CA
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4.2.2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2422/2023
vertente tra
Parte_1 (avv. PIETROSANTI DANIELE)
Parte appellante contro
CP_1
(avv. MIGLIO SIMONA)
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 918/2023 emessa dal Tribunale di Velletri in funzione di Giudice del
Lavoro in data 12.9.2023
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto è stato respinto il ricorso proposto da che sosteneva Parte_1 l'irripetibilità dell'indebito di euro 3.633,11 calcolato sulla pensione d'inabilità civile stante il CP_1 superamento dei limiti reddituali per il periodo compreso tra il 01.01.2017 e il 31.12.2017. Le spese di lite sono state poste a carico del ricorrente in applicazione del principio della soccombenza.
Appella la sentenza il lamentando la erronea applicazione delle norme di riferimento in materia di Pt_1 indebito assistenziale e la erronea regolamentazione delle spese di lite, che si sarebbero dovute dichiarare irripetibili ex art. 152 disp att. c.p.c..
Resiste l' chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione. °°°°°°°
Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza di legittimità sull'indebito assistenziale e sulla rilevanza, ai fini della irripetibilità, della condizione di affidamento in capo all'accipens (Cass. Sez. L, n. 24617/2022; ed anche Cass. n. 13223 del 30/06/202; Cass. n. 13915 del 20/05/2021), ha escluso che nel caso di specie ricorresse tale condizione poiché l' aveva comunicato al l'indebito (non con la nota, di mero CP_1 Pt_1 sollecito, del 24/2/2021 come dedotto in ricorso, bensì) il 5/2/2018, dunque tempestivamente, ossia entro l'anno successivo a quello di maturazione del debito (gennaio-dicembre 2017), in applicazione di quanto CP_ disposto dall'art. 13 comma 2 L. 412/1991 (“L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”).
L'appellante sostiene invece doversi ricondurre l'affidamento alla circostanza che il veva Pt_1 già dichiarato alla P.A. i redditi del 2017, e dunque il suo reddito era conoscibile dall' , al quale l'art. 42 CP_1 del DL 269/03 conv in L. 326/03 consente di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti. Richiamava in tal senso Cass. 12608/2020.
Il superamento dei limiti di reddito era dipeso dalla intervenuta liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222-84, prestazione erogata dallo stesso Istituto (la Corte d'Appello di Roma, con sent. n. 2358/2023, aveva deciso in conformità alla tesi attorea, oggi propugnata, in caso analogo di superamento del reddito determinato dalla percezione della pensione di reversibilità) .
Infine, la norma applicata dal Tribunale non riguarda gli indebiti assistenziali e in ogni caso il provvedimento del 05/02/2018 non risulta essere stato notificato al ricorrente.
L' sostiene non potersi invocare un “legittimo” affidamento (come interpretato dalle pronunce CP_1 recenti della Suprema Corte), giacché tra il momento in cui l' ha preso conoscenza della natura CP_2 indebita dei pagamenti (marzo 2017) e quello in cui è stato comunicato l'indebito (febbraio 2018) non è decorso un lasso di tempo sufficientemente ampio a consolidare l'affidamento del ricorrente circa la (ritenuta) spettanza delle somme ottenute medio tempore, avendo comunque l' la possibilità di accedere CP_1 alle verifiche sui redditi dichiarati non prima di essere entrato in possesso del dato reddituale certo, da comunicarsi da parte del pensionato. CP_
L'indebito era comunque irripetibile ex art. 13, comma 2, L. 412/91 (“L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”), applicabile anche agli indebiti assistenziali “poiché, altrimenti, la disciplina dell'indebito previdenziale/assistenziale sarebbe svuotata di contenuto in quanto l'Ente mai potrebbe recuperare le somme erogate a titolo di beneficio assistenziale, pure se la richiesta restitutoria sia tempestiva (come nel caso de quo) e tale da non poter ingenerare alcun affidamento”.
Le censure di parte appellante si rivelano infondate.
E' ben vero che in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, ex art. 2033 del c.c., trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non sia a questo addebitabile (in tal senso Cass. Ord. n.
13223 del 2020; v. anche Cass. sent. n. 13915 del 2021).
La Corte di Cassazione, al riguardo, ha infatti precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008; v. pure n.
11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento" (Ord. 13223/20, in motivazione).
Nel caso di specie non sussistono, tuttavia, i presupposti per applicare i suddetti principi in luogo della regola generale civilistica della ripetibilità dell'indebito, mancando una situazione idonea a generare un affidamento del percettore.
Il invero, prima della (tempestiva) comunicazione di indebito del 2018, ha percepito dal marzo Pt_1
2017, mentre era già titolare di pensione ex art. 12, un assegno ordinario di invalidità del rilevante importo lordo mensile di euro 1.329,15 (per un reddito annuale di circa 13 mila euro lordi), tale dunque da rendere agevolmente apprezzabile al percettore l'incidenza che tale nuovo trattamento avrebbe avuto sul superamento del limite reddituale.
Per altro verso, anche a voler considerare gli oneri di accertamento dell'Istituto su un trattamento dallo stesso erogato, il breve tempo, meno di un anno, trascorso dalla liquidazione dell'assegno alla comunicazione di indebito del febbraio 2018, non può avere ingenerato nell'appellante, secondo l'id quod plerumque accidit, un serio affidamento nella correttezza dell'entità della prestazione ricevuta.
Quanto al motivo di appello sulle spese di lite, questo è fondato: il Tribunale doveva infatti fare applicazione del principio di cui all'art. 152 disp. att. cpc, del quale sussistevano fin da allora i presupposti, stante l'allegazione dell'atto sostitutivo di notorietà riguardante i redditi del 2020 e contenente l'impegno a comunicare eventuali variazioni di reddito.
Conclusivamente, il gravame trova parziale accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
Spese del grado compensate per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della impugnata sentenza, confermata nel resto, dichiara irripetibili le spese del giudizio di primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Roma, 4.2.2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste