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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1156/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 443/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via De Marchi 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - 04415631003
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7041/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40
e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 2023 551146 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 790/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: nessuno è comparso
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla CTP di Roma, il Centro di assistenza fiscale Cisl e il R.A.F. impugnavano il ruolo n. 2023/551146 e la cartella di pagamento n. 097 2023 01323983 70000 , emessa, a seguito di controllo da parte della Direzione Provinciale entrate di Venezia ex art 36 ter del dPR n. 600/1973, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione della Provincia di Roma, per IRPEF, Addizionale regionale, sanzioni ed interessi per l'anno 2017 relativamente al visto di conformità dei dati del modello 730 per il sig Nominativo_1 per complessivi euro 2.061,48 contestandogli ex artt. 39, comma 1, D.Lgs. n. 241/97 e 26, commi 3 ter e 3 quater, D.M. n. 164/1999, la responsabilità per l'attività di Responsabile di Assistenza Fiscale (RAF) svolta per conto del contribuente in relazione a spese sanitarie per le quali risultava essere stato erogato al contribuente un rimborso da parte del fondo Assilt ass. sanit. integr. lavoratori telecom. eccependo: 1). la nullità della cartella per violazione dell'art. 39, comma 2, D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241; 2). l'illegittimità della cartella per infondatezza nel merito nonché per difetto di motivazione, con riferimento anche al pagamento di sanzioni e interessi.
Costituito il contraddittorio, il Giudice monocratico di prime cure accoglieva il ricorso sulla base del primo assorbente motivo, rilevando che la competenza all'iscrizione a ruolo appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione.
Propone appello l'ufficio contestando l'erroneità della decisione ed insistendo nelle proprie tesi.
Si costituisce parte contribuente contestando tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto con richiesta di conferma della sentenza appellata.
La Corte di giustizia tribunale di II° grado del Lazio, ascoltata la parte comparsa in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L?appello è infondato.
Ed invero, insegna la giurisprudenza (Cass. Cass 2.5.2024, n. 11790) che "il comma 2 dell'art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997 risulta norma attributiva di una competenza funzionale alla direzione regionale dell'Agenzia, individuata in relazione al domicilio fiscale del trasgressore, anche con riferimento alla fattispecie nella quale l'Amministrazione proceda direttamente all'iscrizione a ruolo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente”. Il trasgressore deve essere identificato nel soggetto che ha apposto il visto di conformità. La Corte ha spiegato che “ad ulteriore conforto di tale soluzione, deve aggiungersi che essa è in linea con la ratio complessiva della norma, che è quella di accentrare, su base regionale, la competenza sui rapporti dell'Agenzia con i soggetti deputati a rilasciare visti di conformità. … Date tali premesse, non gioverebbe alle esigenze di concentrazione, e comunque di efficienza e buon andamento dell'amministrazione finanziaria, un'interpretazione dell'art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997 che, all'interno del medesimo rapporto tra il soggetto legittimato all'apposizione del visto e l'Amministrazione e nell'ambito della disciplina delle possibili reazioni all'apposizione di un visto infedele, diversificasse la competenza degli uffici locali di quest'ultima in ragione dell'applicazione, o meno, del procedimento di cui al d.lgs. n. 472 del 1997, che lo stesso art. 39 prevede del resto sia applicabile nei limiti di compatibilità. Né, peraltro, può ritenersi che la concentrazione della legittimazione presso le direzioni regionali possa ostacolare l'esercizio efficace dell'azione amministrativa, avendo il legislatore previsto appositamente, nello stesso comma 2 dell'art. 39, la comunicazione di informazioni dagli uffici locali alle direzioni regionali della medesima
Agenzia. Contemporaneamente, la concentrazione evita all'unico soggetto legittimato a rilasciare il visto il possibile aggravio di poter essere chiamato a difendersi, in fase amministrativa e di conseguenza in giudizio, in una miriade di sedi diverse, riconducibili al domicilio fiscale dei molteplici contribuenti assistiti, ma potenzialmente estranee a quella naturale del suo domicilio fiscale”.
Quanto alle conseguenze della violazione della suddetta competenza funzionale, la Suprema Corte ha osservato che si tratta di una competenza inderogabile anche da parte di un atto unilaterale dell'amministrazione, ma modificabile soltanto mediante una legge successiva di livello pari o superiore nella gerarchia delle fonti;
tanto perché essa è prevista non solo a garanzia del migliore funzionamento della
Pubblica Amministrazione ma anche a garanzia dei soggetti che con questa vengono in contatto, non essendo ammissibile che l'Amministrazione possa scegliere diversamente l'ufficio che deve procedere, così in pratica " scegliendo" anche il giudice competente per una eventuale impugnazione dell'atto (Cass. n. 14805/2011 e
Cass. n. 14786/2011, entrambi in motivazione;
cfr. altresì, Cass. n. 25087/2019; Cass. n. 4065/2019; Cass.
15/07/2020, n. 14985, con riferimento proprio all'scrizione a ruolo). Quindi, argomenta la Corte, da tale principio discende la nullità assoluta dell'accertamento eseguito dall' ufficio incompetente, il cui vizio deve pur sempre essere dedotto dalla parte ricorrente tra i motivi di impugnazione dello stesso, senza che possa essere rilevato d'ufficio dal giudice.
Questa Corte si adegua a tali superiori insegnamenti, di cui condivide ogni assunto, e pertanto l'appello va respinto.
