Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2023, n. 49953
CASS
Sentenza 26 ottobre 2023

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Nel giudizio di appello, la trattazione congiunta delle posizioni di imputati in precedenza giudicati con rito abbreviato e con rito ordinario non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né può dar vita a una causa di incompatibilità del giudice, suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione, posto che la coesistenza delle due diverse tipologie di procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2023, n. 49953
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49953
    Data del deposito : 26 ottobre 2023

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