Versione
21 luglio 1998
21 luglio 1998
Art. 5. Norme transitorie 1. I concorsi di ricercatore e di professore universitario di ruolo, nonche' le procedure per l'ammissione ai corsi di dottorato, gia' banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno portati a termine ai sensi della normativa vigente al momento della pubblicazione del relativo bando di concorso.
2. Per le valutazioni comparative relative a posti di professore ordinario e associato bandite entro il primo biennio dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui all'articolo 1, comma 1, le commissioni possono proporre fino a tre idonei.
2. Per le valutazioni comparative relative a posti di professore ordinario e associato bandite entro il primo biennio dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui all'articolo 1, comma 1, le commissioni possono proporre fino a tre idonei.
Giurisprudenza • 10
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02/01/2018, n. 6Provvedimento: Pubblicato il 02/01/2018 N. 00006/2018REG.PROV.COLL. N. 05706/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5706 del 2013, proposto dall'Università del Salento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; contro La signora RI ST, rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Barsi, con domicilio eletto presso lo studio del signor AR GA in Roma, Via Laura Mantegazza, n. 24; …Leggi di più...
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