica di rifiuti inerti già autorizzata.
Con la successiva nota del 6 febbraio 2014 inviata via fax (come riferito dalla ricorrente), la società ha precisato i mappali interessati dalla richiesta originaria; più precisamente, oltre alla particella 50 del foglio 10, la richiesta è stata estesa alle particelle 49 e 51 del foglio 10.
Riferisce il Ministero che la nota del 2014 della società interessata non è mai pervenuta al protocollo della Provincia.
Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 27 del 12 marzo 2014, l'ente ha preso atto della proposta del Piano cave che, il successivo 13 marzo 2014, è stato pubblicato. La società interessata non ha presentato contributi e osservazioni nei termini di legge (60 giorni dalla pubblicazione).
In seguito, con delibera del Consiglio provinciale n. 16 del 10 settembre 2015 il Piano provinciale cave è stato adottato e quindi trasmesso alla Regione per l'approvazione finale.
La società interessata, con istanza del 19 febbraio 2016, ha presentato osservazioni e chiesto alla struttura VAS regione Lombardia, al Consiglio regionale Lombardia, nonché alla provincia di Monza e Brianza, di riconsiderare la propria richiesta e di essere sentita dal Consiglio regionale. La convocazione della società interessata è avvenuta il successivo 15 settembre 2016; la convocazione degli enti locali interessati (provincia di Monza e Brianza e comune di Meda) ha avuto luogo, invece, nei giorni 20 e 27 ottobre 2016. La relazione della VI Commissione, approvata nella seduta del 10 novembre 2016, riferisce puntualmente delle audizioni compiute.
Con la delibera oggetto del presente gravame il Consiglio ha approvato il Piano cave non inserendo quanto richiesto dalla ricorrente.
6. Il ricorso, come detto, è affidato ad un unico motivo con il quale sono dedotte diverse censure.
6.1.1. In primo luogo, parte ricorrente lamenta che la Provincia avrebbe dovuto motivare, sia nella fase di redazione del Piano cave sia nella delibera finale di adozione, le ragioni del mancato accoglimento della richiesta di inserimento del nuovo ambito estrattivo.
6.1.2. Per la decisione della doglianza, va preliminarmente ricordato che i Piani cava, come noto, hanno valore di piano territoriale regionale e si pongono al livello più elevato della scala gerarchica degli strumenti di pianificazione di settore. La pianificazione regionale delle attività estrattive da cava prevede infatti che, sulla base di criteri e direttive emanati dalla Regione, ogni Provincia rediga, adotti e proponga alla Regione un Piano cave. La pianificazione provinciale è effettuata sulla base dei bacini d’utenza e dei relativi fabbisogni di materiale previsti, dell’ubicazione e della consistenza dei giacimenti, delle caratteristiche del territorio e della pianificazione territoriale già in essere. I Piani possono essere articolati per i diversi settori merceologici (sabbia e ghiaia, argilla, pietre ornamentali, rocce per usi industriali, pietrisco e torba) e hanno durata differente a seconda del settore.
I Piani localizzano le aree in cui è prevista l’attività di cava (Ambiti Territoriali Estrattivi – ATE, ed eventuali cave di riserva per opere pubbliche e cave di recupero) e ne individuano le principali caratteristiche.
6.1.3. Tutto ciò premesso, osserva la Sezione che l’articolo 3, comma 2, l. n. 241 del 1990 non prevede alcun obbligo di motivazione per tutti gli atti di pianificazione del territorio riconducibili alla categoria degli atti a contenuto generale, unitamente a quelli normativi.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio, l'Amministrazione in materia di pianificazione e di formazione degli strumenti programmatori, tra i quali rientra il Piano cave, gode di un ampio potere discrezionale senza obbligo di motivazione specifica. Le scelte effettuate dall'Amministrazione costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità o risultino incoerenti con le linee portanti della pianificazione.
Inoltre, per costante giurisprudenza, le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto dei privati al procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all'Amministrazione di un obbligo puntuale di motivazione oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree; da ciò consegue che l'Amministrazione, seppure è tenuta ad esaminare le osservazioni pervenute, non può però essere obbligata ad una analitica confutazione di ciascuna di esse ed è sufficiente che l'esame sia avvenuto.
Nel caso di specie, dunque, la regione Lombardia non era tenuta a motivare analiticamente nel Piano cave le ragioni del rigetto delle richieste di parte ricorrente che, in ogni caso, sono state oggetto di istruttoria anche dinanzi alla VI Commissione consiliare “Ambiente e protezione civile”, come si rileva dalla relazione approvata nella seduta del 10 novembre 2016.
6.2. Con ulteriori censure (indicate al n. 2 di pagina 12 e n. 3 di pagina 15 del ricorso), parte ricorrente rileva essenzialmente il difetto di istruttoria, ritenendo che la Provincia abbia errato nella valutazione della richiesta pervenuta nel 2012 e nel non considerare la richiesta del 2014.
Ed invero, quanto alla richiesta del 2012, le ragioni di carattere tecnico e ambientale del mancato accoglimento, spiegate dinanzi alla IV Commissione consiliare “Ambiente e protezione civile” dalla Provincia il 27 ottobre 2016, come riferito in ricorso a pagina 13, risiedono nel fatto che la richiesta ha avuto ad oggetto una superficie confinante con un’area di discarica e non di cava e, quindi, si sarebbe venuto a creare un nuovo ambito estrattivo, in contrasto con i criteri regionali, per di più adiacente ad una discarica e, quanto alle dimensioni, considerando solo la particella 50, secondo quanto indicato nella richiesta, sarebbe stata di dimensioni troppo ridotte e quindi “ infattibile ”.
Queste ragioni, per parte ricorrente, sarebbero errate poiché frutto di un’istruttoria carente.
Rileva la Sezione che, al contrario, le affermazioni dell’amministrazione, oltre a non essere illogiche, irrazionali e contraddittorie, trovano conferma nella completa istruttoria svolta dall’amministrazione.
Quanto alla richiesta del 2014, con la quale la ricorrente avrebbe voluto chiarire meglio - indicando esattamente tutti i mappali del foglio 10 interessato, quindi anche le particelle 49 e 51 - quale sarebbe stata l’area oggetto della richiesta, per stessa ammissione della società ricorrente, tale istanza è avvenuta via fax, non nei termini previsti dalla legge regionale per la presentazione delle osservazioni, e, conseguentemente, non è stata presa in considerazione dalla Provincia in sede di adozione del Piano.
Per tali motivi, le censure sono infondate. Va infine aggiunto che, alla luce della ricostruzione dei fatti di cui al paragrafo 5, l’istruttoria non è stata carente e che l’Amministrazione ha avuto modo di esaminare le richieste della ricorrente in modo adeguato e non illegittimo.
Per altro verso, rileva la Sezione, che le restanti censure sono in larga parte ascrivibili all’ampia area della discrezionalità della decisione amministrativa e conseguentemente risultano insindacabili, se non nei limiti dell'arbitrarietà o illogicità manifesta, limiti questi che nel caso di specie non sussistono.
7. Conclusivamente, per le considerazioni sino a qui espresse, il Consiglio esprime parere nel senso che il ricorso vada respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Neri | MA Luigi Torsello |
IL SEGRETARIO
Carola Cafarelli