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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/11/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 2543/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...] ( ), in qualità di Parte_1 C.F._1 legale rappresentante della ( ), rappresentata e difesa dall'avv. TINO CP_1 P.IVA_1
NICOLANGELA giusta procura speciale in atti;
APPELLANTE contro
- Controparte_2
GIA
[...] Controparte_3
,
[...]
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio di appello , in qualità di legale rappresentante della Parte_1 ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia n. 1514/2020 emessa Parte_2 nel procedimento R.G. n. 2024/2019, comunicata all'appellante via PEC in data 4.3.2021, con cui era stata rigettata l'opposizione a ordinanza ingiunzione n. n. 65/2018 – R.C. 306/2017 B del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Roma.
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con la predetta ordinanza ingiunzione il Capo del Compartimento Marittimo di Roma “visto il
Processo Verbale di Accertamento e di Contestazione di Infrazione n. 127 redatto dal Personale della Guardi di
Finanza – Sezione Operativa Navale di Ostia in data 15.9.2017 a carico del signor .., in Parte_3 qualità di legale rappresentante della società .per consentire alla società di CP_4 Controparte_5 utilizzare l'area in concessione alla stessa società n assenza della prevista autorizzazione rilasciata CP_1 dall'Autorità portuale, in violazione dell'art. 45 bis Cod. Nav., comportamento punito dall'art. 1164 del Codice della Navigazione con il pagamento di una sanzione amministrativa…” ha ingiunto al , nella sua Pt_1 qualità, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 oltre spese di notifica.
Il Giudice di prime cure con la sentenza impugnata ha confermato la sanzione ritenendo dotato di pubblica fede il verbale di accertamento, riguardante la situazione amministrativa dell'area oggetto di causa.
L'appellante ha chiesto riformarsi la predetta sentenza per violazione dell'art. 2700 c.c. avendo il giudice di prime cure considerato avvenute alla presenza degli agenti accertatori circostanze dai medesimi desunte soltanto in via documentale nonché per violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere il giudice di pace argomentato sulla denunciata violazione dell'art. 2 della legge 241/90, per avere l'amministrazione convenuta risposto all'istanza della parte del 18.04.2016 oltre i termini di legge;
né avrebbe considerato la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis Codice della Navigazione.
Non si costituiva in giudizio la seppur ritualmente evocata per cui ne veniva Controparte_3 dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice la causa era decisa all'udienza del 18.11.2025, all'esito della camera di consiglio con la presente sentenza.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Invero con verbale di accertamento n. 127 del 15.09.2017 la Guardia di Finanza di Ostia accertava che la struttura balneare con l'insegna “Dadaumpa Village” era gestita dall'impresa in luogo della titolare della concessione demaniale n. 0001/2009 odierna Controparte_5 appellante.
In virtù del predetto verbale di accertamento è stata comminata alla la sanzione di € CP_1
1032 di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata.
Correttamente il giudice di primo grado ha osservato la fede privilegiata del verbale di accertamento in ordine alla verifica dell'assenza dell'autorizzazione necessaria ai sensi dell'art. 45 bis Codice della Navigazione, non fornita né da né tantomeno dall'odierna Controparte_5 appellante.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Né d'altra parte l'asserita illegittimità della condotta dell'Amministrazione convenuta che non avrebbe tempestivamente autorizzato il subentro nella gestione della concessione balneare può essere accertata dal Giudice ordinario, afferendo all'esercizio del potere pubblicistico ed essendo devoluta alla cognizione del giudice amministrativo. A fronte, pertanto, dell'asserita inerzia dell'Amministrazione convenuta, ben avrebbe potuto instaurare procedimento CP_1 giurisdizionale per l'accertamento dell'obbligo di provvedere della pubblica amministrazione e per la formazione del dedotto silenzio assenso sull'istanza ex art. 45 bis.
Nondimeno, in assenza di un provvedimento formale della pubblica amministrazione, detta domanda non può essere svolta dinanzi al giudice ordinario, privo di giurisdizione in ordine al sindacato sull'esercizio del potere pubblicistico. Pertanto, alcuna omessa pronuncia può essere imputata al giudice ordinario volta ad accertare l'illegittimità della condotta della Controparte_3
e l'asserita spettanza del provvedimento richiesto.
