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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2024, n. 5134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 5134 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4461/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Valeria Guaragnella Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 4461/2024 R.G., avente ad oggetto separazione personale e pendente tra
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da Avv. Giovanni Moramarco,
-parte attrice-
e
, Controparte_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario con la parte convenuta in data 19.10.1991. Dalla loro unione non sono nati figli.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 3 R.G. 4461/2024.
Ha dedotto che tra i coniugi è venuta meno la affectio coniugalis a causa della violazione da parte della moglie del dovere coniugale di assistenza morale e materiale. In particolare, ella sin dal 2000 si è trasferita presso l'abitazione della di lei madre per assisterla ed ivi è rimasta anche dopo la sua morte.
Ha dedotto altresì che la coniuge è affetta da disturbi spesso culminati in comportamenti denigratori e violenti in suo danno.
Ha allegato di essere pensionato con redditi annui lordi medi di € 39.000,00 circa. Di contro, la moglie presta l'attività di assistente sociale presso la ASL BA3 in Altamura con retribuzione mensile netta di € 2.000,00.
Ha precisato che la casa familiare sita in Altamura, alla via
G. B. Castelli n. 134 è di sua esclusiva proprietà.
Ha concluso domandando: la pronuncia della separazione tra i coniugi con addebito alla coniuge (ricorso depositato il
12.04.2024).
I.2.- non si è costituita in giudizio Controparte_1 nonostante la regolarità della notifica.
I.3.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio riservandosi di rassegnare le proprie conclusioni all'esito dell'istruzione.
I.4.- Risultano depositate ulteriori memorie di difesa ex art. 473-bis.17 c.p.c..
I.5.- A seguito di comparizione all'udienza del 08.11.2024, il giudice delegato ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti1 e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione sullo status personae.
II.- La domanda di pronuncia della separazione personale è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473-bis.22, ultimo comma,
c.p.c..
La prosecuzione della convivenza fra i coniugi è divenuta evidentemente intollerabile a causa del venir meno 1 Breviter, il giudice delegato, con ordinanza depositata il 08.11.2024 ha tra le altre cose: 1) autorizzato i coniugi a vivere separati;
2) nulla disposto a titolo di contribuzione di mantenimento tra gli stessi.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 3 R.G. 4461/2024.
dell'affectio coniugalis che quantomeno la parte attrice ha manifestato sin da epoca precedente all'introduzione del giudizio. Inoltre, la riconciliazione non è avvenuta e il coniuge ha reiterato la propria volontà di separarsi.
Pertanto, deve ritenersi che il nucleo familiare è oramai dissolto essendo altresì inverosimile che possano verificarsi fatti riconciliativi.
III.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la definizione delle ulteriori domande proposte.
IV.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4461/2024 introdotto con ricorso del 12.04.2024 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.M., Controparte_1 così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
[Altamura (BA), 28.03.1953] e
[...] Controparte_1
[Cerreto NI (BN), 14.07.1957) che in Altamura (BA), in data 19.10.1991, hanno contratto matrimonio concordatario trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 322, parte II, serie A, anno 1991;
3) ORDINA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza;
4) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Rosella Nocera
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Valeria Guaragnella Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 4461/2024 R.G., avente ad oggetto separazione personale e pendente tra
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da Avv. Giovanni Moramarco,
-parte attrice-
e
, Controparte_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario con la parte convenuta in data 19.10.1991. Dalla loro unione non sono nati figli.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 3 R.G. 4461/2024.
Ha dedotto che tra i coniugi è venuta meno la affectio coniugalis a causa della violazione da parte della moglie del dovere coniugale di assistenza morale e materiale. In particolare, ella sin dal 2000 si è trasferita presso l'abitazione della di lei madre per assisterla ed ivi è rimasta anche dopo la sua morte.
Ha dedotto altresì che la coniuge è affetta da disturbi spesso culminati in comportamenti denigratori e violenti in suo danno.
Ha allegato di essere pensionato con redditi annui lordi medi di € 39.000,00 circa. Di contro, la moglie presta l'attività di assistente sociale presso la ASL BA3 in Altamura con retribuzione mensile netta di € 2.000,00.
Ha precisato che la casa familiare sita in Altamura, alla via
G. B. Castelli n. 134 è di sua esclusiva proprietà.
Ha concluso domandando: la pronuncia della separazione tra i coniugi con addebito alla coniuge (ricorso depositato il
12.04.2024).
I.2.- non si è costituita in giudizio Controparte_1 nonostante la regolarità della notifica.
I.3.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio riservandosi di rassegnare le proprie conclusioni all'esito dell'istruzione.
I.4.- Risultano depositate ulteriori memorie di difesa ex art. 473-bis.17 c.p.c..
I.5.- A seguito di comparizione all'udienza del 08.11.2024, il giudice delegato ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti1 e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione sullo status personae.
II.- La domanda di pronuncia della separazione personale è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473-bis.22, ultimo comma,
c.p.c..
La prosecuzione della convivenza fra i coniugi è divenuta evidentemente intollerabile a causa del venir meno 1 Breviter, il giudice delegato, con ordinanza depositata il 08.11.2024 ha tra le altre cose: 1) autorizzato i coniugi a vivere separati;
2) nulla disposto a titolo di contribuzione di mantenimento tra gli stessi.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 3 R.G. 4461/2024.
dell'affectio coniugalis che quantomeno la parte attrice ha manifestato sin da epoca precedente all'introduzione del giudizio. Inoltre, la riconciliazione non è avvenuta e il coniuge ha reiterato la propria volontà di separarsi.
Pertanto, deve ritenersi che il nucleo familiare è oramai dissolto essendo altresì inverosimile che possano verificarsi fatti riconciliativi.
III.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la definizione delle ulteriori domande proposte.
IV.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4461/2024 introdotto con ricorso del 12.04.2024 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.M., Controparte_1 così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
[Altamura (BA), 28.03.1953] e
[...] Controparte_1
[Cerreto NI (BN), 14.07.1957) che in Altamura (BA), in data 19.10.1991, hanno contratto matrimonio concordatario trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 322, parte II, serie A, anno 1991;
3) ORDINA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza;
4) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Rosella Nocera
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 3