La statuizione sulle spese di lite sono determinate secondo il principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore della difesa del Caf, liquidandole nella misura di euro 1.200 (milleduecento/00) oltre accessori di legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 443/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via De Marchi 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - 04415631003
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7041/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40
e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 2023 551146 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 790/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: nessuno è comparso
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla CTP di Roma, il Centro di assistenza fiscale Cisl e il R.A.F. impugnavano il ruolo n. 2023/551146 e la cartella di pagamento n. 097 2023 01323983 70000 , emessa, a seguito di controllo da parte della Direzione Provinciale entrate di Venezia ex art 36 ter del dPR n. 600/1973, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione della Provincia di Roma, per IRPEF, Addizionale regionale, sanzioni ed interessi per l'anno 2017 relativamente al visto di conformità dei dati del modello 730 per il sig Nominativo_1 per complessivi euro 2.061,48 contestandogli ex artt. 39, comma 1, D.Lgs. n. 241/97 e 26, commi 3 ter e 3 quater, D.M. n. 164/1999, la responsabilità per l'attività di Responsabile di Assistenza Fiscale (RAF) svolta per conto del contribuente in relazione a spese sanitarie per le quali risultava essere stato erogato al contribuente un rimborso da parte del fondo Assilt ass. sanit. integr. lavoratori telecom. eccependo: 1). la nullità della cartella per violazione dell'art. 39, comma 2, D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241; 2). l'illegittimità della cartella per infondatezza nel merito nonché per difetto di motivazione, con riferimento anche al pagamento di sanzioni e interessi.
Costituito il contraddittorio, il Giudice monocratico di prime cure accoglieva il ricorso sulla base del primo assorbente motivo, rilevando che la competenza all'iscrizione a ruolo appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione.
Propone appello l'ufficio contestando l'erroneità della decisione ed insistendo nelle proprie tesi.
Si costituisce parte contribuente contestando tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto con richiesta di conferma della sentenza appellata.
La Corte di giustizia tribunale di II° grado del Lazio, ascoltata la parte comparsa in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L?appello è infondato.
Ed invero, insegna la giurisprudenza (Cass. Cass 2.5.2024, n. 11790) che "il comma 2 dell'art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997 risulta norma attributiva di una competenza funzionale alla direzione regionale dell'Agenzia, individuata in relazione al domicilio fiscale del trasgressore, anche con riferimento alla fattispecie nella quale l'Amministrazione proceda direttamente all'iscrizione a ruolo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente”. Il trasgressore deve essere identificato nel soggetto che ha apposto il visto di conformità. La Corte ha spiegato che “ad ulteriore conforto di tale soluzione, deve aggiungersi che essa è in linea con la ratio complessiva della norma, che è quella di accentrare, su base regionale, la competenza sui rapporti dell'Agenzia con i soggetti deputati a rilasciare visti di conformità. … Date tali premesse, non gioverebbe alle esigenze di concentrazione, e comunque di efficienza e buon andamento dell'amministrazione finanziaria, un'interpretazione dell'art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997 che, all'interno del medesimo rapporto tra il soggetto legittimato all'apposizione del visto e l'Amministrazione e nell'ambito della disciplina delle possibili reazioni all'apposizione di un visto infedele, diversificasse la competenza degli uffici locali di quest'ultima in ragione dell'applicazione, o meno, del procedimento di cui al d.lgs. n. 472 del 1997, che lo stesso art. 39 prevede del resto sia applicabile nei limiti di compatibilità. Né, peraltro, può ritenersi che la concentrazione della legittimazione presso le direzioni regionali possa ostacolare l'esercizio efficace dell'azione amministrativa, avendo il legislatore previsto appositamente, nello stesso comma 2 dell'art. 39, la comunicazione di informazioni dagli uffici locali alle direzioni regionali della medesima
Agenzia. Contemporaneamente, la concentrazione evita all'unico soggetto legittimato a rilasciare il visto il possibile aggravio di poter essere chiamato a difendersi, in fase amministrativa e di conseguenza in giudizio, in una miriade di sedi diverse, riconducibili al domicilio fiscale dei molteplici contribuenti assistiti, ma potenzialmente estranee a quella naturale del suo domicilio fiscale”.
Quanto alle conseguenze della violazione della suddetta competenza funzionale, la Suprema Corte ha osservato che si tratta di una competenza inderogabile anche da parte di un atto unilaterale dell'amministrazione, ma modificabile soltanto mediante una legge successiva di livello pari o superiore nella gerarchia delle fonti;
tanto perché essa è prevista non solo a garanzia del migliore funzionamento della
Pubblica Amministrazione ma anche a garanzia dei soggetti che con questa vengono in contatto, non essendo ammissibile che l'Amministrazione possa scegliere diversamente l'ufficio che deve procedere, così in pratica " scegliendo" anche il giudice competente per una eventuale impugnazione dell'atto (Cass. n. 14805/2011 e
Cass. n. 14786/2011, entrambi in motivazione;
cfr. altresì, Cass. n. 25087/2019; Cass. n. 4065/2019; Cass.
15/07/2020, n. 14985, con riferimento proprio all'scrizione a ruolo). Quindi, argomenta la Corte, da tale principio discende la nullità assoluta dell'accertamento eseguito dall' ufficio incompetente, il cui vizio deve pur sempre essere dedotto dalla parte ricorrente tra i motivi di impugnazione dello stesso, senza che possa essere rilevato d'ufficio dal giudice.
Questa Corte si adegua a tali superiori insegnamenti, di cui condivide ogni assunto, e pertanto l'appello va respinto.
La statuizione sulle spese di lite sono determinate secondo il principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore della difesa del Caf, liquidandole nella misura di euro 1.200 (milleduecento/00) oltre accessori di legge.