[...]
Ai fini di completezza rileva comunque l'intestato Tribunale che la giurisprudenza amministrativa esclude la possibilità che si formi il silenzio assenso rispetto all'istanza di cui all'art. 45 bis Codice della Navigazione, atteso che la sostituzione di un soggetto nell'ambito di un rapporto concessorio preesistente (del quale permangono le condizioni e scadenze) comporta l'introduzione di una nuova parte contrattuale all'interno dell'atto autorizzativo, configurando una sorta di fenomeno successorio, rispetto al quale non opera il silenzio assenso, occorrendo, invece, un provvedimento espresso (Consiglio di Stato, sez. V, 04/01/2018, n. 52).
Nel caso di specie la domanda di subentro è stata dichiarata improcedibile in data 14.11.2016, ovvero antecedentemente rispetto all'accertamento oggetto di causa, l'odierna appellante avrebbe quindi dovuto impugnare la predetta nota dinanzi al giudice amministrativo, ove avesse ritenuto l'illegittimità della medesima e la spettanza della richiesta autorizzazione. Né infine, rileva nel caso di specie la proroga della concessione concessa ad atteso che oggetto del verbale di CP_1 accertamento non è l'assenza di concessione in capo all'appellante, bensì la violazione dell'art. 45 bis Codice della Navigazione per avere titolare di concessione demaniale, consentito CP_1 la gestione dell'area a diverso soggetto non autorizzato. In assenza di un formale provvedimento dell'amministrazione competente, non può essere richiesto al giudice ordinario in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione di accertare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'autorizzazione, non sussistendo, come detto, la giurisdizione del giudice ordinario in merito al predetto accertamento.
In ragione delle predette valutazioni l'appello deve essere integralmente rigettato.
La contumacia della amministrazione convenuta consente di dichiarare irripetibili le spese di lite del presente grado di giudizio.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Civitavecchia, 18 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Vitelli
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 2543/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...] ( ), in qualità di Parte_1 C.F._1 legale rappresentante della ( ), rappresentata e difesa dall'avv. TINO CP_1 P.IVA_1
NICOLANGELA giusta procura speciale in atti;
APPELLANTE contro
- Controparte_2
GIA
[...] Controparte_3
,
[...]
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio di appello , in qualità di legale rappresentante della Parte_1 ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia n. 1514/2020 emessa Parte_2 nel procedimento R.G. n. 2024/2019, comunicata all'appellante via PEC in data 4.3.2021, con cui era stata rigettata l'opposizione a ordinanza ingiunzione n. n. 65/2018 – R.C. 306/2017 B del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Roma.
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con la predetta ordinanza ingiunzione il Capo del Compartimento Marittimo di Roma “visto il
Processo Verbale di Accertamento e di Contestazione di Infrazione n. 127 redatto dal Personale della Guardi di
Finanza – Sezione Operativa Navale di Ostia in data 15.9.2017 a carico del signor .., in Parte_3 qualità di legale rappresentante della società .per consentire alla società di CP_4 Controparte_5 utilizzare l'area in concessione alla stessa società n assenza della prevista autorizzazione rilasciata CP_1 dall'Autorità portuale, in violazione dell'art. 45 bis Cod. Nav., comportamento punito dall'art. 1164 del Codice della Navigazione con il pagamento di una sanzione amministrativa…” ha ingiunto al , nella sua Pt_1 qualità, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 oltre spese di notifica.
Il Giudice di prime cure con la sentenza impugnata ha confermato la sanzione ritenendo dotato di pubblica fede il verbale di accertamento, riguardante la situazione amministrativa dell'area oggetto di causa.
L'appellante ha chiesto riformarsi la predetta sentenza per violazione dell'art. 2700 c.c. avendo il giudice di prime cure considerato avvenute alla presenza degli agenti accertatori circostanze dai medesimi desunte soltanto in via documentale nonché per violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere il giudice di pace argomentato sulla denunciata violazione dell'art. 2 della legge 241/90, per avere l'amministrazione convenuta risposto all'istanza della parte del 18.04.2016 oltre i termini di legge;
né avrebbe considerato la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis Codice della Navigazione.
