Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 1
Qualora il mancato rinvenimento tra gli atti del giudizio di cassazione del fascicolo di merito (ancorché trasmesso) renda impossibile la verifica dell'effettuata comunicazione ai procuratori delle parti del dispositivo della sentenza impugnata con il regolamento di competenza, il ricorso può essere ritenuto tempestivo se notificato nel termine dell'art. 327 cod. proc. civ. decorrente dalla data di notificazione della sentenza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/04/1999, n. 3686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3686 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giulio GRAZIADEI - Presidente -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - rel. Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
O.I.T. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO DEL NAZARENO 8, presso l'avvocato M. CERNIGLIA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIANNANTONIO CHIAVELLI, ENRICO MERLI, giusta procura a margine dell'atto introduttivo;
- ricorrente -
contro
AUTOSTRADA SERRAVALLE MILANO PONTECHIASSO SpA, 9 elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRISTOFORO COLOMBO 175, presso l'avvocato FERRARA SANTAMARIA D., rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO BIANCHI, ROCCO NOVIELLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 15/96 del Tribunale di TORTONA, depositata il 26/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/12/98 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, voglia rigettare il ricorso, confermando ex artt. 19 e 20 cpc la competenza per territorio del Tribunale di
Milano, con le pronunce seguenti per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore generale presso la Cassazione così ha concluso, ai sensi dell'art. 375 c.p.c.:
"Letti gli atti relativi all'istanza di regolamento necessario di competenza, proposta da s.r.l. O.I.T., sedente in Torino, Corso re Umberto I, nei confronti di S.p.A. AUTOSTRADA SERRAVALLE MILANO PONTECHIASSO, dedente in AG (circondario di Milano), con ricorso ex art. 42 - 47 c.p.c. notificato il 2 aprile 1997, avverso la sentenza del Tribunale di Tortona pubblicata il 28.2.1997, il cui dispositivo non risulta comunicato alle parti ex art. 133 c.p.c. con biglietto di cancelleria, con la quale pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Tortona il 4.9.1995, a seguito di ricorso ex art. 633 e segg. c.p.c. di OIT per pagamento da parte di Autostrada della somma di lire 73.225.000, oltre accessori, in relazione alla cessione amichevole di un terreno di proprietà OIT nell'ambito di una procedura espropriativa per la realizzazione di un tratto autostradale, detto giudice, accogliendo l'eccezione pregiudiziale dell'opponente Autostrada, dichiarava l'incompetenza per territorio del Presidente di quel Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, che per l'effetto revocava e declinava, altresì, la propria competenza per territorio a decidere nel merito la causa in favore del Tribunale di Milano;
Considerato, pregiudizialmente, che non risulta pervenuto alla cancelleria di codesta SC il fascicolo di ufficio del giudizio di merito pur costi trasmesso (v. nota 21.11.1997, con allegato, della cancelleria del Tribunale di Tortona), onde non e possibile verificare se e quando il biglietto di cancelleria ex art. 133 c.p.c., contenente comunicazione alle parti del dispositivo della sentenza qui impugnata, sia stato o meno notificato ai rispettivi procuratori domiciliatari ed in particolare a quello della parte ricorrente;
che in presenza di siffatta situazione, applicando analogicamente l'insegnamento formulato dalle SS.UU. di codesta SC con la sentenza n. 9818 del 9.11.1996, il ricorso in esame, può essere ritenuto tempestivo, siccome notificato nel termine dell'art.327 c.p.c. decorrente dalla data della pubblicazione della sentenza:
Ritenuto nel merito che il ricorso va disatteso, siccome infondato, meritando integrale condivisione l'iter logico - motivazionale dell'impugnata sentenza;
ed infatti è agevole osservare: 1) che dal tenore delle prospettazioni che si leggono nel ricorso ex art. 633 c.p.c. di OIT emerge chiaramente ed univocamente che detta società poneva a fondamento della pretesa fatta valere l'atto di "cessione amichevole", stipulato con Autostrada in AG (Milano) il 15.11.1994, tant'è che l'importo richiesto è esattamente quello risultante dai conteggi sviluppati al capo 4 dell'atto medesimo;
2) che l'interpretazione riduttiva, al riguardo prospettata in ricorso, secondo la quale tale atto avrebbe soltanto funzione determinativa dell'indennità, a tacere di ogni altra considerazione, si appalesa smentita dal tenore articolato e compiuto dello stesso, che comincia proprio con il sancire pattiziamente la "cessione amichevole" dei terreni in questione;
3) che ogni questione relativa all'indennità di occupazione temporanea, come rilevato in sentenza, è rimasta estranea rispetto alle pattuizioni contenute nell'atto (unicamente) dedotto in giudizio, onde non possono introdursi in questa sede;
4) che, pertanto, sotto il profilo del forum contractus (art. 20 c.p.c., prima ipotesi) la competenza per territorio sussiste presso il Tribunale di Milano;
5) che altrettanto va detto sotto il profilo del forum destinato e solutionis (art. 20 c.p.c., seconda ipotesi), atteso che si verte, come affermato nell'impugnata sentenza, nell'ipotesi del quarto comma (e non del terzo) dell'art. 1182 c.c., applicabile residualmente per difetto di accordi o usi ad hoc, che prevede l'adempimento dell'obbligazione al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza;
ed infatti, da un canto, per la definitiva liquidazione dell'importo del credito vantato, occorre un'indagine di fatto, consistente, come previsto espressamente al capo 5.2 dell'atto di "cessione amichevole", nella misurazione in contraddittorio della superficie effettivamente occupata;
dall'altro, è del tutto pacifico che la sede di Autostrada è ubicata in AG (Milano); onde, a sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. la competenza per territorio, va confermata nel Tribunale di
Milano";
Il Collegio condivide le argomentazioni esposte. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, confermando con ciò la competenza al Tribunale di Milano.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in lire 120.000, oltre a L.
3.000.000 per onorari al difensore.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 1999