Articolo 5 della Legge 3 luglio 1998, n. 210
Articolo 4Articolo 6
Versione
21 luglio 1998
Art. 5. Norme transitorie 1. I concorsi di ricercatore e di professore universitario di ruolo, nonche' le procedure per l'ammissione ai corsi di dottorato, gia' banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno portati a termine ai sensi della normativa vigente al momento della pubblicazione del relativo bando di concorso.
2. Per le valutazioni comparative relative a posti di professore ordinario e associato bandite entro il primo biennio dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui all'articolo 1, comma 1, le commissioni possono proporre fino a tre idonei.
Entrata in vigore il 21 luglio 1998
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