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Ordinanza 5 aprile 2025
Ordinanza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, ordinanza 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. R.G. 1150/2025
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore dott. Andrea D'Alessio Giudice ha emesso la seguente
ORDINANZA
ex artt. 5 e 19 ter, comma 5, del D.Lgs. 150/2011
Vista l'istanza di sospensione ex artt. 5 e 19 ter, comma 5, del D.Lgs. 150/2011, presentata da , unitamente al ricorso introduttivo depositato in data Parte_1
10 marzo 2025, dell'efficacia esecutiva del provvedimento del 15 gennaio 2025, notificato l'8 febbraio 2025, con cui il Questore di Udine ha revocato il permesso di soggiorno per protezione speciale di cui il ricorrente era titolare;
letti gli atti ed esaminati i documenti;
ritenuto necessario approfondire la consistenza e la solidità del reato di cui è imputato il ricorrente, allo stato in custodia cautelare, di cui è stata fornita solo documentazione parziale, unica causa di revoca del permesso di soggiorno decisa dalla Questura di Udine;
ritenuto pertanto che ricorrano gravi e circostanziate ragioni per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
ricordato che, il diritto alla protezione speciale costituisce espressione del diritto di asilo costituzionale (cfr. Cassazione, S.S.U.U. 24413/2021), che il nostro ordinamento conosce, tra le varie tipologie di permesso di soggiorno, il permesso di soggiorno “per richiesta asilo, per la durata della procedura occorrente” (cfr. art. 11 comma 1 lett. a) DPR 394/99) e quindi, che, costituendo l'istanza di protezione speciale una delle forme in cui si estrinseca il diritto di asilo, anche al richiedente la protezione speciale debba essere riconosciuto il citato permesso di cui all'art. 11 comma 1 lett. a) DPR 394/99 per il tempo necessario ad esaminare la sua domanda;
P.Q.M.
accoglie l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato.
Si comunichi.
Trieste, 04/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Michela Bortolami dott.ssa Carmela Giuffrida
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SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. R.G. 1150/2025
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore dott. Andrea D'Alessio Giudice ha emesso la seguente
ORDINANZA
ex artt. 5 e 19 ter, comma 5, del D.Lgs. 150/2011
Vista l'istanza di sospensione ex artt. 5 e 19 ter, comma 5, del D.Lgs. 150/2011, presentata da , unitamente al ricorso introduttivo depositato in data Parte_1
10 marzo 2025, dell'efficacia esecutiva del provvedimento del 15 gennaio 2025, notificato l'8 febbraio 2025, con cui il Questore di Udine ha revocato il permesso di soggiorno per protezione speciale di cui il ricorrente era titolare;
letti gli atti ed esaminati i documenti;
ritenuto necessario approfondire la consistenza e la solidità del reato di cui è imputato il ricorrente, allo stato in custodia cautelare, di cui è stata fornita solo documentazione parziale, unica causa di revoca del permesso di soggiorno decisa dalla Questura di Udine;
ritenuto pertanto che ricorrano gravi e circostanziate ragioni per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
ricordato che, il diritto alla protezione speciale costituisce espressione del diritto di asilo costituzionale (cfr. Cassazione, S.S.U.U. 24413/2021), che il nostro ordinamento conosce, tra le varie tipologie di permesso di soggiorno, il permesso di soggiorno “per richiesta asilo, per la durata della procedura occorrente” (cfr. art. 11 comma 1 lett. a) DPR 394/99) e quindi, che, costituendo l'istanza di protezione speciale una delle forme in cui si estrinseca il diritto di asilo, anche al richiedente la protezione speciale debba essere riconosciuto il citato permesso di cui all'art. 11 comma 1 lett. a) DPR 394/99 per il tempo necessario ad esaminare la sua domanda;
P.Q.M.
accoglie l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato.
Si comunichi.
Trieste, 04/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Michela Bortolami dott.ssa Carmela Giuffrida
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