Ordinanza collegiale 12 ottobre 2023
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 24/12/2025, n. 23703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23703 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23703/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12210/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12210 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Ciccotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lucrezio Caro 62;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso del Prefetto di Roma in data 21.7.2023 nei confronti della ricorrente di comunicazione antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 di tenore negativo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 il dott. VA ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 21.7.2023 la Prefettura di Roma emetteva nei confronti della -OMISSIS- comunicazione antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 di tenore negativo, ritenendo sussistere la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Il provvedimento interdittivo veniva giustificato in ragione dei rapporti tra -OMISSIS- e -OMISSIS- (in origine soci quasi paritari della -OMISSIS-) e tra quest’ultimo e -OMISSIS-. In breve, dal 2020 il -OMISSIS- era risultato essere stato socio della ricorrente, attiva nel settore della raccolta di scommesse sportive, questo fino al 27.5.2022, poiché, poco prima, il 14.2.2022, -OMISSIS- era stato attinto da ordinanza di custodia cautelare nel procedimento n. -OMISSIS- RGNR Procura della Repubblica di Roma nell’ambito di un’operazione denominata “-OMISSIS-”, volta a contrastare la presenza nelle zone di Anzio e di Nettuno di articolazioni territoriali della ‘ndrangheta. Più nello specifico, il -OMISSIS- era risultato essere vicino a -OMISSIS-, quest’ultimo con un ruolo di vertice nella ‘ndrangheta (come riportato nel provvedimento impugnato, in forza dei vari provvedimenti giudiziari che l’hanno visto coinvolto), e dedito ad attività volte al riciclaggio di denaro, tanto che il 23.2.2023, proprio da quanto emerso a seguito dell’operazione “-OMISSIS-”, era stato condannato dal Tribunale di Roma per il delitto di cui all’art. 648 bis c.p. alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 5.000,00 di multa.
Peraltro, il -OMISSIS- era risultato aver percepito redditi anche da altre società riconducibili al -OMISSIS-, denominate “-OMISSIS-” e “-OMISSIS- di -OMISSIS- & C. sas”.
Nonché, da ultimo, la società ricorrente in due occasioni era risultata aver assunto personale con precedenti di polizia.
Dunque, malgrado la cessione delle quote della -OMISSIS- dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, avvenuta in data 5.4.2022, questo dopo l’applicazione nei confronti del secondo della predetta misura cautelare in data 14.2.2022, la Prefettura di Roma riteneva che vi fosse un collegamento consolidato tra i due soggetti e, quindi, vi fosse il concreto pericolo di ingerenza nella società ricorrente della criminalità organizzata, questo conformemente a quanto ritenuto anche dal Gruppo Ispettivo Antimafia nella seduta del 4.7.2023.
2. Avverso il provvedimento menzionato, nonché ogni atto presupposto o connesso, venivano mosse plurime censure:
A) “ Eccesso di potere nel rilievo della ricorrenza di situazioni sintomatiche della permeabilità della azienda in relazione a tutte le sue estrinsecazioni sintomatiche ed in particolare per travisamento dei fatti, erroneità del presupposto, sviamento, carenza ed illogicità della motivazione ”, in quanto la Prefettura di Roma non avrebbe adeguatamente considerato che il -OMISSIS-, una volta attinto da misura cautelare, aveva subito ceduto l’intera sua partecipazione all’altro socio -OMISSIS-, proprio con lo scopo di allontanarsi dalla società ricorrente; inoltre, l’amministrazione, nell’atto impugnato, avrebbe dato peso ad altri elementi (come il ricorso, per l’atto costitutivo della -OMISSIS-, ad un notaio in passato oggetto di segnalazione all’A.G. per reati contro la pubblica amministrazione) irrilevanti ai fini dell’atto gravato;
B) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 bis D. Lgs. n. 159/2011 ”, poiché l’amministrazione non avrebbe correttamente bilanciato gli interessi in gioco, tra cui l’esercizio dell’attività di impresa da parte della ricorrente;
C) “ Violazione dell’art. 94 bis D. Lgs. n. 159/2011; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione ”, non essendo stata valutata la possibilità di applicare una misura meno invasiva.
3. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, che chiedevano il rigetto del gravame.
4. Con ordinanza n. 14352/2023 veniva respinta la richiesta di misure cautelari.
5. All’udienza pubblica del 22.12.2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
6. Prima di analizzare nel dettaglio le censure mosse, appaiono opportune alcune premesse.
In effetti, seppur brevemente, conviene evidenziare i seguenti aspetti.
Innanzitutto, l’informazione antimafia, come ormai ritenuto anche dalla giurisprudenza prevalente (cfr. sul punto A.P. 6 aprile 2018, n. 3), è un provvedimento che ha natura “cautelare e preventiva” (non intendendo punire comportamenti illeciti dell’impresa bensì evitare il rischio di infiltrazione mafiosa e prevenire, quindi, la probabilità che tale infiltrazione si verifichi, con la conseguenza che è estranea all’istituto qualsiasi funzione sanzionatoria o repressiva; dunque si tratta di una misura che, come sottolineato anche dalla Consulta, non è soggetta ai vincoli che la CEDU detta in relazione alla materia penale; si veda Corte Costituzionale n. 24/2019 ed altre) e rappresenta, come notato da molti, sicuramente la “frontiera più avanzata della prevenzione da contaminazioni mafiose nell’economia legale”.
Proprio in questa prospettiva anticipatoria della difesa della legalità, la stessa è fondata su elementi fattuali “più sfumati” di quelli che si pretendono in sede giudiziaria, perché soltanto sintomatici e indiziari. Elementi, si evidenzi, in alcuni casi “tipizzati dal legislatore” (cfr. art. 84 co. 4 lett. a, b, c ed f D. Lgs. 159/11) e in altre ipotesi più “elastici” (cfr. art. 84 co. 4 lett. d ed e D. Lgs. 159/11, che si riferiscono alla c.d. interdittiva “generica”, poiché il tentativo di infiltrazione non è desunto da elementi tipizzati ma dagli accertamenti disposti dal Prefetto), come naturale che fosse data anche la mutevolezza del fenomeno mafioso. Detto altrimenti, “l’elasticità della copertura legislativa”, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale (ad esempio nella sentenza n. 24/2019), deriva dal fatto che nella prevenzione antimafia lo Stato deve assumere almeno la stessa flessibilità nelle azioni e la stessa rapida adattabilità dei metodi che le mafie dimostrano ormai avere nel contesto economico attuale.
Certo, come sottolineato sempre da più sentenze sull’argomento, questo non significa assolutamente che la valutazione rimessa all’amministrazione si connoti di arbitrio, poiché, per un verso, vi deve pur sempre essere un “pericolo di infiltrazione mafiosa” (pericolo che, quindi, funge non soltanto da fondamento ma anche da “limite” del potere prefettizio) e, per altro verso, questo deve essere desunto da elementi “concreti” ed “attuali”, molti dei quali, laddove non individuati dal legislatore, comunque tipizzati dalla giurisprudenza secondo un sistema di “tassatività sostanziale” (ad esempio i legami familiari).
Tale quadro deve poi emergere da una motivazione accurata che offra un quadro “chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa per la ditta attenzionata”, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo anzidetto.
L’accertamento, detto altrimenti, deve essere puntuale anche e soprattutto per le conseguenze molto gravi che ne derivano. L’informazione, infatti, determina una vera e propria “incapacità giuridica speciale”, tendenzialmente “temporanea” (come emerge dal dettato dell’art. 86 co. 2 D. Lgs. n. 159/11), che dà luogo all’insussistenza della capacità del soggetto di essere titolare di rapporti con la pubblica amministrazione. In effetti, pur non avendo natura penale, incide pesantemente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42 Cost.) e non solo (art. 1 Prot. addiz. CEDU).
7. Fatte queste premesse, la prima censura, che può essere trattata congiuntamente alla seconda doglianza, è infondata.
La Prefettura di Roma, come meglio specificato nella parte in fatto, ha basato il provvedimento impugnato soprattutto sulla circostanza che la società ricorrente sia collegata alla figura di -OMISSIS-, quest’ultimo condannato nel 2023 per il delitto di cui all’art. 648 bis c.p. (rientrante tra quelli previsti dall’art. 84 co. 4 d. Lgs. cit. come sintomatici del rischio di infiltrazione), nonché soggetto vicino a -OMISSIS-, persona con un ruolo di vertice nella ‘ndrangheta, come confermato anche da questo emerso nell’operazione “-OMISSIS-”. Inoltre, è stato sottolineato che il -OMISSIS- è risultato essere stato dipendente, per gli anni di imposta dal 2017 al 2019, anche di altre società riconducibili al -OMISSIS-, denominate “-OMISSIS-” e “-OMISSIS- di -OMISSIS- & C. sas”.
Dunque, malgrado la cessione delle quote della -OMISSIS- dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, avvenuta in data 5.4.2022, questo dopo l’applicazione nei confronti del secondo della predetta misura cautelare in data 14.2.2022, la Prefettura di Roma ha ritenuto che vi fosse un collegamento consolidato tra i due (confermato anche dalla predetta circostanza che il -OMISSIS- in passato è risultato essere stato più volte un dipendente del -OMISSIS-) e, quindi, vi fosse il concreto pericolo di ingerenza nella società ricorrente della criminalità organizzata, questo conformemente a quanto ritenuto pure dal Gruppo Ispettivo Antimafia nella seduta del 4.7.2023.
Ebbene, il Collegio ritiene, sulla scorta di quanto appena riportato, che dal provvedimento interdittivo, emerga una motivazione accurata che offre un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa per la ditta attenzionata, sì da far considerare non censurabile, in termini di irragionevolezza, il giudizio prognostico operato dalla Prefettura di Roma, secondo la regola del “più probabile che non”, circa il pericolo anzidetto.
Invero, nella materia in questione, a fronte di un’ampia discrezionalità riconosciuta dalla legge al Prefetto, il sindacato giurisdizionale è consentito nei soli casi di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (si veda in questi termini Cons. di Stato, sez. III, sentenze nn. 7729/2024 e 9958/2022).
8. Infondato è anche il terzo motivo di doglianza mosso, con il quale parte ricorrente ha lamentato che la Prefettura non avrebbe considerato la possibilità di fare applicazione dell’art. 94 bis D. Lgs. cit. (rubricato “Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale”), ovvero non avrebbe valutato l’applicazione di misure meno afflittive nei riguardi della ricorrente.
L’art. 94 bis D. Lgs. cit. disciplina l’istituto della prevenzione collaborativa che, tuttavia, si basa su un presupposto diverso rispetto all’interdittiva, rappresentato dalla “occasionalità” della agevolazione mafiosa.
Nel caso di specie, tale presupposto dell’occasionalità dell’agevolazione mafiosa è stato oggetto di valutazione da parte della Prefettura, che l’ha ritenuto assente, come da concorde parere del Gruppo ispettivo antimafia espresso nella riunione del 4.7.2023. Al riguardo, infatti, a testimonianza della non occasionalità dell’agevolazione, ergo della correttezza dell’operato dell’amministrazione, deve evidenziarsi come la Prefettura ha evidenziato il rapporto stabile creatosi negli anni tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS-.
9. Per le predette ragioni il ricorso deve essere respinto.
10. Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono a soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente e le persone fisiche menzionate nell’atto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE OV, Presidente
VA ME, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA ME | LE OV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.