Non si costituiva in giudizio la seppur ritualmente evocata per cui ne veniva Controparte_3 dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice la causa era decisa all'udienza del 18.11.2025, all'esito della camera di consiglio con la presente sentenza.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Invero con verbale di accertamento n. 127 del 15.09.2017 la Guardia di Finanza di Ostia accertava che la struttura balneare con l'insegna “Dadaumpa Village” era gestita dall'impresa in luogo della titolare della concessione demaniale n. 0001/2009 odierna Controparte_5 appellante.
In virtù del predetto verbale di accertamento è stata comminata alla la sanzione di € CP_1
1032 di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata.
Correttamente il giudice di primo grado ha osservato la fede privilegiata del verbale di accertamento in ordine alla verifica dell'assenza dell'autorizzazione necessaria ai sensi dell'art. 45 bis Codice della Navigazione, non fornita né da né tantomeno dall'odierna Controparte_5 appellante.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Né d'altra parte l'asserita illegittimità della condotta dell'Amministrazione convenuta che non avrebbe tempestivamente autorizzato il subentro nella gestione della concessione balneare può essere accertata dal Giudice ordinario, afferendo all'esercizio del potere pubblicistico ed essendo devoluta alla cognizione del giudice amministrativo. A fronte, pertanto, dell'asserita inerzia dell'Amministrazione convenuta, ben avrebbe potuto instaurare procedimento CP_1 giurisdizionale per l'accertamento dell'obbligo di provvedere della pubblica amministrazione e per la formazione del dedotto silenzio assenso sull'istanza ex art. 45 bis.
Nondimeno, in assenza di un provvedimento formale della pubblica amministrazione, detta domanda non può essere svolta dinanzi al giudice ordinario, privo di giurisdizione in ordine al sindacato sull'esercizio del potere pubblicistico. Pertanto, alcuna omessa pronuncia può essere imputata al giudice ordinario volta ad accertare l'illegittimità della condotta della Controparte_3
e l'asserita spettanza del provvedimento richiesto.
[...]
Ai fini di completezza rileva comunque l'intestato Tribunale che la giurisprudenza amministrativa esclude la possibilità che si formi il silenzio assenso rispetto all'istanza di cui all'art. 45 bis Codice della Navigazione, atteso che la sostituzione di un soggetto nell'ambito di un rapporto concessorio preesistente (del quale permangono le condizioni e scadenze) comporta l'introduzione di una nuova parte contrattuale all'interno dell'atto autorizzativo, configurando una sorta di fenomeno successorio, rispetto al quale non opera il silenzio assenso, occorrendo, invece, un provvedimento espresso (Consiglio di Stato, sez. V, 04/01/2018, n. 52).
Nel caso di specie la domanda di subentro è stata dichiarata improcedibile in data 14.11.2016, ovvero antecedentemente rispetto all'accertamento oggetto di causa, l'odierna appellante avrebbe quindi dovuto impugnare la predetta nota dinanzi al giudice amministrativo, ove avesse ritenuto l'illegittimità della medesima e la spettanza della richiesta autorizzazione. Né infine, rileva nel caso di specie la proroga della concessione concessa ad atteso che oggetto del verbale di CP_1 accertamento non è l'assenza di concessione in capo all'appellante, bensì la violazione dell'art. 45 bis Codice della Navigazione per avere titolare di concessione demaniale, consentito CP_1 la gestione dell'area a diverso soggetto non autorizzato. In assenza di un formale provvedimento dell'amministrazione competente, non può essere richiesto al giudice ordinario in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione di accertare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'autorizzazione, non sussistendo, come detto, la giurisdizione del giudice ordinario in merito al predetto accertamento.
In ragione delle predette valutazioni l'appello deve essere integralmente rigettato.
La contumacia della amministrazione convenuta consente di dichiarare irripetibili le spese di lite del presente grado di giudizio.
3 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Civitavecchia, 18 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Vitelli
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