Decreto cautelare 28 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 26 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 10 marzo 2023
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 21/01/2026, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01270/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16594/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16594 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv.ssa Silvia Bombardelli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Ambasciata d’Italia Islamabad, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad (Pakistan) del 22 settembre 2022, recante diniego di visto per lavoro subordinato;
- di tutti i precedenti atti preparatori e successivi, anche non conosciuti.
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria delle Amministrazioni intimate nonché i relativi allegati;
Vista la dichiarazione resa all’udienza del legale del ricorrente, volta a dar conto della sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. MI SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente, cittadino pakistano, ha impugnato il provvedimento dell’Ambasciata d’Italia di Islamabad del 22 settembre 2022, con cui è stato denegato il rilascio del visto per lavoro subordinato dallo stesso richiesto;
- il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi: i) travisamento e vizio istruttorio: sono state lamentate l’illogicità e l’erroneità della motivazione formalizzata nel provvedimento avversato; ii) violazione dell’art. 10- bis della l.n. 241/1990: l’atto impugnato non sarebbe stato preceduto dall’inoltro della comunicazione di preavviso di rigetto; iii) violazione dell’art. 4 della l. n. 286/1998: in tesi, il paventato errore nell’indicazione delle mansioni lavorative del ricorrente non rientrerebbe tra le motivazioni previste dalla normativa in vigore per negare il rilascio del visto;
- l’Amministrazione si è costituita in resistenza al ricorso e, con memoria: i) ne ha eccepito l’inammissibilità, a motivo della nullità della procura ad litem rilasciata all’estero in favore del legale del ricorrente, perché sprovvista della prescritta legalizzazione; ii) ne ha dedotto l’infondatezza;
- all’udienza camerale del 25 gennaio 2023, questo Tribunale, avendo riscontrano in atti la mancanza di legalizzazione della procura alle liti rilasciata all’estero in favore del legale del ricorrente, con ordinanza n. 1345/2023, ha ordinato chiesto a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 182 del cod.proc.civ., di provvedere a tale adempimento;
- a fronte di tale ordinanza, il ricorrente ha provveduto alla legalizzazione della procura ad litem, di ciò fornendo prova col deposito documentale del 24 febbraio 2023;
- successivamente l’istanza cautelare proposta dal ricorrente a corredo del ricorso è stata respinta con ordinanza n. 1462/2023;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 gennaio 2026, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che:
- al Collegio non resta che prendere atto della dichiarazione del difensore del ricorrente in ordine al sopravvenuto difetto del relativo interesse al ricorso;
- come condivisibilmente precisato in giurisprudenza, difatti, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso, e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
- pertanto il Collegio, al cospetto dell’univoca dichiarazione del difensore della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse al ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm. (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id. sez. V, 13 luglio 2018, n.4290; id., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514);
Ritenuto, infine, di poter compensare le spese di giudizio, attesa la natura in rito della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta- Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
MI SE, Primo Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI SE | IT AR |
IL SEGRETARIO