Decreto cautelare 27 novembre 2025
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01327/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06232/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso, numero di registro generale 6232 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, quale genitore del minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Alfano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- 1) del decreto di assegnazione delle ore di sostegno relativo all’a.s. 2025/2026, prot. n. -OMISSIS- del 4.11.2025;
- 2) del Piano Educativo Individualizzato relativo all’a.s. 2025/2026, prot. n. -OMISSIS- del 12.11.2025;
- 3) d’ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
e per la condanna del Ministero dell’Istruzione al risarcimento dei danni, quantificati in via equitativa, in favore della ricorrente, per ogni mese (decorso o decorrente) di mancata fruizione dell’assistenza dell’insegnante di sostegno a copertura dell’intero orario dovuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Istituto Comprensivo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Alfonso AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
1. Rilevato che la ricorrente genitrice espone che il figlio minore -OMISSIS- frequenta la -OMISSIS- delle scuole elementari (recte, -OMISSIS-) presso il Circolo Didattico Statale “-OMISSIS- di -OMISSIS-; - il piccolo -OMISSIS- è affetto da una grave patologia sintetizzabile in trisomia 21, ovvero un'anomalia genetica causata dalla presenza di una copia in più del cromosoma 21, che porta alla sindrome di Down, meglio rappresentata dai verbali d’invalidità civile e l. 104/92, dell’I.N.P.S., in atti ( all.ti 3 e 6 del ric);
- lo stato patologico del minore è stato certificato dall’I.N.P.S., che ha riconosciuto lo stesso invalido al 100% (all. 6) con necessità di assistenza continua per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita (indennità di accompagnamento), nonché affetto da handicap con connotazione di gravità ex l. 104/92 art. 3 comma 3;
- il complesso morboso da cui è affetto l’alunno rappresenta, purtroppo, una “condizione” insuscettibile di guarigione, ma sensibile a progressi migliorativi in conseguenza di idonei percorsi riabilitativi e, soprattutto, di un adeguato sostegno durante il suo percorso scolastico;
- alla luce di tali circostanze, tuttavia, l’organismo scolastico deputato alla redazione del Piano Educativo Individualizzato, prot. n. -OMISSIS-, e recepito dal Decreto di assegnazione delle ore da parte del Dirigente Scolastico, prot. n. -OMISSIS- assegnava all’alunno n. 22 ore di sostegno settimanali, per l’anno scolastico 2025/2026;
2. La ricorrente genitrice lamenta, dunque, che a causa della grave patologia da cui è affetto, il minore ha necessità di essere seguito esclusivamente da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia e che le ore di sostegno assegnate al minore sono state determinate, senza considerare la gravità della patologia di cui soffre, ed in ogni caso in misura inferiore rispetto alla sua frequenza scolastica; si duole, in particolare, che il minore sia pregiudicato nel proprio diritto allo studio, in quanto allo stesso non è assegnato il docente di sostegno di cui avrebbe bisogno, per le complessive 29 ore in cui è presente in classe, in dispregio del diritto all’inclusione scolastica ed è, quindi, costretta ad adire il Tribunale, affinché venga riconosciuto il pieno diritto allo studio del minore. senza discriminazioni (art. 3 Cost);
sostiene, ancora, che, invero, l’assegnazione delle ore di sostegno non può essere subordinata ai limiti di organico, ma deve basarsi sul fabbisogno effettivo dell'alunno, essendo stato chiarito che la carenza di docenti non può essere considerata una motivazione valida per negare il supporto necessario, anche in deroga ai limiti di ore di sostegno massimi predeterminati, essendone possibile la deroga;
- la ricorrente impugna, pertanto, il PEI per il 2025/2026 -OMISSIS- nonché il decreto del d.s. di assegnazione delle contestate 22 ore di sostegno, prot. -OMISSIS- del 4.11.2025;
3. Rilevato che, con decreto cautelare n. -OMISSIS- del 27 novembre 2025 il Presidente della Sezione ha accordato la misura cautelare monocratica come segue, motivando e rinviando per il prosieguo alla odierna Camera di consiglio ai fini della verifica del dictum cautelare monocratico:
“Rilevato che la ricorrente insta per l’attribuzione di un numero di ore di sostegno scolastico, al minore, pari all’intera frequenza settimanale (29 ore), anziché delle 22 ore, assegnate con il provvedimento gravato;
Rilevato che la stessa insta, altresì, per la concessione di misura cautelare monocratica, ex art. 56 c.p.a., stante la dedotta irrinunciabilità delle ore di sostegno al minore (in numero pari all’intera frequenza settimanale: 29 ore); tanto, in considerazione della sua situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della l. 104/92) e del suo stato d’invalidità con indennità d’accompagnamento, non soggetti a revisione;
Rilevato che già, relativamente all’a.s. 2024/2025, con sentenza breve n. -OMISSIS- la Sezione ha accolto analogo ricorso presentato nell’interesse del minore;
Rilevato che, pertanto, in base agli indici probatori suddetti, valutati nel loro complesso, sussiste un caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire d’attendere la delibazione collegiale dell’istanza cautelare, alla camera di consiglio, come infra fissata;
Ritenuto che misura cautelare idonea si palesa quella dell’ordine, al dirigente scolastico dell’Istituto intimato, di provvedere, nel più breve tempo possibile, al riesame del provvedimento gravato, limitatamente all’interesse fatto valere dalla ricorrente in giudizio, ed a riformulare il P.E.I. per il corrente a.s. 2025-2026, con conseguente assegnazione, al minore, delle ore di sostegno, necessarie alla sua piena integrazione scolastica”;
Ritenuto di dover confermare il riportato decreto, condiviso dal Collegio;
4. Osservato e rammentato che già per il decorso a.s. 2024/2025, con sentenza breve n.-OMISSIS- la Sezione ha accolto analogo ricorso presentato nell’interesse del minore, attribuendogli “il sostegno scolastico tenendo conto del fabbisogno effettivo dell’alunno”, entro 15 giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica, ove anteriore, della predetta sentenza.
4.1. Precisato che il MIM s’è costituito il 20.12.2025, producendo gli atti procedimentali tra cui il rapporto informativo della dirigente scolastica del 28.11.2025 in cui si rappresenta, in sintesi, che il tempo scuola è di 40 ore ma che il sostegno è stato concesso in misura inferiore, pari a sole 22 ore, in considerazione delle esigenze dell’organico di diritto;
5. Rilevato che con memoria del 16.12.2025 la difesa ricorrente ha rappresentato che, in ricorso, ha chiesto di “accertare e dichiarare il diritto del minore -OMISSIS- a fruire dell’assistenza di un docente di sostegno, in rapporto 1:1, per tutto l’orario scolastico di 29 ore in luogo delle 22 ore assegnate”, ma che “tuttavia l’indicazione di 29 ore di frequenza settimanale è frutto di un errore materiale nella redazione del ricorso, in quanto il minore frequenta n. 40 ore settimanali, ovvero è presente a scuola tutti i giorni, sino alle 16. Pertanto, auspicandosi l’accoglimento del ricorso, si chiede che il TAR adito Voglia tener conto di tale precisazione che non si pone in contrasto con le conclusioni rassegnate, né costituisce domanda nuova”.
6. Ritenuto che il ricorso sia fondato e suscettibile di essere definito, in parte, nel merito, ex art 60, c.p.a., secondo le specificazioni di cui infra, previo avviso dato alle parti presenti in camera di consiglio;
7. Rilevato che, nonostante la situazione di disabilità grave del minore, l’Amministrazione, con l’impugnato PEI, non ha tenuto conto del suo effettivo fabbisogno, in toto obliterando l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia (cfr. tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, nn. 5503 e 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 ottobre 2024, n. 5495; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, nn. 5476, 5474, 5441; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5385; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2024, n. 5144; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 settembre 2024, n. 5128; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, ordinanze nn. 1660, 1661, 1664, 1665, 1666, 1669, 1670, 1678 del 6 settembre 2024; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 2313; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 1579; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 439; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 440; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 455; 30 gennaio 2024, n. 778), senza esternare il necessario congruente corredo motivazionale e il sotteso percorso istruttorio appuntati sulla specifica situazione di fatto e sull’osservazione diacronica della minore, facendo pertanto emergere i vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria fondatamente dedotti in ricorso;
Oltretutto, la motivazione dell’atto impugnato non è “calibrata sulla condizione del disabile e sulle sue esigenze individuali bensì basata, in modo stereotipato, su un criterio generale del tutto astratto e rigido, il quale pretenderebbe di correlare il numero di ore di sostegno attribuibili unicamente alla tipologia di scuola frequentata, focalizzandosi sulle esigenze organizzative e di contenimento della spesa dell'Amministrazione scolastica. Tale motivazione, stante il suo contenuto del tutto standardizzato, contrasta con le indicazioni già fatte proprie dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui il sostegno all'alunno in condizione di grave disabilità deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (ex multis, T.A.R. Molise, sez. I, 1 marzo 2024, n. 57; T.A.R Lazio, sez. III, 19 aprile 2019 n. 5127, cit.)” (T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 21 marzo 2024, n. 689; cfr. anche T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 30 settembre 2024, n. 1382);
8. Considerato che può essere accolta la domanda dianzi riportata - di cui alla memoria della ricorrente sopra riportata - non nuova, ma frutto della mancata conoscenza della situazione effettiva, che è stata conseguita solo a seguito del deposito, da parte del MIM, in data 3 dicembre 2025 (all. 6), del PEI redatto per il minore per il precedente a.s. 2024/2025, nel quale, ad attenta lettura, risulta (pag. 12, riquadro “insegnante per le attività di sostegno”), che “In seguito alla sentenza del tribunale, si comunica che l’alunno ha ricevuto un adeguamento delle ore di sostegno, passando da un monte ore settimanale di 22 ore a 40 ore settimanali. Questo nuovo assetto è entrato in vigore dal 09/01/2025”.
9. Considerato che pur essendo già stato adottato il PEI per l’anno in corso (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico di sostegno: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 13 febbraio 2023, n. 986), l’Istituto scolastico resistente è comunque tenuto ad adottarne un altro, conformemente ai principi giurisprudenziali citati e tenendo conto dell’osservazione diacronica del minore, e che, inoltre, anche in mancanza di tale atto collegiale, l’amministrazione scolastica avrebbe dovuto basare le sue valutazioni sugli atti istruttori già disponibili, tra i quali assumono rilievo: a) il Piano Scolastico Individualizzato (PEI) per l’anno precedente; b) le certificazioni mediche che attestano lo stato di grave disabilità dell’alunno; c) l’assenza di indici di miglioramento della situazione soggettiva dell’alunno rispetto all’anno scorso; d) la sua età, che è fattore di particolare rilevanza, poiché la scuola non rappresenta solo il luogo in cui si esercita il diritto fondamentale allo studio e all’inclusione scolastica, ma anche uno spazio essenziale per lo sviluppo della personalità del minore, come sancito dall’art. 2 della Costituzione;
10. Ritenuto, in conclusione, sulla domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., che l’impugnato PEI deve essere annullato, conseguendone il dovere dell’Amministrazione di conformarsi, in sede di riesercizio della funzione, ai principi tutti sopra enunciati, entro giorni sette dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, in virtù dell’effetto conformativo conseguente alla presente sentenza di annullamento; tenendo conto, in particolare, del fabbisogno effettivo dell’alunno, in considerazione del suo, sopra illustrato e documentato, handicap e dei principi consolidati espressi in materia e sopra sinteticamente delineati, assegnando al minore 40 (quaranta) ore di sostegno scolastico.
11. Quanto alla domanda risarcitoria, formulata in ricorso, con cui si chiede al Tribunale di condannare il Ministero dell’Istruzione al risarcimento dei danni, quantificati in via equitativa, in favore della ricorrente, per ogni mese (decorso o decorrente) di mancata fruizione dell’assistenza dell’insegnante di sostegno, a copertura dell’intero orario dovuto, s’osserva che tale domanda non può, allo stato, essere decisa, in quanto difettano relativamente alla stessa precisi indici probatori, e che, pertanto, il giudizio va, per tale parte, rinviato ad udienza pubblica, per la decisione circa la predetta istanza. Non è infatti noto, ad esempio, quando l’Amministrazione ottempererà alla presente sentenza, attribuendo correlativamente il sostegno al minore e, quindi, per quanto tempo egli sarà rimasto privo dell’integralità dello stesso.
V a dunque fissata, per la decisione circa la predetta istanza risarcitoria, attese le condizioni dei ruoli di merito della Sezione, la seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2027, non ancora calendarizzata e la cui data sarà successivamente resa nota dalla Segreteria;
12. Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, relativamente all’azione d’annullamento predetta, con liquidazione contenuta nel dispositivo ed attribuzione al procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a. nei sensi conformativi tutti di cui in motivazione, da attuarsi entro il termine ivi stabilito.
Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente di spese e compensi di lite, relativamente all’azione di annullamento predetta, che liquida in € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore della stessa ricorrente, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Fissa, per la decisione circa la domanda risarcitoria avanzata da parte ricorrente, la seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2027, non ancora calendarizzata, la cui data sarà successivamente resa nota dalla Segreteria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso AZ, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso AZ | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.