Sentenza breve 23 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 23/06/2021, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2021
N. 00845/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00549/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 549 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Conz e Nazareno Stivanello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Padova, Riviera Tiso da Camposampiero n. 10;
contro
Ministero dell'Interno - -OMISSIS-, non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia
- del provvedimento del -OMISSIS-(cfr. provvedimento con correzione dell'errore materiale della data di nascita autorizzato dall'Autorità emittente), nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è titolare di una licenza di porto di fucile ad uso tiro a volo e di una licenza di porto di fucile per uso caccia.
Con provvedimento del -OMISSIS-, tali licenze gli sono state revocate sulla base di un giudizio di inaffidabilità motivato con riferimento alla circostanza che il ricorrente ha cambiato il luogo di detenzione delle armi senza aver provveduto ad effettuare una nuova denuncia.
Nel provvedimento si afferma che l’Amministrazione ha omesso la comunicazione di avvio del procedimento per ragioni di urgenza perché il perdurante possesso dei titoli potrebbe consentire l'acquisto di nuove armi rendendo fattibile la reiterazione dei reati già commessi.
Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento è impugnato con tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 perché non è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento e perché la motivazione posta a fondamento di tale omissione ha carattere meramente apparente.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e agli artt. 11 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, il travisamento dei fatti ed il difetto di istruttoria.
Con tale motivo il ricorrente sostiene che nel caso in esame il giudizio di inaffidabilità assunto a motivazione della revoca si fonda in via esclusiva sull’omessa denuncia di trasferimento di armi a seguito di mutamento del domicilio senza riferimento ad alcuna attività istruttoria, e conseguentemente senza alcuna considerazione delle circostanze del caso concreto.
Secondo il ricorrente tali circostanze, ove rappresentate all’Amministrazione a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, avrebbero potuto condurre a non disporre la revoca delle licenze di porto d’armi, in quanto complessivamente nella propria condotta non sussiste alcun elemento in base al quale sia possibile formulare un giudizio prognostico di inaffidabilità nell’uso delle armi. Infatti il cambio di domicilio è avvenuto per una ragione contingente ed urgente, e le modalità di massima cautela adottate nella custodia delle armi non hanno mai fatto venir meno l’esatto adempimento degli obblighi connessi alla loro detenzione.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e degli articoli 10, 11 e 43 del R.D. n. 773 del 1931, il travisamento ed il difetto di istruttoria, la violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell'azione amministrativa, nonché la contraddittorietà e la non logicità della motivazione perché l’Amministrazione non ha preso in considerazione la possibilità di adottare un provvedimento meno lesivo, quale una semplice sospensione della licenza, in luogo della revoca.
L’Amministrazione, alla quale il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 17 giugno 2021, avvisato il difensore della parte ricorrente della possibile definizione del merito del ricorso con una sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere accolto.
Il ricorrente espone che nel -OMISSIS-la propria madre è stata sottoposta ad un intervento chirurgico dal quale è derivata la completa perdita di mobilità di alcuni segmenti spinali con la conseguente necessità di una costante assistenza per lo svolgimento delle normali azioni di vita quotidiana (la relativa documentazione medica è depositata in giudizio ai documenti 5 e 6 allegati al ricorso).
In ragione di tale evento imprevisto il ricorrente ha trasferito la propria dimora presso la residenza della madre, procurandosi, per la custodia delle armi, un armadietto blindato, collocato nella propria camera da letto, costantemente monitorato da una videocamera. Tali circostanze sono documentate mediante il materiale fotografico riproduttivo dello stato dei luoghi depositato in giudizio (cfr. doc. 7 allegato al ricorso). Il ricorrente, per una dimenticanza, non ha comunicato all’autorità la modifica del luogo di custodia delle armi e, avendo acquistato un nuovo fucile, ha provveduto a notificare tale acquisto all’autorità di pubblica sicurezza. Nel corso di un sopralluogo originato da quest’ultima comunicazione è emerso l’avvenuto trasferimento del ricorrente, e delle armi detenute, in un luogo diverso da quello indicato.
Con il primo motivo si lamenta l’insussistenza dei presupposti di urgenza che giustifichino l’omessa acquisizione dell’apporto procedimentale del ricorrente e si deduce che, se tale adempimento fosse stato svolto, sarebbero emersi elementi circa la riconducibilità della mancata comunicazione del trasferimento ad una mera dimenticanza connessa ad uno specifico episodio (la perdita di autonomia della madre a seguito di un interventi chirurgico), dimenticanza non connotata da elementi di gravità, soprattutto alla luce delle modalità in concreto adottate per la custodia delle armi.
In relazione a tale motivo va osservato che in giurisprudenza è consolidata l’affermazione - condivisa dal Collegio - secondo cui i provvedimenti in materia di detenzione di armi e munizioni, in considerazione della loro natura precauzionale e preventiva, sono caratterizzati dall'urgenza e l'avvio del relativo procedimento non è di regola sottoposto all’obbligo di comunicazione ai soggetti interessati ai sensi dell’art. 7, della legge n. 241 del 1990.
Sul punto va tuttavia sottolineato che vi sono dei casi in cui, non essendovi in concreto l’esigenza di salvaguardare l’ordine pubblico e la sicurezza per la mancanza di profili che denotino un indole violenta degli interessati, una tale omissione non si giustifica, e la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento assume una valenza di carattere sostanziale perché impedisce all’Amministrazione di acquisire tutti gli elementi istruttori la cui conoscenza è necessaria per assumere un decisione ponderata.
Peraltro va ricordato che nello schema normativo prefigurato dal legislatore della legge n. 241 del 1990, non sempre le ragioni di urgenza giustificano l’omissione dell’acquisizione dell’apporto procedimentale dell’interessato. Infatti l’art. 7, comma 2, di tale legge, prevede che - nelle ipotesi di cui al comma 1 in cui sussistono esigenze di particolare celerità del procedimento - “ resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari ”. In materia di armi pertanto non è precluso all’Amministrazione procedere ad un ritiro cautelativo delle armi per il tempo necessario ad effettuare la comunicazione di avvio del procedimento volta ad acquisire l’apporto procedimentale dell’interessato, prima di adottare un provvedimento definitivo. Per tale via si giunge ad un contemperamento tra le esigenze di sicurezza e le esigenze di partecipazione procedimentale e si consente all’interessato di formulare osservazioni e di rappresentare all'Amministrazione stessa nuovi elementi, anche al fine di evitare l'emanazione di un atto che, altrimenti, potrebbe essere affetto da eccesso di potere per erroneità nei presupposti e nelle valutazioni (per l’applicazione di tale principio in materia di armi cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 7 gennaio 2021, n. 137; id. 24 agosto 2020, n. 3634; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 9 febbraio 2012, n. 142; Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 maggio 2006, n. 3150).
Peraltro il ricorrente nel caso in esame risulta aver assolto l’onere di allegare l’esistenza di elementi che, ove portati a conoscenza dell’Amministrazione, avrebbero potuto effettivamente indurre all’adozione di un provvedimento diverso da quello in concreto adottato, tenuto conto delle specificità del caso concreto illustrate e documentate nel ricorso.
In definitiva il ricorso deve essere accolto per le censure di violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, nonché di difetto di istruttoria e di motivazione contenute nei primi due i motivi proposti.
Le peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 17 giugno 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.