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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 06/10/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2491/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 2491/2025
VG promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CH UG - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito a Fermo, Via
Ognissanti, n.13;
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_2 C.F._2
TA UC - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Fermo, Via Ognissanti, n.13;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Porto San Giorgio in data 2/6/2018 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2018, Numero 3, Parte II, Serie A)
– dalla cui unione coniugale è nata una figlia, (nata il [...]). Persona_1 ***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati – e - con ricorso ex Parte_1 Parte_2 art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/6/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge;
2) La casa coniugale sita in Porto San Giorgio Via E. Medi verrà assegnata alla signora la Parte_2 quale vi risiederà insieme alla figlia , mentre il IG. si è recentemente trasferito presso Per_1 Parte_1
l'abitazione dei genitori sempre a Porto San Giorgio in Via CH Buonarroti n. 101;
3) La figlia minore, resta affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso con collocamento Persona_1 prevalente presso l'abitazione materna sita in Porto San Giorgio Via E. Medi;
4) salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse della stessa e della turnistica lavorativa della madre, seguiranno il seguente piano genitoriale:
4a: al momento, anche in considerazione dei turni lavorativi della madre, la minore starà col padre 2 Per_1 giorni alla settimana con pernottamento nei giorni da concordare;
4b: nei giorni in cui la figlia starà con il padre, quest'ultimo andrà a prendere la figlia all'uscita di scuola o presso l'abitazione della IG.ra (nei giorni in cui la bambina non si recherà a scuola) e la riaccompagnerà il Pt_2 giorno successivo all'entrate di scuola o presso l'abitazione della IG.ra (nei giorni in cui la bambina non Pt_2 si recherà a scuola);
4c: la minore trascorrerà le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore seguendo il principio dell'alternanza;
4d: salvo diversa concorde pattuizione ed in considerazione dei turni lavorativi della IG.ra , la Parte_2 figlia trascorrerà le vacanze natalizie con i genitori ad anni alterni, e più precisamente la vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro rispettando il principio dell'alternanza. I genitori potranno prevedere, in accordo tra loro, un periodo di permanenza di qualche giorno nell'abitazione del padre durante le festività natalizie o pasquali;
4e: in ordine alle vacanze pasquali , nel rispetto del principio dell'alternanza, trascorrerà il giorno di Per_1
Pasqua con un genitore ed il giorno successivo "Lunedì dell'Angelo" con l'altro;
4f: In ordine alle vacanze estive, salvo diverso accordo, la figlia trascorrerà due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordare previamente di anno in anno entro il 15 giugno e durante le quali i diritti di visita dell'altro genitore non saranno esercitati. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo dell'eventuale località di vacanza dove porterà la figlia e, più in generale, dovranno comunicare all'altro genitore, dandone avviso con ragionevole anticipo, ogni spostamento che coinvolgerà la figlia;
4g: Quanto ai compleanni trascorrerà l'intera giornata con il rispettivo genitore che festeggerà il Per_1 compleanno, ed insieme ad entrambi i genitori il proprio compleanno;
5) le parti concordemente rinunciano espressamente al mantenimento per sé, mentre il sig. si impegna Parte_1
a versare a mezzo bonifico bancario alla moglie, quale contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00), da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese a decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso per le spese ordinarie degli stessi, partecipando al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno come elencate nel protocollo d'intesa del 03.11.2022 a firma del Presidente del Tribunale di Fermo e del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Fermo al quale si rimanda;
6) I coniugi, concordemente, stabiliscono che l'Assegno Unico Universale di circa €n 230,00, venga percepito unicamente dalla signora quale genitore collocatario della bambina;
Parte_2
7) Le parti utilizzeranno e resteranno proprietarie delle autovetture a loro già intestate e più precisamente l'autovettura Smart targata CR058ER è intestata e resterà ad mentre l'autovettura Fiat tg Parte_1
GA046DA è intestata e resterà a Parte_2
8) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna;
9)Le spese legali si intendono compensate interamente tra le parti.
10) Le parti non autorizzano il consenso all'espatrio per la figlia minore”.
2. Con il ricorso introduttivo le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Degli atti è stata data comunicazione al PM - il quale in data 9/7/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa - stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti sia alla prole che ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Porto San Giorgio in data 2/6/2018 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2018, Numero 3, Parte II, Serie A);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto San Giorgio affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 18/9/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 2491/2025
VG promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CH UG - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito a Fermo, Via
Ognissanti, n.13;
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_2 C.F._2
TA UC - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Fermo, Via Ognissanti, n.13;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Porto San Giorgio in data 2/6/2018 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2018, Numero 3, Parte II, Serie A)
– dalla cui unione coniugale è nata una figlia, (nata il [...]). Persona_1 ***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati – e - con ricorso ex Parte_1 Parte_2 art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/6/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge;
2) La casa coniugale sita in Porto San Giorgio Via E. Medi verrà assegnata alla signora la Parte_2 quale vi risiederà insieme alla figlia , mentre il IG. si è recentemente trasferito presso Per_1 Parte_1
l'abitazione dei genitori sempre a Porto San Giorgio in Via CH Buonarroti n. 101;
3) La figlia minore, resta affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso con collocamento Persona_1 prevalente presso l'abitazione materna sita in Porto San Giorgio Via E. Medi;
4) salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse della stessa e della turnistica lavorativa della madre, seguiranno il seguente piano genitoriale:
4a: al momento, anche in considerazione dei turni lavorativi della madre, la minore starà col padre 2 Per_1 giorni alla settimana con pernottamento nei giorni da concordare;
4b: nei giorni in cui la figlia starà con il padre, quest'ultimo andrà a prendere la figlia all'uscita di scuola o presso l'abitazione della IG.ra (nei giorni in cui la bambina non si recherà a scuola) e la riaccompagnerà il Pt_2 giorno successivo all'entrate di scuola o presso l'abitazione della IG.ra (nei giorni in cui la bambina non Pt_2 si recherà a scuola);
4c: la minore trascorrerà le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore seguendo il principio dell'alternanza;
4d: salvo diversa concorde pattuizione ed in considerazione dei turni lavorativi della IG.ra , la Parte_2 figlia trascorrerà le vacanze natalizie con i genitori ad anni alterni, e più precisamente la vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro rispettando il principio dell'alternanza. I genitori potranno prevedere, in accordo tra loro, un periodo di permanenza di qualche giorno nell'abitazione del padre durante le festività natalizie o pasquali;
4e: in ordine alle vacanze pasquali , nel rispetto del principio dell'alternanza, trascorrerà il giorno di Per_1
Pasqua con un genitore ed il giorno successivo "Lunedì dell'Angelo" con l'altro;
4f: In ordine alle vacanze estive, salvo diverso accordo, la figlia trascorrerà due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordare previamente di anno in anno entro il 15 giugno e durante le quali i diritti di visita dell'altro genitore non saranno esercitati. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo dell'eventuale località di vacanza dove porterà la figlia e, più in generale, dovranno comunicare all'altro genitore, dandone avviso con ragionevole anticipo, ogni spostamento che coinvolgerà la figlia;
4g: Quanto ai compleanni trascorrerà l'intera giornata con il rispettivo genitore che festeggerà il Per_1 compleanno, ed insieme ad entrambi i genitori il proprio compleanno;
5) le parti concordemente rinunciano espressamente al mantenimento per sé, mentre il sig. si impegna Parte_1
a versare a mezzo bonifico bancario alla moglie, quale contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00), da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese a decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso per le spese ordinarie degli stessi, partecipando al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno come elencate nel protocollo d'intesa del 03.11.2022 a firma del Presidente del Tribunale di Fermo e del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Fermo al quale si rimanda;
6) I coniugi, concordemente, stabiliscono che l'Assegno Unico Universale di circa €n 230,00, venga percepito unicamente dalla signora quale genitore collocatario della bambina;
Parte_2
7) Le parti utilizzeranno e resteranno proprietarie delle autovetture a loro già intestate e più precisamente l'autovettura Smart targata CR058ER è intestata e resterà ad mentre l'autovettura Fiat tg Parte_1
GA046DA è intestata e resterà a Parte_2
8) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna;
9)Le spese legali si intendono compensate interamente tra le parti.
10) Le parti non autorizzano il consenso all'espatrio per la figlia minore”.
2. Con il ricorso introduttivo le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Degli atti è stata data comunicazione al PM - il quale in data 9/7/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa - stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti sia alla prole che ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Porto San Giorgio in data 2/6/2018 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2018, Numero 3, Parte II, Serie A);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto San Giorgio affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 18/9/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti