Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il G.O.T. dott.ssa Giovanna Calvino della Sezione Immigrazione , ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa n. 8033 /2024 R.G.
Promossa da C.F. Parte_1
, nata il [...], in [...] (U.S.A) e C.F._1 residente in [...](U.S.A), C.F. Parte_2
, nata il [...], in [...] C.F._2
(U.S.A) e residente in [...](U.S.A), Parte_3
, C.F. , nato il [...], in
[...] C.F._3
Rhode Island (U.S.A) e residente in [...](U.S.A),
C.F. Parte_4
, nata il [...], in [...] C.F._4
(U.S.A) e residente in [...](U.S.A), legalmente rappresentata dal padre e Parte_3 [...]
, C.F. , nata il CP_1 C.F._5
29.11.2017, in Massachusetts (U.S.A) e residente in [...]
(U.S.A), legalmente rappresentata dal padre Parte_3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. COVARELLI
[...]
CHIARA del Foro di Perugia
Ricorrenti
1
, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato di Catania
Resistente
E nei confronti del Procura della Repubblica di Catania
Avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate nei termini di legge parte ricorrente insisteva in ricorso chiedendo la decisione della causa.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di , cittadino italiano, nato a Persona_1
Mineo il 21/01/1884, emigrato negli Stati Uniti d'America il quale aveva trasmesso la cittadinanza alla figlia , nata Persona_2
12.12.1925, vale a dire prima che l'avo acquisisse la cittadinanza statunitense come da domanda di naturalizzazione depositata il
26/09/1934;
Si costituiva il contestando le ragioni della Controparte_2 domanda formulando le seguenti conclusioni: <'intestata
Amministrazione, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito VOGLIA in caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio. >>;
Il P.M., al quale gli atti sono stati trasmessi, nulla osservava.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate 2 avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani», in particolare, la competenza spetta alla
Sezione specializzata competente per il comune di nascita per l'antenato.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione di questo Tribunale.
Nel merito, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al . Controparte_2
Il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questa risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del
[...]
. CP_2
Parte attrice chiede infatti la concessione della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita.
In tutte le ipotesi, tra cui quella che occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n. 572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11, 13 co. 1 lett. c) e d), 14
e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il al quale l'Autorità Diplomatica o Controparte_2 consolare trasmette copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
La legge n. 555 del 1912, adottata fino all'entrata in vigore della L.
91/1992, prevedeva che solo il padre trasmettesse la cittadinanza ai figli e che la donna italiana perdesse la cittadinanza nel momento in
3 cui si sposava con uno straniero e che quindi non potesse trasmetterla ai discendenti.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Questa equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza
è stata affermata a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del
21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e, successivamente, la
Legge n. 91/1992 ha ulteriormente consolidato questo principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dello ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal che, con circolare n. 9 del Controparte_2
04.07.2001, ritiene che possano usufruire della parità di posizione fra uomo e donna solo i soggetti nati dopo l'1/01/1948.
Tuttavia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4466/2009, hanno riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria: << la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è 4 effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>> .
I discendenti da donna italiana nati prima del 1948, così come quelli nati da donna italiana che ha sposato uno straniero prima del
1948 (e che quindi aveva perso la cittadinanza per effetto della legge
555/1912 prima dell'entrata in vigore della Costituzione), possono dunque richiedere il riconoscimento della cittadinanza iuris sanguinis solo attraverso la c.d. “via giudiziale materna”.
Nel caso di specie, contraeva matrimonio il Persona_2
14.05.1949, quindi successivamente all'entrata in vigore della
Costituzione Italiana, e quindi non perdeva la cittadinanza italiana e la trasmetteva ai suoi discendenti.
I ricorrenti hanno provato di avere richiesto al Consolato Italiano competente l'appuntamento per la richiesta di cittadinanza italiana ma
è stata loro comunicata l'indisponibilità del Consolato a ricevere detta istanza.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal D.P.R. 17/01/2014 n.
33 è di 730 giorni.
5 Poiché l'Amministrazione competente non riesce a concedere l'appuntamento per la richiesta di cittadinanza per l'eccessivo numero di richieste, appare improbabile che riesca a definire il procedimento entro il termine di 730 giorni.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata. È infatti stato prodotto dai ricorrenti documentazione dalla quale si evince che l'avo italiano si era naturalizzato cittadino statunitense nel 1943, vale a dire dopo la nascita della figlia avvenuta nel 1925;
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti, che l'avo aveva trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia e quindi ai Per_2 discendenti fino agli odierni ricorrenti.
La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
- in data 21.01.1884, in Mineo (CT), nasceva Persona_1
- emigrava negli Stati Uniti D'America e in data Persona_1
04.02.1920, in Maine, U.S.A., contraeva matrimonio con
[...]
; Parte_5
- in data 12.12.1925, in Maine, U.S.A., dalla loro unione nasceva
; Persona_2
- , nell'anno 1943, acquisiva la cittadinanza Persona_1 americana per naturalizzazione come risulta dal relativo certificato rilasciato dalla competente Autorità;
- in data 14.05.1949, in Maine, U.S.A., Persona_2 contraeva matrimonio con Persona_3
- dalla loro unione, in data 13.01.1951, in Maine, U.S.A., nasceva
Persona_4
- in data 14.04.1973, in Massachusetts NN MA YE contraeva matrimonio con;
Persona_5
6 - dalla loro unione nascevano, in Rhode Island, U.S.A.,
[...]
in data 20.12.1978 e in data Persona_6 Parte_3
15.09.1980;
- in data 13.08.1988, in Massachusetts, U.S.A., Persona_4 contraeva un secondo matrimonio con Persona_7 acquisendone così il cognome;
- in data 27.08.2011, in California,
U.S.A., contraeva matrimonio con Parte_3 [...]
Per_8
- dalla loro unione nascevano, in Massachusetts, U.S.A.,
[...]
, in data 28.01.2016 e in data Parte_4 Controparte_1
29.11.2017.
È dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano.
Pertanto deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, non c'è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che Parte_1
C.F. , nata il [...], in [...]
[...] C.F._1
(U.S.A) e residente in [...](U.S.A), C.F. Parte_2
, nata il [...], in [...] (U.S.A) e C.F._2 residente in [...](U.S.A), C.F. Parte_3
, nato il [...], in [...] (U.S.A) e C.F._3 residente in [...](U.S.A), , C.F. Parte_4
, nata il [...], in [...] (U.S.A) e C.F._4 residente in [...](U.S.A), legalmente rappresentata dal padre e C.F. Parte_3 Controparte_1
, nata il [...], in [...] (U.S.A) e C.F._5 residente in [...](U.S.A), legalmente rappresentata dal padre 7 , sono cittadini italiani iure sanguinis per via Parte_3 di discendenza diretta dall'avo cittadino italiano
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Controparte_2
Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Nulla sulle spese.
Catania 07/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Calvino
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