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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 210/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1242/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44710124010248138 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44710124010248138 TARI 2023
- ESTRATT PRATICA n. 90020250001324325.000.000 TARI 2018
- ESTRATT PRATICA n. 90020250001324325.000.000 TARI 2019
- ESTRATT PRATICA n. 90020250001324325.000.000 TARI 2020
- ESTRATT PRATICA n. 90020250001324325.000.000 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: ET SP e Comune di Vibo Valentia non costituiti in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con ricorso in data 22.09.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia e impugnava l'estratto pratica n. 900 2025 0001327325.000.000, comunicato dalla ET SP via mail in data 24.06.2025, e l'avviso di accertamento della ET SP n. 44710124010248138 in data
12.12.024, notificato in data 24.06.2025, e ne chiedeva l'annullamento, con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente in data 22.09.2025
(cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 24.09.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; invece, non si costituivano in giudizio le parti resistenti ET SP e Comune di Vibo Valentia, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 22.09.2025.
All'udienza pubblica in data 12.02.2026, il Presidente Giudice Monocratico ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
di poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 22.09.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è inammissibile ovvero è infondato e, pertanto, va disatteso.
Invero, per quanto riguarda l'estratto pratica n. 900 2025 0001327325.000.000, comunicato dalla ET SP via mail in data 24.06.2025, relativo alla Tasi anni 2018, 2019, 2020 e 2021, non sussiste alcun interesse
(art. 100 cpc) in capo alla parte ricorrente per l'impugnazione dello stesso, data la natura dell'atto in oggetto, mero atto interno della società concessionaria.
In particolare, va richiamato in proposito quanto già verificatosi per gli estratti di ruolo dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, ai quali, mutatis mutandi, l'estratto in oggetto può essere equiparato.
Infatti, con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n.
146/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 20.12.2021, sono entrate in vigore numerose novità in materia fiscale, tra le quali la previsione della non impugnabilità dell'estratto di ruolo e i nuovi limiti all'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento non notificati validamente. In particolare, l'art. 3 bis,
“Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, ha aggiunto all'articolo 12 del Dpr. n. 602/1973, dopo il comma 4, il comma 4 bis, il quale stabilisce: “4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Quindi, alla luce di tale nuova normativa, è ammessa l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata solamente se il debitore che agisce in giudizio dimostra che l'iscrizione a ruolo può procuragli un pregiudizio per uno dei seguenti motivi:
a) per la partecipazione ad una procedura di appalto, per effetto di quanto è previsto, in materia di contratti pubblici, dall'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) per la riscossione di somme dovute a suo favore dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 18.o1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche indicate all'art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Dalla norma in esame risulta evidente che, in caso di impugnazione dell'estratto di ruolo, sussiste l'interesse ad agire ex art. 100 cpc soltanto in una delle tre ipotesi tassative prescritte dall'art. 3 bis, D.L. n. 146/2021.
Tale nuova disposizione normativa non fa altro che qualificare l'interesse ad agire nel caso di impugnazione dell'estratto di ruolo, per cui si può ben affermare che la stessa ha valore meramente interpretativo, con conseguente efficacia retroattiva.
Comunque, sulla questione dell'efficacia retroattiva o meno della norma in oggetto sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali, fugando ogni dubbio di incostituzionalità e di contrarietà al sistema CEDU della disposizione, ne hanno escluso la natura di disposizione autentica, nonché la portata retroattiva, e hanno affermato il seguente principio di diritto: “l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione della L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del D.p.r.
n. 602/1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass., Sez. Unite, sentenza n. 26283/22, emessa in data 06.09.2022).
Sul piano degli effetti che tale pronuncia determina in concreto, ne consegue, dunque, che la disposizione sopravvenuta non comporta l'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti avverso l'estratto di ruolo: i contribuenti dovranno, però, dimostrare la sussistenza delle ragioni in base alle quali, nel momento in cui hanno presentato il ricorso, sussisteva quel pregiudizio che, nella fattispecie in discussione, costituisce una condizione dell'azione.
“In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione” (Cass., Sez. Unite, sentenza n. 26283/22, emessa in data 06.09.2022). Ed allora nel caso di specie l'impugnazione risulta inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 cpc, dal momento che la parte ricorrente non ha provato e non ha chiesto di provare, nemmeno nel corso del giudizio, che dall'iscrizione a ruolo può derivargli un pregiudizio per una delle tre ipotesi tassative previste dalla norma.
Inoltre, per quanto riguarda l'avviso di accertamento della ET SP n. 44710124010248138 in data 12.12.024, notificato in data 24.06.2025, relativo alla Tari per gli anni 2022 e 2023, la Corte adita non rileva alcuna illegittimità dell'atto né in riferimento all'ammontare delle tasse richieste per ogni singola annualità né in riferimento alla sanzione applicata, pari al 100% del tributo evaso, sanzione per omessa dichiarazione, come per legge previsto.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta inammissibile ovvero è infondato, pertanto, va disatteso.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non va adottata alcuna statuizione sulle spese, in quanto le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e, quindi, non hanno sostenuto spese rimborsabili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 22.09.2025 da Ricorrente_1 nei confronti della società ET SP e del Comune di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 22.09.2025 e depositato in data 24.09.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso, relativamente all'estratto pratica n. 900 2025 0001327325.000.000;
2) Rigetta il ricorso, relativamente all'avviso di accertamento della ET SP n. 44710124010248138;
3) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Vibo Valentia in data 12.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1242/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44710124010248138 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44710124010248138 TARI 2023
- ESTRATT PRATICA n. 90020250001324325.000.000 TARI 2018
- ESTRATT PRATICA n. 90020250001324325.000.000 TARI 2019
- ESTRATT PRATICA n. 90020250001324325.000.000 TARI 2020
- ESTRATT PRATICA n. 90020250001324325.000.000 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: ET SP e Comune di Vibo Valentia non costituiti in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con ricorso in data 22.09.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia e impugnava l'estratto pratica n. 900 2025 0001327325.000.000, comunicato dalla ET SP via mail in data 24.06.2025, e l'avviso di accertamento della ET SP n. 44710124010248138 in data
12.12.024, notificato in data 24.06.2025, e ne chiedeva l'annullamento, con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente in data 22.09.2025
(cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 24.09.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; invece, non si costituivano in giudizio le parti resistenti ET SP e Comune di Vibo Valentia, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 22.09.2025.
All'udienza pubblica in data 12.02.2026, il Presidente Giudice Monocratico ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
di poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 22.09.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è inammissibile ovvero è infondato e, pertanto, va disatteso.
Invero, per quanto riguarda l'estratto pratica n. 900 2025 0001327325.000.000, comunicato dalla ET SP via mail in data 24.06.2025, relativo alla Tasi anni 2018, 2019, 2020 e 2021, non sussiste alcun interesse
(art. 100 cpc) in capo alla parte ricorrente per l'impugnazione dello stesso, data la natura dell'atto in oggetto, mero atto interno della società concessionaria.
In particolare, va richiamato in proposito quanto già verificatosi per gli estratti di ruolo dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, ai quali, mutatis mutandi, l'estratto in oggetto può essere equiparato.
Infatti, con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n.
146/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 20.12.2021, sono entrate in vigore numerose novità in materia fiscale, tra le quali la previsione della non impugnabilità dell'estratto di ruolo e i nuovi limiti all'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento non notificati validamente. In particolare, l'art. 3 bis,
“Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, ha aggiunto all'articolo 12 del Dpr. n. 602/1973, dopo il comma 4, il comma 4 bis, il quale stabilisce: “4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Quindi, alla luce di tale nuova normativa, è ammessa l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata solamente se il debitore che agisce in giudizio dimostra che l'iscrizione a ruolo può procuragli un pregiudizio per uno dei seguenti motivi:
a) per la partecipazione ad una procedura di appalto, per effetto di quanto è previsto, in materia di contratti pubblici, dall'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) per la riscossione di somme dovute a suo favore dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 18.o1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche indicate all'art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Dalla norma in esame risulta evidente che, in caso di impugnazione dell'estratto di ruolo, sussiste l'interesse ad agire ex art. 100 cpc soltanto in una delle tre ipotesi tassative prescritte dall'art. 3 bis, D.L. n. 146/2021.
Tale nuova disposizione normativa non fa altro che qualificare l'interesse ad agire nel caso di impugnazione dell'estratto di ruolo, per cui si può ben affermare che la stessa ha valore meramente interpretativo, con conseguente efficacia retroattiva.
Comunque, sulla questione dell'efficacia retroattiva o meno della norma in oggetto sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali, fugando ogni dubbio di incostituzionalità e di contrarietà al sistema CEDU della disposizione, ne hanno escluso la natura di disposizione autentica, nonché la portata retroattiva, e hanno affermato il seguente principio di diritto: “l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione della L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del D.p.r.
n. 602/1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass., Sez. Unite, sentenza n. 26283/22, emessa in data 06.09.2022).
Sul piano degli effetti che tale pronuncia determina in concreto, ne consegue, dunque, che la disposizione sopravvenuta non comporta l'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti avverso l'estratto di ruolo: i contribuenti dovranno, però, dimostrare la sussistenza delle ragioni in base alle quali, nel momento in cui hanno presentato il ricorso, sussisteva quel pregiudizio che, nella fattispecie in discussione, costituisce una condizione dell'azione.
“In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione” (Cass., Sez. Unite, sentenza n. 26283/22, emessa in data 06.09.2022). Ed allora nel caso di specie l'impugnazione risulta inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 cpc, dal momento che la parte ricorrente non ha provato e non ha chiesto di provare, nemmeno nel corso del giudizio, che dall'iscrizione a ruolo può derivargli un pregiudizio per una delle tre ipotesi tassative previste dalla norma.
Inoltre, per quanto riguarda l'avviso di accertamento della ET SP n. 44710124010248138 in data 12.12.024, notificato in data 24.06.2025, relativo alla Tari per gli anni 2022 e 2023, la Corte adita non rileva alcuna illegittimità dell'atto né in riferimento all'ammontare delle tasse richieste per ogni singola annualità né in riferimento alla sanzione applicata, pari al 100% del tributo evaso, sanzione per omessa dichiarazione, come per legge previsto.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta inammissibile ovvero è infondato, pertanto, va disatteso.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non va adottata alcuna statuizione sulle spese, in quanto le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e, quindi, non hanno sostenuto spese rimborsabili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 22.09.2025 da Ricorrente_1 nei confronti della società ET SP e del Comune di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 22.09.2025 e depositato in data 24.09.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso, relativamente all'estratto pratica n. 900 2025 0001327325.000.000;
2) Rigetta il ricorso, relativamente all'avviso di accertamento della ET SP n. 44710124010248138;
3) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Vibo Valentia in data 12.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella